Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2024, n. 17307
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Sentenza 24 gennaio 2024

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In tema di prova testimoniale, nel caso in cui il testimone destinatario di pressioni volte ad inquinare la genuinità della prova non si sottragga all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione a fini probatori, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese, se prima non si procede al suo esame, da intendersi come comprensivo del controesame, quale imprescindibile momento dialettico per l'effettività e completezza del contraddittorio "soggettivo" garantito dall'art. 111, comma 4, Cost.

Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta dell'utilizzatore abilitato che acceda alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico per motivi diversi da quelli d'ufficio, che lo avrebbero legittimato all'accesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2024, n. 17307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17307
    Data del deposito : 24 gennaio 2024

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