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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
EL Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 522/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Rosanna Morrone e IO TA ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
già ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede
[...] Controparte_3 legale in via Giuseppe Grezar, 14 – Roma, codice fiscale e partita IVA:
P.IVA_1
opposta contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, , Parte_1 in seguito all'ordinanza del Giudice di Pace di Polla che dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Lagonegro, incardinava giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi n.
09284201700000119000 ad istanza Controparte_2
Pag. 1 a lui notificato in data 28.02.2017 e al terzo pignorato,
[...]
in data 31.01.2017. Sottolineava che il Parte_2 procedimento era già stato sospeso dal G.E. con ordinanza del 2 ottobre
2018 e che l'opposizione risultava fondata anche nel merito, in quanto i crediti portati dalle cartelle esattoriali azionate risultavano prescritti oltre che in parte oggetto di sgravio.
Alla luce di tanto concludeva:
“A) accertare e dichiarare, l'avvenuta prescrizione del diritto di riscossione;
B) condannare, altresì, la convenuta (…) al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti (…)”.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, tanto è vero che ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 15 luglio 2019.
Non essendovi istruttoria a compiersi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va confermata la dichiarazione di contumacia, come da ordinanza del 15 luglio 2019.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione come sollevata da parte opponente risulta fondata.
In particolare, in data 25.11.2017, l'opponente riceveva un'intimazione di pagamento n.092 20169003217431/00, in riferimento alle cartelle n.0922001004110935000 di €1.630,10 notificata il 02.04.2004,
n.09220010041109451000 di € 815,82 notificata il 02.04.2004 per infrazioni C.d.S. dell'anno 1997 e n.09220010055183886000 di
€8.617,54 notificata il 25.03.2004, per infrazioni C.d.S. dell'anno 1997.
Pag. 2 A fronte di tanto, provvedeva ad eccepire di non aver mai ricevuto notifica per le richiamate sanzioni amministrative, tanto è vero che, come documentato in atti, faceva seguire richiesta di sgravio in autotutela alla per le cartelle n.0922001004110935000 e Controparte_4
n.09220010041109451000 e alla per la cartella Controparte_5
n.09220010055183886000, enti accertatori delle infrazioni in oggetto.
Eccepiva, già in quella sede, la prescrizione del presunto debito, tanto in ragione del fatto che dall'epoca dell'accertamento (anno 1997) alla data della notifica delle cartelle esattoriali (anno 2004) erano maturati i termini prescrizionali quinquennali.
Orbene, nello specifico, come eccepito dall'opponente e come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto da parte dell'agente della riscossione su cartella esattoriale è quinquennale (ex multis, Cass. n. 30362/2018 del
23.11.2018). In particolare, alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, si applica la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia. (ex multis, Cass., n. 26424/2014).
Nel caso di specie, l' OS non ha dato la prova CP_6 dell'esistenza di atti interruttivi non solo nel periodo dal 1997 al 2004, ma anche nel periodo che va dall'anno 2004 (notifica delle cartelle esattoriali) all'anno 2016 data della intimazione di pagamento cui è seguito, nell'anno 2017, la notifica del pignoramento presso terzi.
Pag. 3 Orbene, il pignoramento presso terzi e la relativa esecuzione esattoriale devono ritenersi illegittimi in quanto fondati su credito prescritto, al di là dell'intervenuto sgravio da parte della . Controparte_4
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità afferma che in questi casi la contestazione – avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito – può essere proposta senza limiti temporali. In definitiva, costituisce valido motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione di valido atto interruttivo nell'arco temporale necessario al maturare della prescrizione (ex multis, Cass., n.
18152 del 2 luglio 2024).
Alla luce di tanto, il pignoramento presso terzi e la relativa esecuzione esattoriale, tenuto conto della eccepita ed accertata prescrizione quinquennale del credito, risultano illegittimi e devono essere considerati privi di effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa EL Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 522/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- in via preliminare, accerta e dichiara la prescrizione dei crediti azionati per quanto specificato in parte motiva e, per l'effetto:
Pag.
4 - dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi n.09284201700000119000 ad istanza Controparte_2
dichiarandolo privo di effetti;
[...]
- condanna in persona de legale Controparte_7 rapp.te p.t., a pagare in favore di le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in €.237,00 per esborsi e, già dimidiate, in complessivi
€.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Rosanna Morrone e
IO TA dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lagonegro il 18 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa EL Abagnara
Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
EL Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 522/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Rosanna Morrone e IO TA ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
già ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede
[...] Controparte_3 legale in via Giuseppe Grezar, 14 – Roma, codice fiscale e partita IVA:
P.IVA_1
opposta contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, , Parte_1 in seguito all'ordinanza del Giudice di Pace di Polla che dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Lagonegro, incardinava giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi n.
09284201700000119000 ad istanza Controparte_2
Pag. 1 a lui notificato in data 28.02.2017 e al terzo pignorato,
[...]
in data 31.01.2017. Sottolineava che il Parte_2 procedimento era già stato sospeso dal G.E. con ordinanza del 2 ottobre
2018 e che l'opposizione risultava fondata anche nel merito, in quanto i crediti portati dalle cartelle esattoriali azionate risultavano prescritti oltre che in parte oggetto di sgravio.
Alla luce di tanto concludeva:
“A) accertare e dichiarare, l'avvenuta prescrizione del diritto di riscossione;
B) condannare, altresì, la convenuta (…) al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti (…)”.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, tanto è vero che ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 15 luglio 2019.
Non essendovi istruttoria a compiersi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va confermata la dichiarazione di contumacia, come da ordinanza del 15 luglio 2019.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione come sollevata da parte opponente risulta fondata.
In particolare, in data 25.11.2017, l'opponente riceveva un'intimazione di pagamento n.092 20169003217431/00, in riferimento alle cartelle n.0922001004110935000 di €1.630,10 notificata il 02.04.2004,
n.09220010041109451000 di € 815,82 notificata il 02.04.2004 per infrazioni C.d.S. dell'anno 1997 e n.09220010055183886000 di
€8.617,54 notificata il 25.03.2004, per infrazioni C.d.S. dell'anno 1997.
Pag. 2 A fronte di tanto, provvedeva ad eccepire di non aver mai ricevuto notifica per le richiamate sanzioni amministrative, tanto è vero che, come documentato in atti, faceva seguire richiesta di sgravio in autotutela alla per le cartelle n.0922001004110935000 e Controparte_4
n.09220010041109451000 e alla per la cartella Controparte_5
n.09220010055183886000, enti accertatori delle infrazioni in oggetto.
Eccepiva, già in quella sede, la prescrizione del presunto debito, tanto in ragione del fatto che dall'epoca dell'accertamento (anno 1997) alla data della notifica delle cartelle esattoriali (anno 2004) erano maturati i termini prescrizionali quinquennali.
Orbene, nello specifico, come eccepito dall'opponente e come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto da parte dell'agente della riscossione su cartella esattoriale è quinquennale (ex multis, Cass. n. 30362/2018 del
23.11.2018). In particolare, alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, si applica la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia. (ex multis, Cass., n. 26424/2014).
Nel caso di specie, l' OS non ha dato la prova CP_6 dell'esistenza di atti interruttivi non solo nel periodo dal 1997 al 2004, ma anche nel periodo che va dall'anno 2004 (notifica delle cartelle esattoriali) all'anno 2016 data della intimazione di pagamento cui è seguito, nell'anno 2017, la notifica del pignoramento presso terzi.
Pag. 3 Orbene, il pignoramento presso terzi e la relativa esecuzione esattoriale devono ritenersi illegittimi in quanto fondati su credito prescritto, al di là dell'intervenuto sgravio da parte della . Controparte_4
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità afferma che in questi casi la contestazione – avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito – può essere proposta senza limiti temporali. In definitiva, costituisce valido motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione di valido atto interruttivo nell'arco temporale necessario al maturare della prescrizione (ex multis, Cass., n.
18152 del 2 luglio 2024).
Alla luce di tanto, il pignoramento presso terzi e la relativa esecuzione esattoriale, tenuto conto della eccepita ed accertata prescrizione quinquennale del credito, risultano illegittimi e devono essere considerati privi di effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa EL Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 522/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- in via preliminare, accerta e dichiara la prescrizione dei crediti azionati per quanto specificato in parte motiva e, per l'effetto:
Pag.
4 - dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi n.09284201700000119000 ad istanza Controparte_2
dichiarandolo privo di effetti;
[...]
- condanna in persona de legale Controparte_7 rapp.te p.t., a pagare in favore di le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in €.237,00 per esborsi e, già dimidiate, in complessivi
€.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Rosanna Morrone e
IO TA dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lagonegro il 18 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa EL Abagnara
Pag. 5