Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 04/12/2023, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 01592/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01559/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2022, proposto da
IO LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del decreto n. 1770/19 del 12 dicembre 2019, depositato in data 18 dicembre 2019, emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IO LL ha proposto ricorso in ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per l’esecuzione del decreto decisorio n. 1770/19 del 12 dicembre 2019, depositato in data 18 dicembre 2019, emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro e relativo al procedimento di equa riparazione promosso ex legge n. 89 del 2001 nei confronti del Ministero della giustizia per la violazione del termine di durata ragionevole del processo.
2. Con il predetto decreto decisorio, l’adita Corte territoriale condannava il Ministero della giustizia a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 3.200,00 a titolo di equa riparazione, nonché l’ulteriore somma di € 450,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., più € 27,00 per spese vive.
Avverso il predetto decreto non risulta essere stata interposta opposizione, come emerge dall’attestazione di passaggio in giudicato di data 11 novembre 2022.
Il decreto decisorio de quo agitur risulta inoltre munito di formula esecutiva rilasciata in data 9 gennaio 2020, ed in tale forma risulta notificato al Ministero della giustizia in data 10 - 21 gennaio 2020.
3. Il Ministero non eseguiva quanto statuito dal ricordato provvedimento giurisdizionale, e quindi il ricorrente proponeva il presente ricorso per ottemperanza, chiedendo all’adito Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul predetto decreto decisorio con nomina, in ipotesi di persistente inerzia, di un commissario ad acta, e con condanna del Ministero a corrispondere le spese di giudizio.
Malgrado la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza, l’intimato Ministero non si è costituito.
4. Deve essere innanzi tutto ricordato che sulle pubbliche amministrazioni incombe il dovere giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che abbiano acquisito efficacia di giudicato.
Al decreto decisorio n. 1770/19 del 12 dicembre 2019, depositato in data 18 dicembre 2019, della Corte di Appello di Catanzaro può essere riconosciuta l’efficacia di cosa giudicata, trattandosi di provvedimento giurisdizionale non più controvertibile, come emerge dall’attestazione di passaggio in giudicato di data 11 novembre 2022. Inoltre, dalla data di avvenuta notificazione dello stesso munito di formula esecutiva (adempimento come detto effettuato in data 10 - 21 gennaio 2020) risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto in favore delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
Va altresì evidenziato che parte ricorrente risulta avere notificato a mezzo pec in data 3 maggio 2022 la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89 del 2001, e dalla data di detto adempimento è decorso il termine di sei mesi di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7 della predetta norma.
Tanto premesso, risultano sussistere tutti i presupposti normativamente prefigurati per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, che deve quindi trovare accoglimento.
Di conseguenza, va dichiarato l’obbligo giuridico del Ministero della giustizia di adempiere esattamente a quanto statuito con il ricordato decreto decisorio, corrispondendo al ricorrente le somme ivi indicate, comprensive delle spese legali con esso liquidate e dei relativi accessori.
A tal fine, va assegnato all’amministrazione intimata il termine di sessanta giorni entro cui adempiere spontaneamente, termine decorrente dalla data di notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente.
In caso di perdurante inerzia del dicastero, con inutile decorso del suvvisto termine, si nomina sin da ora quale commissario ad acta il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al medesimo dipartimento, che provvederà, previa istanza della parte ricorrente e nel termine di novanta giorni dalla stessa, a dare integrale esecuzione al decreto decisorio in epigrafe indicato, senza compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione in coerenza con quanto statuito dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione inadempiente, secondo il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere a dare piena ed esatta esecuzione al decreto decisorio in epigrafe indicato entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della presente sentenza, da effettuarsi a cura della parte ricorrente;
b) nomina quale commissario ad acta il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al medesimo dipartimento, affinché adempia a quanto previsto sub a), inutilmente scaduto il termine di sessanta giorni, entro i successivi novanta giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente.
Condanna il Ministero della giustizia alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 550,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO