Sentenza 24 gennaio 2024
Massime • 2
In tema di prova testimoniale, nel caso in cui il testimone destinatario di pressioni volte ad inquinare la genuinità della prova non si sottragga all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione a fini probatori, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese, se prima non si procede al suo esame, da intendersi come comprensivo del controesame, quale imprescindibile momento dialettico per l'effettività e completezza del contraddittorio "soggettivo" garantito dall'art. 111, comma 4, Cost.
Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta dell'utilizzatore abilitato che acceda alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico per motivi diversi da quelli d'ufficio, che lo avrebbero legittimato all'accesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2024, n. 17307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17307 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TI AT;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha così concluso: annullamento con rinvio per NO per i capi 1) e 25), e per FA CO per il capo 1); rigetto dei loro ricorsi nel resto;
rigetto del ricorso di IA;
inammissibilità dei ricorsi di KO e FA ON;
uditi i seguenti difensori per i ricorrenti rispettivamente indicati, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi: avv. Giovanbattista Scalvi per FA ON e per NO;
avv. Mancuso per NO;
avv. Carlo Taormina per FA CO;
avv. Stefano Forzani per IA;
avv. Flaminio Maffettini per KO. RITENUTO IN FATTO 1. All'esito del giudizio di appello, definito con la sentenza in epigrafe indicata, che ha riformato quella di primo grado in parziale accoglimento dei gravami del Pubblico ministero e di alcuni degli imputati, i reati dei quali i ricorrenti sono ritenuti colpevoli sono quelli di seguito per ognuno indicati: - ON FA: cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatto di lieve entità (capo 2 dell'imputazione); - EJ KO: importazione di stupefacenti (capo 5 dell'imputazione); - ZO IA: rivelazione di segreti d'ufficio, accesso abusivo a sistema - informatico, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi 14, 15, 16, 17 dell'imputazione); CO FA: tentata estorsione, rivelazione di segreti d'ufficio, accesso abusivo a sistema informatico, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio quale istigatore (capi 1, 15, 17, 18 dell'imputazione); - AS NO: tentata estorsione, ricettazione, traffico di stupefacenti, danneggiamento seguito da incendio, spendita di banconote false (capi 1, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 34 dell'imputazione).
2. Tutti costoro hanno proposto ricorso per il tramite dei rispettivi difensori, per i motivi distintamente per ognuno sintetizzati nei paragrafi che seguono. Il processo, fissato in origine per l'udienza dell'8 novembre 2023, è stato rinviato a quella odierna su richiesta dei difensori.
3. ON FA. Il ricorso di questo imputato si compone di due motivi: I) violazione di legge ed insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
II) richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, divenuta applicabile successivamente alla sentenza impugnata, per effetto della modifica dei relativi limiti legali di pena disposta con il d.lgs. n. 150 del 2022. 4. EJ KO. Questi lamenta il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione del giudizio di colpevolezza. Secondo le sentenze di merito, egli sarebbe stato l'intermediario di un'importazione dall'Olanda di un carico di cocaina di circa sette chilogrammi, occultato all'interno di un camion di tale IR UC e da questi con tale mezzo 2 trasportato in Italia. Le decisioni si fondano sulla valutazione coordinata dei dialoghi telefonici intercettati tra i due, nonché di quelli del UC con suo figlio ST ed una tale AN, sui verificati incontri personali del ricorrente con costoro nella fase preparatoria del viaggio e sul monitoraggio degli spostamenti del camion del UC tramite rilevatore satellitare. KO si difende sostenendo che i suoi contatti con UC fossero funzionali al reperimento di vettori per l'esecuzione di trasporti di alcoolici e tabacchi dal Lussemburgo all'Inghilterra, e di essere estraneo al distinto ed autonomo progetto di viaggio di costui verso l'Olanda con il coinvolgimento della AN di tanto - secondo lui - si trarrebbe conferma dalla testimonianza di uno degli investigatori, l'isp. Veccia della Polizia di Stato, che però sarebbe stata del tutto obliterata dalla Corte d'appello. Inoltre prosegue il ricorso semmai l'imputato fosse stato coinvolto nella vicenda, non si spiegherebbe logicamente la circostanza per cui i suoi contatti telefonici con UC siano cessati il 17 dicembre 2015, a fronte di un trasporto di stupefacente effettuato tra il 18 ed il 22 seguenti. Né possono trarsi elementi a carico, come invece opina la Corte distrettuale, dal fatto che, al momento del controllo del camion del UC al rientro in Italia dall'Olanda, fosse con lui anche la AN, essendo stata quest'ultima ritenuta estranea ai fatti. Infine, il ricorso richiama la necessità del più rigoroso vaglio probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. "droga parlata", altresì lamentando, da ultimo, il fatto che i telefoni ed il personal computer dell'imputato siano stati sottoposti a sequestro e mai restituiti, così pregiudicandone la piena difesa.
5. ZO IA. Questo imputato propone quattro motivi di ricorso.
5.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza per le rivelazioni di segreti d'ufficio e gli accessi abusivi a sistemi informatici (capi 14, 15 e 16 dell'imputazione). Il ricorso rivendica la legittimità di quelle condotte, contestando anzitutto l'assunto per cui il ricorrente, all'epoca ispettore della Polizia di Stato, non avesse compiti operativi "sul campo", dal quale la sentenza ha tratto la conclusione che gli accessi da lui compiuti non sarebbero stati giustificati da ragioni di servizio. Obietta la difesa che egli, all'epoca responsabile del "focal point" dell'ufficio di supporto agli utenti abilitati per ragioni di servizio all'accesso alle banche dati in uso alle forze di polizia, in realtà svolgeva anche mansioni di polizia amministrativa e giudiziaria, come risulterebbe da un'annotazione di servizio e da un'informativa di polizia, entrambe in atti, ma pretermesse dai giudici d'appello. Così appurata la 3 sua generale legittimazione ad accedere a tali sistemi informatici, e considerando che le sue interrogazioni non hanno mai avuto ad oggetto informazioni coperte da segreto, sarebbe stato onere della Corte d'appello individuare con precisione ed in relazione a ciascun accesso oggetto d'addebito la norma organizzativa asseritamente violata, senza alcuna rilevanza delle prassi eventualmente in atto nello specifico ufficio. Il ricorso critica, poi, l'affermazione della sentenza secondo cui il bene giuridico oggetto di tutela sarebbe rappresentato dalla riservatezza informatica della banca dati e dal regolare funzionamento del sistema informatico protetto. Sostiene la difesa che tale bene giuridico debba ritenersi recessivo rispetto al diritto del titolare del dato ad accedere alle relative informazioni: diritto di rilievo costituzionale e che rende legittimo l'accesso a tali archivi informatici nel concorso delle seguenti condizioni: a) specifica richiesta del titolare dei dati;
b) utilizzazione degli stessi solo per la comunicazione all'interessato; c) informazioni non coperte dal divieto assoluto di comunicazione in base a provvedimenti amministrativi specifici. In particolare, poi, il ricorso contesta la ritenuta illegittimità dell'accesso al Pubblico registro automobilistico ("P.R.A."), mediante il quale IA avrebbe comunicato al coimputato CO FA la targa di un'autovettura che lo seguiva e che costituiva una c.d. "auto civetta" delle forze dell'ordine. Rileva la difesa che l'accesso al "P.R.A." è pubblico e può essere effettuato da chiunque, trattandosi di dati non coperti da vincoli di riservatezza, e che, pertanto, la comunicazione del risultato della relativa interrogazione è legittima.
5.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengo dedotti, con il secondo motivo di ricorso, in relazione al giudizio di colpevolezza per il delitto di corruzione in concorso con tale OL (capo 17 dell'imputazione). Per questo capo, la sentenza valorizza una conversazione intercettata tra l'imputato ed il proprio figlio, in cui il primo afferma esplicitamente di aver ricevuto da OL 150 euro, anziché i 200 che questi gli doveva;
bolla, invece, come del tutto inattendibile la tesi difensiva, secondo cui si sarebbe trattato di un semplice prestito, reputando semplicemente sarcastica l'affermazione con cui il ricorrente nel corso della medesima conversazione col figlio - ipotizzava di dover restituire - detta somma. Replica il ricorso: che non vi sono altre conversazioni in cui si faccia riferimento alla vicenda;
che la sentenza oblitera la conversazione in cui IA nega di aver tratto alcun vantaggio dall'aver fornito informazioni a OL;
che altrettanto fa con riguardo al dialogo in cui il ricorrente individua la ragione di quella dazione nel senso di colpa di OL, il quale, con la sua richiesta, gli aveva procurato delle grane;
che l'attribuzione di una connotazione sarcastica 4 all'affermazione relativa alla necessità di restituzione di quelle somme è del tutto arbitraria, tanto più se si considera che il perito trascrittore si è curato di evidenziare, in altri passaggi dei dialoghi intercettati, laddove rilevanti, le modulazioni di voce dei colloquianti.
5.3. Con il terzo motivo si lamentano i medesimi vizi della sentenza nella parte riguardante il giudizio di colpevolezza per il delitto di corruzione in concorso con CO FA (sempre capo 17 dell'imputazione). Due dati di fatto, in tale vicenda, sono indiscussi: vale a dire che FA abbia versato del denaro ad IA;
e che, a casa del primo, siano state rinvenute alcune cambiali emesse dal secondo, senza data e senza indicazione del beneficiario, su cui erano apposte marche da bollo emesse il 16 novembre 2015, quando, cioè, IA già sapeva di essere oggetto d'indagini. Secondo il Tribunale, le cambiali avevano rappresentato uno stratagemma per offrire, all'occorrenza, una parvenza di legittimità al versamento di denaro. Per la sentenza d'appello, invece, anche a volervi ritenere effettivamente sottostante un prestito, quei titoli rappresentavano esclusivamente lo strumento utilizzato dal FA per assicurarsi la futura compiacenza e la disponibilità incondizionata dell'amico pubblico ufficiale, essendovi una pluralità di elementi che escludono che il primo pensasse mai di porle all'incasso: ragione per cui il versamento in sé di dette somme rappresentava il prezzo della corruzione. Il ricorso deduce essenzialmente la mancata dimostrazione del necessario rapporto sinallagmatico tra quella corresponsione di denaro e un qualsiasi atto dell'IA contrario ai suoi doveri istituzionali e favorevole a FA, sostenendo che i giudici d'appello si siano limitati a rovesciare sull'imputato la dimostrazione della causale lecita di tale dazione, con un'inammissibile inversione dell'onere probatorio. Più specificamente, si obietta che: a) l'assenza di un ruolo d'informatore di polizia del FA, ritenuta in sentenza, è smentita da una conversazione intercettata;
b) il rapporto di amicizia tra questi ed IA, valorizzato in sentenza per escludere la ragione istituzionale degli accessi alle banche dati compiuti dall'uno su richiesta dell'altro, dà sostegno logico all'ipotesi del prestito;
c) la mancata dimostrazione dell'esecuzione dei lavori edili cui - secondo l'imputato sarebbe stato funzionale il prestito nonché l'inesistenza di un termine per la restituzione dello stesso e di un tasso d'interesse convenuto rappresentano circostanze irrilevanti ai fini della dimostrazione dell'anzidetto sinallagma.
5.4. Il quarto motivo di ricorso consiste nella violazione di legge e nei vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di quella dell'art. 323- bis, primo comma, cod. pen.. 5 5.4.1. Quanto alle prime, la sentenza non ha fondamento, là dove esclude l'esistenza di elementi favorevolmente valutabili a tal fine, invece consistenti nello stato d'incensuratezza dell'imputato, nell'assenza di altre pendenze giudiziarie, nella sua carriera prestigiosa e priva di rilievi disciplinari, nel suo buon comportamento processuale.
5.4.2. L'attenuante di cui al citato art. 323-bis, invece, sarebbe stata negata si sostiene per la ritenuta gravità della condotta, consistita nell'informare - - FA del fatto che a seguirlo fosse una "auto-civetta" della polizia. Ma osserva il ricorso l'addebito ed il fatto accertato consistono esclusivamente nell'accesso al "P.R.A.", non essendovi prova che le informazioni così apprese siano state poi comunicate al FA;
in ogni caso, questi già prima era a conoscenza di essere indagato e della natura di quell'autovettura, essendosi già rivolto vari giorni prima ad un'agenzia di pratiche automobilistiche per l'interrogazione del "P.R.A.", avendo già predisposto manovre di c.d. "contropedinamento" ed essendo intervenuto l'accesso del suo amico IA soltanto tre giorni dopo essersi ormai accorto di essere seguito. Ragione per cui la rivelazione eventualmente compiuta dal ricorrente, in realtà, è stata del tutto ininfluente e, quindi, non grave.
6. CO FA. Il suo ricorso consta di cinque motivi.
6.1. I primi due, con i quali denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza per le rivelazioni di segreti d'ufficio, gli accessi abusivi a sistemi informatici e la corruzione (capi 15 e 17 dell'imputazione), sono sostanzialmente identici, finanche nel testo, rispetto al primo e secondo motivo di ricorso di IA.
6.2. Con il terzo, invece, detti vizi vengono dedotti in relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di tentata estorsione in danno di tale ON, titolare di una pizzeria, al quale il coimputato NO, chiedendogli in contropartita 15.000 euro, avrebbe offerto di liberarlo dagli spacciatori stranieri che stazionavano sulla piazza antistante al suo esercizio e ne pregiudicavano gli affari, (capo 1 dell'imputazione). Nella vicenda, FA sarebbe stato al fianco di NO in occasione della "visita" alla pizzeria del ON in cui era stata avanzata la richiesta e, in tale frangente, insieme ad altri, avrebbe anche minacciato gli spacciatori, facendoli allontanare da lì. In primo grado, il Tribunale ha ritenuto insussistente il delitto, in quanto: non vi sarebbe stata un'offerta di protezione da atti ostili di terzi, ma solo la manifestazione di disponibilità a svolgere un anomalo servizio di vigilanza;
e, inoltre, il ON aveva rifiutato l'offerta senza manifestare alcun timore. 6 La sentenza impugnata ha ribaltato tale decisione, valorizzando anzitutto la testimonianza del figlio del ON, che dimostrerebbe come quest'ultimo fosse ben consapevole della caratura criminale del NO e dei suoi accoliti e ne avesse, in realtà, tratto concreto timore (al punto di ordinare allo stesso figlio di salvare le immagini dell'impianto di videosorveglianza del locale raffiguranti l'incontro e di annotare la targa dell'auto utilizzata da NO nel frangente). In secondo luogo, la Corte d'appello ha ritenuto che, con la plateale "cacciata" degli spacciatori dalla piazza, NO ed i suoi sodali avessero voluto offrire una dimostrazione della loro pretesa, e della loro capacità, di controllare il territorio, in questo modo formulando al ON una duplice minaccia implicita: quella, cioè, di poter influire sull'esercizio o meno dell'attività degli spacciatori, che dunque, in mancanza del pagamento del "pizzo", sarebbero ritornati sulla piazza;
nonché di poter dirigere la loro forza intimidatrice anche contro lo stesso ON, già di per sé spaventato dall'attentato a colpi d'arma da fuoco subito da un suo dipendente quaranta giorni prima (i cui responsabili, diversi dagli imputati, erano comunque ancora ignoti a quel momento). A tale ragionamento, il ricorso obietta che: a) la condotta si presentava priva in concreto di qualsiasi forza intimidatrice, tant'è che, di lì a poco, gli spacciatori sono ritornati in quella piazza;
b) il male ingiusto, ovvero l'attività di spaccio, non dipendeva dalla volontà degli imputati, prescindendo da essa;
c) non vi è stata alcuna condotta violenta o minacciosa verso ON;
d) nessun danno è stato a questi cagionato, avendo gli imputati semmai procurato a lui un vantaggio, allontanando gli spacciatori;
e) la mera proposta del corrispettivo, a prescindere dalla indimostrata serietà della stessa, è condotta priva di qualsiasi idoneità costrittiva;
f) non può configurarsi una minaccia implicita nella prospettata omissione di un dato comportamento tuttavia non dovuto;
g) gli imputati e ON hanno agito su un piano di parità, com'è attestato anche dal fatto che quegli abbia rifiutato la proposta;
l'invito, rivolto al figlio, di annotare la targa e salvare le immagini non può considerarsi univocamente sintomatico di un suo stato di soggezione;
g) il carattere estemporaneo ed isolato della condotta degli imputati, alla quale sono seguiti sempre rapporti normali col ON, comunque porterebbe ad escludere il dolo;
h) l'assunto per cui ON abbia temuto che in futuro NO potesse rivolgere la propria forza intimidatrice anche verso di lui è una pura congettura, irrilevante essendo la vicenda dell'attentato subito dal suo dipendente, in ragione dell'estraneità alla stessa degli imputati;
i) quanto a FA, egli si è limitato a scacciare gli spacciatori, non avendo preso parte al dialogo tra NO e ON ed essendo stato assente, in particolare, al momento della formulazione della richiesta di denaro del 7 primo, come la stessa sentenza riconosce allorché esclude, per tal ragione, l'aggravante delle più persone riunite.
6.3. Il quarto motivo attinge il delitto di tentata estorsione in danno di tale AM (capo 18 dell'imputazione), lamentando violazione di legge penale e processuale e vizi della motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza e, comunque, relativamente alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., e del fatto commesso da più persone riunite.
6.3.1. Quanto al primo di tali profili, secondo quel che è possibile apprendere dalla sentenza, AM aveva acquistato all'asta un immobile di proprietà di tale ZA, commercialista in rapporti con personaggi appartenenti alla "'ndrangheta" calabrese ed operanti nel bresciano, specificando a costui, nel corso della trattativa per un'eventuale rivendita dell'immobile allo stesso, di essere sostenuto da i napoletani». Tale acquisto era risultato sgradito a quei soggetti calabresi, che avevano perciò organizzato una spedizione punitiva per uccidere AM ed erano stati fermati in tale loro proposito solo grazie al NO, il quale, per tale suo interessamento, aveva successivamente richiesto ad AM il rimborso dei 30.000 euro da lui pagati ai sicari per farli desistere. Il Tribunale aveva concluso per l'insussistenza del reato, dubitando anzitutto dell'attendibilità dell'AM, particolarmente nella parte in cui aveva sostenuto che, con l'evocazione a ZA dei "napoletani", egli avesse inteso riferirsi al proprio padre, originario di quei luoghi, negando invece di aver speso il nome di NO. In ogni caso, secondo quei giudici, la vicenda poteva ricondursi ad una sorta di negotiorum gestio compiuta dal NO, la cui allegazione, quand'anche non rispondente al vero, avrebbe potuto al più integrare un maccheronico tentativo di truffa. La Corte d'appello, invece, ha anzitutto ritenuto inattendibile e non sorretta da ulteriori risultanze probatorie la versione dei fatti offerta da NO nella querela per diffamazione da lui presentata
contro
AM, secondo la quale questi avrebbe speso il suo nome con ZA, cui avrebbe riferito che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile fosse in realtà di esso querelante e che quest'ultimo fosse amico di soggetti calabresi in grado di fare pressioni. In secondo luogo, ha giudicato attendibile la ricostruzione dei fatti operata dal D'AM, poiché confortata: a) dalla deposizione di sua zia NA NO, presso la quale si sarebbe presentato in prima battuta NO, informandola dei guai in cui si era cacciato il nipote e chiedendole un recapito per mettersi in contatto con lui;
b) dai fitti contatti telefonici registrati in quel periodo tra ZA e tale Macrì, esponente di una famiglia calabrese, tra quest'ultimo e NO e tra ZA ed AM. 00 A ciò il ricorso obietta, in rito, che AM avrebbe dovuto essere esaminato con le forme degli artt. 197-bis o 210, cod. proc. pen., sicché, non essendo ciò avvenuto, la sua testimonianza sarebbe inutilizzabile. Nel merito, poi, la sua ricostruzione dei fatti sarebbe inattendibile e non confermata, ma semmai smentita, dalla teste NO, la quale ha escluso che le parole del NO avessero un tono minatorio, nonché ha affermato che questi le aveva espressamente riferito della spendita del suo nome effettuata da AM con ZA. In ogni caso, l'ipotizzato tentativo di estorsione non sarebbe configurabile, perché: la circostanza per cui, essendo stato arbitrariamente speso il proprio nome, NO abbia chiesto spiegazioni e cercato di evitare problemi non integra alcuna minaccia;
egli non ha minacciato un danno ingiusto ad AM, neppure indirettamente, ma semmai lo ha evitato;
il suo intervento, vero o falso che sia, è stato comunque precedente ad eventuali azioni violente verso AM, non essendo questi perciò più soggetto ad alcun pericolo di danno, ed essendosi quindi in presenza di una retribuzione per ciò che è stato fatto e non di una richiesta per scongiurare un pericolo futuro;
nemmeno AM ha riferito della prospettazione, da parte di NO, di conseguenze negative per lui, se non avesse pagato;
la richiesta di rimborso come sostenuto dal Tribunale - è riconducibile ad una sorta di negotiorum gestio;
in ogni caso, considerando l'esborso da lui effettuato e lo scopo di tutela altrui ad esso sotteso, deve escludersi che NO abbia agito con dolo. Quanto, poi, alla specifica posizione del FA, la Corte ne ha ravvisato il concorso nel reato soltanto perché, nel corso del colloquio in cui tra NO ha avanzato la richiesta di denaro ad AM, egli sarebbe intervenuto per rammentare a quest'ultimo come NO fosse particolarmente severo ed intransigente in caso di errori, anche con gli amici come lui. Replica la difesa che si tratta di una condotta estemporanea, generica e circoscritta, tale perciò da escludere qualsiasi contributo materiale all'eventuale commissione del reato, nonché comunque insufficiente a dimostrare il dolo del ricorrente, in quanto non immediatamente connessa alla richiesta economica avanzata da NO, né sintomatica della consapevolezza dell'eventuale pretestuosità della medesima.
6.3.2. Relativamente, poi, alle aggravanti, ed in particolare a quella dell'impiego del metodo mafioso (art. 416-bis.1, cod. pen.), la sentenza impugnata valorizza due conversazioni dell'agosto e dell'ottobre 2015 di tale ON FA, che attesterebbero la vicinanza di NO a «certa cultura secondo la quale hanno importanza e privilegio il senso di appartenenza al gruppo ed il riconoscimento del suo credito come persona di riferimento sul territorio». 9 Nella prima di quelle, FA asserisce che «loro sono coperti a livello di questi momenti e tutto (...) c'è la Calabria che sarebbe la famiglia PO (...) c'è la famiglia PO che vanno a mangiare da lui» (NO gestisce, infatti, un ristorante-pizzeria); nella seconda, definisce NO «il più grande ricettatore di Brescia», lo indica come usuraio e come un'autentica «macchinetta da soldi». Osserva a confutazione la difesa: che si tratta di conversazioni tra soggetti terzi e lontane nel tempo;
che, nella prima di esse, NO non viene nominato;
che ivi si fa riferimento a soggetti calabresi, mentre semmai quegli, viste le sue origini, avrebbe dovuto essere associato alla criminalità campana;
che, nella seconda, non v'è alcun accenno ad attività di rilevanza mafiosa;
che la ritenuta vicinanza culturale è del tutto irrilevante, dovendosi aver riguardo esclusivamente alle modalità dell'azione; che la partecipazione del NO al matrimonio di un membro della famiglia PO è un dato insignificante, così come lo è l'autoesaltazione da lui manifestata all'AM per aver impedito l'agguato ai suoi danni;
che né NO né FA hanno mai riferito ad AM di far parte della "'ndrangheta" o di altre consorterie mafiose;
che, secondo quanto riferito dallo stesso destinatario, la richiesta dei 30.000 euro, da costoro avanzatagli, gli era apparsa come «un gioco, un po' il gatto e la volpe che si spalleggiano (...) un po' una scena da film», al punto che egli, in effetti, non ha mai versato nulla;
che l'intimidazione mafiosa presuppone che l'agente evochi tale forza criminale, mostrando di far parte di simili sodalizi o comunque di volersene avvalere, mentre nel caso in esame NO, secondo la rappresentazione dei fatti offerta al proprio interlocutore, addirittura gli aveva evitato di confrontarsi con la criminalità mafiosa;
che, infine, mancherebbe il necessario dolo specifico.
6.3.3. Riguardo all'aggravante delle persone riunite, invece, il ricorso richiama la già evidenziata estemporaneità dell'intervento del FA nella discussione, sostenendo perciò che la sentenza, laddove ne assume la presenza per tutto il tempo del dialogo tra NO ed AM e la partecipazione attiva allo stesso, sia incorsa in un travisamento della prova.
6.4. Violazione di legge e vizi di motivazione affliggerebbero la sentenza, in base al quinto motivo di ricorso, anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, immotivatamente negato senza considerare il carattere estemporaneo, circoscritto e limitato, nel tempo e nella portata, della condotta dell'imputato.
7. AS NO. Per questo imputato hanno presentato distinti i ricorsi i suoi due difensori. 1 10 0 7.1. Quello dell'avv. Mancuso rassegna otto motivi, alcuni dei quali ulteriormente articolati, con cui lamenta vizi di motivazione sui capi e i punti della decisione di seguito indicati, con le relative argomentazioni.
7.1.1. Tentativo di estorsione in danno di AN ON (capo 1 dell'imputazione). La sentenza ha male inteso la testimonianza del figlio di costui, da cui in realtà emergerebbe: che quella del NO era stata solo una proposta di ausilio;
che il padre non ne era stato affatto intimorito;
che l'intervento del NO, al di là dell'allontanamento momentaneo degli spacciatori, non aveva sortito alcun effetto.
7.1.2. Tentativo di estorsione in danno di EL AM (capo 18 dell'imputazione).
7.1.2.1. Richiamato il percorso argomentativo che aveva condotto il giudice di primo grado a concludere per l'insussistenza del reato, il ricorso ribadisce che l'intervento del NO presso AM era stato determinato soltanto dall'indebita spendita del suo nome, da parte dell'altro, nella trattativa intavolata con ZA, e lamenta il credito "fideistico" (testuale) attribuito dalla Corte d'appello al racconto dello stesso AM, persona interessata all'esito del processo e consapevole di essere stato già querelato dal NO.
7.1.2.2. Si censura, inoltre, il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, in quanto le due conversazioni a tal fine valorizzate in sentenza in realtà non contengono alcuna indicazione in quel senso;
né alcuna rilevanza può attribuirsi alla rimarcata conoscenza del NO con soggetti di origine calabrese ed indagati per associazione mafiosa od alla sua partecipazione al matrimonio di uno di essi, poiché tali persone sono state poi tutte assolte e si trattava di semplici clienti della sua pizzeria, essendo altresì emerso dalle intercettazioni che nessuno dei presenti a quel matrimonio lo conoscesse.
7.1.3. Danneggiamento seguito da incendio ed estorsione tentata in danno di NA NO, la già citata zia di AM, proprietaria dei locali in cui insisteva la pizzeria "I tre monelli" di NO (capo 19).
7.1.3.1. Anche per tale episodio estorsivo la Corte d'appello ha ribaltato il giudizio assolutorio del Tribunale, che aveva ritenuto insussistente il reato. I giudici del gravame hanno giudicato attendibile AM, escusso come testimone, e valorizzato i sospetti manifestati dalla NO sull'ascrivibilità al NO dell'incendio della sua macchina, nonché il contegno dell'imputato, che aveva ripetutamente manifestato la volontà di acquistare quei locali, sia subito dopo l'incendio, allorché si era recato dalla donna per manifestarle la propria solidarietà per l'accaduto, sia nei mesi successivi. Inoltre, secondo quei giudici, costituiva espressione della volontà sopraffattrice di costui anche la minaccia di 11 autoridursi il canone d'affitto, erroneamente intesa dal Tribunale come espressione di una normale dialettica civilistica». Replica il ricorso: che la NO, nella sua testimonianza, ha escluso di aver ricevuto minacce da NO e di aver associato all'incendio della propria automobile le pressioni ricevute da NO per l'acquisto dei locali;
che l'intenzione del NO di acquistare quei locali ad un prezzo congruo è stata confermata dai testimoni TO e AS, quest'ultimo amministratore del condominio, le cui dichiarazioni sono state apoditticamente svalutate dalla Corte d'appello; che lo steso AS ed altri testimoni hanno riferito di «forzature>> subite ad opera della polizia giudiziaria nel corso delle investigazioni.
7.1.3.2. Quanto all'incendio dell'auto, la responsabilità del NO, quale mandante del delitto, viene dedotta soltanto dal tentativo di contattarlo telefonicamente, compiuto dall'accertato esecutore materiale, tale Begnozzi: elemento, tuttavia, di valenza neutra.
7.1.4. Cessione di cocaina a NA ES (capo 25). Secondo l'imputazione originaria, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni di costei, nel corso della medesima serata, NO ed altri non solo le - avrebbero ceduto 25 grammi di cocaina, che ella avrebbe pagato con un anello prezioso, ma avrebbero anche ripetutamente abusato sessualmente di lei. Sia il Tribunale che la Corte d'appello, però, hanno ritenuto inattendibile la sua testimonianza per la parte relativa agli abusi sessuali;
non, invece, con riferimento alla cessione della droga. Il ricorso censura tale valutazione frazionata della sua testimonianza, rilevando: che i due reati si collocavano nel medesimo contesto spazio-temporale, trattandosi di un episodio sostanzialmente unico e non scindibile;
che lo stesso Tribunale parla di «accuse e smentite entrambe affette da criticità e fratture logiche tali da minarne in radice la credibilità»; che la falsa accusa di violenza sessuale è stata da lei giustificata con una motivazione banale e sconcertante, ovvero quella di far ingelosire il proprio compagno d'allora, tale NG, tanto da aver ritirato la querela una volta intrapresa una relazione con un altro uomo;
che in dibattimento ha rifiutato di rispondere alle domande dei difensori e dei giudici, limitandosi a dire di non aver voglia di raccontare;
che, relativamente al pagamento della droga con l'anello, le sue dichiarazioni sono confuse ed ella stessa ha ammesso di aver si raccontato il fatto a NG, ma di avergli raccontato un po' di bugie»; che la sua affermazione di aver quella sera consumato droga con NO è smentita dagli esiti della consulenza tecnica fatta eseguire dalla difesa sul bulbo pilifero di costui, per disattendere la quale la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere a perizia. 12 7.1.5. Esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per i reati di cui ai capi 25) e 28) dell'imputazione. Richiamati i principi della "sentenza Murolo" delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso segnala: che la sentenza impugnata non si confronta con i dati istruttori riguardanti i singoli episodi;
che l'assunto per cui le cessioni siano state molte di più di quelle riferite dai testimoni è puramente presuntivo;
che non sono state accertate cessioni o detenzioni di quantità ingenti né una struttura ampia od organizzata.
7.1.6. Cessioni di cocaina a VI TO ed DE CI (capo 28). Entrambi costoro hanno negato i fatti e le concordi sentenze di merito hanno fondato il loro giudizio di responsabilità su alcune conversazioni intercettate, tuttavia inconferenti.
7.1.7. Cessioni di stupefacenti a LO IA (capo 8). Anche in questo caso, ambedue le sentenze di merito si fondano sull'interpretazione di alcuni dialoghi intercettati, nei quali quelli che testualmente sono ordini di «pizze» vengono ritenuti espressioni di un linguaggio convenzionale e riferiti a stupefacenti. Sul punto, il ricorso lamenta l'inosservanza dei più rigorosi oneri motivazionali imposti dalla giurisprudenza di legittimità per i reati in materia di stupefacenti non comprovati da sequestri, deducendo, in particolare, che le motivazioni di entrambe le sentenze non permettono di sapere se e quanti controlli di polizia con esito negativo siano stati effettuati, né, comunque, perché dovesse trattarsi di cocaina e non di altra sostanza.
7.1.8. Delitti di ricettazione.
7.1.8.1. Capo 6), ricettazione di una bicicletta. La sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con i motivi di gravame, non spiega perché la bicicletta consegnata da IA al ricorrente dovesse ritenersi proprio quella di asserita provenienza furtiva, considerando le numerose loro conversazioni in cui sono contenuti riferimenti a biciclette.
7.1.8.2. Capo 9), ricettazione di due trattori ed una idropulitrice. Anche in questo caso la sentenza non si confronterebbe con i motivi di appello, ove si sosteneva che, dalle conversazioni intercettate, emergessero solo trattative prodromiche all'accordo, il quale sarebbe stato raggiunto, al più, per la sola idropulitrice, la cui provenienza delittuosa non è stata però accertata. In ogni caso, il delitto non si consumerebbe con l'accordo, bensì con il conseguimento del possesso della cosa.
7.1.8.3. Capo 11), ricettazione di alcuni attrezzi da lavoro e di un ufficio mobile da cantiere. 13 Analoghi limiti presenterebbe la sentenza anche per questa parte, valorizzando solo le conversazioni intercettate tra NO ed il presunto correo LO e trascurando, invece, che come evidenziato con il gravame - la conversazione valorizzata riguardava solo l'ufficio mobile, la cui provenienza illecita è indimostrata, ed altresì che l'attività di appostamento della polizia giudiziaria non aveva permesso di accertare se, all'interno del furgone osservato, fossero stati caricati anche gli altri beni oggetto di contestazione.
7.1.8.4. Capo 26), ricettazione di alcune motocarrozzine per disabili, di un tosaerba, di una pompa oleodinamica e di due stampanti. La sentenza impugnata, non tenendo conto del principio giurisprudenziale per cui non si può far carico all'imputato di provare la provenienza legittima delle cose, soltanto di fornire un'attendibile spiegazione della loro origine, ha ma pregiudizialmente svalutato le fatture e gli scontrini prodotti dalla difesa, senza specificare per quale ragione essi non fossero idonei a provare la buona fede dell'imputato e limitandosi a dar rilievo alla generica affermazione contenuta in una conversazione intercettata tra terzi, in cui quegli veniva definito «un grande ricettatore».
7.1.8.5. Capo 34), ricettazione di circa duecentosettanta monili ed altri oggetti preziosi. L'atto d'appello aveva dato risalto alle dichiarazioni del consulente del Pubblico ministero, secondo cui molti degli oggetti d'oro erano d'epoca risalente e, dunque, compatibili con donativi ricevuti in eredità od in occasioni di cerimonie familiari, così come sostenuto dall'imputato, tanto che, su molti di essi, erano incisi i nomi dei suoi familiari. La sentenza impugnata ha disatteso il gravame, rilevando l'assenza di prove dichiarative o documentali giustificative della provenienza da amici e familiari, ma in tal modo presupponendo un'inammissibile inversione dell'onere della prova.
7.2. Il ricorso dell'avv. Scalvi propone per larga parte temi comuni a quello appena esaminato, altresì lamentando, in linea generale, per i capi della decisione con cui è stata ribaltata la pronuncia assolutoria di primo grado, la violazione del dovere di motivazione c.d. "rafforzata". Tanto premesso, i capi e punti della decisione che sarebbero affetti, alternativamente o cumulativamente, da violazioni di legge penale e processuale e da vizi di motivazione possono sintetizzarsi nei termini seguenti, soffermandosi solo sulle argomentazioni ulteriori rispetto a quelle comuni al precedente ricorso.
7.2.1. Rinnovazione dell'istruttoria in appello limitata all'ascolto del testimone AM e non estesa anche alla testimonianza dell'amministratore di condominio AS, il quale aveva riferito circostanze decisive sui rapporti tra lo stesso AM, sua zia NA NO e NO, sull'adeguatezza delle offerte 14 d'acquisto dell'immobile presentate da quest'ultimo, sulla possibile relazione tra incendio ed estorsione, sulle modalità di assunzione delle sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria (rif. capi 18 e 19 dell'imputazione). Considerando la stretta connessione logica tra tali testimonianze, il giudice d'appello era obbligato a rinnovarle tutte o, comunque, ad offrire un'adeguata spiegazione della propria diversa decisione, invece assente nella relativa ordinanza.
7.2.2. Tentata estorsione in danno di ON (capo 1). Nella testimonianza del figlio di costui non vi è alcun riferimento al "pizzo"; egli racconta, anzi, che, qualche sera dopo, i suoi genitori andarono a mangiare nel ristorante di NO. Del tutto congetturale, inoltre, è l'assunto della Corte d'appello circa l'esistenza di una minaccia implicita: nessuna forza intimidatrice ha spiegato l'intervento di NO presso la pizzeria dei ON, sia verso questi ultimi che nei confronti degli spacciatori;
per altro verso, la stessa sentenza ha escluso che il territorio bresciano sia permeato dal fenomeno criminale mafioso, così da non rendere necessario il ricorso ad intimidazioni esplicite;
e sempre la Corte d'appello ha escluso altresì l'aggravante delle più persone riunite.
7.2.3. Inutilizzabilità delle dichiarazioni di EL AM (rif. capo 18).
7.2.3.1. Essa deriverebbe, anzitutto, dal fatto che questi, a settembre del 2016, era stato querelato dal NO per diffamazione, in relazione all'asserita spendita del suo nome nelle trattative con ZA per l'eventuale rivendita della casa acquistata all'asta. Da tale querela è scaturito un procedimento penale, che in dibattimento si è appurato essere ancora pendente presso il competente ufficio del Pubblico ministero: ciò avrebbe imposto di escuterlo nelle forme degli artt. 197-bis o 210, cod. proc. pen., mentre egli è stato esaminato come semplice testimone.
7.2.3.2. Per altro verso, nel corso del suo esame dibattimentale, egli ha riferito di aver preso accordi con ZA, prima che la procedura dell'asta per l'aggiudicazione dell'immobile fosse terminata, fissando le condizioni economiche per rivendergli eventualmente il bene. -Si trattava sostiene la difesa di dichiarazioni autoindizianti in relazione al delitto di turbativa d'asta, che avrebbero imposto l'interruzione del suo esame e la rinnovazione dello stesso con le garanzie di legge, a norma dell'art. 63, cod. proc. pen., pena l'inutilizzabilità del suo narrato. Non è condivisibile, dunque, l'ordinanza della Corte d'appello, che ha respinto la relativa eccezione difensiva, sul presupposto della natura non autoindiziante di tali dichiarazioni.
7.2.4. Inattendibilità della testimonianza di AM (rif. capo 18). 15 Le dichiarazioni di sua zia NA NO, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non riscontrano le sue, poiché secondo quanto rilevato dagli stessi giudici d'appello - costei ha escluso il contenuto minatorio del colloquio da lei intrattenuto con l'imputato; e sempre la stessa sentenza definisce ambivalenti», e perciò inconferenti, i contatti telefonici susseguitisi tra i protagonisti della vicenda. Inoltre, la Corte d'appello ha omesso di soffermarsi sulla figura ambigua dell'AM, sedicente imprenditore edile ma privo di partita i.v.a., nonché abituale frequentatore di aste ed interessato ad accreditarsi presso ZA come sostenuto da NO, dal momento che aveva violato gli accordi stretti con lui per l'eventuale rivendita della casa.
7.2.5. Riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso (rif. capo 18). Sul punto, gli argomenti di confutazione specifici del presente ricorso sono i seguenti: a) non esiste, per espresso riconoscimento della stessa sentenza, una particolare densità del fenomeno mafioso in quel territorio;
b) è intrinsecamente illogica una sentenza che riconosce l'esistenza del metodo mafioso per uno solo degli episodi estorsivi ritenuti e non per gli altri;
c) la sentenza non spiega perché AM debba reputarsi attendibile allorché afferma di aver effettivamente creduto all'esistenza di gruppi mafiosi operanti nella zona, asseritamente a lui prospettata da NO;
d) il metodo mafioso si ricollega alle modalità obiettive della condotta, non essendo sufficiente la semplice suggestione indotta nella vittima dalla provenienza geografica dell'autore, né la mera ostentazione, da parte dello stesso, di comportamenti di quel genere.
7.2.6. Testimonianza di NA NO (rif. capo 19). EI è deceduta prima che potesse procedersi alla rinnovazione della sua testimonianza in appello, disposta dalla Corte distrettuale. Il ricorso lamenta l'assenza della motivazione rafforzata imposta dalla giurisprudenza in questi casi, che non può esaurirsi nell'integrazione dell'apparato argomentativo, ma presuppone l'acquisizione di elementi ulteriori di sostegno. La sentenza impugnata, invece, si sarebbe limitata ad una rilettura delle dichiarazioni della teste, negando l'assunzione di una nuova testimonianza del già ricordato AS e valorizzando la testimonianza dell'inaffidabile AM, il quale ha genericamente riferito che la zia, all'indomani dell'incendio dell'auto, gli aveva manifestato di essere molto spaventata.
7.2.7. Inutilizzabilità della testimonianza di NA ES (rif. capo 25). Nella sua denuncia, acquisita in occasione del suo esame dibattimentale, ella aveva dichiarato che parte dello stupefacente vendutole dal NO era destinato alla cessione a terzi. Di conseguenza, pena l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, il suo esame testimoniale si sarebbe dovuto interrompere, 16 proseguendo con le garanzie di legge, a norma dell'art. 63, cod. proc. pen.: ciò che, invece, non è avvenuto.
7.2.8. Testimonianza di NA ES, illogicità della sua valutazione frazionata (rif. capo 25). Sul punto, questo ricorso evidenzia, in particolare: che le violenze sessuali, nel complessivo racconto della teste, rappresentavano l'imprescindibile antecedente logico delle cessioni di droga;
che costei, costituitasi parte civile nel processo, ha revocato la costituzione proprio dopo la testimonianza della psicologa e della psichiatra che l'assistevano e del comandante della locale stazione dei Carabinieri, che, invece di confermare il suo racconto, l'avevano smentita;
che ella stessa ha ammesso non solo di aver mentito ed aver reso false accuse, ma anche di aver cancellato messaggi telefonici.
7.2.9. Sempre con riferimento a tale imputazione, così come ricostruita sulla base della testimonianza della ES, si denuncia l'elusività della motivazione su alcune incongruenze evidenziate con il gravame, ovvero: a) la necessità per NO di mandare il proprio amico FE a prendere presso la propria pizzeria la droga ceduta a costei, quando secondo quanto dichiarato dalla stessa - egli - aveva portato della sostanza con sé nel locale dove si erano recati insieme e non era riuscito a venderla, dovendo perciò, ragionevolmente, averla ancora appresso, all'interno dell'auto in cui era rimasto a consumare rapporti sessuali con la teste;
b) il mancato rinvenimento nella disponibilità dell'imputato dell'anello con cui la ES avrebbe pagato la fornitura, valutato anche alla luce dell'ammissione di costei di aver mentito sul punto al proprio compagno NG. Alla prima di tali obiezioni, la sentenza ha risposto enunciando una serie di possibili ipotesi alternative, così, però, venendo meno al proprio dovere di ricostruzione del fatto in termini di probabilità logica vicina alla certezza. Quanto alla seconda, la Corte d'appello ha genericamente rilevato che comunque un anello è stato trovato e che la teste non era stato in grado di precisare quale, dei vari anelli da lei indossati, avesse consegnato a NO;
inoltre, non è chiaro se la sentenza abbia ritenuto che tale anello fosse stato ceduto in corrispettivo della droga o quale pegno a garanzia del successivo saldo.
7.2.10. Inutilizzabilità della testimonianza di NG. Anche quest'ultimo, secondo la difesa ricorrente, sarebbe stato da esaminare con l'assistenza del difensore e non come testimone puro. Questo perché: a) secondo quanto riferito dalla ES nelle sue informazioni testimoniali acquisite in dibattimento, egli aveva acquistato cocaina da NO, cedendola poi a terzi: la risposta negativa della Corte d'appello alla relativa eccezione difensiva è elusiva e non pertinente, essendosi rifugiata dietro la mancata dimostrazione della coincidenza temporale delle condotte di NG con le cessioni di NO alla 17 Orsolini;
b) comunque lo stesso NG, durante il suo esame, ha riferito che il già citato FE gli aveva sottoposto in visione un fucile a canne mozze e che egli gli aveva dato dei consigli sulle cartucce utilizzabili, in questo modo, dunque, facendo egli stesso emergere a suo carico indizi di reità per la detenzione abusiva di detta arma, che ne imponevano l'audizione in forme garantite: la motivazione con la quale la Corte distrettuale ha disatteso la relativa eccezione è giuridicamente errata, essendosi esclusa la rilevanza penale della condotta del NG per il solo fatto che egli avesse agito sempre sotto il controllo del possessore dell'arma.
7.2.11. Acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del teste NG, in violazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.. In occasione del suo esame dibattimentale, quegli riferiva di aver ricevuto pochi giorni prima un messaggio telefonico dal fratello di NO, che lo accusava di essere un «servo dello Stato e amico del P.M.». Gli veniva quindi chiesto di esibire il proprio telefono, dal cui esame emergeva che egli aveva risposto che avrebbe aiutato l'imputato, modificando le dichiarazioni rese in fase d'indagini. Queste ultime, quindi, venivano acquisite ai sensi della predetta norma, senza tuttavia attendere la conclusione dell'esame testimoniale, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di testimone che non si stava sottraendo all'esame dibattimentale.
7.2.12. Esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la cessione di droga alla ES (capo 25). La sentenza impugnata conclude in tal senso in ragione dell'indicazione del quantitativo effettuata da costei (25 grammi), del valore dell'anello dalla stessa ceduto in pegno (circa seimila euro), dalla capacità di NO di acquistare quantitativi consistenti, dal fatto di potersi avvalere, per lo spaccio, di un esercizio commerciale. Replica il ricorso: a) l'allegazione della ES è malcerta, per le incongruenze già rilevate;
b) il valore dell'anello non corrisponde a quello della droga, proprio perché dato in pegno e non in corrispettivo;
c) gli altri episodi di cessione sono già contestati come ipotesi lievi (capi 8 e 10 dell'imputazione) o riguardano al massimo cinque-dieci grammi (capo 28); d) la reiterazione nel tempo delle singole cessioni non ne esclude la lieve entità; e) il numero dei destinatari delle stesse è piuttosto limitato;
f) la disponibilità della pizzeria non ha in alcun modo potenziato le possibilità di smercio della droga, in quanto, degli acquirenti, uno era il dentista dell'imputato, un altro gli aveva venduto alcuni beni, un altro ancora gli aveva venduto un quadro rubato al proprio padre antiquario, mentre gli altri (NG ed ES, cioè) nulla avevano a che fare con la 18 pizzeria;
g) la medesima condotta è stata derubricata come ipotesi lieve per il concorrente FE, la cui posizione è stata ritenuta ancillare, quando invece si trattava di stretto collaboratore dell'imputato; h) se la droga commerciata da quest'ultimo è stata ritenuta di scarsa qualità e se tutte le varie cessioni sono state ritenute in continuazione tra loro, è illogico ritenerne la diversa e più grave qualificazione giuridica solo per alcune.
7.2.13. Le stesse considerazioni vengono rassegnate per i fatti di cui al capo d'imputazione 28).
7.2.14. Ricettazione di cui al capo 9). Con l'appello era stata rappresentata la mancata dimostrazione del perfezionamento dell'accordo per l'acquisto dei relativi oggetti (uno solo dei quali, peraltro, di accertata provenienza furtiva), essendo stati gli stessi intercettati dalla polizia durante il trasporto. La sentenza non ha risposto, essendosi limitata a ribadire la distinzione tra accordo e consegna, questione tuttavia diversa da quella devolutale.
7.2.15 Ricettazioni di cui ai capi 6) e 11). La prova della provenienza illecita dei relativi beni è palesemente inconsistente ed illogica, perché viene rinvenuta esclusivamente nella già citata intercettazione tra terzi in cui NO viene definito «grande ricettatore».
7.2.16. Ricettazione di cui al capo 34). Il ricorso ripercorre la motivazione della sentenza impugnata, dissentendo dalle relative valutazioni.
7.2.17. Spendita di monete false (capo 27). La motivazione della sentenza impugnata non chiarisce i dubbi, sollevati con l'appello, sulla consapevolezza dell'imputato circa la falsità delle banconote possedute e, ulteriormente, sulla sua volontà di spenderle, non essendo stato chiarito se le stesse si trovassero nel portafogli o nel borsello rinvenuti nella sua disponibilità; non è risolutivo, a tal fine, il riferimento, compiuto in sentenza, al verbale di perquisizione, dal quale si ricava unicamente che essa è stata estesa anche al portafogli, tuttavia senza una precisa indicazione dell'allocazione di quelle banconote.
7.2.18. Diniego delle circostanze attenuanti generiche. In primo luogo, il ricorso lamenta l'insufficienza della motivazione, per avere tenuto in considerazione soltanto il comportamento processuale corretto dell'imputato, reputandolo recessivo rispetto alla gravità dei reati ed alla sua caratura criminale, e non anche gli altri aspetti evidenziati con il gravame, ovvero: scarsa gravità dei reati, buon inserimento sociale dell'imputato, sue condizioni di vita di imprenditore conosciuto nella zona. 19 Per altro verso, si adduce che, in caso di più reati in continuazione, la valutazione sulla meritevolezza o meno delle attenuanti generiche debba essere operata in relazione al solo reato ritenuto più grave: il quale, nello specifico, è rappresentato dalla cessione di droga alla ES, caratterizzata dalla modestia del quantitativo e dalla mancata individuazione del principio attivo. La Corte d'appello, invece, avrebbe negato tali attenuanti per questo reato avendo riguardo esclusivamente alla ritenuta gravità dei fatti estorsivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel medesimo ordine di esposizione seguito in narrativa, vengono trattati, in distinti paragrafi, i ricorsi dei diversi imputati.
2. ON FA. Entrambi i motivi del suo ricorso non possono essere ammessi, esaurendosi nella semplice enunciazione delle doglianze e risultando, perciò, del tutto generici. In particolare, per quanto riguarda la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.), vero è che essa è divenuta applicabile al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, soltanto con il d.lgs. n. 150 del 2022, e quindi dopo la decisione impugnata, potendo perciò esser fatta valere con il ricorso per cassazione (così, ad esempio, Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133). Ciò non di meno, grava pur sempre sul ricorrente il compito di rappresentare le ragioni che ne potrebbero giustificare l'applicazione: onere che, invece, il ricorso in rassegna non ha adempiuto, nulla avendo addotto a sostegno della relativa richiesta.
3. EJ KO. Anche il ricorso di questo imputato dev'essere dichiarato inammissibile, perché volto essenzialmente ad una rivalutazione del materiale probatorio, peraltro senza uno specifico confronto critico con i plurimi elementi di prova valorizzati in sentenza. In particolare, deve escludersi il lamentato travisamento della testimonianza dell'ispettore di polizia Veccia: né per omissione, perché la sentenza la richiama e la esamina;
né per fraintendimento, perché gli stralci citati in ricorso non sono affatto eloquenti nel senso dell'estraneità del ricorrente. Giova rammentare, in proposito, che un travisamento della prova è ravvisabile soltanto quando la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dell'elemento di prova e quello tratto dal giudice, con conseguente 20 esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato dimostrativo di tale elemento (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Tale vizio, infatti, rileva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), gravando sul ricorrente l'onere di indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Tutto questo manca nello specifico, essendosi il ricorrente limitato ad una personale e nient'affatto nitida interpretazione di pochissime, brevi ed isolate battute di quella testimonianza. La motivazione della sentenza, dunque, si sottrae a censura, non presentando evidenti salti logici (vds. pagg. 159 s.). In particolare, non vale a scalfirne l'intrinseca coerenza l'assenza di contatti telefonici tra il ricorrente ed il trasportatore CI successivamente all'avvio del viaggio. Al di là del dubbio sull'effettività di tale dato che pure balugina in - sentenza in ragione del rinvenimento nella disponibilità del CI, in occasione del suo arresto verificatosi solo pochi giorni dopo, di telefoni diversi da quelli intercettati tale assenza di comunicazioni non si presenta logicamente - inconciliabile con il concorso del ricorrente nel reato, poiché egli, a quel punto, il proprio compito, vale a dire quello di organizzatore dell'incontro tra fornitori e trasportatore, l'aveva esaurito. La doglianza, poi, riguardante la necessità di una motivazione più penetrante in caso di traffici di stupefacenti desunti esclusivamente da dialoghi intercettati, benché teoricamente corretta, risulta del tutto generica, poiché non collegata a specifiche lacune argomentative del caso in rassegna. Mentre, da ultimo, il pregiudizio che sarebbe derivato alla difesa dall'indisponibilità dei telefoni e dei computers per effetto del sequestro, non solo è questione che attiene al risultato probatorio, non potendo perciò interessare il giudice di legittimità, ma comunque rimane un puro asserto. Il ricorso, infatti, non indica neppure se sia mai stata avanzata istanza di restituzione di quei dispositivi, né per quali ragioni essa, se proposta, sia stata rigettata e siano stati respinti anche gli eventuali gravami;
né, ancora, spiega perché la difesa non abbia potuto accedere ad essi, o comunque al loro contenuto, quanto meno nel corso del dibattimento, a seguito della completa discovery dei risultati investigativi;
né, infine, l'interessato ha impugnato unitamente alle sentenze, come invece avrebbe 21 potuto e dovuto fare, le eventuali ordinanze con cui i giudici del dibattimento avrebbero, in ipotesi, respinto tali sue istanze.
4. ZO IA.
4.1. Il primo motivo del suo ricorso, con cui si censura il giudizio di colpevolezza per le rivelazioni di segreti d'ufficio e gli accessi abusivi a sistemi informatici (capi 14, 15 e 16 dell'imputazione), rivendicando la legittimità delle consultazioni di quelle banche dati e delle successive comunicazioni al titolare degli stessi, è inammissibile, perché manifestamente infondato. Anzitutto, l'affermazione difensiva per cui l'imputato avrebbe svolto anche mansioni di tipo investigativo, tali da giustificare quegli accessi per ragioni di servizio, rimane un puro asserto: gli atti indicati dalla sua difesa a riprova un'annotazione di servizio ed un'informativa ne attesterebbero, infatti, a tutto - voler concedere, l'esercizio puramente episodico di compiti operativi, peraltro solo di polizia amministrativa e non giudiziaria. Riguardo, poi, al diritto di accesso alle informazioni, va evidenziato che il Regolamento UE/2016/679 in tema di protezione dei dati personali, sulla base del quale il ricorso rivendica il diritto del titolare dei dati di accedere ad nutum agli stessi, salvo divieti specifici, non si applica alle ipotesi come quella in esame - di trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse», secondo quanto espressamente previsto dal relativo art. 2, comma 2, lett. d). Peraltro, questa Corte già più volte ha avuto occasione di precisare che integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema "SDI", vi s'introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti, agendo per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico (tra altre: Sez. 5, n. 17551 del 30/01/2023, Pastorino, Rv. 284413; Sez. 5, n. 18006 del 13/02/2009, Russo, Rv. 243602). Riguardo, poi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile, al contrario di quanto sostiene la difesa ricorrente, l'accesso alle stesse non è libero, ovvero permesso a chiunque, e quindi anche al diretto interessato, senza la necessità di credenziali. L'art. 7, comma 3, legge n. 187 del 1990, infatti, stabilisce che l'accesso sia gratuito soltanto per gli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per le agenzie fiscali e, limitatamente alle informazioni necessarie per il servizio svolto, per i concessionari 22 del servizio nazionale della riscossione. Per altre categorie professionali esercenti attività di pubblico servizio e per i privati, l'accesso non soltanto è permesso solo dietro corrispettivo, ma sono previste varie limitazioni e, comunque, deve pur sempre avvenire attraverso l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), che disciplina l'erogazione del servizio attraverso appositi regolamenti, anche mediante specifiche convenzioni con enti rappresentativi di tali categorie professionali abilitate all'accesso, previo rilascio di specifiche credenziali. Il d.m. n. 514 del 2 ottobre 1992, adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in attuazione dell'appena menzionato art. 7, comma 3, per stabilire le modalità e le procedure di funzionamento degli uffici del P.R.A. e la fornitura dei dati dei veicoli iscritti, all'art. 1, comma 4, ha previsto, infatti, che «l'accesso agli archivi elettronici centrali e provinciali per le attività di aggiornamento dei dati, per le certificazioni e per le consultazioni, è consentito esclusivamente al personale munito di apposito codice di identificazione personale», ribadendo ulteriormente la differenza di disciplina tra gli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, da un lato, e altri soggetti pubblici e privati, dall'altro (art. 22, commi 2 e 3). Ne consegue che FA non aveva titolo per consultare direttamente e in proprio quella banca dati e che IA, dunque, raccogliendone la richiesta, non si è limitato ad esercitare l'altrui diritto con il consenso del titolare dello stesso, ma si è introdotto nel sistema informatico come utilizzatore abilitato, tuttavia per motivi diversi da quelli d'ufficio e che lo avrebbero legittimato a farlo: in questo modo, tenendo proprio la condotta che l'art. 615-ter, cod. pen., prevede e punisce.
4.2. Il secondo motivo di ricorso - riguardante il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio contestato al capo 17) dell'imputazione, per avere l'IA ricevuto da tale Consolo la somma di 150 euro in corrispettivo di abusivi accessi a quei sistemi informatici compiuti su sollecitazione dello stesso non è fondato. La corresponsione del denaro è incontroversa, perché ne riferisce apertis verbis lo stesso imputato al proprio figlio nel corso di una loro conversazione intercettata;
così come è del tutto lineare la conforme deduzione dei giudici di merito sulla riferibilità di tale prestazione ad abusivi accessi compiuti dal primo alle banche dati in uso al proprio ufficio, dal momento che tali condotte, ed i problemi a lui derivatine, costituivano l'oggetto di tale colloquio (vds. pagg. 39 e 155 s., sent. appello;
pagg. 77 s., sent. Tribunale). Di contro, l'affermazione difensiva per cui si sarebbe trattato solamente di un prestito, non solo non è sorretta da alcun dato probatorio positivo, ma correttamente deve ritenersi smentita, sul piano logico, dai due elementi valorizzati dai giudici d'appello per disattenderla: il riferimento solamente 23 ipotetico, cioè, nonché incidentale ed avulso dal complessivo tenore del dialogo, compiuto dall'IA nel corso del citato colloquio con il figlio, all'eventualità della restituzione della somma ricevuta;
ma soprattutto l'ammontare esiguo di quest'ultima, che peraltro IA, immediatamente dopo, ribadiva essergli dovuta (e quindi deve dedursene - non generosamente elargitagli).- La motivazione della sentenza impugnata, dunque, si presenta per questa parte ampiamente ragionevole e, perciò, non è censurabile.
4.3. Il terzo motivo, riguardante l'altro episodio corruttivo di cui al capo d'imputazione 17), quello, cioè, contestato al ricorrente in concorso con CO FA, è anch'esso privo di fondamento. Indiscussa, poiché ammessa da entrambi, la corresponsione di circa seimila euro dal FA all'IA, lo sforzo difensivo è quello di accreditare una diversa causale della stessa, rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, per i quali essa ha rappresentato la remunerazione dei servigi illeciti offerti dal ricorrente abusando della sua funzione pubblica. Il ricorso prova a farlo attraverso l'allegazione del rapporto di amicizia tra i due, che la stessa sentenza ha ritenuto esistente, nonché accennando ad una conversazione intercettata, dalla quale si dovrebbe desumere il ruolo d'informatore di polizia svolto dal FA. Si tratta, tuttavia, di argomenti già esaminati in sentenza, che il ricorso si limita a riproporre, che, inoltre, si fondano su una rilettura del materiale probatorio, in questa sede non consentita, e che, comunque, neppure scalfiscono la tenuta logica della motivazione. Il semplice rapporto di amicizia, infatti, non si presenta tale da giustificare un prestito comunque significativo, peraltro effettuato da una persona inserita in ambienti criminali ad un poliziotto, il quale si è prestato ripetutamente a farle dei favori abusando delle sue funzioni. Quanto, poi, all'addotto ruolo d'informatore, se FA fosse stato effettivamente tale, non si comprende veramente perché avrebbe dovuto pure pagare il poliziotto che egli aiutava. D'altronde, il carattere posticcio di tali allegazioni si evince dal fallimento della tesi difensiva offerta in via principale alla Corte d'appello, ovvero quella del prestito elargito per l'esecuzione, da parte di IA, di lavori edili presso la propria abitazione. Si tratta, infatti, di una deduzione che la sentenza impugnata ha agevolmente confutato, rilevando l'assenza di qualsivoglia riscontro documentale o di fatto, e che il ricorso ha sostanzialmente abbandonato, limitandosi a definire irrilevante tale vuoto probatorio (senza, tuttavia, spiegare perché) ed a lamentare un'inversione dell'onere della prova, invece inesistente. La Corte d'appello, invero, non si è acquietata al dato di fatto dell'avvenuta dazione, facendo carico 24 all'imputato di spiegarne le ragioni, ma ha posto in collegamento quel fatto con una serie di circostanze ulteriori qualità personali degli interessati, accertati favori illegali del beneficiario verso l'erogatore della somma, mancata previsione di un tasso d'interesse e di un termine per la restituzione che, lette in combinazione tra loro, giustificano la natura corruttiva di quella prestazione e postulano, secondo l'ordinaria dialettica processuale, una confutazione da parte dell'accusato, idonea a revocarne in dubbio la concludenza logica: confutazione, però, alla quale il ricorso si sottrae.
4.4. Il quarto motivo, in tema di attenuanti generiche e di particolare tenuità del reato, ai sensi dell'art. 323-bis, primo comma, cod. pen., è inammissibile.
4.4.1. Quanto alle prime, costituisce principio consolidato quello per cui il giudice del merito esprima sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto di dare prevalenza all'ampiezza ed alla protrazione nel tempo della distorsione del proprio ruolo istituzionale compiuta dall'imputato, favorendo indebitamente varie persone e traendone personale profitto (amplius, pag. 158, sent.). Si tratta di una scelta ragionevole, alla quale il ricorso si limita ad opporre altri elementi di fatto, peraltro generici e non qualificanti (incensuratezza, buon comportamento processuale), quando addirittura non smentiti dai fatti (carriera esemplare), comunque rassegnando una censura di merito, non consentita in questa sede.
4.4.2. Riguardo, poi, all'attenuante speciale dell'art. 323-bis, cit., la sentenza impugnata ha dato rilievo a vari profili al fine di escluderla: entità del profitto conseguito dal ricorrente, delicatezza del ruolo pubblico da lui svolto, tipologia della sua attività antidoverosa e conseguenze della stessa, ovvero la scoperta di un'autovettura "civetta" della Polizia di Stato. Il ricorso, invece, si sofferma esclusivamente sull'asserita pregressa conoscenza, da parte di FA, della natura di quell'auto, così opponendo, però, una censura parziale, fondata su un presupposto di fatto incerto (costui, infatti, a sèguito dell'interrogazione fatta eseguire da un'agenzia di pratiche auto, aveva maturato al più un sospetto in quel senso), nonché del tutto illogica, là dove assume la mancata dimostrazione del fatto che IA abbia poi comunicato gli esiti dell'interrogazione da lui effettuata al FA, ovvero a colui che gliel'aveva commissionata. Si tratta, dunque, di una doglianza che presenta profili sia di genericità che di manifesta infondatezza. 25 4.5. Conclusivamente, allora, il ricorso dell'imputato IA dev'essere rigettato con riferimento al capo 17) dell'imputazione e dichiarato inammissibile per il resto.
5. CO FA.
5.1. S'è già detto in narrativa che i primi due motivi, con cui si contesta il giudizio di colpevolezza per le rivelazioni di segreti d'ufficio, gli accessi abusivi a sistemi informatici e la corruzione rubricati ai capi 15) e 17) dell'imputazione, sono pressoché identici ai corrispondenti motivi di ricorso di IA, per cui è sufficiente qui rinviare a quanto osservato ai punti 4.1 e 4.2 del paragrafo precedente. V'è solo da aggiungere, per completezza, in relazione alle rivelazioni di segreti d'ufficio ed agli accessi abusivi a sistemi informatici, che è del tutto infondata la sussunzione delle relative condotte adombrata dal difensore in sede di - discussione finale nella diversa fattispecie dell'art. 12, legge n. 121 del 1981, - che punisce il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni» previste da quella legge, la quale, agli art. 8 e 9, ha previsto l'istituzione della banca dati del "Sistema di indagine interforze" ("SDI”, appunto) e disciplinato titoli e modalità di accesso ad essa degli appartenenti alle forze di polizia. Va anzitutto ricordato, in proposito, che integra il delitto previsto dall'art. 615- ter, secondo comma, n. 1), cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita: in questi termini, infatti, hanno risolto ogni incertezza le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 41210 del 18 maggio 2017, Savarese, Rv. 271061. Ebbene, perché possa configurarsi il reato di cui al citato art. 12, è necessario che l'operatore di polizia non solo sia autorizzato ad operare sulla banca dati "SDI", ma altresì che esegua la consultazione nei limiti e nelle forme consentite dal precedente art. 9, ovvero «ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale», e comunque per le finalità di cui all'art. 6, lett. a), della stessa legge («classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia»). Laddove, quindi, l'operatore di polizia abilitato entri o si trattenga in quel sistema informatico per finalità diverse da quelle appena ricordate, commetterà il 26 delitto di cui all'art. 615-ter, cod. pen., e, se comunicherà a terzi non autorizzati od utilizzerà altrimenti le informazioni così acquisite, anche quello di cui all'art. 326, cod. pen. (così, tra altre: Sez. 6, n. 14931 del 30/01/2018, Galai, Rv. 272760; Sez. 3, n. 50438 del 24/09/2015, Bova, Rv. 265860; Sez. 1, n. 19978 del 21/03/2013, Zamboni, Rv. 256181).
5.2. Merita di essere accolto, invece, il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la motivazione con la quale la Corte d'appello, accogliendo il gravame del Pubblico ministero, ha ravvisato il tentativo di estorsione contestato al capo 1) dell'imputazione, in danno del ON, il titolare, cioè, della pizzeria dinanzi alla quale stazionavano gli spacciatori stranieri.
5.2.1. Sicuramente le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per escludere il reato non possono reputarsi persuasive. Anzitutto, anche quello che quei giudici hanno definito solamente un anomalo servizio di vigilanza» potrebbe ben integrare una condotta estorsiva, qualora il male ingiusto prospettato alla vittima, pur derivante dal comportamento di un terzo diverso dagli autori della richiesta di contropartita, possa essere da questi ultimi effettivamente e certamente eliminato sol che lo vogliano, essendo costoro in grado d'impedire la condotta nociva altrui: anche in una situazione del genere, infatti, poiché la concretizzazione del rischio temuto dalla vittima dipende esclusivamente dalla volontà di chi le chiede in cambio una prestazione economica per tenerla indenne dallo stesso, la minaccia deve ritenersi proveniente da tal ultimo soggetto e non dal terzo. In secondo luogo, non è dirimente la circostanza per cui il destinatario della richiesta estorsiva ne abbia effettivamente tratto timore, dovendosi aver riguardo, piuttosto, alla idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle concrete circostanze oggettive.
5.2.2. Se, dunque, la Corte d'appello ha fatto bene a non reputare decisivi quegli argomenti del primo giudice, ciò non di meno ha male applicato i principi di diritto appena esposti. Deve, infatti, convenirsi con le difese, là dove osservano: a) che l'annotazione della targa dell'auto del NO e l'estrazione dall'impianto di videosorveglianza possono ritenersi delle immagini dell'incontro avvenuto in pizzeria non univocamente sintomatiche di un'intimidazione concretamente sofferta dal ON, potendo ben giustificarsi anche con una generica cautela, da costui adottata in ragione della singolarità di tale situazione e della consapevolezza di aver a che fare, comunque, con persone sia NO ed i suoi manutengoli, che gli spacciatori - quanto meno collegate a circuiti criminali;
b) che, poco dopo essere stati allontanati da quel luogo, gli spacciatori ne hanno nuovamente preso possesso, così che l'azione condotta dal NO e dai suoi accoliti non si 27 rivelerebbe indiscutibilmente sintomatica di una loro effettiva capacità di controllo del territorio;
c) che non si rinviene, nella sentenza impugnata, uno specifico sostegno probatorio all'affermazione per cui, in caso di mancato accoglimento della sua richiesta di denaro, NO ed i suoi uomini avrebbero potuto orientare la loro forza criminale anche direttamente nei confronti di ON. Per affermare la colpevolezza degli imputati, il giudice d'appello deve dunque riuscire a dimostrare, con elevato grado di probabilità logica e di credibilità razionale, che NO e compagni fossero effettivamente in grado di allontanare definitivamente da quella piazza gli spacciatori, essendo di fatto rimessa alla loro volontà la permanenza o meno di questi ultimi in quel luogo. Risulta inevitabile, dunque, un supplemento di motivazione sul punto.
5.2.3. Necessariamente successivo a tale giudizio, qualora questo si concluda nel senso della possibilità di ricondurre la vicenda in rassegna al paradigma normativo dell'estorsione, è quello sull'eventuale concorso del FA nel reato, inteso come consapevolezza del complessivo progetto criminale del NO e disponibilità a prestare il proprio contributo per la realizzazione di esso. Ovviamente, a tal fine, ben potranno essere tenute in considerazione le circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente non controverse, come, ad esempio, l'essere egli accompagnatore abituale e collaboratore fidato di NO;
l'essere giunto insieme a lui presso la pizzeria del ON;
l'avere provveduto, insieme ad altri, a minacciare gli spacciatori e ad allontanarli.
5.3. Anche il quarto motivo di ricorso, relativo al tentativo di estorsione ai danni di EL AM, merita accoglimento.
5.3.1. Pur a voler accantonare, in quanto attinenti alla valutazione della prova, le riserve sull'attendibilità di costui e della sua testimonianza, nonché sulla capacità confermativa del suo racconto assegnata dai giudici d'appello alle dichiarazioni di sua zia NA NO ed ai contatti telefonici tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda (in realtà attestanti semplicemente la condizione di paura in cui versava AM, tuttavia compatibile anche con l'ipotesi difensiva dell'improvvida spendita del nome di NO da lui effettuata nelle trattative intavolate con ZA per la rivendita dell'immobile, nonché con il conseguente l'interessamento dell'imputato alla vicenda), vi è un aspetto decisivo rimasto irrisolto in sentenza. Secondo quella che pare essere la ricostruzione dell'accaduto accreditata dalla Corte territoriale, infatti, NO aveva fatto desistere i killers incaricati di uccidere AM da alcuni esponenti della "'ndrangheta" calabrese attivi nel bresciano, versando loro trentamila euro: somma, questa, che poi egli ha chiesto 28 ad AM, prospettandogli che, altrimenti, non sarebbe più intervenuto in sua difesa, ma comunque non avendo più avuto con lui alcun contatto. Ebbene, se così sono andati i fatti, nessun tentativo di estorsione potrebbe configurarsi, presupponendo tale fattispecie che il pericolo prospettato alla vittima, in alternativa all'esecuzione della prestazione patrimoniale richiestale, sia futuro, riguardi, cioè, un evento dannoso destinato ad avverarsi in sèguito. Nel caso specifico, invece, dando per ammesso che sia vero quanto rappresentato dal NO ad AM, da questi poi riferito in giudizio e dalla sentenza, quindi, tenuto per realmente avvenuto, al momento della richiesta di danaro formulatagli dall'imputato, il pericolo per AM era già venuto meno e la richiesta era stata determinata piuttosto dalla volontà di NO di ricevere una remunerazione per il servizio prestato, se non addirittura di ottenere il rimborso di una spesa sopportata. Perché, allora, ad una tale richiesta di denaro possa assegnarsi una connotazione estorsiva, sarebbe necessario accertare che la stessa sia stata accompagnata dalla minaccia, resa anche soltanto in forma implicita e per facta concludentia, per cui, non pagando, AM si sarebbe nuovamente trovato esposto a quella situazione di pericolo. -Su questo aspetto che è essenziale per stabilire se si è in presenza di un tentativo di estorsione oppure di truffa, mediante la prospettazione di un pericolo immaginario, od ancora e più semplicemente dinanzi ad una (pseudo) negotiorum gestio penalmente irrilevante, come l'hanno qualificata i giudici di primo grado - la motivazione della sentenza impugnata non è precisa come dovrebbe (vds. pagg. 41 ss. e 131 s.; sent. Tribunale). Richiamando quella di primo grado (in part., pagg. 87 ss.), essa si limita a rappresentare che NO avrebbe riferito ad AM che «non sarebbe più intervenuto in sua difesa», così lasciando intendere la possibilità del verificarsi di nuovi pericoli, tuttavia inconciliabile con l'asserita tacitazione dei sicari con il versamento di trentamila euro. E, a rendere ancor più malcerta la ricostruzione degli accadimenti in conformità all'ipotesi accusatoria, concorrono sia la circostanza per cui NO non abbia più contattato AM, nonostante questi nulla gli avesse dato;
sia lo stesso racconto di quest'ultimo, allorché - come ricordato espressamente in sentenza ha definito quello di NO e di - FA un gioco, un po' il gatto e la volpe che si spalleggiano». Anche per questo capo della decisione, dunque, si rende indispensabile una motivazione supplementare, che spieghi con chiarezza sulla base di quali evidenze e per quali ragioni l'ipotesi del tentativo di estorsione si presenti come l'unica plausibile oltre ogni dubbio ragionevole. 29 5.3.2. Laddove tale dimostrazione sia raggiunta, anche per questo reato - come per quello in danno di ON: retro, § 5.2.3. - il giudice del rinvio dovrà poi dar conto dell'eventuale concorso in esso del FA, ben potendo tenere in considerazione i risultati probatori evidenziati dalla sentenza impugnata, dalla quale risulta, ad esempio, che egli avrebbe direttamente interloquito con AM in occasione della convocazione di quest'ultimo da parte di NO e della formulazione della richiesta di denaro, peraltro rammentandogli come NO fosse particolarmente «severo» con chi si comportasse male.
5.4. Le perplessità evidenziate in ordine alla ricostruzione di tale vicenda delittuosa si estendono evidentemente alla configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, essendo da verificare l'ipotizzata collocazione di quegli accadimenti all'interno dei rapporti tra cellule di diverse mafie storiche operanti in quei territori di più recente radicamento e, comunque, l'impiego di quella forma di pressione particolarmente cogente che caratterizza detta modalità di agire. Anche su questo punto, dunque, si rendono necessari dei chiarimenti da parte dei giudici di merito, risultando tuttavia opportuno rammentare, già in questa sede, l'irrilevanza a tal fine di alcuni elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, quali la contiguità del NO alla subcultura mafiosa, i suoi rapporti personali con esponenti della "'ndrangheta", la partecipazione ad eventi privati di costoro, la sua particolare vocazione criminale per reati tuttavia non peculiari di certe organizzazioni, come la ricettazione. L'aggravante in questione, infatti, ha una connotazione oggettiva e trova il suo esclusivo dato qualificante nelle modalità della condotta, che, indipendentemente dalla riferibilità della stessa ad una consorteria mafiosa e dall'appartenenza a questa dei suoi autori, si presenti tale da creare nella vittima, per forma di manifestazione o per situazioni di contesto, una condizione di particolare assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi al cospetto delle istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, e quindi organizzato, pervasivo e particolarmente violento, piuttosto che di fronte a criminali comuni (in questi termini, tra le più recenti di molte altre, Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027).
5.5. Ove mai si ritenesse raggiunta la dimostrazione della natura estorsiva della condotta dei fatti in discorso, la partecipazione attiva del FA nel momento topico della vicenda, quello, cioè, in cui AM è stato convocato dinanzi a sé da NO e gli è stata chiesta la somma di denaro, escluderebbe ogni dubbio sulla configurabilità della circostanza aggravante della minaccia commessa da più persone riunite. In proposito, in questa sede può solo osservarsi che la natura "estemporanea" come la definisce il ricorso della partecipazione del FA a quell'incontro, - quand'anche tale, non sarebbe sufficiente per escludere la configurabilità 30 dell'aggravante, laddove si dimostri che la sua presenza avrebbe comunque avuto efficacia rafforzativa del monito espresso dal FA ad AM in quel frangente.
5.6. L'annullamento con rinvio della sentenza per alcune imputazioni qualificanti evidentemente travolge anche le determinazioni in punto di pena, che dovranno perciò essere riviste anch'esse dal giudice del rinvio. Il relativo motivo di ricorso, dunque, risulta assorbito e superato.
5.7. Quindi, riepilogando, per CO FA la sentenza impugnata dev'essere annullata per i fatti di cui ai capi 1) e 18) dell'imputazione, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio;
il suo ricorso, invece, dev'essere respinto con riferimento al capo 17) e dichiarato inammissibile relativamente al capo 15).
6. AS NO. Per questo imputato, considerando la pluralità dei ricorsi, la molteplicità dei motivi di ognuno, la parziale sovrapposizione dei relativi argomenti e l'esposizione non sempre ordinata degli stessi, il criterio più lineare per la disamina dei motivi d'impugnazione è quello di raggrupparli in relazione alle imputazioni elevategli.
6.1. Tentativo di estorsione in danno di ON (capo 1 -mot. 1, ricorso Mancuso;
mot. 2, ricorso Scalvi). Per questo capo della decisione, non v'è nulla da aggiungere rispetto a quanto osservato trattando della posizione di CO FA (§ 5.2). Anche per NO, dunque, si rende necessario chiarire se i fatti possano farsi rientrare nel paradigma normativo dell'estorsione, ovviamente nella forma tentata.
6.2. Tentativo di estorsione in danno di AM (capo 18 - mot. 2, Mancuso;
mot. da 3 a 7, Scalvi). Anche per questo reato valgano le osservazioni rassegnate trattando del concorrente FA (§§ 5.3 e 5.4.) e la conclusione della necessità di un rinvio al giudice di merito per un chiarimento del fatto e della conseguente possibilità o meno di sussunzione dello stesso nella fattispecie dell'estorsione (tentata) nonché, in caso affermativo, della configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso. Meritano comunque un cenno, poiché il tema si potrebbe riproporre anche nel giudizio di rinvio, le censure d'inutilizzabilità della testimonianza di AM, formulate dall'avv. Scalvi per non essere stato costui esaminato ai sensi degli artt. 197-bis o 210, cod. proc. pen.. In proposito va osservato che: -tra il presente processo ed il procedimento per diffamazione sorto a carico di costui in seguito alla querela di NO, non sono ravvisabili nessuna delle ipotesi di connessione di cui all'art. 12, cod. proc. pen., né alcun collegamento, a norma del successivo art. 371, comma 2, lett. b); l'unica astrattamente 31 suscettibile di venire in rilievo, tra le ipotesi previste da tal ultima norma,sarebbe, infatti, quella del collegamento probatorio («se la prova di un reato... influisce sulla prova d'un altro reato»), il quale, tuttavia, presuppone la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (così, ad esempio, Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Teixeira, Rv. 279319): nello specifico, invece, la pretesa patrimoniale di NO o si fondava su un esborso da lui realmente effettuato, oppure ha rappresentato la modalità di attuazione di una condotta estorsiva o truffaldina, cosicché nessuna rilevanza, ai fini della prova dell'eventuale estorsione, può comunque spiegare l'accertamento del fatto ipoteticamente integrante la diffamazione, se, cioè, AM avesse o meno speso con ZA il nome di NO;
- la censura secondo cui l'esame di AM avrebbe dovuto essere interrotto, a norma dell'art. 63, cod. proc. pen., avendo egli reso dichiarazioni autoindizianti per il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353, cod. pen.), allo stato si rivela aspecifica, sotto un duplice profilo: anzitutto, perché gli indizi di reità non emergono con chiarezza, non spiegando con precisione il ricorso quando la trattativa con ZA sia intervenuta e se essa, per come in concreto atteggiatasi, fosse anche solo potenzialmente idonea a condizionare l'esito dell'asta; in secondo luogo, perché sarebbero comunque utilizzabili a carico del ricorrente le dichiarazioni rese da AM prima dell'emersione degli indizi a suo carico ed il ricorso non specifica se le accuse da lui formulate verso l'imputato siano state soltanto successive. Sarà compito del giudice di rinvio, dunque, sulla base di tali coordinate interpretative, pronunciarsi sulla utilizzabilità o meno, in tutto o in parte, di quelle dichiarazioni.
6.3. Danneggiamento seguito da incendio ed estorsione tentata in danno di NA NO (capo 19 - mot. 3, Mancuso;
mot. 1, 8, 9, Scalvi).
6.3.1. Va esclusa, anzitutto, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., lamentata dall'avv. Scalvi con il primo motivo del suo ricorso, per non essere stata rinnovata anche l'escussione del teste a discarico AS. Nel caso, come quello in esame, di appello della sentenza assolutoria da parte del Pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, previsto da tale disposizione di legge, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma è limitato alle sole testimonianze che siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Savin, Rv. 276050; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318). 32 Le richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dalla difesa non appellante sono invece soggette alla regola generale del comma 3 del medesimo art. 603, e dunque al parametro dell'assoluta necessità, secondo la valutazione discrezionale del giudice, la quale può essere censurata soltanto nei limiti in cui il deficit probatorio derivatone si traduca nel vizio di logicità o di completezza della motivazione. Tanto premesso, nello specifico deve rilevarsi che un tale vizio non si rinviene, giacché la sentenza impugnata si è soffermata sulla testimonianza del AS (pag. 137) e ne ha ragionevolmente ritenuto la non decisività ai fini dell'accertamento degli effettivi rapporti tra la NO e NO (secondo quel teste pressoché sereni), rilevando, in particolare, com'ella avesse a costui taciuto proprio l'episodio qualificante dell'incendio della propria automobile ed i sospetti da lei maturati nei confronti del NO.
6.3.2. Ciò precisato, le doglianze difensive sul giudizio di responsabilità per tale capo attengono sostanzialmente alla valutazione del compendio probatorio, anche soltanto sotto il profilo dell'assenza della necessaria motivazione c.d. "rafforzata". In realtà, la sentenza impugnata (pagg. 135 ss.) non presenta alcuna flessione sul piano logico e confuta specificamente le considerazioni esse, - piuttosto, patentemente illogiche - poste dal Tribunale a fondamento del proprio giudizio assolutorio, così assolvendo al più accurato onere motivazionale richiestole. - laInvero, una volta ritenuta come ha fatto anche il Tribunale responsabilità del NO per l'incendio dell'automobile della NO (dato che l'esecutore gli ha telefonato immediatamente dopo il divampare dell'incendio, in piena notte), è del tutto irrazionale ipotizzare che costui avesse commissionato un atto criminale così grave, nonché di forte impatto emotivo per il destinatario, soltanto per offrire alla NO la propria disponibilità per smaltire la carcassa e, in questo modo, ingraziarsene il favore al fine realizzare il suo obiettivo finale, che era quello di acquistare a prezzo conveniente il locale in cui era situata la sua pizzeria, da lui condotto in affitto e di proprietà del marito di costei. Piuttosto, si presenta ragionevole la valutazione compiuta dalla Corte d'appello nel senso della sproporzione di un fatto così cruento rispetto allo scopo immediato con esso perseguito, nonché dell'inadeguatezza del beneficio offerto (lo smaltimento, cioè, della carcassa dell'auto), perché si potesse plausibilmente ipotizzare di vincere, con un tale modesto ausilio, la tenace e prolungata resistenza alla vendita del locale opposta da tempo dalla NO e da suo marito. Senza alcuna forzatura logica, dunque, tale episodio è stato inquadrato dalla sentenza impugnata nel disegno costrittivo del NO verso i proprietari del 33 locale: iniziato con le lamentele per il canone d'affitto troppo elevato;
proseguito con le ripetute manifestazioni della volontà di autoridurselo (che, in quanto provenienti da un soggetto noto agli interlocutori per la sua contiguità, se non altro, ad ambienti criminali, non possono ridursi a normale dialettica civilistica», come troppo frettolosamente ritenuto dal Tribunale); nonché implicitamente, ma inequivocamente, confermato subito dopo l'incendio, allorché egli, recatosi in visita dalla vittima col pretesto di manifestarle il proprio dispiacere per l'accaduto, aveva ribadito la propria intenzione di acquistare l'immobile a prezzo non ritenuto congruo dai proprietari. Per questo capo, dunque, l'impugnazione proposta dal NO dev'essere respinta e la sentenza confermata.
6.3.3. Addirittura inammissibile, invece, è il motivo di ricorso - proposto dal solo avv. Mancuso avverso l'affermazione di colpevolezza per il danneggiamento seguito da incendio dell'automobile della NO. La doglianza è del tutto generica, poiché si risolve nell'assertiva affermazione della valenza neutra del dato di fatto della telefonata dell'esecutore a NO, e quindi nella semplice manifestazione di un'opinione dissenziente dalla sentenza.
6.4. Cessione di cocaina a NA ES (capo 25 - mot. 4 e 5, Mancuso;
mot. da 10 a 15, Scalvi).
6.4.1. Le obiezioni difensive sul giudizio di credibilità di costei, sulla possibilità di valutazione frazionata delle sue dichiarazioni e sul diverso giudizio di attendibilità delle sue dichiarazioni per la sola parte riguardante la droga che avrebbe venduto NO, e non anche per la violenza sessuale di cui pure ella lo ha accusato, sono pienamente condivisibili. Rinviando a quanto esposto in narrativa (retro, §§ 7.1.4, 7.2.8 e 7.2.9), è sufficiente osservare che la contestualità spazio-temporale delle due condotte (atti sessuali cessione di droga) ed il medesimo contesto relazionale in cui la - testimone le ha collocate rendono arduo sostenere come invece fa la Corte d'appello che tra le stesse non sia ravvisabile alcuna interferenza e che, pertanto, le perplessità manifestate da entrambi i giudici di merito per le accuse riguardanti la violenza sessuale non possano riverberarsi su quelle relative alla cessione di cocaina. Ovviamente, non può valere nemmeno il contrario, ovvero che l'insufficienza di una parte delle accuse comprometta inevitabilmente la rilevanza dimostrativa dell'intero narrato del testimone, essendo necessarie, piuttosto, in tal caso, la ricerca di concludenti elementi di conferma esterni ad esso o, comunque, una motivazione particolarmente approfondita sulle ragioni per le quali, sebbene solo per una parte, le dichiarazioni del testimone meritino credito. Nella sentenza impugnata, per la parte in esame, non si rinviene nulla di questo. 34 La Corte territoriale si è limitata a valorizzare generici dati di contesto, come i pregressi rapporti amicali tra la ES e l'imputato o lo svolgimento, in generale, da parte di quest'ultimo, di attività di spaccio di stupefacenti, nonché a superare le lacune su specifici aspetti della vicenda semplicemente evocando l'astratta possibilità di spiegazioni alternative, ed individuando l'unico elemento positivo di conferma nelle dichiarazioni del teste NG: il quale, tuttavia, al di là dell'utilizzabilità o meno delle sue dichiarazioni (v. infra), risulta aver avuto conoscenza dell'accaduto solo per il tramite della stessa ES, che peraltro ha confermato di avergli detto delle menzogne e di avere interesse a tenergli nascosto quanto realmente avvenuto con NO quella sera, considerando la relazione sentimentale esistente tra loro. Tale motivazione, dunque, se si ritiene di giungere all'affermazione di colpevolezza dell'imputato, dev'essere rivista ed integrata.
6.4.2. Anche in relazione compendio probatorio inerente al reato in argomento, l'avv. Scalvi ha rassegnato delle censure in rito, che, poiché suscettibili di rilevare nel giudizio di rinvio, è opportuno esaminare, nei limiti di quanto è possibile apprendere dalla sentenza impugnata e dal ricorso, offrendo al giudice di merito le direttrici da seguire per decidere, ove necessario, della utilizzabilità o meno delle prove in questione.
6.4.2.1. La prima doglianza riguarda l'inutilizzabilità della testimonianza della ES, a causa della mancata interruzione del suo esame dibattimentale a norma dell'art. 63, cod. proc. pen., a sèguito dell'affermazione per cui la droga vendutale da NO era stata da lei acquistata con l'intenzione di spacciarla. Come già per l'analoga questione posta in relazione alla testimonianza di AM (retro, § 6.2.), non è possibile per questa Corte pronunciarsi definitivamente sul punto, perché anche in questo caso il ricorso non specifica se le accuse siano state mosse dalla teste solo dopo l'emersione degli indizi a suo carico, essendo pienamente utilizzabili, altrimenti, nei confronti dell'imputato.
6.4.2.2. La seconda eccezione d'inutilizzabilità attiene alla testimonianza del già citato NG, per una pluralità di ragioni (retro, §§ 7.2.10 e 7.2.11). In primo luogo, si sostiene che questi avrebbe dovuto essere escusso a norma degli artt. 197-bis o 210, cod. proc. pen., avendo la ES riferito che egli, in passato, aveva acquistato droga da NO, cedendola poi a lei o consumandola insieme. La sentenza spiega chiaramente, tuttavia, che dal racconto della teste non emergeva alcuna correlazione tra quegli episodi e lo specifico reato oggetto di giudizio, non ricorrendo perciò alcuna ipotesi tipica di connessione o collegamento tra gli stessi, a norma degli artt. 12 o 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (pag. 141): ed il ricorso, con tale osservazione, elude un puntuale confronto critico. 35 Una seconda ragione d'inutilizzabilità della testimonianza di NG deriverebbe dalla violazione dell'art. 63, cod. proc. pen., conseguente alle sue dichiarazioni autoindizianti relative al possesso di un'arma da fuoco, che tale FE gli avrebbe sottoposto in visione. Anche in questo caso, però, la difesa non coglie nel segno. Detta condotta, infatti, non solo si presenta di discutibile rilevanza penale, non emergendo, né dalla sentenza né dal ricorso, che NG avesse mai avuto la possibilità di disporre di detta arma od avesse offerto un contributo almeno agevolatore all'altrui disponibilità (parrebbe, infatti, che la stessa gli fosse stata soltanto esibita in visione dal detentore, alla costante presenza dello stesso, per un consiglio di tipo tecnico). Ma il dato decisivo è comunque rappresentato dall'assoluta eccentricità di tale condotta rispetto ai fatti oggetto di giudizio: la ratio della disciplina del citato art. 63 risiede nell'esigenza di tutela del dichiarante dal pericolo di autoincriminazione, dovendo da ciò necessariamente dedursi che gli indizi di reità cui si riferisce la norma debbano riguardare reati, se non connessi o collegati a quelli per cui si procede (secondo le categorie specificamente tipizzate dalla disciplina di rito), quanto meno non del tutto eccentrici rispetto a questi ultimi, come invece sarebbe in questo caso. Entrambe queste eccezioni processuali, dunque, non hanno fondamento.
6.4.2.3. Non è possibile per la Corte, invece, rendere una statuizione definitiva sull'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dello stesso NG, acquisite a norma dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non emergendo chiaramente cosa sia accaduto. In questa sede può, dunque, solamente ribadirsi la costante giurisprudenza di legittimità, alla quale il giudice del rinvio sarà tenuto ad uniformarsi e secondo la quale, quando il testimone destinatario di pressioni volte ad inquinare la genuinità della prova non si sottrae all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione a fini probatori, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali in precedenza rese dallo stesso, se prima non si procede al suo esame (Sez. 2, n. 31713 del 14/06/2018, Amarandei, Rv. 273241; Sez. 2, n. 37868 del 13/06/2014, Maino, Rv. 261754): con la precisazione per cui l'esame deve intendersi comprensivo del controesame, quale imprescindibile momento dialettico per la effettività e completezza del contraddittorio c.d. "soggettivo" garantito dall'art. 111, quarto comma, Cost.. 6.4.3. L'insufficienza della motivazione sulla configurabilità della cessione di droga alla ES non può che riverberarsi anche sulla invocata riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve. Le doglianze rassegnate da entrambi i difensori del NO su questo punto debbono perciò reputarsi superate ed assorbite, dovendo la questione 36 essere eventualmente riesaminata dal giudice del rinvio, nel caso che confermi essere avvenuta tale transazione illecita.
6.5. Cessioni di stupefacenti di cui ai capi 8) e 28) dell'imputazione (mot. 5, 6 e 7, Mancuso;
mot. 16, Scalvi). Per questa parte, le doglianze proposte dal ricorrente sono inammissibili. Esse, infatti, eludono completamente il confronto con gli univoci elementi probatori su cui si fonda la decisione (pagg. 145-147, sent.), se non addirittura si risolvono, come per l'ipotesi di cui al capo 8), in una semplice manifestazione di dissenso dai motivi della sentenza. Tanto dicasi anche per il motivo, comune ai due ricorsi, riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, che la sentenza ha escluso con motivazione effettiva e ragionevole, e perciò non censurabile, dando rilievo alla pluralità delle condotte e dei clienti del NO, ritenuta sintomatica di un suo significativo avviamento in tale commercio illegale, nonché della strumentalizzazione, a tal fine, del suo esercizio commerciale. In proposito, la difesa ha obiettato che la disponibilità di quest'ultimo in realtà non avrebbe agevolato l'attività di spaccio, in quanto i contatti tra gli acquirenti e NO avrebbero avuto origine da relazioni personali estranee a quell'attività commerciale. Tale affermazione è, però, frontalmente contraddetta dalle dichiarazioni del NG e degli altri acquirenti, nonché dalle conversazioni intercettate ed espressamente richiamate in sentenza, con cui il ricorso non si confronta (vds. pagg. 141, 145 s., e, ancora più diffusamente, pagg. 122-131, sent. Tribunale). Per quel che riguarda le cessioni a NG, in particolare, non è rilevante l'eventuale inutilizzabilità delle sue dichiarazioni predibattimentali (retro, § 6.4.2.3.), poiché, come specificamente ricordato da entrambe le sentenze di merito, sono sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del NO le conversazioni intercettate tra i due (pag. 146, sent. appello;
pagg. 124-126, sent. Tribunale).
6.6. Ricettazioni (capi 6, 9, 11, 26 e 34 dell'imputazione mot. 8, Mancuso;
mot. da 17 a 19, Scalvi). I ricorsi revocano in dubbio, a seconda dei singoli casi, la provenienza furtiva della merce o l'intervenuto accordo tra il fornitore e NO per l'acquisto o comunque la ricezione dei diversi beni. Si tratta, tuttavia, di obiezioni essenzialmente di merito, che eludono il confronto critico con quelli che sono i punti qualificanti della motivazione e che, letti in combinazione tra loro, valgono a conferirle un'inattaccabile tenuta logica: ci si riferisce all'enorme numero di beni acquisiti dall'imputato, alla variegata tipologia degli stessi, alla pluralità dei fornitori, all'assenza di una giustificazione 37 lecita della relativa acquisizione, alla mancanza di qualsiasi documentazione comprovante, anche indirettamente, la liceità pur solo di alcuni di quegli acquisti, alla notorietà del NO, in quei contesti, come «grandissimo ricettatore>>, il più grande ricettatore di Brescia e provincia» (pagg. 143 ss., sent.). I relativi motivi di ricorso, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
6.7. Spendita di monete false (capo 27 dell'imputazione - mot. 20, Scalvi). Anche questo motivo di ricorso non può essere ammesso, poiché volto solamente ad una rivalutazione del materiale probatorio in termini differenti da quelli compiuti dai giudici d'appello, che a questa Corte non è consentita. Qui è sufficiente rilevare, perciò, che la sentenza impugnata esamina in dettaglio le obiezioni difensive riguardanti la consapevolezza, da parte dell'imputato, della falsità delle banconote e la sua volontà di metterle in circolazione, desumendo entrambe, con motivazione logicamente lineare, dall'essere tali banconote custodite insieme ad altre autentiche ma distintamente da queste ultime, e comunque collocate all'interno del portafogli o di un borsello, essendo perciò ragionevole la deduzione della Corte d'appello nel senso della loro destinazione alla spendita.
6.8. Diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerata la necessità di rivedere il giudizio in ordine a vari episodi delittuosi ascritti al ricorrente, tra i quali alcune condotte estorsive valorizzate dalla sentenza impugnata per escludere il riconoscimento di tali attenuanti (pag. 148), si rendono necessarie anche sul punto una nuova valutazione ed una motivazione supplementare da parte del giudice di merito. Va solo precisato, in questa sede, che non è fondata la deduzione difensiva per cui, ai fini del riconoscimento di dette circostanze, in caso di più reati in continuazione, debba aversi riguardo esclusivamente alla violazione più grave: alla pena prevista per quest'ultima, infatti, dovrà essere apportata l'eventuale riduzione, nel caso che dette circostanze vengano riconosciute, ma ciò non toglie che, ai fini del riconoscimento o meno di esse, possa aversi riguardo anche alla commissione di una pluralità di reati, ben potendo tale aspetto rilevare con riferimento a pressoché tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen.. 6.9. In conclusione, per NO, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 1), 18) e 25) dell'imputazione, ed ai conseguenti riflessi in punto di trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche. La sua impugnazione dev'essere respinta, invece, con riferimento al delitto di cui al capo d'imputazione 19) e, per resto, dichiarata inammissibile. 38 7. Quanto, infine, alle spese di giudizio, sono tenuti al pagamento delle stesse, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. i ricorrenti IA, il cui ricorso dev'essere rigettato, ON FA e KO, le cui impugnazioni sono inammissibili. Da ciò consegue, per questi ultimi, anche il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000); detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FA CO e di NO AS, limitatamente ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 18) e 25), rinviando per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta i ricorsi di FA CO, IA ZO e NO AS, limitatamente ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 17) e 19). Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di FA CO, NO AS e IA ZO, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. Dichiara inoltre inammissibili i ricorsi di FA ON e KO EJ, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente NO De MI TI AT thun SEZIONE VI PENALE 24 APR 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Ga iuseppina Cirimele 39