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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI OL NA, all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3158/2021 promossa da:
nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.BONINA CARMELA, giusta procura in C.F._1 atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.CASCIO ESTER;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/09/2021 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, per gli anni
2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2019 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta ON
ES EP.
Lamentava che in data 4/5/2021 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate e gli anni suindicati. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Che successivamente con provvedimento del giugno 2021 le veniva comunicata formalmente la cancellazione delle giornate per gli anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2019.
I ricorsi amministrativi risultavano infruttuosi.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1 giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito la CP_1 fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, veniva decisa con la presente sentenza.
Passando ad esaminare le domande del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_2 periodi e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola di ON RA EP, al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo 22/02/2021, prodotto in atti dall' , CP_1 redatti dagli ispettori , e , nei quali si dà atto di Persona_1 Persona_2 Persona_3 operazioni di accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tali verbali, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta ON RA EP.
In particolare, gli ispettori hanno precisato che l'azienda cura un allevamento di bovini di tipo estensivo praticato nei terreni montani di LA AL e AN IC TO, i terreni vengono utilizzati esclusivamente per il pascolo, mentre le nocciole ottenute (nelle annate buone) sono destinate alla vendita.
L'impegno lavorativo necessario per vigilare gli animali allevati è stato giudicato inferiore a quello impiegato, in considerazione della tipologia di allevamento, ritenendo sufficiente l'impiego di una sola unità lavorativa;
pertanto gli ispettori hanno ritenuto di cancellare i rapporti di lavoro dichiarati dall'azienda agricola (circa otto, variabile in base alle annualità) e hanno confermato solo il rapporto lavorativo soltanto di quattro operai.
Da ciò il provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo della ricorrente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta ON RA EP. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto Parte_1 all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta ON RA EP negli anni
2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2019 per 102 giornate annue.
Ed infatti, i testi e , sentiti nel corso dell'istruttoria, hanno specificato Testimone_1 Tes_2 di non avere contenziosi contro l' , i quanto sono stati reiscritti a seguito di sentenza divenuta CP_1 definitiva.
Hanno confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso, affermando che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ON RA EP per le giornate e le annualità indicate in ricorso e di avere diretta conoscenza di tale circostanza per aver lavorato negli stessi anni e negli stessi periodi per la DI.
E' stato affermato che la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro prestabilito, ha svolto le mansioni a lei assegnate dal datore di lavoro. Ancora, è stato confermato l'importo della retribuzione giornaliera, e sono stati individuati con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro.
“Ho lavorato come bracciante agricola negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, alle dipendenze della ditta ON RA EP per 102 giornate annue, da giugno circa a dicembre. In tali anni, con me ha lavorato anche la ricorrente. Posso precisare che abbiamo lavorato insieme dal 2010 al 2019. Il luogo di lavoro era in al confine Controparte_3 con AN IC TO. Curavamo gli animali della ditta, prevalentemente le mucche e riparavamo all'occorrenza le recinzioni che venivano danneggiate dalla neve, vento o dagli animali.
Portavamo a bere gli animali presso un laghetto/ruscello al confine con AN IC TO.
Era più che altro un ruscello con un laghetto, però il laghetto ricadeva sul comune di Controparte_4
[...] Dovevamo anche stare attenti a non fare andare anche gli animali nel bosco in quanto la forestale ci sanzionava. Lavoravamo dalle sette alle 13,00 poi pausa di un'ora per il pranzo, e poi dalle 14,00 alle 16,30, da lunedì a venerdì. Ci dava gli ordini il sig. RA ON che ci diceva cosa fare giorno per giorno. Lui era sempre presente sul posto di lavoro. La paga per i primi anni, se non erro, circa 45,00 euro al giorno, e dopo 50,00 al giorno. Ci pagava in contanti, solitamente a fine mese
Negli ultimi anni ci pagava anche tramite assegni. Lui ci pagava sul posto di lavoro, ho visto che si avvicinava anche alla ricorrente e lui consegnare la paga. So che anche la signora percepiva anche la stessa retribuzione perché ne abbiamo discusso tutti insieme. Abbiamo lavorato insieme tantissimi anni e spesso discutevamo. Non ho contenziosi contro l' per gli anni dal 2013 al 2019, in CP_1 quanto sono stata riscritta a seguito di Sentenza ormai definitiva. I dipendenti della ditta eravamo circa una decina ci conoscevamo tutti ed abbiamo lavorato insieme per moltissimi anni, come detto sopra. In tutti questi anni io vedevo ogni giorno la ricorrente in quanto seppur i terreni erano estesi, la mattina e la sera ci vedavamo, Anzi spessissimo pranzavamo anche insieme”. (vedi dichiarazioni teste .) Testimone_1
Pertanto, i testimoni escussi hanno sostanzialmente confermato la tesi della ricorrente, dando prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo dalla stessa espletato.
Di contro, l' , che ha prodotto i verbali ispettivi sopra richiamati, non ha insistito affinché CP_1 venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti;
pertanto, l' non fornito elementi specifici e CP_1 oggettivi riguardanti il lavoratore odierna parte ricorrente, tali da giustificare la cancellazione del rapporto lavorativo invece dalla stessa affermato, né ha palesato il criterio per cui abbia diversamente convalidato il rapporto di lavoro in capo agli altri quattro lavoratori.
Da una valutazione complessiva del compendio istruttorio, si ritiene di dover propendere per la ricostruzione prospettata dalla parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2019 per 102 giornate, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta ON RA
EP, avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1 agricoli per gli anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2019 per 102 giornate alle dipendenze della
DI ON RA EP.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n.55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. nn. 3158/2021 vertente tra
[...] contro in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa Parte_1 CP_1
e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta Parte_1
ON RA EP per 102 giornate negli anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018 e
2019.
- Condanna l' a reiscrivere la parte ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli per CP_1 per 102 giornate negli anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2019.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €2.697,00 oltre CP_1 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 09/12/2025
Il Giudice
PI OL NA