Art. 38.
Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463 , tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.
Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463 , tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.