Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1339
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione processuale attiva

    Il ricorrente non afferma di agire quale legale rappresentante della società né in sua rappresentanza, ma esclusivamente in proprio. Pertanto, difetta la legittimazione processuale attiva per impugnare il diniego di autotutela relativo a istanza presentata dalla società.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Le doglianze attengono esclusivamente a profili IRAP, imposta che rimane di esclusiva pertinenza societaria e non può essere traslata sul socio.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi di ricorso nel merito

    L'accertamento definito con adesione dalla società non è più modificabile. Gli asseriti errori non configurano le ipotesi di manifesta illegittimità previste dall'art. 10-quater. L'errore nell'indicazione della compagnia assicurativa è un mero errore materiale irrilevante. La differenza tra base imponibile IRAP e componenti positive di reddito dichiarate ai fini IIDD non configura errore, essendo i due tributi non coincidenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1339
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1339
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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