Decreto cautelare 30 maggio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2025, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS- & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani, 36;
contro
Arma dei Carabinieri - Comando Stazione di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Comando Regionale Puglia - Comando Provinciale, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del Sindaco pro tempore, Comando di Polizia Locale del Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore; Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore; Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e concessione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a.,
- dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il 28 Maggio 2025, con la quale il Comune di San Vito dei Normanni ha diffidato la Società ricorrente «all'ottemperanza del provvedimento n. -OMISSIS- e, per l'effetto, alla cessazione immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso l'immobile sito in via -OMISSIS- (fg. -OMISSIS-), di proprietà dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla notifica del presente atto»;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 26 Maggio 2025, con cui il Comando di Polizia Municipale dell'intimata A.C., «a seguito di una ispezione, ha segnalato che l'attività di somministrazione continua ad essere esercitata dalla medesima» ricorrente;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Arma dei Carabinieri - Comando Stazione di San Vito dei Normanni, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa, della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Comando Regionale Puglia - Comando Provinciale, della Guardia di Finanza - Comando Generale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AR CO e uditi per le parti i difensori Avv. G. Portaluri, anche in sostituzione del Prof. Avv. P.L. Portaluri, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti, Avv. L. Massari, in sostituzione dell'Avv. P. Quinto, per il controinteressato -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 29 maggio 2025 e depositato in pari data, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia e concessione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il 28 Maggio 2025, con la quale il Comune di San Vito dei Normanni ha diffidato la Società ricorrente «all'ottemperanza del provvedimento n. -OMISSIS- e, per l'effetto, alla cessazione immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso l'immobile sito in via -OMISSIS- (fg. -OMISSIS-), di proprietà dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla notifica del presente atto»; della nota prot. n. -OMISSIS- del 26 Maggio 2025, con cui il Comando di Polizia Municipale dell'intimata A.C., «a seguito di una ispezione, ha segnalato che l'attività di somministrazione continua ad essere esercitata dalla medesima» ricorrente, nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione del principio di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/’90. Violazione del principio di fiducia. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa).
Con decreto cautelare n. 217/2025, pubblicato il 30 maggio 2025, è stata respinta l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a. (fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione), per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria e urgente, tenuto conto: - da un lato - che l’ordinanza dirigenziale comunale n. -OMISSIS-, ora impugnata, riveste carattere di doverosa esecuzione della precedente determina comunale n. -OMISSIS-, recante la revoca dell’autorizzazione commerciale n. -OMISSIS-, rilasciata alla Società ricorrente per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso l’immobile (abusivo) di che trattasi con ordine di cessazione dell’attività predetta, la cui validità ed efficacia è stata confermata dalla sentenza (provvisoriamente esecutiva) della I^ Sezione di questo T.A.R. n. 1110/2024; e - dall’altro - sia che la parte ricorrente, al fine di contrastare l’allegato grave pregiudizio, ben potrebbe presentare (rituale) istanza incidentale di sospensione dell’esecutività della menzionata sentenza di questo T.A.R. n. 1110/2024, nell’ambito del giudizio di appello n. 3581/2025 pendente “inter partes” dinanzi alla II^ Sezione del Consiglio di Stato, sia che i proprietari dell’immobile in questione (locato alla Società ricorrente) non hanno avanzato alcuna istanza cautelare nel giudizio n. 201/2025 (pendente dinanzi alla II^ Sezione di questo T.A.R.) da loro proposto avverso il silenzio rigetto opposto dal Comune di San Vito dei Normanni sull’ulteriore istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 presentata il 7 Ottobre 2024. Ritenuto che l’istanza di misure cautelari monocratiche urgenti vada intesa anche come (implicita) richiesta di abbreviazione dei termini processuali ai sensi degli artt. 53 e 55 c.p.a.. ”
E’ stata fissata, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 18 Giugno 2025, previa riduzione alla metà dei termini processuali ex art. 53 e 55 c.p.a..
Il 5 giugno 2025, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, si sono costituite in giudizio l’Arma dei Carabinieri - Comando Stazione di San Vito dei Normanni, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero della Difesa, della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Comando Regionale Puglia - Comando Provinciale, della Guardia di Finanza - Comando Generale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il 10 giugno 2025 si è costituito in giudizio della parte -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza sospensiva.
Il 16 giugno 2025, la parte -OMISSIS- ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza sospensiva.
Nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025, il difensore della Società ricorrente ha dichiarato a verbale, nell'interesse della parte ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Il 30 dicembre 2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali il contratto del 27 giugno 2025 dal quale si evince che la ricorrente ha trasferito la propria attività in altro locale, diverso da quello oggetto di causa.
Il 09 gennaio 2026, la parte -OMISSIS- ha depositato in giudizio delle note di udienza, insistendo, a seguito della dichiarazione della Società ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, per l’accoglimento della domanda di rifusione delle spese di lite del presente giudizio.
Il 20 gennaio 2026, la Società ricorrente ha depositato memorie di replica, insistendo per la dichiarazione della sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione della presente controversia e per la compensazione delle spese di lite.
Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della predetta dichiarazione della Società ricorrente, resa nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025 e ribadita con memorie di replica depositate in giudizio in data 20 gennaio 2026 - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
AR CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CO | RI OR |
IL SEGRETARIO