Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa SS De RA, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37617 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a [...] il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Pasca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Castrì di Lecce (LE), alla Via Pertini, 1/a
contro:
l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108,
e
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del ministro pro tempore, costituito VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITE nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025, l’avv. Rosaria Pasca per il ricorrente, la dott.ssa Isabella Ranieri in rappresentanza del MASAF, l’INPS non comparso.
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con il ricorso all’esame, il ricorrente, XXX, ex Operatore scelto Forestale nel ruolo degli Operatori e dei Collaboratori del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ha chiesto che gli sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere la pensione privilegiata per le sofferte infermità (respiratoria ed ortopedica), già riconosciute dipendenti da causa di servizio come da parere reso dal CVCS nell’adunanza n. 128/2009.
2.- In data 13 febbraio 2025, si è costituito il Ministero convenuto (MASAF), il quale ha, preliminarmente, chiesto che sia dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal presente giudizio; nel merito, ha avanzato domanda di integrazione del contraddittorio con il Ministero della difesa - Arma dei Carabinieri, chiedendo il rigetto dell’avanzata domanda in quanto destituita di giuridico fondamento.
3.- Con memoria depositata in data 28 febbraio 2025, si è costituito l’INPS che ha chiarito come, allo stato degli atti, non risulti ancora adottato il provvedimento relativo al trattamento privilegiato richiesto, essendo in corso di espletamento il procedimento istruttorio.
4.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all’udienza del 19 marzo 2025, questo Giudicante ha ordinato alla CMO di Bari Palese - Sede distaccata di Taranto, di rendere parere medico-legale circa la migliorabilità o meno delle infermità diagnosticate al ricorrente (e riconosciute dipendenti da causa di servizio), con eventuale indicazione (laddove fossero state considerate definitivamente non migliorabili) della classifica delle stesse “…singolarmente o per cumulo…”.
5.- In data 6 giugno 2025, l’officiato CTU ha trasmesso il “Verbale di visita medica collegiale BL/B n. 292/CC” redatto in data 26 maggio 2025 dal quale si evince che entrambe le patologie diagnosticate al XXX e già riconosciute dipendenti da causa di servizio, non sono migliorabili e sono ascrivibili per cumulo alla 7^ cat. di Tab. A a decorrere dal 1° febbraio 2008, data di cessazione dal servizio.
6.- In data 12 settembre 2025, l’INPS, nelle more dell’odierna udienza, ha depositato il provvedimento di conferimento della pensione privilegiata spettante al ricorrente (atto n. LE012025971766 del 3 giugno 2025), unitamente al cedolino di pagamento delle somme arretrate maturate medio tempore e, con successiva nota del 28 novembre 2025, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
7.- All’odierna udienza, il difensore del ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite delle Amministrazioni convenute in conformità al principio di soccombenza virtuale; la rappresentante del MASAF si è riportata agli atti scritti concludendo in conformità agli stessi, anche ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese del giudizio.
8.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
9.- Ritiene il giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall’INPS con il deposito agli atti del giudizio del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, nonché di quelle spettanti come arretrati maturati ai sensi di legge.
Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris.
Puglia, n. 342/2017), le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi esclusivamente all’Istituto previdenziale resistente, considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in corso di causa, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37617, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il solo INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano equitativamente in € 400,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 2 dicembre 2025.
Il Giudice F. to (SS De RA)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
F. to (SS De RA)
Depositata il 17.02.2026 Il Funzionario F. to (Dott.ssa Anna Rossano)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 17.02.2026 Il Funzionario F. to (Dott.ssa Anna Rossano)