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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4954/2024 R.G. sul ricorso depositato il 18/10/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi) Parte_1 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Autieri e dall'Avv. Dario Cosimo Adornato ) nonché nei confronti di ( contumace ) , CP_2 viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente ,
così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara il difetto di legittimazione passiva della e nulla per le spese . CP_2
Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 3200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accertare e dichiarare la propria competenza a decidere in merito alla presente opposizione avverso ordinanza-ingiunzione per i motivi esposti in narrativa;
2) Dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002093072 notificata in data
19.09.2024 per tutte le ragioni esposte in narrativa ed in particolare per l'intervenuta decadenza e/o prescrizione da parte di dal potere di emettere l'atto impugnato che risulta essere anche CP_1 illegittimo nel merito poiché contenente sanzione amministrativa sproporzionata.
Parte ricorrente deduceva che:
1 CP_
l' le aveva notificato in data 19.09.2024, l'ordinanza ingiunzione n. OI-002093072
( 6700.09/09/2024.0494426) mediante la quale le aveva ingiunto, quale già legale CP_1 rappresentante della (C.F. ), il pagamento della somma di Controparte_3 P.IVA_1
€ 12.010,75 (oltre € 10,33 a titolo di spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate nell'annualità 2017 e consistenti nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
lamentava in via procedurale: intervenuta decadenza e prescrizione dell'ente pubblico inps dal potere di riscuotere la sanzione amministrativa irrogata di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata e nel merito: illegittimita' del provvedimento adottato e comunque sproporzione tra fatto accertato e sanzione irrogata.
Parte resistente . si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Evidenziava che era opposta l'O.I: -002093072 – periodo 2017
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 18/09/2024, sulla base dell'accertamento
.6700.18/12/2019.0453315 notificato in data 27 gennaio 2020 (v. all. 1 , 2 , 3 e 4) . CP_1
Il predetto accertamento mirava al recupero delle somme dovute , a titolo di sanzione , per le quote contributive a carico del lavoratore non versate , nella gestione dei datori di lavoro con dipendenti , per un importo complessivo di euro 4.804,30 e riferite alle seguenti mensilità: dicembre 2016 – gennaio – febbraio – marzo – aprile e settembre 2017.
La restava contumace CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
L'opposizione è tempestiva .
Non si giustifica la legittimazione passiva della che non è l'ente emittente l'ordinanza CP_2 ingiunzione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 27.1.2020 per inadempienza scadute al più entro ottobre 2017
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si 2 osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art
14 cit. è applicabile alla materia in esame.
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_1
istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
3 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione Restano assorbiti i restanti motivi
SPESE Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione CP_1 del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Nulla per le spese verso la stante la contumacia . CP_2
Reggio Calabria 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4954/2024 R.G. sul ricorso depositato il 18/10/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi) Parte_1 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Autieri e dall'Avv. Dario Cosimo Adornato ) nonché nei confronti di ( contumace ) , CP_2 viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente ,
così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara il difetto di legittimazione passiva della e nulla per le spese . CP_2
Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 3200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accertare e dichiarare la propria competenza a decidere in merito alla presente opposizione avverso ordinanza-ingiunzione per i motivi esposti in narrativa;
2) Dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002093072 notificata in data
19.09.2024 per tutte le ragioni esposte in narrativa ed in particolare per l'intervenuta decadenza e/o prescrizione da parte di dal potere di emettere l'atto impugnato che risulta essere anche CP_1 illegittimo nel merito poiché contenente sanzione amministrativa sproporzionata.
Parte ricorrente deduceva che:
1 CP_
l' le aveva notificato in data 19.09.2024, l'ordinanza ingiunzione n. OI-002093072
( 6700.09/09/2024.0494426) mediante la quale le aveva ingiunto, quale già legale CP_1 rappresentante della (C.F. ), il pagamento della somma di Controparte_3 P.IVA_1
€ 12.010,75 (oltre € 10,33 a titolo di spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate nell'annualità 2017 e consistenti nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
lamentava in via procedurale: intervenuta decadenza e prescrizione dell'ente pubblico inps dal potere di riscuotere la sanzione amministrativa irrogata di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata e nel merito: illegittimita' del provvedimento adottato e comunque sproporzione tra fatto accertato e sanzione irrogata.
Parte resistente . si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Evidenziava che era opposta l'O.I: -002093072 – periodo 2017
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 18/09/2024, sulla base dell'accertamento
.6700.18/12/2019.0453315 notificato in data 27 gennaio 2020 (v. all. 1 , 2 , 3 e 4) . CP_1
Il predetto accertamento mirava al recupero delle somme dovute , a titolo di sanzione , per le quote contributive a carico del lavoratore non versate , nella gestione dei datori di lavoro con dipendenti , per un importo complessivo di euro 4.804,30 e riferite alle seguenti mensilità: dicembre 2016 – gennaio – febbraio – marzo – aprile e settembre 2017.
La restava contumace CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
L'opposizione è tempestiva .
Non si giustifica la legittimazione passiva della che non è l'ente emittente l'ordinanza CP_2 ingiunzione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 27.1.2020 per inadempienza scadute al più entro ottobre 2017
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si 2 osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art
14 cit. è applicabile alla materia in esame.
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_1
istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
3 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione Restano assorbiti i restanti motivi
SPESE Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione CP_1 del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Nulla per le spese verso la stante la contumacia . CP_2
Reggio Calabria 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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