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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 7916 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
(C.F: ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via C.F._1
Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515, PEC Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado CP_1 C.F._2 dall'Avv. Bernardino Noviello (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
il suo studio legale in Via Andrea Diana N.45 - 81036, San Cipriano Di Aversa (CE)
APPELLATO contumace
NONCHE'
(agente della riscossione per tutti gli ambiti Controparte_2
provinciali nazionali) con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle
Imprese di Roma, codice fiscale e P. IVA subentrata a titolo universale nei rapporti P.IVA_2
di (incorporante di , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ), con decorrenza 1 luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del
[...] Controparte_6
22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, in persona del sig. in virtù dei poteri conferiti con procura speciale, autenticata per Parte_2
atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Alessandra Pinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via G. Martucci n. 35
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 13094/2024 (pubblicata il 16/09/2024) del Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa
LA TT, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 8217/2021, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. .
02820080047845981.
L'appellante fondava la propria censura sull'inammissibilità della per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi in data 21.10.2025, il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non costituitosi in giudizio. CP_1
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore ed alla sentenza a
SSUU, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In altri termini, differentemente da quanto valutato dal giudice di prime cure, non è ammissibile un'azione di accertamento negativo del credito avulsa dall'impugnativa di un atto pre-esecutivo od esecutivo che non abbia mera valenza interna, come nel caso del ruolo esattoriale, salvo che nei casi normativizzati dalle citate disposizioni, non ricorrenti nella specie.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale riforma del governo delle spese, con revoca della condanna delle parti qui costituite, stabilita nel primo grado in loro contumacia, e condanna, per il presente grado, di soccombente, al pagamento delle spese sostenute dalla CP_1 Controparte_7
liquidate secondo i parametri medi previsti per i giudizi di valore pari al credito in cartella,
[...]
esclusa la fase istruttoria, non svoltasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 13094/2024 (pubblicata il Parte_1
16/09/2024) del Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa LA TT, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 8217/2021, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado revocando la statuizione di condanna al pagamento delle spese ivi contenuta, spese che, per l'effetto, restano a carico di parte attrice, unica costituita nel detto giudizio;
- condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla CP_1 Parte_1
nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 462, 00, oltre rimborso forfettario
[...]
spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. - condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla nel CP_1 CP_7
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 462,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa il 23.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone