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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 677/25 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa di appello iscritta al n. 677/25 R.G.A.C.; dato atto che l'udienza del 13 novembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il procuratore di parte appellante ha tempestivamente depositato le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., chiedendo che la causa sia decisa;
rilevata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio;
letti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 677/2025 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ; P.I. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 7 (già (C.F. e P.I. , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 300/25 del Giudice di Pace di - opposizione Pt_1 all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato innanzi al Giudice di Pace di Locri, Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione Controparte_2 avverso il verbale di accertamento L 3745/2024 (prot. 24004772), elevato dal Corpo di Polizia
Locale del Comune di il 13.9.2024, per la violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S. Pt_1 censurando l'illegittimo utilizzo del sistema di rilevamento automatico dell'infrazione.
Disposto il mutamento di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs. n. 150/11, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la tardività del Parte_1 ricorso e l'infondatezza delle contestazioni ex adverso formulate in giudizio.
Con sentenza n. 300/2025 pronunciata alla pubblica udienza del 19.03.2025, il Giudice di Pace di dichiarava l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e disponeva la compensazione tra le Pt_1 parti delle spese processuali tenuto conto della “natura preliminare della decisione”.
Con ricorso depositato il 6.7.2025, il proponeva appello avverso tale sentenza, mai Parte_1 notificata, rilevando l'erroneità delle statuizioni del Giudice di Pace in ordine alla compensazione delle spese di lite in quanto disposta in difetto dei presupposti di legge. Chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Locri, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di gravame sopra esposti, nessuno escluso, revocare e/o annullare e/o, comunque, riformare la sentenza n° 300/2025 del
Giudice di Pace di pubblicata in data 19/03/2025, emessa dal Dr. Sciarrone nel Pt_1 procedimento iscritto al N. RG 2068/2024 e, per l'effetto:
2. In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 300/2025, emessa dal Giudice di Pace di il 19/03/2025, depositata in Pt_1 pari data, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di RG. 2068/2024, nella parte in cui vengono compensate le spese di giudizio per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in
Pag. 2 a 7 narrativa e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere la domanda dell' appellante siccome formulata nel giudizio di primo grado e quindi, conseguentemente per l'effetto condannare già – - in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese legali del Controparte_3 giudizio di primo grado;
3. Condannare parte appellata al pagamento di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 cpc.”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa era rinviata all'udienza del 13 novembre 2025 per la discussione e decisione, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito telematico di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata (già , Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi nel presente grado di giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, eseguita a mezzo posta elettronica certificata presso il procuratore domiciliatario costituito in primo grado.
Ancora in via preliminare, va precisato che il ricorso in appello è conforme al disposto dell'art. 434
c.p.c., avendo l'appellante indicato nel corpo dell'atto il capo specifico della sentenza appellata ritenuto meritevole di censura e i motivi di doglianza, argomentando in merito alle violazioni di legge denunciate e alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, con conseguente ammissibilità del gravame.
Giova considerare, inoltre, che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, che non è stato oggetto di riproposizione e che, ancora, non dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
L'odierno appellante con un unico motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso, ha disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della “natura preliminare della decisione”, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
La doglianza è fondata.
Come noto, le spese di lite sono regolate dal principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. in forza del quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
Pag. 3 a 7 parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. La regola della soccombenza può essere derogata in favore della compensazione solo nelle ipotesi tassativamente previste dell'art. 92, comma 2, c.p.c., così come risultante dalla riforma operata dal D.L. n.132/2014 convertito in L. n. 162/2014, ratione temporis applicabile - in forza del quale il Giudice può disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti esclusivamente nel caso di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - ed “integrato” dalla Corte Costituzionale con la sentenza “additiva” n. 77 del 2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'anzidetto comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula del tutto generica (ex multis, Cass. n. 24824 del
04/10/2019). Esse, in particolare, sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni (cioè, quelle trattate in giudizio) di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme, Cass. n. 3977 del
18/02/2020). Ancor più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che “Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte)” (cfr. Cass. n. 6424 del 08/03/2024).
In applicazione dei superiori e condivisi principi, la formula adottata nella specie dal Giudice di
Pace di – “stante la natura preliminare della decisione” - non può certamente ritenersi idonea Pt_1
a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si tratta, infatti, di un assunto del tutto generico – in quanto tale, di per sé, censurabile - che sembra ricondurre tale scelta all'avvenuta definizione in rito del giudizio;
tuttavia, come argomentato in
Pag. 4 a 7 premessa, la predetta fattispecie non integra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del
2018 della Corte costituzionale.
Appare evidente, infatti, dalla stessa lettura della sentenza gravata, che la statuita inammissibilità dell'opposizione è derivata dal mancato rispetto del termine previsto per la sua proposizione dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/11. Tale negligenza è addebitabile unicamente alla parte che ha agito in giudizio e, pertanto, sarebbe, irragionevole, disporre un'attenuazione delle conseguenze sfavorevoli derivanti dalla sua soccombenza (cfr., sul punto, Cass. n. 6424 del 08/03/2024).
Oltretutto, non appare superfluo rilevare che, in sede di giudizio di primo grado, è stato lo stesso appellante ad eccepire l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua intempestività, con la conseguenza che, nella sentenza gravata, il Giudice di Pace di senza procedere ad alcun Pt_1 rilievo officioso della questione, ha, di fatto, accertato la fondatezza della difesa già diligentemente formulata dall'allora parte resistente.
D'altro canto, deve senz'altro escludersi che, nella vicenda in esame, si verta in ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza delle questioni dirimenti”, dal momento che la materia della tempestività del ricorso in opposizione ex art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011 e della ritualità della notifica del verbale di accertamento eseguita nei confronti della persona giuridica è connotata da evidente serialità.
Per tutte le superiori ragioni, la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. In virtù del generale criterio della soccombenza, fissato dall'art. 91
c.p.c., le spese processuali avrebbero dovuto, quindi, essere poste a carico di (già Controparte_1
. Controparte_2
L'appello va, pertanto, accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va riformata con riferimento al solo capo relativo alle spese di lite e va disposta la condanna di (già Controparte_1
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Esse sono liquidate, come Controparte_2 in dispositivo, in base al valore della domanda (fino a € 1.100,00), determinato facendo riferimento all'importo della sanzione pecuniaria principale comminata a mezzo del verbale opposto, a cui sono sommate le spese di notifica, con esclusione delle eventuali sanzioni accessorie (cfr. Cass. n. 26800 del 18/12/2014). A tale ultimo riguardo, è bene precisare che, ai fini della determinazione del valore della domanda, non assume alcuna rilevanza la dichiarazione del difensore dell'originaria parte ricorrente relativa alla determinazione del contributo unificato, in applicazione del condivisibile
Pag. 5 a 7 principio giurisprudenziale secondo cui “La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda. La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso cui vi allude l'art. 10, comma 1, c.p.c., quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” (Cass. n. 19233 del
25/03/2022). Si ritiene di dover liquidare i compensi per la fase di studio, introduttiva e decisionale
(dovendosi, con riferimento a tale ultima fase, sottolineare la rilevanza, ai fini della liquidazione, dell'attività di esame del provvedimento conclusivo del giudizio, in accordo a Cass. n. 5289 del
20/02/2023), applicando i parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, della natura seriale della causa, della sua definizione in rito e dell'attività difensiva concretamente svolta in primo grado (di fatto, sostanziatasi nel solo deposito della comparsa di costituzione), esclusa la fase istruttoria, attesa la sua sostanziale assenza, data la natura documentale del giudizio, nonché l'omessa comparizione dell'originaria parte resistente a tutte le udienze celebrate innanzi al Giudice di Pace.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno distratte in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento dell'appello, in applicazione del condivisibile principio secondo cui “Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte soccombente alle spese processuali, non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Pertanto, non rilevano, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, ovvero, quelli che non comportino l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore.
Quindi si considera soccombente e sottoposto alla condanna al pagamento delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere inutile il ricorso all'autorità giudiziaria” (cfr. Cass. n. 28700 del 16/10/2023), vanno poste a carico della parte appellata, pur essendo rimasta contumace, e distratte in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario. Esse sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022,
Pag. 6 a 7 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del fatto che alla prima udienza è seguita la fissazione dell'udienza destinata alla decisione della causa, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività (Cass. n. 10206 del 16/04/2021; nella giurisprudenza di merito, Trib. Locri n. 625/2025), in misura corrispondente ai minimi, stante la non particolare complessità della controversia, l'unicità della questione esaminata, il carattere ripetitivo delle difese articolate in giudizio e la modalità semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello, come in epigrafe promossa avverso la sentenza n. 300/25 del Giudice di Pace di Pt_1 disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa, così decide:
- dichiara la contumacia di (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore;
- accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in € 139,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
Mollica, dichiaratosi antistatario;
- condanna (già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in € 43,00, per esborsi, ed in € 232,00, per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 18/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 7 a 7
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa di appello iscritta al n. 677/25 R.G.A.C.; dato atto che l'udienza del 13 novembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il procuratore di parte appellante ha tempestivamente depositato le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., chiedendo che la causa sia decisa;
rilevata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio;
letti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 677/2025 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ; P.I. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 7 (già (C.F. e P.I. , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 300/25 del Giudice di Pace di - opposizione Pt_1 all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato innanzi al Giudice di Pace di Locri, Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione Controparte_2 avverso il verbale di accertamento L 3745/2024 (prot. 24004772), elevato dal Corpo di Polizia
Locale del Comune di il 13.9.2024, per la violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S. Pt_1 censurando l'illegittimo utilizzo del sistema di rilevamento automatico dell'infrazione.
Disposto il mutamento di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs. n. 150/11, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la tardività del Parte_1 ricorso e l'infondatezza delle contestazioni ex adverso formulate in giudizio.
Con sentenza n. 300/2025 pronunciata alla pubblica udienza del 19.03.2025, il Giudice di Pace di dichiarava l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e disponeva la compensazione tra le Pt_1 parti delle spese processuali tenuto conto della “natura preliminare della decisione”.
Con ricorso depositato il 6.7.2025, il proponeva appello avverso tale sentenza, mai Parte_1 notificata, rilevando l'erroneità delle statuizioni del Giudice di Pace in ordine alla compensazione delle spese di lite in quanto disposta in difetto dei presupposti di legge. Chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Locri, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di gravame sopra esposti, nessuno escluso, revocare e/o annullare e/o, comunque, riformare la sentenza n° 300/2025 del
Giudice di Pace di pubblicata in data 19/03/2025, emessa dal Dr. Sciarrone nel Pt_1 procedimento iscritto al N. RG 2068/2024 e, per l'effetto:
2. In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 300/2025, emessa dal Giudice di Pace di il 19/03/2025, depositata in Pt_1 pari data, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di RG. 2068/2024, nella parte in cui vengono compensate le spese di giudizio per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in
Pag. 2 a 7 narrativa e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere la domanda dell' appellante siccome formulata nel giudizio di primo grado e quindi, conseguentemente per l'effetto condannare già – - in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese legali del Controparte_3 giudizio di primo grado;
3. Condannare parte appellata al pagamento di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 cpc.”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa era rinviata all'udienza del 13 novembre 2025 per la discussione e decisione, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito telematico di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata (già , Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi nel presente grado di giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, eseguita a mezzo posta elettronica certificata presso il procuratore domiciliatario costituito in primo grado.
Ancora in via preliminare, va precisato che il ricorso in appello è conforme al disposto dell'art. 434
c.p.c., avendo l'appellante indicato nel corpo dell'atto il capo specifico della sentenza appellata ritenuto meritevole di censura e i motivi di doglianza, argomentando in merito alle violazioni di legge denunciate e alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, con conseguente ammissibilità del gravame.
Giova considerare, inoltre, che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, che non è stato oggetto di riproposizione e che, ancora, non dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
L'odierno appellante con un unico motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso, ha disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della “natura preliminare della decisione”, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
La doglianza è fondata.
Come noto, le spese di lite sono regolate dal principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. in forza del quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
Pag. 3 a 7 parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. La regola della soccombenza può essere derogata in favore della compensazione solo nelle ipotesi tassativamente previste dell'art. 92, comma 2, c.p.c., così come risultante dalla riforma operata dal D.L. n.132/2014 convertito in L. n. 162/2014, ratione temporis applicabile - in forza del quale il Giudice può disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti esclusivamente nel caso di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - ed “integrato” dalla Corte Costituzionale con la sentenza “additiva” n. 77 del 2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'anzidetto comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula del tutto generica (ex multis, Cass. n. 24824 del
04/10/2019). Esse, in particolare, sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni (cioè, quelle trattate in giudizio) di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme, Cass. n. 3977 del
18/02/2020). Ancor più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che “Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte)” (cfr. Cass. n. 6424 del 08/03/2024).
In applicazione dei superiori e condivisi principi, la formula adottata nella specie dal Giudice di
Pace di – “stante la natura preliminare della decisione” - non può certamente ritenersi idonea Pt_1
a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si tratta, infatti, di un assunto del tutto generico – in quanto tale, di per sé, censurabile - che sembra ricondurre tale scelta all'avvenuta definizione in rito del giudizio;
tuttavia, come argomentato in
Pag. 4 a 7 premessa, la predetta fattispecie non integra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del
2018 della Corte costituzionale.
Appare evidente, infatti, dalla stessa lettura della sentenza gravata, che la statuita inammissibilità dell'opposizione è derivata dal mancato rispetto del termine previsto per la sua proposizione dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/11. Tale negligenza è addebitabile unicamente alla parte che ha agito in giudizio e, pertanto, sarebbe, irragionevole, disporre un'attenuazione delle conseguenze sfavorevoli derivanti dalla sua soccombenza (cfr., sul punto, Cass. n. 6424 del 08/03/2024).
Oltretutto, non appare superfluo rilevare che, in sede di giudizio di primo grado, è stato lo stesso appellante ad eccepire l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua intempestività, con la conseguenza che, nella sentenza gravata, il Giudice di Pace di senza procedere ad alcun Pt_1 rilievo officioso della questione, ha, di fatto, accertato la fondatezza della difesa già diligentemente formulata dall'allora parte resistente.
D'altro canto, deve senz'altro escludersi che, nella vicenda in esame, si verta in ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza delle questioni dirimenti”, dal momento che la materia della tempestività del ricorso in opposizione ex art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011 e della ritualità della notifica del verbale di accertamento eseguita nei confronti della persona giuridica è connotata da evidente serialità.
Per tutte le superiori ragioni, la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. In virtù del generale criterio della soccombenza, fissato dall'art. 91
c.p.c., le spese processuali avrebbero dovuto, quindi, essere poste a carico di (già Controparte_1
. Controparte_2
L'appello va, pertanto, accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va riformata con riferimento al solo capo relativo alle spese di lite e va disposta la condanna di (già Controparte_1
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Esse sono liquidate, come Controparte_2 in dispositivo, in base al valore della domanda (fino a € 1.100,00), determinato facendo riferimento all'importo della sanzione pecuniaria principale comminata a mezzo del verbale opposto, a cui sono sommate le spese di notifica, con esclusione delle eventuali sanzioni accessorie (cfr. Cass. n. 26800 del 18/12/2014). A tale ultimo riguardo, è bene precisare che, ai fini della determinazione del valore della domanda, non assume alcuna rilevanza la dichiarazione del difensore dell'originaria parte ricorrente relativa alla determinazione del contributo unificato, in applicazione del condivisibile
Pag. 5 a 7 principio giurisprudenziale secondo cui “La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda. La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso cui vi allude l'art. 10, comma 1, c.p.c., quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” (Cass. n. 19233 del
25/03/2022). Si ritiene di dover liquidare i compensi per la fase di studio, introduttiva e decisionale
(dovendosi, con riferimento a tale ultima fase, sottolineare la rilevanza, ai fini della liquidazione, dell'attività di esame del provvedimento conclusivo del giudizio, in accordo a Cass. n. 5289 del
20/02/2023), applicando i parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, della natura seriale della causa, della sua definizione in rito e dell'attività difensiva concretamente svolta in primo grado (di fatto, sostanziatasi nel solo deposito della comparsa di costituzione), esclusa la fase istruttoria, attesa la sua sostanziale assenza, data la natura documentale del giudizio, nonché l'omessa comparizione dell'originaria parte resistente a tutte le udienze celebrate innanzi al Giudice di Pace.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno distratte in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento dell'appello, in applicazione del condivisibile principio secondo cui “Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte soccombente alle spese processuali, non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Pertanto, non rilevano, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, ovvero, quelli che non comportino l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore.
Quindi si considera soccombente e sottoposto alla condanna al pagamento delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere inutile il ricorso all'autorità giudiziaria” (cfr. Cass. n. 28700 del 16/10/2023), vanno poste a carico della parte appellata, pur essendo rimasta contumace, e distratte in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario. Esse sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022,
Pag. 6 a 7 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del fatto che alla prima udienza è seguita la fissazione dell'udienza destinata alla decisione della causa, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività (Cass. n. 10206 del 16/04/2021; nella giurisprudenza di merito, Trib. Locri n. 625/2025), in misura corrispondente ai minimi, stante la non particolare complessità della controversia, l'unicità della questione esaminata, il carattere ripetitivo delle difese articolate in giudizio e la modalità semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello, come in epigrafe promossa avverso la sentenza n. 300/25 del Giudice di Pace di Pt_1 disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa, così decide:
- dichiara la contumacia di (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore;
- accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in € 139,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
Mollica, dichiaratosi antistatario;
- condanna (già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in € 43,00, per esborsi, ed in € 232,00, per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 18/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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