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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4327/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4327/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Zanchin, elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Eraclea, via Giovanni Boccaccio n.1/D;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale esponendo: di aver contratto matrimonio il 19 maggio 2001 a San Donà di Piave;
che dalla loro unione sono nati i figli il 07 ottobre 2003 e il 05 settembre 2007; che ormai da tempo la Per_1 Per_2 comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno, così che essi hanno maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione.
pagina 1 di 3 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“1.i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno;
2. disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, secondo i principi enunciati Persona_3
Per_ sull'affidamento condiviso, con residenza prevalente presso la madre. Il figlio già maggiorenne sarà libero di fissare la propria residenza dove lo riterrà più opportuno.
3. Attesa l'età del figlio che ad oggi ha più di diciassette anni, disporre che il padre ed il figlio potranno vedersi con Per_2 la più ambia libertà, accordandosi di volta in volta sia sulle tempistiche che sulle modalità.
4. Il GN , verserà mensilmente alla GNa entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il Parte_1 Pt_2
Per_ mantenimento dei figli e (quest'ultimo seppur maggiorenne ad oggi non ancora autosufficiente ed Per_2 economicamente indipendente) la somma mensile di €.650,00= e quindi di €.325,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat.
5. Il coniugi provvederanno inoltre alla corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come indicate nel protocollo di Venezia.
6. i coniugi danno atto di essere ognuno economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento reciproco;
7. I coniugi volendo disciplinare anche in merito ai loro rapporti patrimoniali fra loro in essere, convengono che:
a) L'abitazione coniugale sita in Ceggia e meglio descritta nelle premesse rimarrà di proprietà di entrambi i coniugi con assegnazione alla GNa abitandovi con entrambi i figli. Pt_2
Il GN nel momento in cui si trasferirà presso un nuovo alloggio ed in ogni caso entro il termine di 30 giorini Parte_1 dalla data dell'omologa della separazione potrà lasciare presso l'abitazione o il garage i beni di sua esclusiva proprietà sino a quando non deciderà di asportarli.
b) Il GN , provvederà ad acquistare la quota di proprietà della GNa pari al 50% dell'immobile sito Parte_1 Pt_2 in Roana (VI) meglio identificato nelle premesse. L'acquisto avverrà entro sei mesi dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, salvo maggiori tempistiche richieste dal Notaio. Le parti convengono sin d'ora che il GN provvederà a Parte_1 corrispondere per l'acquisto della quota dell'abitazione di cui sopra alla GNa la somma di €.10.000,00= avendo Pt_2 già definito e compensato i coniugi reciproche posizioni debitorie, salvo quelle espressamente previste nel presente ricorso.
c) L'autovettura tipo Dacia SD targata EH414AG, rimarrà di proprietà esclusiva della GNa che provvederà a Pt_2 propria cura e spese ad effettuare il passaggio di proprietà a suo favore. L'autovettura tipo Evo 4, targata GK796LE rimarrà invece intestata al GN Parte_1
d) La GNa corrisponderà al GN la somma di €.1.000,00 a titolo di rimborso spese per l'autovettura Pt_2 Parte_1
Dacia SD
e) I coniugi provvederanno alla divisione dei conti correnti e dei titoli postali ad oggi in comunione;
ad eccezione del libretto n.000 90638321, già intestato alla GNa con la madre e la sorella. Pt_2 pagina 2 di 3 Al GN rimarrà la proprietà della polizza avente n.50010838205 di mentre alla GNa la Parte_1 CP_1 Pt_2 polizza n.50010838455
f) i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente per i rapporti intercorsi, e comunque dichiarano di rinunciare ad ogni altra pretesa, per qualsiasi titolo o ragione, anche diversa dal rapporto familiare intercorso, salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel ricorso”.
All'udienza del 19.12.2024, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto, dichiarando di non volersi riconciliare. Il giudice designato istruttore, con provvedimento di pari data ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi e comunicati al Pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
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Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge e non contrarie agli interessi della prole.
Le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 4327/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate e trascritte in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso il 11.03.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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