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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1565/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Caterina Mastropasqua, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1565 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuto in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con termini per le comparse conclusionali ridotti a giorni venti (20+20), tra
p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Valentini ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio in Viterbo, via Marconi n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ottaviani Controparte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via Cesare Terranova n. 6, giusta procura allegata a margine del decreto ingiuntivo opposto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 347/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo in data 22.4.2021, R.G. n. 1035/2021.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 23.10.2024 sostituita con deposito con note scritte da intendersi qui riportate: per parte opponente “Voglia l'On.le Tribunale Reiectis adversis, Accolta, anche per la forma, la presente opposizione, - ritenere e dichiarare, sia sotto il profilo dell'an che in ogni caso del quantum,
pagina 1 di 8 non dovuta dalla la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e meglio Parte_1
indicato in epigrafe, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, annullare, revocare e comunque, con qualsivoglia altra statuizione, dichiarare nullo ed inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo
n. 374/2021 (proc. n. 1035/2021 r.g.) emesso, ad istanza dell'Arch. , il 22 aprile 2021 Controparte_1
da Codesto Tribunale, e notificato in data 26 aprile 2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per parte opposta “Piaccia all'Illustre Tribunale adito, con rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 374/2021, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti, riconoscere
l'importo di cui al decreto ingiuntivo o, comunque, la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia sulla base dell'attività professionale espletata e accertata in corso di causa da parte dell'Arch. CP_1
e per l'effetto condannare la società (già Controparte_2 Parte_1
al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi di legge e moratori. Il tutto con vittoria di spese,
[...]
con rimborso delle spese di Ctu e compensi legali come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avversava il provvedimento monitorio n. 347/2021 emesso dal Tribunale
Ordinario di Viterbo in data 22.4.2021, R.G. n. 1035/2021, notificatogli dall'Arch. in Controparte_1 data 26.4.2021, con il quale veniva richiesto il pagamento del complessivo importo di € 518.378,84, oltre interessi e spese della procedura, vantati in ragione dell'attività svolta dall'opposto in relazione alla realizzazione di un progetto presentato presso il di Viterbo e sottoposto alla Conferenza di CP_3
Servizi ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 10/2011 con richiesta di cambio di destinazione d'uso esclusivamente residenziale, asseritamente commissionato allo stesso opponente a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale con il precedente professionista, arch. con attività Persona_1 svolta dal 31.05.2017 e consistente nell'assistenza tecnica ed urbanistica in diversi procedimenti amministrativi meglio indicati in atti.
A fondamento dell'opposizione proposta deduceva: di essere proprietaria di un Parte_1
ampio lotto di circa due ettari urbanizzato situato in Viterbo, viale Francesco Baracca, confinante per un lato con la stazione ferroviaria di porta Fiorentina ove insistevano una serie di fabbricati realizzati ante 1967 di varie forme e dimensioni utilizzati fino ad anni recenti per le attività del consorzio agrario con destinazione d'uso degli immobili, per la maggior parte adibiti a magazzini e/o depositi, comprendente anche alcuni fabbricati produttivi (D/8), oltre ad uffici e un'abitazione a servizio del custode e che il Piano Casa Regione Lazio aveva previsto la riconversione di parte dell'area in attività
pagina 2 di 8 produttivo-commerciale e per la restante parte in un intervento di sostituzione edilizia mediante la demolizione di alcuni edifici esistenti e la realizzazione di quattro palazzine residenziali su sei livelli
(al netto dell'interrato e della copertura con servizi annessi), oltre aree per parcheggi, viabilità e verde pubblico attrezzato;
che l'opponente aveva, dapprima, presentato una prima pratica edilizia, in seguito dalla stessa rinunciata, a firma del progettista Arch. poi, in sostituzione, aveva presentato Persona_2
una Denuncia di Inizio Attività n. 46/2017, trasformata in richiesta del Permesso di Costruire, con la quale aveva proposto la “Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti in Viterbo, Via F. Baracca n. 24, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 ter e art.3 quater della L.R. 21/2009” a firma dell'architetto che parte opponente Controparte_1
aveva conferito un incarico verbale al medesimo professionista, privo di prospettazione di importi contemplando la possibilità “step by step” di verificare e concordemente concertare il compenso per la prestazione;
che l'operato dell'opposto sarebbe stato retribuito all'atto di vendita del compendio oggetto del progetto;
che, alla luce delle valutazioni dei tecnici nominati dall'opponente, la pretesa creditoria era risultata eccessiva e sproporzionata rispetto all'operato dell'architetto opposto che si era rilevato carente, imparziale e non idoneo ad ottenere il rilascio del permesso di costruzione nonché eseguito senza accordo con l'opponente e mediante utilizzo di progetti già redatti dal precedente professionista;
che il Comune di Viterbo con lettera del 26.4.2018 prot. 0034151 aveva ribadito che al fine del rilascio del Permesso a Costruire fosse necessario produrre un elaborato progettuale ove dovevano essere evidenziate le soluzioni proposte per rendere le due strutture commerciali inequivocabilmente separate con eliminazione di ogni spazio, servizio e percorsi comuni;
che tra l'anno
2018 e l'anno 2019 l'architetto si era trasferito in Brasile;
che l'opposto non aveva provveduto ad integrare con la documentazione richiesta e pertanto la pratica era stata sospesa in attesa di ottenere il parere favorevole del settore LL.PP risultando in atti solo una serie di elaborati grafici di livello
“progetto preliminare” risultando assente un progetto di urbanizzazione primaria grafico di livello
“definitivo/esecutivo”; che in sede di verifica, quanto riportato negli elaborati non trovava corrispondenza, limitatamente alla zona di rispetto della ferrovia, all'effettiva rappresentazione dello stato dei luoghi;
che, in ogni caso, il compenso richiesto era eccessivo e non giustificato.
Ciò dedotto, concludeva, chiedendo di accertare come non dovuta nell'an e nel quantum la pretesa creditoria vantata e, per l'effetto, di annullare/revocare il decreto monitorio nonché dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia dello stesso, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'architetto contestando l'avversa opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto deducendo: che, quanto al conferimento dell'incarico, l'opponente, congiuntamente all'opposto, avevano firmato la Modulistica Unificata, con la quale veniva conferito pagina 3 di 8 formalmente l'incarico di Progettazione e direzione dei lavori attestante sia l'entità che la natura della prestazione;
che, quanto al pagamento dei propri compensi professionali, l'opposto non aveva richiesto, nella parcella, corrispettivi per le attività svolte precedentemente da altri professionisti;
che il periodo di allontanamento dall'Italia era avvenuto in occasione di due viaggi in Brasile senza che gli stessi avessero inciso negativamente sull'attività che aveva continuato a svolgere a distanza;
che il suo operato era stato corretto e completo ed aveva avuto una rilevanza positiva, intervenendo nelle
Conferenze di Servizi in rappresentanza della società stessa, tanto da concludersi con esito favorevole;
di aver prodotto un livello di progettazione delle opere di urbanizzazione corrispondenti a quanto richiesto dal come da nota prot. 91776 del 20.11.2018; che la nota n. 5819 del Controparte_4
3.10.2019 non costituiva l'avvio di un procedimento amministrativo di sospensione ma una richiesta di integrazione del progetto di urbanizzazione primaria con altri documenti di cui l'opposto non aveva ricevuto riscontro dalla società; che il progetto da lui redatto non presentava nessun vizio insanabile atteso il parere favorevole delle Ferrovie dello Stato. Deduceva, altresì, la genericità delle contestazioni avanzate da parte opponente ed attesa la congruità della parcella, e concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio opposto, in via principale e nel merito, il rigetto dell'opposizione promossa e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia sulla base dell'attività professionale espletata e accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto risultando il compenso richiesto quantificato unilateralmente, risultando pacifica l'assenza di scelta concorde dei parametri utilizzabili nonché in ragione della necessità di approfondimenti istruttori da demandarsi a fase successiva a quella sede di valutazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. caratterizzata da una cognizione sommaria, venivano concessi alle parti i richiesti termini per il deposito di memorie istruttorie.
Dichiarata l'inammissibilità delle prove orali articolate da parte opposta, disposta consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, ritenuto che il ctu avesse esaurientemente risposto ai quesiti formulati risultando assenti tanto i presupposti per disporre una sua convocazione a chiarimenti quanto quelli necessari alla richiesta di integrazione dell'elaborato peritale, la causa, ritenuta sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti, quanto alle comparse conclusionali, a giorni venti (20+20).
pagina 4 di 8 2. L'opposizione promossa è parzialmente fondata e nei limiti di quanto di seguito osservato.
Come è noto, invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1743/2007). Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Ebbene, nella fattispecie in esame, fermo il rilievo che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, deve rilevarsi che non vi è contestazione tra le parti quanto al conferimento di incarico in capo all'arch. da parte dell' sia pure non in forma scritta, in relazione all'attività CP_1 Parte_1 professionale richiesta per l'assistenza tecnica ed urbanistica per la realizzazione di un progetto presentato presso il Comune di Viterbo e sottoposto alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.6 della
L.R. n.10/2011 con richiesta di cambio di destinazione d'uso esclusivamente residenziale, e ciò successivamente alla risoluzione del rapporto contrattuale prima instaurato con altro professionista, arch. Persona_1
Ciò posto, si ritiene che parte opponente abbia legittimamente contestato la pretesa creditoria come complessivamente richiesta da parte opposta mendiate il ricorso monitorio, tenuto conto delle contestazioni mosse in ordine all'an della completa esecuzione dell'incarico rispetto a quanto prospettato da parte opposta nonché tenuto conto che parimenti pacifico tra le parti è che le stesse non avessero stabilito concordemente, né in precedenza all'esecuzione dell'incarico né nel corso dello svolgimento dello stesso, una misura o l'individuazione dei parametri utilizzabili per la quantificazione del compenso che risultava, dunque, operata unilateralmente sia pure con parere di congruità da parte del proprio ordine di appartenenza su una valutazione tuttavia effettuata in base alle informazioni e dati forniti esclusivamente dal medesimo richiedente il parere.
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto sopra deve dunque concludersi nel senso che la somma richiesta nel decreto ingiuntivo non è dovuta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 374/2021 emesso dal
Tribunale di Viterbo R.G. n. 1035/2021.
Tuttavia, attesa la domanda avanzata in via subordinata da parte opposta nella comparsa di costituzione e tenuto conto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena, dovendosi dunque il giudice pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, e considerato che non è stata contestata l'esecuzione in toto di attività professionale da parte dell'opposto in favore dell'opponente, ma parte di essa in termini di completezza, effettivo svolgimento di tutte le attività descritte dall'opposto e in ragione dell'utilizzazione parziale di attività svolta dal precedente professionista, deve in ogni caso procedersi alla quantificazione del dovuto per quanto emerso dagli atti di causa e all'esito dei necessari approfondimenti istruttori, risultando fondato il diritto di parte opponente, arch. al Controparte_1
pagamento delle sue spettanze sia pure non nella quantificazione richiesta.
Ciò posto, quanto alla quantificazione dei compensi dovuti a parte opposta, dirimenti le conclusioni cui
è pervenuto il ctu all'esito della consulenza svolta.
Invero, l'ausiliario del giudice, con metodo scevro da vizi e in applicazione di modalità corrette e condivisibili, all'esito dell'individuazione delle prestazioni svolte dall'arch. , così come CP_1
documentate, nonché acquisiti presso il comune di Viterbo, come autorizzato, i progetti a firma dell'TO precedente professionista incaricato, e quelli a firma dell'TO , Per_1 CP_1
ha potuto accertare tanto la tipologia di prestazioni rese che le caratteristiche delle stesse e dunque ha potuto valutare, con riferimento all'attività posta in essere dalla parte opposta in favore della parte opponente in merito alla operazione immobiliare avente ad oggetto “progettazione per demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di un immobile sito in Viterbo
Via Francesco Baracca 24 ai sensi del comma 1 degli articoli 3 ter e 3 quater della L.R. 21/2009 e smi” che gli onorari dovuti per la progettazione delle opere di urbanizzazione, così come quantificati dall'TO nell'importo pari ad € 3.608,70 per progettazione preliminare, definita tale anche CP_1 dagli atti intercorsi con l'Ufficio tecnico del Comune di Viterbo settore lavori pubblici, erano corretti, dovendo invece provvedere ad una riduzione di quelli relativi alla progettazione dei corpi edilizi, (con elenco degli elaborati prodotti dall'opposto riportati all''allegato 9 dell'elaborato del ctu) aventi destinazione residenziale denominati A, B, C, D, e da determinarsi in base al D.M. 140/2012 con riferimento, sulla base di quanto prodotto dall'Arch. e agli atti dell'Ufficio Tecnico del CP_1 CP_4
[... Viterbo, alla progettazione di “Studio di Fattibilità” comprendente la relazione illustrativa e quella di una “Progettazione preliminare” comprendente la prestazione di relazioni, planimetrie, elaborati pagina 6 di 8 grafici, studio di inserimento urbanistico. Nello specifico il perito incaricato ha tenuto conto dell'incidenza dei dati, dei carteggi, e dei progetti già a disposizione al momento dello svolgimento dell'attività prestata e relativi all'attività resa in precedenza a favore della dal Parte_1 precedente professionista incaricato, arch. ritenendo congruo ridurre del 20% l'onorario Per_1 determinato dal calcolo delle parcelle professionali per come spettanti all'arch. , chiarendo altresì CP_1
di ritenere di non applicare il compenso ex art. 18 L. , dal momento che la progettazione non è Numer_1
stata definitivamente completata per essere allegata al permesso di costruire e che la stessa non è stata utilizzata per le fasi progettuali successive, evidenziato altresì che non è stata rinvenuta in atti la perizia tecnica di inagibilità, e ritenendo invece di non applicare la riduzione del 20% in relazione al complesso commerciale considerato che la progettazione precedentemente effettuata atteneva al solo complesso residenziale e dunque individuando le somme dovute in complessivi € 77.992,30, oltre iva e oneri fiscali (Onorario complesso corpi A - B - C – D (Residenziale), pari a € 61.658,34 [€ 77.072,92 – riduzione del 20% € 15.414,58] + Onorario pari a € 12.725,26 + Onorario per Parte_3
progettazione opere di urbanizzazione, pari a € 3.608,70).
Altresì si ritiene di condividere le risposte alle osservazioni alla bozza del ctu il quale ha ritenuto di confermare gli importi già calcolati nella bozza inviata chiarendone le ragioni;
in particolare, lo stesso ha evidenziato, quanto alla progettazione, che il compenso è stato così individuato avendo dovuto tener conto della circostanza che il progetto definitivo redatto dall'TO , è risultato privo di CP_1
adeguata documentazione (Studio di impatto ambientale;
Calcoli delle strutture e degli impianti;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
Elenco prezzi ed eventuale analisi;
Computo metrico estimativo;
Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
Quadro economico di progetto) nonché considerato che gli elaborati agli atti del Comune erano assimilabili ad un livello di progettazione preliminare di cui al DPR 207/2010 e che non poteva valorizzarsi la complessità della prestazione visto che la progettazione riferibile all'opposto era in gran parte ripetitiva per i blocchi A-B-C-D, risultando, peraltro, fortemente similare alla precedente redatta dall'arch. Inoltre, ha ribadito l'assenza in atti della perizia di inagibilità quanto degli studi Per_1
economici di valutazione del compendio immobiliare ex Consorzio agrario di Viterbo, nonché
l'inapplicabilità dell'art. 18 legge n. 143/1949 attesa anche la pacifica assenza di un atto scritto relativo all'incarico affidato (cfr. elaborato peritale depositato in data 3.1.2024).
Deve dunque concludersi per la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'arch.
della somma complessiva di € 77.992,30, oltre iva e oneri fiscali e oltre interessi legali Controparte_1
pagina 7 di 8 dalla domanda formulata, vale a dire, dal 22.10.2021, data di deposito della comparsa di costituzione e risposta, con accoglimento dunque della domanda avanzata in via subordinata da parte opposta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014 e s.m.i. e relative tabelle, ed individuate in base al decisum, seguono la soccombenza.
Parimenti a dirsi quanto alle spese di ctu, allo stato limitate all'acconto già disposto in favore del ctu al momento del conferimento di incarico, non risultando pervenuta istanza di liquidazione di ulteriori compensi da parte dell'ausiliario del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 374/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo R.G. n. 1035/2021;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di parte opposta, arch. della minor somma di € Controparte_1
77.992,30, oltre iva e oneri fiscali e oltre interessi legali dal 22.10.2021 fino al soddisfo, a titolo di compensi per prestazioni professionali;
- condanna parte opponente, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 11.134,00, di cui € 634 per spese esenti ed € 10.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di parte opponente.
Così deciso in Viterbo, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Mastropasqua
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Caterina Mastropasqua, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1565 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuto in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con termini per le comparse conclusionali ridotti a giorni venti (20+20), tra
p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Valentini ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio in Viterbo, via Marconi n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ottaviani Controparte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via Cesare Terranova n. 6, giusta procura allegata a margine del decreto ingiuntivo opposto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 347/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo in data 22.4.2021, R.G. n. 1035/2021.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 23.10.2024 sostituita con deposito con note scritte da intendersi qui riportate: per parte opponente “Voglia l'On.le Tribunale Reiectis adversis, Accolta, anche per la forma, la presente opposizione, - ritenere e dichiarare, sia sotto il profilo dell'an che in ogni caso del quantum,
pagina 1 di 8 non dovuta dalla la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e meglio Parte_1
indicato in epigrafe, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, annullare, revocare e comunque, con qualsivoglia altra statuizione, dichiarare nullo ed inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo
n. 374/2021 (proc. n. 1035/2021 r.g.) emesso, ad istanza dell'Arch. , il 22 aprile 2021 Controparte_1
da Codesto Tribunale, e notificato in data 26 aprile 2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per parte opposta “Piaccia all'Illustre Tribunale adito, con rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 374/2021, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti, riconoscere
l'importo di cui al decreto ingiuntivo o, comunque, la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia sulla base dell'attività professionale espletata e accertata in corso di causa da parte dell'Arch. CP_1
e per l'effetto condannare la società (già Controparte_2 Parte_1
al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi di legge e moratori. Il tutto con vittoria di spese,
[...]
con rimborso delle spese di Ctu e compensi legali come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avversava il provvedimento monitorio n. 347/2021 emesso dal Tribunale
Ordinario di Viterbo in data 22.4.2021, R.G. n. 1035/2021, notificatogli dall'Arch. in Controparte_1 data 26.4.2021, con il quale veniva richiesto il pagamento del complessivo importo di € 518.378,84, oltre interessi e spese della procedura, vantati in ragione dell'attività svolta dall'opposto in relazione alla realizzazione di un progetto presentato presso il di Viterbo e sottoposto alla Conferenza di CP_3
Servizi ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 10/2011 con richiesta di cambio di destinazione d'uso esclusivamente residenziale, asseritamente commissionato allo stesso opponente a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale con il precedente professionista, arch. con attività Persona_1 svolta dal 31.05.2017 e consistente nell'assistenza tecnica ed urbanistica in diversi procedimenti amministrativi meglio indicati in atti.
A fondamento dell'opposizione proposta deduceva: di essere proprietaria di un Parte_1
ampio lotto di circa due ettari urbanizzato situato in Viterbo, viale Francesco Baracca, confinante per un lato con la stazione ferroviaria di porta Fiorentina ove insistevano una serie di fabbricati realizzati ante 1967 di varie forme e dimensioni utilizzati fino ad anni recenti per le attività del consorzio agrario con destinazione d'uso degli immobili, per la maggior parte adibiti a magazzini e/o depositi, comprendente anche alcuni fabbricati produttivi (D/8), oltre ad uffici e un'abitazione a servizio del custode e che il Piano Casa Regione Lazio aveva previsto la riconversione di parte dell'area in attività
pagina 2 di 8 produttivo-commerciale e per la restante parte in un intervento di sostituzione edilizia mediante la demolizione di alcuni edifici esistenti e la realizzazione di quattro palazzine residenziali su sei livelli
(al netto dell'interrato e della copertura con servizi annessi), oltre aree per parcheggi, viabilità e verde pubblico attrezzato;
che l'opponente aveva, dapprima, presentato una prima pratica edilizia, in seguito dalla stessa rinunciata, a firma del progettista Arch. poi, in sostituzione, aveva presentato Persona_2
una Denuncia di Inizio Attività n. 46/2017, trasformata in richiesta del Permesso di Costruire, con la quale aveva proposto la “Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti in Viterbo, Via F. Baracca n. 24, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 ter e art.3 quater della L.R. 21/2009” a firma dell'architetto che parte opponente Controparte_1
aveva conferito un incarico verbale al medesimo professionista, privo di prospettazione di importi contemplando la possibilità “step by step” di verificare e concordemente concertare il compenso per la prestazione;
che l'operato dell'opposto sarebbe stato retribuito all'atto di vendita del compendio oggetto del progetto;
che, alla luce delle valutazioni dei tecnici nominati dall'opponente, la pretesa creditoria era risultata eccessiva e sproporzionata rispetto all'operato dell'architetto opposto che si era rilevato carente, imparziale e non idoneo ad ottenere il rilascio del permesso di costruzione nonché eseguito senza accordo con l'opponente e mediante utilizzo di progetti già redatti dal precedente professionista;
che il Comune di Viterbo con lettera del 26.4.2018 prot. 0034151 aveva ribadito che al fine del rilascio del Permesso a Costruire fosse necessario produrre un elaborato progettuale ove dovevano essere evidenziate le soluzioni proposte per rendere le due strutture commerciali inequivocabilmente separate con eliminazione di ogni spazio, servizio e percorsi comuni;
che tra l'anno
2018 e l'anno 2019 l'architetto si era trasferito in Brasile;
che l'opposto non aveva provveduto ad integrare con la documentazione richiesta e pertanto la pratica era stata sospesa in attesa di ottenere il parere favorevole del settore LL.PP risultando in atti solo una serie di elaborati grafici di livello
“progetto preliminare” risultando assente un progetto di urbanizzazione primaria grafico di livello
“definitivo/esecutivo”; che in sede di verifica, quanto riportato negli elaborati non trovava corrispondenza, limitatamente alla zona di rispetto della ferrovia, all'effettiva rappresentazione dello stato dei luoghi;
che, in ogni caso, il compenso richiesto era eccessivo e non giustificato.
Ciò dedotto, concludeva, chiedendo di accertare come non dovuta nell'an e nel quantum la pretesa creditoria vantata e, per l'effetto, di annullare/revocare il decreto monitorio nonché dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia dello stesso, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'architetto contestando l'avversa opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto deducendo: che, quanto al conferimento dell'incarico, l'opponente, congiuntamente all'opposto, avevano firmato la Modulistica Unificata, con la quale veniva conferito pagina 3 di 8 formalmente l'incarico di Progettazione e direzione dei lavori attestante sia l'entità che la natura della prestazione;
che, quanto al pagamento dei propri compensi professionali, l'opposto non aveva richiesto, nella parcella, corrispettivi per le attività svolte precedentemente da altri professionisti;
che il periodo di allontanamento dall'Italia era avvenuto in occasione di due viaggi in Brasile senza che gli stessi avessero inciso negativamente sull'attività che aveva continuato a svolgere a distanza;
che il suo operato era stato corretto e completo ed aveva avuto una rilevanza positiva, intervenendo nelle
Conferenze di Servizi in rappresentanza della società stessa, tanto da concludersi con esito favorevole;
di aver prodotto un livello di progettazione delle opere di urbanizzazione corrispondenti a quanto richiesto dal come da nota prot. 91776 del 20.11.2018; che la nota n. 5819 del Controparte_4
3.10.2019 non costituiva l'avvio di un procedimento amministrativo di sospensione ma una richiesta di integrazione del progetto di urbanizzazione primaria con altri documenti di cui l'opposto non aveva ricevuto riscontro dalla società; che il progetto da lui redatto non presentava nessun vizio insanabile atteso il parere favorevole delle Ferrovie dello Stato. Deduceva, altresì, la genericità delle contestazioni avanzate da parte opponente ed attesa la congruità della parcella, e concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio opposto, in via principale e nel merito, il rigetto dell'opposizione promossa e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia sulla base dell'attività professionale espletata e accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto risultando il compenso richiesto quantificato unilateralmente, risultando pacifica l'assenza di scelta concorde dei parametri utilizzabili nonché in ragione della necessità di approfondimenti istruttori da demandarsi a fase successiva a quella sede di valutazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. caratterizzata da una cognizione sommaria, venivano concessi alle parti i richiesti termini per il deposito di memorie istruttorie.
Dichiarata l'inammissibilità delle prove orali articolate da parte opposta, disposta consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, ritenuto che il ctu avesse esaurientemente risposto ai quesiti formulati risultando assenti tanto i presupposti per disporre una sua convocazione a chiarimenti quanto quelli necessari alla richiesta di integrazione dell'elaborato peritale, la causa, ritenuta sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti, quanto alle comparse conclusionali, a giorni venti (20+20).
pagina 4 di 8 2. L'opposizione promossa è parzialmente fondata e nei limiti di quanto di seguito osservato.
Come è noto, invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1743/2007). Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Ebbene, nella fattispecie in esame, fermo il rilievo che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, deve rilevarsi che non vi è contestazione tra le parti quanto al conferimento di incarico in capo all'arch. da parte dell' sia pure non in forma scritta, in relazione all'attività CP_1 Parte_1 professionale richiesta per l'assistenza tecnica ed urbanistica per la realizzazione di un progetto presentato presso il Comune di Viterbo e sottoposto alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.6 della
L.R. n.10/2011 con richiesta di cambio di destinazione d'uso esclusivamente residenziale, e ciò successivamente alla risoluzione del rapporto contrattuale prima instaurato con altro professionista, arch. Persona_1
Ciò posto, si ritiene che parte opponente abbia legittimamente contestato la pretesa creditoria come complessivamente richiesta da parte opposta mendiate il ricorso monitorio, tenuto conto delle contestazioni mosse in ordine all'an della completa esecuzione dell'incarico rispetto a quanto prospettato da parte opposta nonché tenuto conto che parimenti pacifico tra le parti è che le stesse non avessero stabilito concordemente, né in precedenza all'esecuzione dell'incarico né nel corso dello svolgimento dello stesso, una misura o l'individuazione dei parametri utilizzabili per la quantificazione del compenso che risultava, dunque, operata unilateralmente sia pure con parere di congruità da parte del proprio ordine di appartenenza su una valutazione tuttavia effettuata in base alle informazioni e dati forniti esclusivamente dal medesimo richiedente il parere.
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto sopra deve dunque concludersi nel senso che la somma richiesta nel decreto ingiuntivo non è dovuta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 374/2021 emesso dal
Tribunale di Viterbo R.G. n. 1035/2021.
Tuttavia, attesa la domanda avanzata in via subordinata da parte opposta nella comparsa di costituzione e tenuto conto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena, dovendosi dunque il giudice pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, e considerato che non è stata contestata l'esecuzione in toto di attività professionale da parte dell'opposto in favore dell'opponente, ma parte di essa in termini di completezza, effettivo svolgimento di tutte le attività descritte dall'opposto e in ragione dell'utilizzazione parziale di attività svolta dal precedente professionista, deve in ogni caso procedersi alla quantificazione del dovuto per quanto emerso dagli atti di causa e all'esito dei necessari approfondimenti istruttori, risultando fondato il diritto di parte opponente, arch. al Controparte_1
pagamento delle sue spettanze sia pure non nella quantificazione richiesta.
Ciò posto, quanto alla quantificazione dei compensi dovuti a parte opposta, dirimenti le conclusioni cui
è pervenuto il ctu all'esito della consulenza svolta.
Invero, l'ausiliario del giudice, con metodo scevro da vizi e in applicazione di modalità corrette e condivisibili, all'esito dell'individuazione delle prestazioni svolte dall'arch. , così come CP_1
documentate, nonché acquisiti presso il comune di Viterbo, come autorizzato, i progetti a firma dell'TO precedente professionista incaricato, e quelli a firma dell'TO , Per_1 CP_1
ha potuto accertare tanto la tipologia di prestazioni rese che le caratteristiche delle stesse e dunque ha potuto valutare, con riferimento all'attività posta in essere dalla parte opposta in favore della parte opponente in merito alla operazione immobiliare avente ad oggetto “progettazione per demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di un immobile sito in Viterbo
Via Francesco Baracca 24 ai sensi del comma 1 degli articoli 3 ter e 3 quater della L.R. 21/2009 e smi” che gli onorari dovuti per la progettazione delle opere di urbanizzazione, così come quantificati dall'TO nell'importo pari ad € 3.608,70 per progettazione preliminare, definita tale anche CP_1 dagli atti intercorsi con l'Ufficio tecnico del Comune di Viterbo settore lavori pubblici, erano corretti, dovendo invece provvedere ad una riduzione di quelli relativi alla progettazione dei corpi edilizi, (con elenco degli elaborati prodotti dall'opposto riportati all''allegato 9 dell'elaborato del ctu) aventi destinazione residenziale denominati A, B, C, D, e da determinarsi in base al D.M. 140/2012 con riferimento, sulla base di quanto prodotto dall'Arch. e agli atti dell'Ufficio Tecnico del CP_1 CP_4
[... Viterbo, alla progettazione di “Studio di Fattibilità” comprendente la relazione illustrativa e quella di una “Progettazione preliminare” comprendente la prestazione di relazioni, planimetrie, elaborati pagina 6 di 8 grafici, studio di inserimento urbanistico. Nello specifico il perito incaricato ha tenuto conto dell'incidenza dei dati, dei carteggi, e dei progetti già a disposizione al momento dello svolgimento dell'attività prestata e relativi all'attività resa in precedenza a favore della dal Parte_1 precedente professionista incaricato, arch. ritenendo congruo ridurre del 20% l'onorario Per_1 determinato dal calcolo delle parcelle professionali per come spettanti all'arch. , chiarendo altresì CP_1
di ritenere di non applicare il compenso ex art. 18 L. , dal momento che la progettazione non è Numer_1
stata definitivamente completata per essere allegata al permesso di costruire e che la stessa non è stata utilizzata per le fasi progettuali successive, evidenziato altresì che non è stata rinvenuta in atti la perizia tecnica di inagibilità, e ritenendo invece di non applicare la riduzione del 20% in relazione al complesso commerciale considerato che la progettazione precedentemente effettuata atteneva al solo complesso residenziale e dunque individuando le somme dovute in complessivi € 77.992,30, oltre iva e oneri fiscali (Onorario complesso corpi A - B - C – D (Residenziale), pari a € 61.658,34 [€ 77.072,92 – riduzione del 20% € 15.414,58] + Onorario pari a € 12.725,26 + Onorario per Parte_3
progettazione opere di urbanizzazione, pari a € 3.608,70).
Altresì si ritiene di condividere le risposte alle osservazioni alla bozza del ctu il quale ha ritenuto di confermare gli importi già calcolati nella bozza inviata chiarendone le ragioni;
in particolare, lo stesso ha evidenziato, quanto alla progettazione, che il compenso è stato così individuato avendo dovuto tener conto della circostanza che il progetto definitivo redatto dall'TO , è risultato privo di CP_1
adeguata documentazione (Studio di impatto ambientale;
Calcoli delle strutture e degli impianti;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
Elenco prezzi ed eventuale analisi;
Computo metrico estimativo;
Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
Quadro economico di progetto) nonché considerato che gli elaborati agli atti del Comune erano assimilabili ad un livello di progettazione preliminare di cui al DPR 207/2010 e che non poteva valorizzarsi la complessità della prestazione visto che la progettazione riferibile all'opposto era in gran parte ripetitiva per i blocchi A-B-C-D, risultando, peraltro, fortemente similare alla precedente redatta dall'arch. Inoltre, ha ribadito l'assenza in atti della perizia di inagibilità quanto degli studi Per_1
economici di valutazione del compendio immobiliare ex Consorzio agrario di Viterbo, nonché
l'inapplicabilità dell'art. 18 legge n. 143/1949 attesa anche la pacifica assenza di un atto scritto relativo all'incarico affidato (cfr. elaborato peritale depositato in data 3.1.2024).
Deve dunque concludersi per la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'arch.
della somma complessiva di € 77.992,30, oltre iva e oneri fiscali e oltre interessi legali Controparte_1
pagina 7 di 8 dalla domanda formulata, vale a dire, dal 22.10.2021, data di deposito della comparsa di costituzione e risposta, con accoglimento dunque della domanda avanzata in via subordinata da parte opposta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014 e s.m.i. e relative tabelle, ed individuate in base al decisum, seguono la soccombenza.
Parimenti a dirsi quanto alle spese di ctu, allo stato limitate all'acconto già disposto in favore del ctu al momento del conferimento di incarico, non risultando pervenuta istanza di liquidazione di ulteriori compensi da parte dell'ausiliario del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 374/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo R.G. n. 1035/2021;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di parte opposta, arch. della minor somma di € Controparte_1
77.992,30, oltre iva e oneri fiscali e oltre interessi legali dal 22.10.2021 fino al soddisfo, a titolo di compensi per prestazioni professionali;
- condanna parte opponente, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 11.134,00, di cui € 634 per spese esenti ed € 10.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di parte opponente.
Così deciso in Viterbo, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Mastropasqua
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