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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 984/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 24/05/2022 al n. 984/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. BALDI NERI e rappresentata e difesa dall'avv.
LEPRI ALESSANDRO e dall'avv. DANIELE PECCIANTI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
DISCEPOLO AVV. DANIELE (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. EUGENIO MINI e rappresentato e difeso dall'avv. BORLONE
LUIGI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 339/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 19/04/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art 127ter c.p.c. dell'11.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: Accogliere il presente appello e respingere le richieste ed istanze avversarie, e per l'effetto, riformare la sentenza emessa inter partes n. 339/2022, pubblicata il 19/04/2022, nella causa n. 895/2016 RG, dal Tribunale di Siena in composizione collegiale in data 02/03/2022, notificata in data 19/04/2022, conseguentemente, per gli addotti motivi di appello: A) riformare integralmente la stessa e conseguente respingere perché prescritte ex art. 2956 n. 2 cc, nonché infondate in fatto ed in diritto e non provate, tutte le domande e richieste anche istruttorie, proposte in giudizio dall'attore
Avv. IE Discepolo nei confronti della B) riformare, Parte_1 in subordinata e denegata ipotesi di reiezione del motivo di appello principale, anche parzialmente, relativamente al quantum debeatur la suddetta sentenza per il motivo addotto in narrativa. C) condannare l'Avv. Discepolo a restituire alla la CP_1 somma di € 220.200,07 a questi corrisposta in forza della citata sentenza n. 339/2022,
o quella diversa e minore somma che verrà ritenuta di giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi legali dal 06/05/2022. D) con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, richiamate tutte le domande, eccezioni, istanze istruttorie, deduzioni e produzioni in fatto ed in diritto contenute nella narrativa degli atti difensivi di primo grado, a costituire parte integrante delle presenti conclusioni, anche per quanto non ritrascritto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'appello avversario giacché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, nel caso anche previa integrazione/correzione della motivazione, per tutto quanto esposto nella narrativa in atti;
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello: - confermare la condanna al pagamento emessa nella sentenza impugnata previa ammissione ed espletamento del giuramento decisorio ex art. 2960 c.c., nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla seguente Parte_1 circostanza: 1) Vero o non vero che, dalle risultanze contabili della Controparte_2
(C.F. e P.I. già denominata
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, poi fusa per incorporazione in (C.F.
[...] Parte_1
), giusto atto del 4-31 dicembre 2008, e dalle risultanze contabili di P.IVA_1
(C.F. , risultava e risulta Parte_1 P.IVA_1 il pagamento in favore dell'avv. Discepolo delle attività professionali dettagliatamente indicate nelle parcelle pro-forma rispettivamente nn. 36/11,
37/11, 43/11, 45/11, 587/12 e 589/12 che si mostrano (doc. 14, 17, 19, 21, 24, 26 della difesa Discepolo). - in ogni caso, rigettare e respingere l'eccezione di prescrizione presuntiva quantomeno relativamente alle pro-forma 43/2011 e 587/2012, e per l'effetto, condannare la società al pagamento in Parte_1 favore dell'avv. IE Discepolo dell'importo imponibile complessivamente pari ad
Euro 18.032,04 oltre IVA (lordo ritenuta) o della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
In via istruttoria: Si insiste per
l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e, in particolare: A)
Interrogatorio formale sulla seguente circostanza: 1) Vero che nella seduta del 19 marzo
2015, il consiglio di amministrazione di è stato – tra l'altro – Parte_1 chiamato a deliberare sulla proposta di definizione transattiva delle parcelle professionali dell'avv. IE Discepolo rispettivamente nn. 36/11, 37/11, 43/11,
45/11, 587/12 e 589/12 (proposta che si mostra al teste: doc. 75 difesa Discepolo) e che su tale proposta è stato espresso voto contrario solo stante l'affermata intervenuta prescrizione presuntiva del diritto. B) Ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., nei confronti della convenuta, del verbale della seduta del consiglio di amministrazione di del 19 marzo 2015 nella parte relativa alla Parte_1 discussione ed al voto della proposta di definizione transattiva delle parcelle professionali dell'avv. IE Discepolo rispettivamente nn. 36/11, 37/11, 43/11,
45/11, 587/12 e 589/12. C) Si deferisce giuramento decisorio ex art. 2960 c.c., nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sulla seguente circostanza: 1) Vero o non vero che, dalle risultanze contabili della (C.F. e P.I. già denominata Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, poi fusa per incorporazione in Controparte_3 [...]
(C.F. ), giusto atto del 4-31 dicembre 2008, e Parte_1 P.IVA_1 dalle risultanze contabili di (C.F. Parte_1
), risultava e risulta il pagamento in favore dell'avv. Discepolo delle P.IVA_1 attività professionali dettagliatamente indicate nelle parcelle pro-forma rispettivamente nn. 36/11, 37/11, 43/11, 45/11, 587/12 e 589/12 che si mostrano
(doc. 14, 17, 19, 21, 24, 26 della difesa Discepolo). In ogni caso: - con vittoria di spese
e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze l'avv. IE Discepolo proponendo appello avverso la sentenza n. 339/2022 con la quale il Tribunale di Siena, in composizione collegiale (ancorchè senza mutare il rito c.d. ordinario introdotto dall'attore con atto di citazione), l'aveva condannata al pagamento in favore dell'avv.
Discepolo dell'importo di complessive euro 129.068,53 oltre interessi ex D.lgs.231/2002
e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per una serie di attività professionali. In particolare il primo giudice aveva preliminarmente respinto sia l'eccezione di prescrizione presuntiva, sia quella di prescrizione ordinaria ed aveva quindi evidenziato che risultavano provati i conferimenti degli incarichi, nonché l'effettivo diligente svolgimento delle relative attività professionali. Con riferimento infine al quantum della pretesa, il Tribunale lo aveva ritenuto congruo e conforme ai parametri di legge, sulla base della documentazione in atti. La CA odierna appellante era stata quindi condannata a rifondere all'avv. Discepolo le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'aver ritenuto la contraddittorietà logico giuridica della contestuale proposizione dell'eccezione di prescrizione ordinaria decennale e di quella presuntiva;
errore nel non aver esaminato e ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, Contr sul presupposto che aveva dedotto di non sapere se , fusa per Pt_1 CP_2 incorporazione con l'istituto di credito appellante ed indicata quale committente degli incarichi assunti dall'avv. Discepolo, avesse o meno conferito a quest'ultimo detti incarichi, esponendo di non essere a conoscenza neppure se le attività di cui il professionista chiedeva il pagamento fossero state o meno già saldate, non potendo dunque le sue affermazioni costituire ammissione di mancato pagamento ex art. 2959
c.c.;
2)in subordine rispetto al primo motivo di gravame, carente ed errata motivazione in punto di congruità dei compensi pretesi dall'avv. Discepolo;
erroneità della attribuita rivalutazioni in aggiunta agli interessi.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, disponendo la restituzione della somma versata in favore dell'avv. Discepolo, con bonifico del 6.05.2022, in esecuzione della sentenza di primo grado e pari complessivamente ad euro 220.200,07.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'avv. Discepolo che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art 127ter c.p.c. dell'11.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza cartolare del 5.12.24, come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. – Parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei criteri dettati dall'art. 342 c.p.c. in termini di mancata individuazione della parte di sentenza impugnata, carente indicazione delle modifiche suggerite.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). Tanto premesso, se è vero che l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, lo ha fatto, tuttavia, per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Quanto al secondo motivo di gravame, la genericità delle doglianze in ordine alla congruità degli importi è senza dubbio da porre in correlazione con l'altrettanta mancanza di specificità della sentenza, che si è limitata sul punto a richiamare la documentazione in atti e dunque la prova 'per tabulas'.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado, atteso. Anche con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale si è contestato il quantum della pretesa, pur non proponendo alcuno specifico computo alternativo, si osserva che la poco dettagliata esposizione critica corrisponde in realtà ad una altrettanto generica motivazione della sentenza impugnata. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass.
n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Essendo i motivi di appello limitati alla maturazione della prescrizione presuntiva ed alla congruità dei compensi richiesti, deve ritenersi coperta da giudicato la statuizione con cui il Tribunale ha affermato essere dimostrato per tabulas il conferimento del mandato all'avv. Discepolo
e l'effettivo svolgimento delle attività professionali di cui è causa.
Detto questo, non è controverso che le attività professionali per le quali l'avv. Discepolo ha chiesto a il pagamento del compenso concernono esclusivamente CP_1 incarichi allo stesso conferiti nei primi anni 2000 da fino al Controparte_2 maggio 2006, data quest'ultima in cui il contenzioso di era stato ceduto a CP_2 con atto di cessione contenente pattuizione secondo la quale i Controparte_4 compensi per tutte le attività legali svolte fino al 30.09.2006 sarebbero comunque rimasti a carico della cedente . CP_2 Ciò detto, quello di cui l'avv. Discepolo chiede in questa sede il pagamento è il corrispettivo di alcune delle attività dallo stesso svolte per e relative a CP_2 procedimenti o già conclusi al momento che tutto il contenzioso della CA era stato ceduto a (con conseguente esclusione delle relative obbligazioni di CP_4 CP_4 pagamento dalla detta cessione che come detto riguardava le attività successive al
30.09.2006), o comunque - per motivi rimasti ignoti - non ricompresi nella detta intervenuta cessione.
La richiesta di pagamento era quindi rivolta dall'avv. Discepolo nei confronti di
[...]
a cui era stata fusa per incorporazione con atto notarile in data CP_1 CP_2
22.12.2008.
Dunque, non essendo stato proposto appello in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione ordinaria, la presente controversia ha ad oggetto l'operatività o meno dell'eccezione di prescrizione presuntiva e la congruità degli importi richiesti in pagamento dal professionista, sia con riferimento alla determinazione del compenso, sia con riferimento all'applicazione, al relativo credito, della rivalutazione. Effettivo conferimento degli incarichi e compiuto espletamento degli stessi, in mancanza di espressa impugnazione, sono invece rimasti coperti dal giudicato
3.Le reiterate istanze istruttorie – Costituendosi in appello l'avv. Discepolo ha reiterato tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte e precisamente:
1)l'interrogatorio formale del legale rappresentante della CA sulla seguente circostanza: Vero che nella seduta del 19 marzo 2015, il consiglio di amministrazione di
è stato – tra l'altro – chiamato a deliberare sulla proposta di Parte_1 definizione transattiva delle parcelle professionali dell'avv. IE Discepolo rispettivamente nn. 36/11, 37/11, 43/11, 45/11, 587/12 e 589/12 (proposta che si mostra al teste: doc. 75 difesa Discepolo) e che su tale proposta è stato espresso voto contrario solo stante l'affermata intervenuta prescrizione presuntiva del diritto.
2) acquisizione ex art. 210 c.p.c. del verbale della seduta del consiglio di amministrazione della CA del 19.03.2015.
3)Deferimento giuramento decisorio nei confronti del legale rappresentante della CA sulla seguente circostanza: 1) Vero o non vero che, dalle risultanze contabili della
[...]
(C.F. e P.I. già denominata Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, poi fusa per incorporazione in Controparte_3 Parte_1
(C.F. ), giusto atto del 4-31 dicembre 2008, e dalle risultanze
[...] P.IVA_1 contabili di (C.F. ), risultava e Parte_1 P.IVA_1 risulta il pagamento in favore dell'avv. Discepolo delle attività professionali dettagliatamente indicate nelle parcelle pro-forma rispettivamente nn. 36/11, 37/11,
43/11, 45/11, 587/12 e 589/12 che si mostrano (doc. 14, 17, 19, 21, 24, 26 della difesa
Discepolo).
Il richiesto interrogatorio formale è inammissibile sia in quanto non volto a determinare la confessione del soggetto cui è rivolto su un fatto storico, sia in quanto irrilevante, risultando la circostanza (proposta di definizione transattiva di cui al doc 75 prodotto dal convenuto, non approvata dal consiglio di amministrazione della CA) da documentazione in atti.
Del pari irrilevante e inammissibile e la richiesta esibizione del verbale del consiglio di amministrazione in cui non si sarebbe approvata la proposta transattiva, circostanza non contestata come fatto storico e irrilevante per quanto concerne le dedotte motivazioni alla base della mancata conclusione.
Infine, il giuramento decisorio deferito con l'atto di appello, sottoscritto anche dalla parte personalmente, non verte su circostanza decisiva ai fini della risoluzione della controversia e non è dunque in tal senso ammissibile. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che,
a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (cfr. Cass. n° 27471/2019).
Al contrario, nella fattispecie il giuramento decisorio ha ad oggetto la verifica (stante l'introduzione del capitolo con la formula 'se sia vero o no') relativa all'inserimento nelle scritture contabili della CA del pagamento in favore dell'avvocato Discepolo, senza alcuna rituale formulazione di giuramento in ordine all'effettivo pagamento, nonché senza alcuna indicazione dell'importo che sarebbe stato pagato dalla CA (e che è infatti contestato).
Per quanto detto, dunque tutte le richieste istruttorie reiterate da parte appellata devono essere respinte.
4.Il primo motivo di appello: la prescrizione presuntiva – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice, rilevata la contraddittorietà della contemporanea proposizione dell'eccezione di prescrizione ordinaria e di quella presuntiva, le avrebbe respinte entrambe, pur non motivando su alcuna ed in particolare nulla argomentando sul mancato accoglimento della eccepita prescrizione presuntiva. Contr Ciò posto, costituendosi in primo grado aveva in primo luogo eccepito la prescrizione presuntiva del credito così argomentando: '…essendo sicuramente decorso il termine triennale 'dal maggio 2006', epoca nella quale o le prestazioni erano già definite e concluse o, se in corso, in quanto afferenti a posizioni cedute, non più di incombenza della CA . Nessuna evidenza dell'esistenza di un credito in CP_2 relazione alle posizioni per cui è causa risulta infatti a favore dell'avv. Discepolo, talchè deve presuntivamente dedursi che la propria dante causa e persino la cessionaria delle posizioni, abbiano saldato il professionista'.
Subito di seguito, la CA aveva quindi eccepito il decorso della prescrizione decennale ordinaria, evidenziando: 'infatti risulta che alcune posizioni, non cedute, siano state definite prima del 'maggio 2006' e che sia ormai prescritto ogni diritto'.
Il primo giudice sulle suddette eccezioni ha così statuito: 'Le due eccezioni di prescrizione avanzate da parte convenuta sono inammissibili in quanto inconciliabili.
Invero, vi è incompatibilità logico-giuridica tra l'eccezione di prescrizione presuntiva e quella di prescrizione ordinaria giacché, necessariamente, delle due l'una:
- o si sostiene che si è già provveduto al pagamento dell'obbligazione, sulla base delle presunzioni di legge e che quindi il credito non sussiste perché già saldato;
- o si rileva l'intervenuta estinzione del diritto di credito per mancato esercizio nel decennio precedente, presupponendo – così – l'assenza di pagamenti solutori di alcun genere;
Non può infatti validamente affermarsi un'inerzia del creditore nell'attivazione delle attività di recupero del proprio credito (che quindi, in ipotesi, sussisterebbe) sostenendo, al contempo, presuntivamente, di aver già pagato il dovuto'.
Non seguiva quindi nessuna espressa motivazione in ordine al rigetto della proposta eccezione di prescrizione presuntiva, proseguendo la sentenza nei seguenti termini: 'Nel merito, inoltre, la prescrizione presuntiva opera sul piano probatorio e non su quello sostanziale, nel senso che il debito si presume estinto e il debitore che se ne avvale è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione.
Quanto alla prescrizione decennale, la richiesta di pagamento da parte dell'avv.
Discepolo è giunta– come normale e legittimo – a conclusione degli incarichi ricevuti
,come provato in atti, con precisa evidenza documentale delle tempistiche di conclusione dei diversi incarichi insoluti, tutte date ricomprese nel decennio precedente la notifica dell'atto di citazione di cui è causa'. Tanto premesso, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi (cfr. Cass. n° 29822/2019).
Invero le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria ed abbreviata) costituiscono un modo di estinzione dell'obbligazione, che può essere posto nel nulla soltanto per effetto dell'adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l'effetto di far rivivere l'obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano dell'adempimento dell'obbligazione naturale. La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria. Ne deriva che i due istituti - prescrizione presuntiva ed estintiva- non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non assimilabili: all'unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt'affatto differenti. Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere dell'eccipiente di specificare se egli intende sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, spetta al giudice del merito procedere all'esatta individuazione della volontà delle parti, sul terreno dell'interpretazione della domanda giudiziale (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n.8225 del
29/04/2004, Rv.572456 e Cass. Sez. L, Sentenza n.27428 del 13/12/2005,
Rv.585512).
Dunque, se condivisibile deve essere ritenuta la statuizione del Tribunale in termini di ritenuta incompatibilità delle due eccezioni di prescrizione contestualmente proposte, non è invece corretta la conseguenza che il primo giudice ne ha tratto, respingendole entrambe, ma di fatto omettendo di pronunciarsi sulle motivazioni del rigetto, anziché procedere a verificare quale fosse l'eccezione da ritenere più coerente con la difesa spiegata dalla parte, motivando la pronuncia sulla stessa.
Ciò detto, nella presente sede la suddetta questione deve ritenersi superata dalla proposizione del motivo di appello limitatamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, con espressa rinuncia a far valere l'eccezione di prescrizione ordinaria.
Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che alla mancata motivazione del relativo rigetto segue la nullità della statuizione, cosa che comporta l'onere del giudice di appello di rivalutare l'intera questione circa la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.
Appare preliminarmente opportuno dettare il quadro giuridico di riferimento.
La prescrizione presuntiva dei crediti del professionista di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. si correla alla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta, muovendo dalla presunzione che il credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato o si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa. La prescrizione presuntiva non opera dunque sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega, al contrario, interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge,
l'obbligazione si sia estinta. Si tratta di una presunzione legale semplice, potendo il creditore contestarla, deferendo il giuramento decisorio "per accertare se si è verificata
l'estinzione del debito" (art. 2960 c.c.). Proprio perché opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto (incerto) in essa presunto va tuttavia escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano.
L'art. 2959 c.c. stabilisce così che l'eccezione di prescrizione presuntiva vada rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette 'che l'obbligazione non si è estinta'. Ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo o deduca di non essere lui, ma altri il debitore, ovvero contesti la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, o il quantum, tutte situazioni queste ultime che presuppongono che il credito non sia stato estinto.
Ciò premesso, risulta essere ben diverso l'onere probatorio posto in capo al debitore e al creditore. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte "In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare soltanto il decorso del termine previsto dalla legge – e non anche di aver corrisposto il pagamento - il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito,
e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2960 c.c., ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (cfr. Cass. n. 17071 del
16.06.2021; cfr. Cass. n. 8735 del 15.04.2014, 11195 del 15.05.2007; Cass. n. 3443/2005; Cass. n. 785 del 27/01/1998). Per quanto attiene all'ammissione della parte debitrice, vengono in considerazione anche elementi desumibili interpretativamente;
è cioè possibile che, dal tenore delle eccezioni svolte dalla parte
(ad esempio la deduzione di cause di invalidità del vincolo, la contestazione del rapporto o comunque altri fatti che si pongano come incompatibili rispetto all'intervenuto adempimento dell'obbligazione) si ritragga che il rapporto debitorio non si è estinto, né per effetto del pagamento, né per altre cause. Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è infatti l'ammissione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione la quale implica il pieno ed incondizionato riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (cfr. Cass. n° 15665/2023; Cass.
n° 663535/22).
Nel caso di specie i suddetti principi devono misurarsi con la peculiarità del caso in esame, costituita dall'essere le obbligazioni state contratte dal creditore con un istituto di credito diverso da quello convenuto in giudizio, ma a questo legato da fenomeno successorio correlato all'intervenuta fusione per incorporazione.
Deve dunque verificarsi se tale aspetto sia o meno suscettibile di incidere sulla ammissione 'che l'obbligazione è stata estinta' richiesta dall'art. 2959 c.c. – unitamente al decorso del tempo - ai fini dell'operatività della prescrizione presuntiva.
A tale proposito si osserva come in un caso assimilabile a quello in esame, inerente la successione degli amministratori negli organismi di una società commerciale, per trasformazione del tipo di società o per mero avvicendamento nelle cariche sociali, nell'ipotesi in cui l'obbligazione assunta dagli amministratori precedenti non risulti dai libri e dalle carte sociali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva, della dichiarazione del debitore di non sapere se il suo dante causa avesse, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento. La Cassazione ha in proposito affermato che 'la dichiarazione di non essere informato in ordine a quanto possa essere avvenuto prima del trasferimento non costituisce infatti ammissione che l'obbligazione non è stata estinta' (cfr. Cass. n°
7883/2006)
Tuttavia, il principio affermato in detta pronuncia non risulta applicabile al caso in Contr esame, dal momento che la CA costituendosi in primo grado, non si è limitata a dichiarare di non sapere se prima del trasferimento del credito, a seguito dell'incorporazione, questo fosse stato o meno saldato dal suo dante causa, ma ha messo in discussione lo stesso trasferimento nei suoi confronti del credito e dunque la stessa intervenuta titolarità dell'obbligazione (deducendo che prima della fusione con questa, nel maggio 2006, aveva ceduto tutte le posizioni contenziose a CP_2
, con la esclusione delle posizioni già definite e mettendo dunque in dubbio CP_4 che le obbligazioni di cui era chiesto il pagamento fossero state oggetto di cessione), Contr sia l'effettivo conferimento degli incarichi. Inoltre ha contestato anche il quantum del compenso richiesto, questione questa ribadita anche in appello e fatta oggetto del secondo motivo di gravame.
Deve ritenersi che il suddetto contegno processuale sia del tutto inconciliabile con la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, suscettibile di essere compatibile con una dichiarazione di mancata conoscenza dell'intervenuto pagamento da parte del dante causa antecedentemente al fenomeno successorio, ma non certo anche con la messa in dubbio della stessa esistenza, della titolarità e finanche dell'importo dell'obbligazione.
Il primo motivo di gravame deve dunque essere respinto, con conseguente rigetto della sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.
5.Il secondo motivo di appello parte prima: il quantum del compenso – Con il secondo motivo di appello si censura la ritenuta congruità del compenso richiesto dal difensore, lamentando l'indeterminatezza e l'erroneità della relativa motivazione.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: 'iii) la congruità della pretesa fatta valere rispetto ai parametri di legge, tenuto conto della natura e del valore delle controversie, nonché dell'importanza e del numero delle questioni trattate' e ancora di seguito: 'Sul quantum
Parte convenuta (a mezzo dei propri uffici interni) ammette a pag.2 del doc.75 che <<…per quanto riguarda l'entità dei compensi richiesti dalla Studio (cpl. € 128.010,65,
IVA e CPA incluse), solo in un caso gli onorari si attestano sui livelli “massimi” del tariffario forense vigente all'epoca della vertenza, mentre 4 pro forma sono d'importo allineato, se non addirittura inferiore, rispetto a quanto liquidato dai Giudici in sentenza ed un' altra riporta onorari superiori ai “minimi”…>>'
Ciò posto, il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati. Contr In tutti gli atti processuali ha chiaramente contestato il quantum della pretesa, non potendo la 'non contestazione' dell'importo essere dedotta da un documento che, a ben guardare, integra una proposta di delibera fatta a fini conciliativi dall'area legale della CA (dunque da un organo interno all'istituto di credito), ma che non risulta essersi Contr trasfusa in posizione ufficiale di
Dunque a fronte della laconica motivazione del primo giudice, che richiama genericamente non meglio precisati documenti al fine di sostenere la correttezza degli importi richiesti in pagamento, vanno partitamente esaminati i singoli incarichi in relazione ai quali è stato richiesto il pagamento del compenso, al fine di verificarne la congruità rispetto alle attività documentate.
Le attività professionali di cui l'avv. Discepolo ha chiesto il pagamento sono state indicate e descritte in atto di citazione nei seguenti termini:
1)assistenza giudiziaria prestata in favore della CA nella causa n°42212/2002 RG celebrata davanti al Tribunale di MI ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di dalla curatela del fallimento CP_2 Controparte_5 per asserita responsabilità dell'istituto di credito nel dissesto della società fallita;
l'attività per la quale era chiesto il pagamento era consistita nella costituzione in giudizio, nel deposito delle memorie secondo il vecchio rito (ex artt. 180, 183, 184
c.p.c.) e nella definizione transattiva con abbandono della causa estinta ex art. 309
c.p.c. all'udienza del 12.01.2006; il pagamento era stato richiesto con emissione di notula pro forma n° 36 del 28 febbraio 2011 (all. 14 atto di citazione);
2)assistenza giudiziaria prestata in favore della CA nella causa n° 3333/2003 proposta davanti al Tribunale di Padova ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni intentata nei confronti dell'istituto di credito dalla curatela del fallimento Green
Park Peschiera per presunta responsabilità nel dissesto societario;
il compenso era richiesto dal difensore per tutta l'attività svolta fino alla sentenza con cui il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria e condannato la curatela a rifondere le spese di lite alla CA;
il pagamento era stato richiesto mediante emissione di fattura pro forma n° 37 dell'1.03.2011 (all 17 atto di citazione);
3) causa promossa da IL AY nel 2004 per ottenere dalla CA il risarcimento dei danni;
l'avvocato chiedeva il pagamento di tutta l'attività fino alla sentenza n°
5713/2005 emessa dal Tribunale di MI;
il pagamento era stato richiesto con notula pro forma n° 43 del 1.03.2011 (all 19 atto di citazione);
4) azione revocatoria promossa dalla CA ex art. 2901 c.c. davanti al Tribunale di
MI nei confronti di varie società che avevano acquistato immobili da IL AY e definita in via transattiva nel novembre 2006, dopo l'espletamento di sub procedimento cautelare e deposito di memorie;
il pagamento era richiesto con notula pro forma n° 45 dell'1.03.2011 (all 21 atto di citazione);
5) giudizio di appello avverso la sentenza n° 5713/2005 del Tribunale di MI di cui al precedente punto 3), conclusosi con l'accoglimento del gravame e la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite;
il pagamento era stato richiesto con notula pro forma n° 587 del 20.09.2012 (all 24 atto di citazione); 6)giudizio promosso da per sentir accertare l'illegittimità dell'accordo Controparte_6 in base al quale la CA era stata ammessa al passivo del fallimento Green Park
Peschiera, conclusosi con sentenza n° 6350/07 con cui la domanda era stata dichiarata inammissibile e l'attrice condannata a rifondere le spese di lite alla CA;
il pagamento era stato richiesto con la notula pro forma n° 589/2012 (all 26 atto di citazione).
Con riferimento all'incarico di cui al punto 1) che precede, l'avv. Discepolo ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze con riferimento all'attività svolta nella causa n°42212/2002 RG per un importo complessivo di euro 22875,00 (tra diritti ed onorari, oltre oneri di legge, tenendo conto dello scaglione riferito al petitum pari ad euro 2.520.532,09 corrispondente all'ammissione al passivo, ma senza indicazione delle singole voci liquidate.
Ciò posto, se, come detto sopra, è in questa sede irretrattabile in quanto coperto da giudicato, l'effettivo conferimento degli incarichi ed il relativo espletamento, quello che deve essere vagliata è la congruità dei compensi da ricostruire, da una parte individuando il corretto criterio di liquidazione, dall'altra individuando le voci da liquidare, non indicate nella notula, non esplicitate in sentenza e dunque da ricostruirsi necessariamente sulla base della documentazione in atti.
E' pacifico che all'epoca dei fatti era in vigore il DM 127 del 8.04.2004 in applicazione dei cui parametri, considerato il valore di scaglione indicato (euro 2.520.532,09) tenuto conto delle voci ricavabili dalla documentazione in atti relativa alla causa conclusa ex art. 309 c.p.c. con particolare riferimento all'estratto storico degli eventi del fascicolo prodotto come doc 15 di primo grado, nonché alla comparsa di costituzione, alle memoria ex art. 180 e 183, 184 c.p.c. (posizione archivio, disamina, redazione comparsa di risposta, autentica firma, esame scritti difensivi di controparte, partecipazione alle udienze indicate nell'estratto del fascicolo, redazione deduzioni di udienza), si perviene ad un importo complessivo di euro 4797,00 per diritti ed onorari, cui aggiungere euro 719 per spese generali, euro 220 per Cassa Avvocati, per la somma imponibile di euro 5737,21 oltre IVA e oneri come per legge, per un importo complessivo di euro 6999,40. Tale somma deve ritenersi corrispondente all'importo congruo in relazione alle attività che sono evincibili dagli atti, non risultano peraltro elementi per valutare come e per quali ulteriori e/o differenti voci l'appellato sia pervenuto al diverso importo richiesto.
Con riferimento all'incarico di cui al punto 2) che precede, l'avv. Discepolo ha richiesto, con la notula pro forma di cui al doc 17, il pagamento dell'importo complessivo di euro 15121,89, limitandosi ad indicare che euro 12700 erano per onorari, oltre oneri di legge, e ad indicare quale causale 'assistenza legale per la causa RG 3333/2003 del
Tribunale di Padova, promossa da e conclusa con sentenza Parte_2 favorevole', senza alcuna indicazione delle voci richieste, né del parametro di liquidazione applicato.
Ritenuto anche in questo caso applicabile ratione temporis il DM 127 del 8.04.2004, e considerato lo scaglione di riferimento di valore indeterminabile (come si evince dalle conclusioni riportate nella sentenza n° 2801/06 che ha definito il giudizio, prodotta in atti), deve rilevarsi che l'importo richiesto dall'odierno appellante sia del tutto in linea
(anzi di poco inferiore) rispetto a quello liquidato dal giudice in sentenza in favore della convenuta risultata vincitrice della causa (pari ad euro 15.644 oltre euro 35 per Pt_1 spese ed oneri di legge). Dunque, vista anche la ricostruzione dei fatti di causa evincibili dalla detta sentenza, che l'importo richiesto in pagamento dall'avv. e pari a Pt_3 complessive euro 15.121,89, sia da ritenere congruo rispetto al tenore dell'attività svolta ed in linea con i parametri applicabili ratione temporis.
Con riferimento all'incarico di cui al punto 3 che precede, l'avv. Discepolo ha richiesto il pagamento, per l'attività svolta nella causa n° 31473/04 celebrata davanti al Tribunale di MI, dell'importo di euro 10700 per onorari ed euro 1800 per diritti, oltre IVA ed oneri, per una somma finale complessiva di euro 14.553,00. In questo caso nella notula allegata è stato indicato quale scaglione di riferimento il petitum della domanda risarcitoria (di euro 50.000.000), senza indicare le singole voci, ma richiamando quanto liquidato dal Tribunale di MI con la sentenza che ha definito il giudizio (n° 5713/05 del 18.05.2005). L'importo richiesto, già liquidato in favore della CA nella sentenza che ha definito il giudizio, deve ritenersi congruo e corrispondente all'attività difensiva svolta, di talchè per tale procedimento deve essere confermata la liquidazione dell'importo di euro 14.553,00.
Con riferimento all'incarico di cui al punto 4 che precede, l'avv. Discepolo con la notula pro forma depositata ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 40.333,04 di cui euro 30.560,00 per onorari ed euro 6902,00 per diritti, oltre oneri, per l'attività svolta nella causa n° 42349/04 celebrata davanti al Tribunale di MI. Anche in questo caso la notula non contiene alcuna indicazione delle voci, né la descrizione delle attività svolte.
Andando dunque a ricostruire i compensi dovuti sulla base della documentazione del fascicolo allegata in atti, facendo in particolare riferimento al certificato storico del fascicolo depositato in atti, alle memorie depositate secondo il vecchio rito (ex art. 180,
183, 184 c.p.c.) alle comparse conclusionali ed alla sentenza non definitiva n° 4292 in data 6.04.2006 con cui veniva sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., senza provvedere sulle spese, ritenuto applicabile ratione temporis il DM 127 del 8.04.2004, con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del credito presupposto vantato dalla CA di euro 2.582.281,50, vista la pluralità di parti convenute in giudizio da per la dichiarazione di inefficacia di atti di compravendita, di euro 5339,00 CP_2 per diritti ed onorari, per un importo complessivo di oneri di legge di euro 6562,27.
Detto importo deve essere ritenuto congruo sulla base della ricostruzione possibile in relazione agli atti allegati.
Con riferimento al punto 5 di cui sopra l'avv. Discepolo ha richiesto il pagamento delle attività svolte nel giudizio di appello avverso la sentenza n° 5713/05 del Tribunale di MI (quella con cui è stato definito il procedimento di cui al punto 3 che precede) per un importo di complessive euro 3798,07 di cui euro 3092,00 per diritti e onorati, oltre spese ed oneri di legge. In questo caso la notula pro forma contiene la dettagliata indicazione di tutte le voci, le udienze e gli incombenti con riferimento ai quali sono stati computati diritti e onorari, che appaiono assolutamente in linea con quanto si ricava dalla sentenza della Corte di appello di MI che ha definito il grado di giudizio e che
è stata allegata agli atti. Peraltro dall'esame della detta sentenza (doc 25) si evince che l'importo richiesto in pagamento dall'avvocato è assolutamente inferiore a quello liquidato dalla Corte di Appello in favore della CA (euro 9311,00 oltre spese ed oneri).
Sulla base di tali dati, deve pertanto ritenersi che l'importo di euro 3798,07 richiesto dal difensore sia congruo e proporzionato al tenore dell'attività svolta.
Con riferimento al punto 6 di cui sopra l'avv. Discepolo, con dettagliata notula pro forma, ha richiesto il pagamento dell'importo di complessive euro 6622,94 di cui euro
4212 per diritti e onorari ed il resto per oneri di legge. Il detto compenso è stato richiesto con riferimento agli specifici adempimenti difensivi espletati nell'ambito del procedimento conclusosi con sentenza n° 6350/07, prodotta in atti e dalla quale risulta la corrispondenza tra le attività indicate in notula e quelle risultanti compatibili con lo svolgimento del processo.
Per quanto detto, in parziale accoglimento della prima parte del secondo motivo di appello, il compenso che risulta complessivamente dovuto per tutte le attività svolte dall'avv. Discepolo, è pari ad euro 53.657,57 (euro 6999,40 + 15121,89 + 14553 +
6562,27 + 3798,07 + 6622,94)
5.1.Il secondo motivo di appello parte seconda: la rivalutazione – Con la seconda Contr parte del secondo motivo di appello ha contestato il riconoscimento, oltre agli interessi, anche della rivalutazione della somma riconosciuta a titolo di compenso. Anche la suddetta parte del motivo è interamente fondata: trattandosi di obbligazione di valuta e non già di valore, non va tenuto conto della attualizzazione del credito, proprio delle pretese risarcitorie.
Per quanto detto, dunque, in parziale riforma della sentenza di primo grado il credito che va riconosciuto dovuto all'avv. Discepolo è pari complessivamente ad euro
53.657,57, oltre interessi legali nella misura già riconosciuta dal primo giudice e non oggetto di gravame.
6.L'istanza di restituzione – Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr.
Cass. n° 7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione. Contr Nel caso di specie l'appellante ha dato atto di aver corrisposto all'avv. Discepolo, in esecuzione della sentenza di primo grado, l'importo complessivo di euro 220.200,07. Contr In proposito, in allegato all'atto di appello, ha prodotto la lettera con cui il difensore dell'avv. Discepolo aveva richiesto il relativo pagamento (all B) nonché la successiva missiva della CA con cui vengono richiesti i dati per l'effettuazione del pagamento, con riserva di restituzione.
La circostanza che il pagamento sia stato effettivamente eseguito dalla CA non è stata contestata da parte appellata, di talchè deve disporsi la restituzione di quanto corrisposto dalla CA in misura superiore all'importo riconosciuto dovuto, ovvero ad euro 53.657,57, oltre interessi moratori di cui al D.L.vo 231/2002, a decorrere dalla domanda giudiziale, già riconosciuti dal primo giudice e non oggetto di appello.
Sulla somma restituita andranno quindi riconosciuti gli interessi legali dall'avvenuto pagamento, fino all'effettiva restituzione. A tale ultimo proposito si osserva infatti che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende
"ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento
(cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
7.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, si osserva che, seppure per importi minori, la domanda di pagamento proposta dall'avv. Discepolo è stata integralmente accolta, di Contr talchè, in applicazione del principio di soccombenza deve essere condannata a rifondere al detto difensore le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, sia pure parametrate allo scaglione corrispondente all'importo del decisum all'esito del secondo grado di giudizio.
A riguardo, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé solo ragione di soccombenza reciproca
(configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c., nel caso di specie non ricorrenti. Le dette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al secondo grado della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il credito complessivamente dovuto Contr da in favore dell'avv. Discepolo IE, a titolo di compenso per le attività professionali di cui è causa, in euro 53.657,57, oltre interessi moratori di cui al D.L.vo
231/2002 a decorrere dalla domanda giudiziale;
Contr 2) condanna Discepolo IE alla restituzione in favore di della differenza tra la somma da questa versata in esecuzione della sentenza di primo grado, di complessive euro 220.200,07 e la somma risultata effettivamente dovuta, pari ad euro 53.657,57, oltre interessi moratori di cui al D.L.vo 231/2002 a decorrere dalla domanda giudiziale;
il tutto oltre gli interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
3) condanna a rifondere a Discepolo IE le spese di lite di entrambi i CP_1 gradi di giudizio che vengono liquidate: quanto al primo grado in euro in € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 9.991,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26.02.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 24/05/2022 al n. 984/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. BALDI NERI e rappresentata e difesa dall'avv.
LEPRI ALESSANDRO e dall'avv. DANIELE PECCIANTI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
DISCEPOLO AVV. DANIELE (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. EUGENIO MINI e rappresentato e difeso dall'avv. BORLONE
LUIGI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 339/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 19/04/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art 127ter c.p.c. dell'11.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: Accogliere il presente appello e respingere le richieste ed istanze avversarie, e per l'effetto, riformare la sentenza emessa inter partes n. 339/2022, pubblicata il 19/04/2022, nella causa n. 895/2016 RG, dal Tribunale di Siena in composizione collegiale in data 02/03/2022, notificata in data 19/04/2022, conseguentemente, per gli addotti motivi di appello: A) riformare integralmente la stessa e conseguente respingere perché prescritte ex art. 2956 n. 2 cc, nonché infondate in fatto ed in diritto e non provate, tutte le domande e richieste anche istruttorie, proposte in giudizio dall'attore
Avv. IE Discepolo nei confronti della B) riformare, Parte_1 in subordinata e denegata ipotesi di reiezione del motivo di appello principale, anche parzialmente, relativamente al quantum debeatur la suddetta sentenza per il motivo addotto in narrativa. C) condannare l'Avv. Discepolo a restituire alla la CP_1 somma di € 220.200,07 a questi corrisposta in forza della citata sentenza n. 339/2022,
o quella diversa e minore somma che verrà ritenuta di giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi legali dal 06/05/2022. D) con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, richiamate tutte le domande, eccezioni, istanze istruttorie, deduzioni e produzioni in fatto ed in diritto contenute nella narrativa degli atti difensivi di primo grado, a costituire parte integrante delle presenti conclusioni, anche per quanto non ritrascritto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'appello avversario giacché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, nel caso anche previa integrazione/correzione della motivazione, per tutto quanto esposto nella narrativa in atti;
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello: - confermare la condanna al pagamento emessa nella sentenza impugnata previa ammissione ed espletamento del giuramento decisorio ex art. 2960 c.c., nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla seguente Parte_1 circostanza: 1) Vero o non vero che, dalle risultanze contabili della Controparte_2
(C.F. e P.I. già denominata
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, poi fusa per incorporazione in (C.F.
[...] Parte_1
), giusto atto del 4-31 dicembre 2008, e dalle risultanze contabili di P.IVA_1
(C.F. , risultava e risulta Parte_1 P.IVA_1 il pagamento in favore dell'avv. Discepolo delle attività professionali dettagliatamente indicate nelle parcelle pro-forma rispettivamente nn. 36/11,
37/11, 43/11, 45/11, 587/12 e 589/12 che si mostrano (doc. 14, 17, 19, 21, 24, 26 della difesa Discepolo). - in ogni caso, rigettare e respingere l'eccezione di prescrizione presuntiva quantomeno relativamente alle pro-forma 43/2011 e 587/2012, e per l'effetto, condannare la società al pagamento in Parte_1 favore dell'avv. IE Discepolo dell'importo imponibile complessivamente pari ad
Euro 18.032,04 oltre IVA (lordo ritenuta) o della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
In via istruttoria: Si insiste per
l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e, in particolare: A)
Interrogatorio formale sulla seguente circostanza: 1) Vero che nella seduta del 19 marzo
2015, il consiglio di amministrazione di è stato – tra l'altro – Parte_1 chiamato a deliberare sulla proposta di definizione transattiva delle parcelle professionali dell'avv. IE Discepolo rispettivamente nn. 36/11, 37/11, 43/11,
45/11, 587/12 e 589/12 (proposta che si mostra al teste: doc. 75 difesa Discepolo) e che su tale proposta è stato espresso voto contrario solo stante l'affermata intervenuta prescrizione presuntiva del diritto. B) Ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., nei confronti della convenuta, del verbale della seduta del consiglio di amministrazione di del 19 marzo 2015 nella parte relativa alla Parte_1 discussione ed al voto della proposta di definizione transattiva delle parcelle professionali dell'avv. IE Discepolo rispettivamente nn. 36/11, 37/11, 43/11,
45/11, 587/12 e 589/12. C) Si deferisce giuramento decisorio ex art. 2960 c.c., nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sulla seguente circostanza: 1) Vero o non vero che, dalle risultanze contabili della (C.F. e P.I. già denominata Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, poi fusa per incorporazione in Controparte_3 [...]
(C.F. ), giusto atto del 4-31 dicembre 2008, e Parte_1 P.IVA_1 dalle risultanze contabili di (C.F. Parte_1
), risultava e risulta il pagamento in favore dell'avv. Discepolo delle P.IVA_1 attività professionali dettagliatamente indicate nelle parcelle pro-forma rispettivamente nn. 36/11, 37/11, 43/11, 45/11, 587/12 e 589/12 che si mostrano
(doc. 14, 17, 19, 21, 24, 26 della difesa Discepolo). In ogni caso: - con vittoria di spese
e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze l'avv. IE Discepolo proponendo appello avverso la sentenza n. 339/2022 con la quale il Tribunale di Siena, in composizione collegiale (ancorchè senza mutare il rito c.d. ordinario introdotto dall'attore con atto di citazione), l'aveva condannata al pagamento in favore dell'avv.
Discepolo dell'importo di complessive euro 129.068,53 oltre interessi ex D.lgs.231/2002
e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per una serie di attività professionali. In particolare il primo giudice aveva preliminarmente respinto sia l'eccezione di prescrizione presuntiva, sia quella di prescrizione ordinaria ed aveva quindi evidenziato che risultavano provati i conferimenti degli incarichi, nonché l'effettivo diligente svolgimento delle relative attività professionali. Con riferimento infine al quantum della pretesa, il Tribunale lo aveva ritenuto congruo e conforme ai parametri di legge, sulla base della documentazione in atti. La CA odierna appellante era stata quindi condannata a rifondere all'avv. Discepolo le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'aver ritenuto la contraddittorietà logico giuridica della contestuale proposizione dell'eccezione di prescrizione ordinaria decennale e di quella presuntiva;
errore nel non aver esaminato e ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, Contr sul presupposto che aveva dedotto di non sapere se , fusa per Pt_1 CP_2 incorporazione con l'istituto di credito appellante ed indicata quale committente degli incarichi assunti dall'avv. Discepolo, avesse o meno conferito a quest'ultimo detti incarichi, esponendo di non essere a conoscenza neppure se le attività di cui il professionista chiedeva il pagamento fossero state o meno già saldate, non potendo dunque le sue affermazioni costituire ammissione di mancato pagamento ex art. 2959
c.c.;
2)in subordine rispetto al primo motivo di gravame, carente ed errata motivazione in punto di congruità dei compensi pretesi dall'avv. Discepolo;
erroneità della attribuita rivalutazioni in aggiunta agli interessi.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, disponendo la restituzione della somma versata in favore dell'avv. Discepolo, con bonifico del 6.05.2022, in esecuzione della sentenza di primo grado e pari complessivamente ad euro 220.200,07.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'avv. Discepolo che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art 127ter c.p.c. dell'11.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza cartolare del 5.12.24, come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. – Parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei criteri dettati dall'art. 342 c.p.c. in termini di mancata individuazione della parte di sentenza impugnata, carente indicazione delle modifiche suggerite.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). Tanto premesso, se è vero che l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, lo ha fatto, tuttavia, per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Quanto al secondo motivo di gravame, la genericità delle doglianze in ordine alla congruità degli importi è senza dubbio da porre in correlazione con l'altrettanta mancanza di specificità della sentenza, che si è limitata sul punto a richiamare la documentazione in atti e dunque la prova 'per tabulas'.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado, atteso. Anche con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale si è contestato il quantum della pretesa, pur non proponendo alcuno specifico computo alternativo, si osserva che la poco dettagliata esposizione critica corrisponde in realtà ad una altrettanto generica motivazione della sentenza impugnata. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass.
n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Essendo i motivi di appello limitati alla maturazione della prescrizione presuntiva ed alla congruità dei compensi richiesti, deve ritenersi coperta da giudicato la statuizione con cui il Tribunale ha affermato essere dimostrato per tabulas il conferimento del mandato all'avv. Discepolo
e l'effettivo svolgimento delle attività professionali di cui è causa.
Detto questo, non è controverso che le attività professionali per le quali l'avv. Discepolo ha chiesto a il pagamento del compenso concernono esclusivamente CP_1 incarichi allo stesso conferiti nei primi anni 2000 da fino al Controparte_2 maggio 2006, data quest'ultima in cui il contenzioso di era stato ceduto a CP_2 con atto di cessione contenente pattuizione secondo la quale i Controparte_4 compensi per tutte le attività legali svolte fino al 30.09.2006 sarebbero comunque rimasti a carico della cedente . CP_2 Ciò detto, quello di cui l'avv. Discepolo chiede in questa sede il pagamento è il corrispettivo di alcune delle attività dallo stesso svolte per e relative a CP_2 procedimenti o già conclusi al momento che tutto il contenzioso della CA era stato ceduto a (con conseguente esclusione delle relative obbligazioni di CP_4 CP_4 pagamento dalla detta cessione che come detto riguardava le attività successive al
30.09.2006), o comunque - per motivi rimasti ignoti - non ricompresi nella detta intervenuta cessione.
La richiesta di pagamento era quindi rivolta dall'avv. Discepolo nei confronti di
[...]
a cui era stata fusa per incorporazione con atto notarile in data CP_1 CP_2
22.12.2008.
Dunque, non essendo stato proposto appello in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione ordinaria, la presente controversia ha ad oggetto l'operatività o meno dell'eccezione di prescrizione presuntiva e la congruità degli importi richiesti in pagamento dal professionista, sia con riferimento alla determinazione del compenso, sia con riferimento all'applicazione, al relativo credito, della rivalutazione. Effettivo conferimento degli incarichi e compiuto espletamento degli stessi, in mancanza di espressa impugnazione, sono invece rimasti coperti dal giudicato
3.Le reiterate istanze istruttorie – Costituendosi in appello l'avv. Discepolo ha reiterato tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte e precisamente:
1)l'interrogatorio formale del legale rappresentante della CA sulla seguente circostanza: Vero che nella seduta del 19 marzo 2015, il consiglio di amministrazione di
è stato – tra l'altro – chiamato a deliberare sulla proposta di Parte_1 definizione transattiva delle parcelle professionali dell'avv. IE Discepolo rispettivamente nn. 36/11, 37/11, 43/11, 45/11, 587/12 e 589/12 (proposta che si mostra al teste: doc. 75 difesa Discepolo) e che su tale proposta è stato espresso voto contrario solo stante l'affermata intervenuta prescrizione presuntiva del diritto.
2) acquisizione ex art. 210 c.p.c. del verbale della seduta del consiglio di amministrazione della CA del 19.03.2015.
3)Deferimento giuramento decisorio nei confronti del legale rappresentante della CA sulla seguente circostanza: 1) Vero o non vero che, dalle risultanze contabili della
[...]
(C.F. e P.I. già denominata Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, poi fusa per incorporazione in Controparte_3 Parte_1
(C.F. ), giusto atto del 4-31 dicembre 2008, e dalle risultanze
[...] P.IVA_1 contabili di (C.F. ), risultava e Parte_1 P.IVA_1 risulta il pagamento in favore dell'avv. Discepolo delle attività professionali dettagliatamente indicate nelle parcelle pro-forma rispettivamente nn. 36/11, 37/11,
43/11, 45/11, 587/12 e 589/12 che si mostrano (doc. 14, 17, 19, 21, 24, 26 della difesa
Discepolo).
Il richiesto interrogatorio formale è inammissibile sia in quanto non volto a determinare la confessione del soggetto cui è rivolto su un fatto storico, sia in quanto irrilevante, risultando la circostanza (proposta di definizione transattiva di cui al doc 75 prodotto dal convenuto, non approvata dal consiglio di amministrazione della CA) da documentazione in atti.
Del pari irrilevante e inammissibile e la richiesta esibizione del verbale del consiglio di amministrazione in cui non si sarebbe approvata la proposta transattiva, circostanza non contestata come fatto storico e irrilevante per quanto concerne le dedotte motivazioni alla base della mancata conclusione.
Infine, il giuramento decisorio deferito con l'atto di appello, sottoscritto anche dalla parte personalmente, non verte su circostanza decisiva ai fini della risoluzione della controversia e non è dunque in tal senso ammissibile. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che,
a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (cfr. Cass. n° 27471/2019).
Al contrario, nella fattispecie il giuramento decisorio ha ad oggetto la verifica (stante l'introduzione del capitolo con la formula 'se sia vero o no') relativa all'inserimento nelle scritture contabili della CA del pagamento in favore dell'avvocato Discepolo, senza alcuna rituale formulazione di giuramento in ordine all'effettivo pagamento, nonché senza alcuna indicazione dell'importo che sarebbe stato pagato dalla CA (e che è infatti contestato).
Per quanto detto, dunque tutte le richieste istruttorie reiterate da parte appellata devono essere respinte.
4.Il primo motivo di appello: la prescrizione presuntiva – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice, rilevata la contraddittorietà della contemporanea proposizione dell'eccezione di prescrizione ordinaria e di quella presuntiva, le avrebbe respinte entrambe, pur non motivando su alcuna ed in particolare nulla argomentando sul mancato accoglimento della eccepita prescrizione presuntiva. Contr Ciò posto, costituendosi in primo grado aveva in primo luogo eccepito la prescrizione presuntiva del credito così argomentando: '…essendo sicuramente decorso il termine triennale 'dal maggio 2006', epoca nella quale o le prestazioni erano già definite e concluse o, se in corso, in quanto afferenti a posizioni cedute, non più di incombenza della CA . Nessuna evidenza dell'esistenza di un credito in CP_2 relazione alle posizioni per cui è causa risulta infatti a favore dell'avv. Discepolo, talchè deve presuntivamente dedursi che la propria dante causa e persino la cessionaria delle posizioni, abbiano saldato il professionista'.
Subito di seguito, la CA aveva quindi eccepito il decorso della prescrizione decennale ordinaria, evidenziando: 'infatti risulta che alcune posizioni, non cedute, siano state definite prima del 'maggio 2006' e che sia ormai prescritto ogni diritto'.
Il primo giudice sulle suddette eccezioni ha così statuito: 'Le due eccezioni di prescrizione avanzate da parte convenuta sono inammissibili in quanto inconciliabili.
Invero, vi è incompatibilità logico-giuridica tra l'eccezione di prescrizione presuntiva e quella di prescrizione ordinaria giacché, necessariamente, delle due l'una:
- o si sostiene che si è già provveduto al pagamento dell'obbligazione, sulla base delle presunzioni di legge e che quindi il credito non sussiste perché già saldato;
- o si rileva l'intervenuta estinzione del diritto di credito per mancato esercizio nel decennio precedente, presupponendo – così – l'assenza di pagamenti solutori di alcun genere;
Non può infatti validamente affermarsi un'inerzia del creditore nell'attivazione delle attività di recupero del proprio credito (che quindi, in ipotesi, sussisterebbe) sostenendo, al contempo, presuntivamente, di aver già pagato il dovuto'.
Non seguiva quindi nessuna espressa motivazione in ordine al rigetto della proposta eccezione di prescrizione presuntiva, proseguendo la sentenza nei seguenti termini: 'Nel merito, inoltre, la prescrizione presuntiva opera sul piano probatorio e non su quello sostanziale, nel senso che il debito si presume estinto e il debitore che se ne avvale è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione.
Quanto alla prescrizione decennale, la richiesta di pagamento da parte dell'avv.
Discepolo è giunta– come normale e legittimo – a conclusione degli incarichi ricevuti
,come provato in atti, con precisa evidenza documentale delle tempistiche di conclusione dei diversi incarichi insoluti, tutte date ricomprese nel decennio precedente la notifica dell'atto di citazione di cui è causa'. Tanto premesso, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi (cfr. Cass. n° 29822/2019).
Invero le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria ed abbreviata) costituiscono un modo di estinzione dell'obbligazione, che può essere posto nel nulla soltanto per effetto dell'adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l'effetto di far rivivere l'obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano dell'adempimento dell'obbligazione naturale. La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria. Ne deriva che i due istituti - prescrizione presuntiva ed estintiva- non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non assimilabili: all'unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt'affatto differenti. Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere dell'eccipiente di specificare se egli intende sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, spetta al giudice del merito procedere all'esatta individuazione della volontà delle parti, sul terreno dell'interpretazione della domanda giudiziale (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n.8225 del
29/04/2004, Rv.572456 e Cass. Sez. L, Sentenza n.27428 del 13/12/2005,
Rv.585512).
Dunque, se condivisibile deve essere ritenuta la statuizione del Tribunale in termini di ritenuta incompatibilità delle due eccezioni di prescrizione contestualmente proposte, non è invece corretta la conseguenza che il primo giudice ne ha tratto, respingendole entrambe, ma di fatto omettendo di pronunciarsi sulle motivazioni del rigetto, anziché procedere a verificare quale fosse l'eccezione da ritenere più coerente con la difesa spiegata dalla parte, motivando la pronuncia sulla stessa.
Ciò detto, nella presente sede la suddetta questione deve ritenersi superata dalla proposizione del motivo di appello limitatamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, con espressa rinuncia a far valere l'eccezione di prescrizione ordinaria.
Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che alla mancata motivazione del relativo rigetto segue la nullità della statuizione, cosa che comporta l'onere del giudice di appello di rivalutare l'intera questione circa la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.
Appare preliminarmente opportuno dettare il quadro giuridico di riferimento.
La prescrizione presuntiva dei crediti del professionista di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. si correla alla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta, muovendo dalla presunzione che il credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato o si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa. La prescrizione presuntiva non opera dunque sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega, al contrario, interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge,
l'obbligazione si sia estinta. Si tratta di una presunzione legale semplice, potendo il creditore contestarla, deferendo il giuramento decisorio "per accertare se si è verificata
l'estinzione del debito" (art. 2960 c.c.). Proprio perché opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto (incerto) in essa presunto va tuttavia escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano.
L'art. 2959 c.c. stabilisce così che l'eccezione di prescrizione presuntiva vada rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette 'che l'obbligazione non si è estinta'. Ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo o deduca di non essere lui, ma altri il debitore, ovvero contesti la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, o il quantum, tutte situazioni queste ultime che presuppongono che il credito non sia stato estinto.
Ciò premesso, risulta essere ben diverso l'onere probatorio posto in capo al debitore e al creditore. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte "In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare soltanto il decorso del termine previsto dalla legge – e non anche di aver corrisposto il pagamento - il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito,
e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2960 c.c., ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (cfr. Cass. n. 17071 del
16.06.2021; cfr. Cass. n. 8735 del 15.04.2014, 11195 del 15.05.2007; Cass. n. 3443/2005; Cass. n. 785 del 27/01/1998). Per quanto attiene all'ammissione della parte debitrice, vengono in considerazione anche elementi desumibili interpretativamente;
è cioè possibile che, dal tenore delle eccezioni svolte dalla parte
(ad esempio la deduzione di cause di invalidità del vincolo, la contestazione del rapporto o comunque altri fatti che si pongano come incompatibili rispetto all'intervenuto adempimento dell'obbligazione) si ritragga che il rapporto debitorio non si è estinto, né per effetto del pagamento, né per altre cause. Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è infatti l'ammissione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione la quale implica il pieno ed incondizionato riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (cfr. Cass. n° 15665/2023; Cass.
n° 663535/22).
Nel caso di specie i suddetti principi devono misurarsi con la peculiarità del caso in esame, costituita dall'essere le obbligazioni state contratte dal creditore con un istituto di credito diverso da quello convenuto in giudizio, ma a questo legato da fenomeno successorio correlato all'intervenuta fusione per incorporazione.
Deve dunque verificarsi se tale aspetto sia o meno suscettibile di incidere sulla ammissione 'che l'obbligazione è stata estinta' richiesta dall'art. 2959 c.c. – unitamente al decorso del tempo - ai fini dell'operatività della prescrizione presuntiva.
A tale proposito si osserva come in un caso assimilabile a quello in esame, inerente la successione degli amministratori negli organismi di una società commerciale, per trasformazione del tipo di società o per mero avvicendamento nelle cariche sociali, nell'ipotesi in cui l'obbligazione assunta dagli amministratori precedenti non risulti dai libri e dalle carte sociali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva, della dichiarazione del debitore di non sapere se il suo dante causa avesse, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento. La Cassazione ha in proposito affermato che 'la dichiarazione di non essere informato in ordine a quanto possa essere avvenuto prima del trasferimento non costituisce infatti ammissione che l'obbligazione non è stata estinta' (cfr. Cass. n°
7883/2006)
Tuttavia, il principio affermato in detta pronuncia non risulta applicabile al caso in Contr esame, dal momento che la CA costituendosi in primo grado, non si è limitata a dichiarare di non sapere se prima del trasferimento del credito, a seguito dell'incorporazione, questo fosse stato o meno saldato dal suo dante causa, ma ha messo in discussione lo stesso trasferimento nei suoi confronti del credito e dunque la stessa intervenuta titolarità dell'obbligazione (deducendo che prima della fusione con questa, nel maggio 2006, aveva ceduto tutte le posizioni contenziose a CP_2
, con la esclusione delle posizioni già definite e mettendo dunque in dubbio CP_4 che le obbligazioni di cui era chiesto il pagamento fossero state oggetto di cessione), Contr sia l'effettivo conferimento degli incarichi. Inoltre ha contestato anche il quantum del compenso richiesto, questione questa ribadita anche in appello e fatta oggetto del secondo motivo di gravame.
Deve ritenersi che il suddetto contegno processuale sia del tutto inconciliabile con la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, suscettibile di essere compatibile con una dichiarazione di mancata conoscenza dell'intervenuto pagamento da parte del dante causa antecedentemente al fenomeno successorio, ma non certo anche con la messa in dubbio della stessa esistenza, della titolarità e finanche dell'importo dell'obbligazione.
Il primo motivo di gravame deve dunque essere respinto, con conseguente rigetto della sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.
5.Il secondo motivo di appello parte prima: il quantum del compenso – Con il secondo motivo di appello si censura la ritenuta congruità del compenso richiesto dal difensore, lamentando l'indeterminatezza e l'erroneità della relativa motivazione.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: 'iii) la congruità della pretesa fatta valere rispetto ai parametri di legge, tenuto conto della natura e del valore delle controversie, nonché dell'importanza e del numero delle questioni trattate' e ancora di seguito: 'Sul quantum
Parte convenuta (a mezzo dei propri uffici interni) ammette a pag.2 del doc.75 che <<…per quanto riguarda l'entità dei compensi richiesti dalla Studio (cpl. € 128.010,65,
IVA e CPA incluse), solo in un caso gli onorari si attestano sui livelli “massimi” del tariffario forense vigente all'epoca della vertenza, mentre 4 pro forma sono d'importo allineato, se non addirittura inferiore, rispetto a quanto liquidato dai Giudici in sentenza ed un' altra riporta onorari superiori ai “minimi”…>>'
Ciò posto, il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati. Contr In tutti gli atti processuali ha chiaramente contestato il quantum della pretesa, non potendo la 'non contestazione' dell'importo essere dedotta da un documento che, a ben guardare, integra una proposta di delibera fatta a fini conciliativi dall'area legale della CA (dunque da un organo interno all'istituto di credito), ma che non risulta essersi Contr trasfusa in posizione ufficiale di
Dunque a fronte della laconica motivazione del primo giudice, che richiama genericamente non meglio precisati documenti al fine di sostenere la correttezza degli importi richiesti in pagamento, vanno partitamente esaminati i singoli incarichi in relazione ai quali è stato richiesto il pagamento del compenso, al fine di verificarne la congruità rispetto alle attività documentate.
Le attività professionali di cui l'avv. Discepolo ha chiesto il pagamento sono state indicate e descritte in atto di citazione nei seguenti termini:
1)assistenza giudiziaria prestata in favore della CA nella causa n°42212/2002 RG celebrata davanti al Tribunale di MI ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di dalla curatela del fallimento CP_2 Controparte_5 per asserita responsabilità dell'istituto di credito nel dissesto della società fallita;
l'attività per la quale era chiesto il pagamento era consistita nella costituzione in giudizio, nel deposito delle memorie secondo il vecchio rito (ex artt. 180, 183, 184
c.p.c.) e nella definizione transattiva con abbandono della causa estinta ex art. 309
c.p.c. all'udienza del 12.01.2006; il pagamento era stato richiesto con emissione di notula pro forma n° 36 del 28 febbraio 2011 (all. 14 atto di citazione);
2)assistenza giudiziaria prestata in favore della CA nella causa n° 3333/2003 proposta davanti al Tribunale di Padova ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni intentata nei confronti dell'istituto di credito dalla curatela del fallimento Green
Park Peschiera per presunta responsabilità nel dissesto societario;
il compenso era richiesto dal difensore per tutta l'attività svolta fino alla sentenza con cui il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria e condannato la curatela a rifondere le spese di lite alla CA;
il pagamento era stato richiesto mediante emissione di fattura pro forma n° 37 dell'1.03.2011 (all 17 atto di citazione);
3) causa promossa da IL AY nel 2004 per ottenere dalla CA il risarcimento dei danni;
l'avvocato chiedeva il pagamento di tutta l'attività fino alla sentenza n°
5713/2005 emessa dal Tribunale di MI;
il pagamento era stato richiesto con notula pro forma n° 43 del 1.03.2011 (all 19 atto di citazione);
4) azione revocatoria promossa dalla CA ex art. 2901 c.c. davanti al Tribunale di
MI nei confronti di varie società che avevano acquistato immobili da IL AY e definita in via transattiva nel novembre 2006, dopo l'espletamento di sub procedimento cautelare e deposito di memorie;
il pagamento era richiesto con notula pro forma n° 45 dell'1.03.2011 (all 21 atto di citazione);
5) giudizio di appello avverso la sentenza n° 5713/2005 del Tribunale di MI di cui al precedente punto 3), conclusosi con l'accoglimento del gravame e la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite;
il pagamento era stato richiesto con notula pro forma n° 587 del 20.09.2012 (all 24 atto di citazione); 6)giudizio promosso da per sentir accertare l'illegittimità dell'accordo Controparte_6 in base al quale la CA era stata ammessa al passivo del fallimento Green Park
Peschiera, conclusosi con sentenza n° 6350/07 con cui la domanda era stata dichiarata inammissibile e l'attrice condannata a rifondere le spese di lite alla CA;
il pagamento era stato richiesto con la notula pro forma n° 589/2012 (all 26 atto di citazione).
Con riferimento all'incarico di cui al punto 1) che precede, l'avv. Discepolo ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze con riferimento all'attività svolta nella causa n°42212/2002 RG per un importo complessivo di euro 22875,00 (tra diritti ed onorari, oltre oneri di legge, tenendo conto dello scaglione riferito al petitum pari ad euro 2.520.532,09 corrispondente all'ammissione al passivo, ma senza indicazione delle singole voci liquidate.
Ciò posto, se, come detto sopra, è in questa sede irretrattabile in quanto coperto da giudicato, l'effettivo conferimento degli incarichi ed il relativo espletamento, quello che deve essere vagliata è la congruità dei compensi da ricostruire, da una parte individuando il corretto criterio di liquidazione, dall'altra individuando le voci da liquidare, non indicate nella notula, non esplicitate in sentenza e dunque da ricostruirsi necessariamente sulla base della documentazione in atti.
E' pacifico che all'epoca dei fatti era in vigore il DM 127 del 8.04.2004 in applicazione dei cui parametri, considerato il valore di scaglione indicato (euro 2.520.532,09) tenuto conto delle voci ricavabili dalla documentazione in atti relativa alla causa conclusa ex art. 309 c.p.c. con particolare riferimento all'estratto storico degli eventi del fascicolo prodotto come doc 15 di primo grado, nonché alla comparsa di costituzione, alle memoria ex art. 180 e 183, 184 c.p.c. (posizione archivio, disamina, redazione comparsa di risposta, autentica firma, esame scritti difensivi di controparte, partecipazione alle udienze indicate nell'estratto del fascicolo, redazione deduzioni di udienza), si perviene ad un importo complessivo di euro 4797,00 per diritti ed onorari, cui aggiungere euro 719 per spese generali, euro 220 per Cassa Avvocati, per la somma imponibile di euro 5737,21 oltre IVA e oneri come per legge, per un importo complessivo di euro 6999,40. Tale somma deve ritenersi corrispondente all'importo congruo in relazione alle attività che sono evincibili dagli atti, non risultano peraltro elementi per valutare come e per quali ulteriori e/o differenti voci l'appellato sia pervenuto al diverso importo richiesto.
Con riferimento all'incarico di cui al punto 2) che precede, l'avv. Discepolo ha richiesto, con la notula pro forma di cui al doc 17, il pagamento dell'importo complessivo di euro 15121,89, limitandosi ad indicare che euro 12700 erano per onorari, oltre oneri di legge, e ad indicare quale causale 'assistenza legale per la causa RG 3333/2003 del
Tribunale di Padova, promossa da e conclusa con sentenza Parte_2 favorevole', senza alcuna indicazione delle voci richieste, né del parametro di liquidazione applicato.
Ritenuto anche in questo caso applicabile ratione temporis il DM 127 del 8.04.2004, e considerato lo scaglione di riferimento di valore indeterminabile (come si evince dalle conclusioni riportate nella sentenza n° 2801/06 che ha definito il giudizio, prodotta in atti), deve rilevarsi che l'importo richiesto dall'odierno appellante sia del tutto in linea
(anzi di poco inferiore) rispetto a quello liquidato dal giudice in sentenza in favore della convenuta risultata vincitrice della causa (pari ad euro 15.644 oltre euro 35 per Pt_1 spese ed oneri di legge). Dunque, vista anche la ricostruzione dei fatti di causa evincibili dalla detta sentenza, che l'importo richiesto in pagamento dall'avv. e pari a Pt_3 complessive euro 15.121,89, sia da ritenere congruo rispetto al tenore dell'attività svolta ed in linea con i parametri applicabili ratione temporis.
Con riferimento all'incarico di cui al punto 3 che precede, l'avv. Discepolo ha richiesto il pagamento, per l'attività svolta nella causa n° 31473/04 celebrata davanti al Tribunale di MI, dell'importo di euro 10700 per onorari ed euro 1800 per diritti, oltre IVA ed oneri, per una somma finale complessiva di euro 14.553,00. In questo caso nella notula allegata è stato indicato quale scaglione di riferimento il petitum della domanda risarcitoria (di euro 50.000.000), senza indicare le singole voci, ma richiamando quanto liquidato dal Tribunale di MI con la sentenza che ha definito il giudizio (n° 5713/05 del 18.05.2005). L'importo richiesto, già liquidato in favore della CA nella sentenza che ha definito il giudizio, deve ritenersi congruo e corrispondente all'attività difensiva svolta, di talchè per tale procedimento deve essere confermata la liquidazione dell'importo di euro 14.553,00.
Con riferimento all'incarico di cui al punto 4 che precede, l'avv. Discepolo con la notula pro forma depositata ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 40.333,04 di cui euro 30.560,00 per onorari ed euro 6902,00 per diritti, oltre oneri, per l'attività svolta nella causa n° 42349/04 celebrata davanti al Tribunale di MI. Anche in questo caso la notula non contiene alcuna indicazione delle voci, né la descrizione delle attività svolte.
Andando dunque a ricostruire i compensi dovuti sulla base della documentazione del fascicolo allegata in atti, facendo in particolare riferimento al certificato storico del fascicolo depositato in atti, alle memorie depositate secondo il vecchio rito (ex art. 180,
183, 184 c.p.c.) alle comparse conclusionali ed alla sentenza non definitiva n° 4292 in data 6.04.2006 con cui veniva sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., senza provvedere sulle spese, ritenuto applicabile ratione temporis il DM 127 del 8.04.2004, con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del credito presupposto vantato dalla CA di euro 2.582.281,50, vista la pluralità di parti convenute in giudizio da per la dichiarazione di inefficacia di atti di compravendita, di euro 5339,00 CP_2 per diritti ed onorari, per un importo complessivo di oneri di legge di euro 6562,27.
Detto importo deve essere ritenuto congruo sulla base della ricostruzione possibile in relazione agli atti allegati.
Con riferimento al punto 5 di cui sopra l'avv. Discepolo ha richiesto il pagamento delle attività svolte nel giudizio di appello avverso la sentenza n° 5713/05 del Tribunale di MI (quella con cui è stato definito il procedimento di cui al punto 3 che precede) per un importo di complessive euro 3798,07 di cui euro 3092,00 per diritti e onorati, oltre spese ed oneri di legge. In questo caso la notula pro forma contiene la dettagliata indicazione di tutte le voci, le udienze e gli incombenti con riferimento ai quali sono stati computati diritti e onorari, che appaiono assolutamente in linea con quanto si ricava dalla sentenza della Corte di appello di MI che ha definito il grado di giudizio e che
è stata allegata agli atti. Peraltro dall'esame della detta sentenza (doc 25) si evince che l'importo richiesto in pagamento dall'avvocato è assolutamente inferiore a quello liquidato dalla Corte di Appello in favore della CA (euro 9311,00 oltre spese ed oneri).
Sulla base di tali dati, deve pertanto ritenersi che l'importo di euro 3798,07 richiesto dal difensore sia congruo e proporzionato al tenore dell'attività svolta.
Con riferimento al punto 6 di cui sopra l'avv. Discepolo, con dettagliata notula pro forma, ha richiesto il pagamento dell'importo di complessive euro 6622,94 di cui euro
4212 per diritti e onorari ed il resto per oneri di legge. Il detto compenso è stato richiesto con riferimento agli specifici adempimenti difensivi espletati nell'ambito del procedimento conclusosi con sentenza n° 6350/07, prodotta in atti e dalla quale risulta la corrispondenza tra le attività indicate in notula e quelle risultanti compatibili con lo svolgimento del processo.
Per quanto detto, in parziale accoglimento della prima parte del secondo motivo di appello, il compenso che risulta complessivamente dovuto per tutte le attività svolte dall'avv. Discepolo, è pari ad euro 53.657,57 (euro 6999,40 + 15121,89 + 14553 +
6562,27 + 3798,07 + 6622,94)
5.1.Il secondo motivo di appello parte seconda: la rivalutazione – Con la seconda Contr parte del secondo motivo di appello ha contestato il riconoscimento, oltre agli interessi, anche della rivalutazione della somma riconosciuta a titolo di compenso. Anche la suddetta parte del motivo è interamente fondata: trattandosi di obbligazione di valuta e non già di valore, non va tenuto conto della attualizzazione del credito, proprio delle pretese risarcitorie.
Per quanto detto, dunque, in parziale riforma della sentenza di primo grado il credito che va riconosciuto dovuto all'avv. Discepolo è pari complessivamente ad euro
53.657,57, oltre interessi legali nella misura già riconosciuta dal primo giudice e non oggetto di gravame.
6.L'istanza di restituzione – Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr.
Cass. n° 7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione. Contr Nel caso di specie l'appellante ha dato atto di aver corrisposto all'avv. Discepolo, in esecuzione della sentenza di primo grado, l'importo complessivo di euro 220.200,07. Contr In proposito, in allegato all'atto di appello, ha prodotto la lettera con cui il difensore dell'avv. Discepolo aveva richiesto il relativo pagamento (all B) nonché la successiva missiva della CA con cui vengono richiesti i dati per l'effettuazione del pagamento, con riserva di restituzione.
La circostanza che il pagamento sia stato effettivamente eseguito dalla CA non è stata contestata da parte appellata, di talchè deve disporsi la restituzione di quanto corrisposto dalla CA in misura superiore all'importo riconosciuto dovuto, ovvero ad euro 53.657,57, oltre interessi moratori di cui al D.L.vo 231/2002, a decorrere dalla domanda giudiziale, già riconosciuti dal primo giudice e non oggetto di appello.
Sulla somma restituita andranno quindi riconosciuti gli interessi legali dall'avvenuto pagamento, fino all'effettiva restituzione. A tale ultimo proposito si osserva infatti che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende
"ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento
(cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
7.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, si osserva che, seppure per importi minori, la domanda di pagamento proposta dall'avv. Discepolo è stata integralmente accolta, di Contr talchè, in applicazione del principio di soccombenza deve essere condannata a rifondere al detto difensore le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, sia pure parametrate allo scaglione corrispondente all'importo del decisum all'esito del secondo grado di giudizio.
A riguardo, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé solo ragione di soccombenza reciproca
(configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c., nel caso di specie non ricorrenti. Le dette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al secondo grado della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il credito complessivamente dovuto Contr da in favore dell'avv. Discepolo IE, a titolo di compenso per le attività professionali di cui è causa, in euro 53.657,57, oltre interessi moratori di cui al D.L.vo
231/2002 a decorrere dalla domanda giudiziale;
Contr 2) condanna Discepolo IE alla restituzione in favore di della differenza tra la somma da questa versata in esecuzione della sentenza di primo grado, di complessive euro 220.200,07 e la somma risultata effettivamente dovuta, pari ad euro 53.657,57, oltre interessi moratori di cui al D.L.vo 231/2002 a decorrere dalla domanda giudiziale;
il tutto oltre gli interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
3) condanna a rifondere a Discepolo IE le spese di lite di entrambi i CP_1 gradi di giudizio che vengono liquidate: quanto al primo grado in euro in € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 9.991,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26.02.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni