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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1339/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente
BANDIERA IN PATRIZIA, Relatore
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3095/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Domenico Ricorrente_1 Socio Della Societa' Società_1 Di Ricorrente_2 - S.a.s. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Fontana - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino, 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO TACITO n. 0014236 DINIEGO TACITO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il diniego tacito formatosi su istanza di autotutela obbligatoria presentata in data 03.02.2025 ai sensi dell'art. 10-quater dello Statuto del contribuente, relativa all'atto di accertamento n. TD7T210000047/2024 per l'anno d'imposta 2018.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 10-quater della L. 212/2000 - Presenza di errori gravi e manifesti che imponevano all'Ufficio un intervento in autotutela obbligatoria.
2) Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
3) Autonomia della posizione del socio - La posizione fiscale del socio è autonoma rispetto a quella della società che ha definito l'accertamento.
4) Errori ignorati dall'Ufficio - Errore nella compagnia assicurativa (HDI invece di Società_3), errore nella quantificazione della differenza di ricavi, contraddizione nei ricavi accertati, illegittimità della pretesa IRAP
a carico del socio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controdeduzioni eccependo:
Inammissibilità per difetto dei presupposti dell'autotutela - L'accertamento è stato definito con adesione dalla società, precludendo ogni successiva modifica
Carenza di legittimazione processuale attiva - Il ricorso è proposto dal socio in proprio e non dalla società che aveva presentato l'istanza di autotutela
Carenza di interesse ad agire - Le doglianze rilevano ai soli fini IRAP, estranei alla posizione del socio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di carenza di legittimazione processuale attiva del ricorrente.
Dall'esame degli atti risulta che l'istanza di autotutela del 03.02.2025 è stata presentata dalla società
"Società_1 di Ricorrente_2 S.a.s.", mentre il presente ricorso è proposto dal sig. Ricorrente_1 Ricorrente_2 in proprio, quale socio della società.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia tributaria, il socio di una società non ha legittimazione attiva ad impugnare in proprio gli atti impositivi notificati esclusivamente alla società, trattandosi di soggetti giuridicamente distinti (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 19056/2024).
Nel caso di specie, il ricorrente non afferma di agire quale legale rappresentante della società né in sua rappresentanza, ma esclusivamente in proprio. Pertanto, difetta la legittimazione processuale attiva per impugnare il diniego di autotutela relativo a istanza presentata dalla società.
In via sussidiaria deve rilevarsi la carenza di interesse ad agire del ricorrente. Come correttamente evidenziato dall'Agenzia, le doglianze del ricorrente attengono esclusivamente a profili IRAP, imposta che colpisce l'attività organizzata in forma d'impresa ed è dovuta dalla società e non può essere traslata sul socio, tanto più in assenza di disposizioni normative che legittimino tale addebito.
La posizione fiscale del socio rileva ai soli fini reddituali per l'imputazione pro quota del reddito societario ex art. 5 TUIR, ma non per l'IRAP che rimane di esclusiva pertinenza societaria.
AOccorre in ogni caso rilevare che anche a voler superare i profili processuali, i motivi di ricorso risultano infondati nel merito.
L'art. 10-quater dello Statuto del contribuente prevede l'autotutela obbligatoria solo in presenza di
"manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione" per errori tassativamente elencati.
Tuttavia, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che "l'accertamento definito con adesione non
è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una volta definito l'accertamento con adesione, con fissazione del quantum debeatur e perfezionamento dell'accordo mediante il versamento delle somme concordate, l'accertamento diventa intangibile e non più suscettibile di essere rimesso in discussione .
Nel caso di specie, la società "Società_1 di Ricorrente_2 S.a.s." ha sottoscritto l'atto di adesione in data 19.06.2024 e versato la prima rata in data 03.07.2024, perfezionando definitivamente l'accordo.
La normativa di riforma ha chiarito che per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, l'istanza di autotutela non può più essere presentata o, comunque, una volta presentata, il provvedimento di autotutela non può più intervenire allorché l'atto di imposizione è già stato oggetto di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata.
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di attribuire certezza a rapporti che hanno già potuto costituire oggetto di confronto in sede amministrativa, in esito al quale nessun motivo di palese incertezza era emerso.
Quanto al merito delle doglianze, gli asseriti errori non configurano le ipotesi di manifesta illegittimità previste dall'art. 10-quater.
L'errore nell'indicazione della compagnia assicurativa (HDI invece di Società_3) costituisce mero errore materiale irrilevante, essendo pacifico che i maggiori ricavi sono ascrivibili ai rapporti con Società_3, come risultava già dagli allegati allo schema d'atto notificato.
La differenza tra base imponibile IRAP (€ 346.964,00) e componenti positive di reddito dichiarate ai fini
IIDD (€ 202.165,00) non configura errore, essendo i due tributi non coincidenti per presupposti normativi diversi.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, rigetta il ricorso e
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente
BANDIERA IN PATRIZIA, Relatore
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3095/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Domenico Ricorrente_1 Socio Della Societa' Società_1 Di Ricorrente_2 - S.a.s. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Fontana - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino, 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO TACITO n. 0014236 DINIEGO TACITO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il diniego tacito formatosi su istanza di autotutela obbligatoria presentata in data 03.02.2025 ai sensi dell'art. 10-quater dello Statuto del contribuente, relativa all'atto di accertamento n. TD7T210000047/2024 per l'anno d'imposta 2018.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 10-quater della L. 212/2000 - Presenza di errori gravi e manifesti che imponevano all'Ufficio un intervento in autotutela obbligatoria.
2) Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
3) Autonomia della posizione del socio - La posizione fiscale del socio è autonoma rispetto a quella della società che ha definito l'accertamento.
4) Errori ignorati dall'Ufficio - Errore nella compagnia assicurativa (HDI invece di Società_3), errore nella quantificazione della differenza di ricavi, contraddizione nei ricavi accertati, illegittimità della pretesa IRAP
a carico del socio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controdeduzioni eccependo:
Inammissibilità per difetto dei presupposti dell'autotutela - L'accertamento è stato definito con adesione dalla società, precludendo ogni successiva modifica
Carenza di legittimazione processuale attiva - Il ricorso è proposto dal socio in proprio e non dalla società che aveva presentato l'istanza di autotutela
Carenza di interesse ad agire - Le doglianze rilevano ai soli fini IRAP, estranei alla posizione del socio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di carenza di legittimazione processuale attiva del ricorrente.
Dall'esame degli atti risulta che l'istanza di autotutela del 03.02.2025 è stata presentata dalla società
"Società_1 di Ricorrente_2 S.a.s.", mentre il presente ricorso è proposto dal sig. Ricorrente_1 Ricorrente_2 in proprio, quale socio della società.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia tributaria, il socio di una società non ha legittimazione attiva ad impugnare in proprio gli atti impositivi notificati esclusivamente alla società, trattandosi di soggetti giuridicamente distinti (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 19056/2024).
Nel caso di specie, il ricorrente non afferma di agire quale legale rappresentante della società né in sua rappresentanza, ma esclusivamente in proprio. Pertanto, difetta la legittimazione processuale attiva per impugnare il diniego di autotutela relativo a istanza presentata dalla società.
In via sussidiaria deve rilevarsi la carenza di interesse ad agire del ricorrente. Come correttamente evidenziato dall'Agenzia, le doglianze del ricorrente attengono esclusivamente a profili IRAP, imposta che colpisce l'attività organizzata in forma d'impresa ed è dovuta dalla società e non può essere traslata sul socio, tanto più in assenza di disposizioni normative che legittimino tale addebito.
La posizione fiscale del socio rileva ai soli fini reddituali per l'imputazione pro quota del reddito societario ex art. 5 TUIR, ma non per l'IRAP che rimane di esclusiva pertinenza societaria.
AOccorre in ogni caso rilevare che anche a voler superare i profili processuali, i motivi di ricorso risultano infondati nel merito.
L'art. 10-quater dello Statuto del contribuente prevede l'autotutela obbligatoria solo in presenza di
"manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione" per errori tassativamente elencati.
Tuttavia, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che "l'accertamento definito con adesione non
è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una volta definito l'accertamento con adesione, con fissazione del quantum debeatur e perfezionamento dell'accordo mediante il versamento delle somme concordate, l'accertamento diventa intangibile e non più suscettibile di essere rimesso in discussione .
Nel caso di specie, la società "Società_1 di Ricorrente_2 S.a.s." ha sottoscritto l'atto di adesione in data 19.06.2024 e versato la prima rata in data 03.07.2024, perfezionando definitivamente l'accordo.
La normativa di riforma ha chiarito che per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, l'istanza di autotutela non può più essere presentata o, comunque, una volta presentata, il provvedimento di autotutela non può più intervenire allorché l'atto di imposizione è già stato oggetto di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata.
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di attribuire certezza a rapporti che hanno già potuto costituire oggetto di confronto in sede amministrativa, in esito al quale nessun motivo di palese incertezza era emerso.
Quanto al merito delle doglianze, gli asseriti errori non configurano le ipotesi di manifesta illegittimità previste dall'art. 10-quater.
L'errore nell'indicazione della compagnia assicurativa (HDI invece di Società_3) costituisce mero errore materiale irrilevante, essendo pacifico che i maggiori ricavi sono ascrivibili ai rapporti con Società_3, come risultava già dagli allegati allo schema d'atto notificato.
La differenza tra base imponibile IRAP (€ 346.964,00) e componenti positive di reddito dichiarate ai fini
IIDD (€ 202.165,00) non configura errore, essendo i due tributi non coincidenti per presupposti normativi diversi.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, rigetta il ricorso e
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Agenzia delle Entrate.