Articolo 6 della Legge 19 gennaio 1963, n. 17
Articolo 5Articolo 7
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16 febbraio 1963
Art. 6.
La spesa di cui all' articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1391 , e' aumentata di lire 90.000.000.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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