Sentenza breve 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/07/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del Decreto del Prefetto di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la richiesta di permanenza nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo ex D.M. 6-10-2009;
- ove occorra, della nota Cat. 23/Div. P.A.S.I./-OMISSIS-, mai comunicata ma conosciuta dal ricorrente a seguito di accesso agli atti esitato in data -OMISSIS-, con cui la Questura di -OMISSIS- ha comunicato agli Uffici prefettizi che sebbene a carico del ricorrente “nulla emerge agli atti d'Ufficio” lo stesso “non risulta avere i requisiti previsti dal DM 6-10-2009 per pendenza del procedimento penale in Appello per reati ostativi”;
- nonché di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura -OMISSIS- e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Il ricorrente, iscritto sin dal 2013 negli elenchi prefettizi degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento di cui al D.M. del 6.10.2009, ha rappresentato quanto segue:
- con istanza di permanenza dell’-OMISSIS-, ha chiesto la revisione periodica della propria iscrizione negli elenchi degli addetti al controllo;
- con nota prot. -OMISSIS-, la Prefettura di -OMISSIS- ha dato comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, di “motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di revisione biennale”, in quanto la Questura avrebbe ritenuto non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa vigente, alla luce della pendenza del giudizio penale in appello per reati ostativi (art. 582, 610, 612 c.p.), per fatti risalenti al 2017;
- di aver presentato,-OMISSIS-, le proprie osservazioni, rappresentando l’assoluzione con formula piena riportata nel giudizio di primo grado, con Sentenza n.-OMISSIS-avverso la quale è stato proposto appello;
- che l’oggetto dell’esame in sede penale concerne circostanze estranee all’espletamento del suo ruolo di addetto ai servizi di controllo;
- di essere stato, per i fatti contestati in sede penale, maturati in occasione di una lite sorta in ambiente condominiale, l’aggredito e non l’aggressore e che, pertanto, ha sporto querela il -OMISSIS-;
- di essersi costituito anche parte civile per le plurime lesioni subite (frattura scomposta del setto nasale e lacerazione del sopracciglio dx) e per le minacce ricevute;
- di aver ricevuto, in data 16.04.2025, il decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di rinnovo;
- di aver notificato, tramite pec, alla Prefettura di -OMISSIS-, una richiesta di incontro, relativo al diniego di rinnovo dell’iscrizione, che tuttavia è stata rigettata dall’amministrazione;
- di aver notificato alla Prefettura di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, un’istanza di annullamento in autotutela, rimasta inevasa
Con ricorso notificato in data 16.06.2025 e depositato il 22.06.2025, parte ricorrente ha impugnato il diniego sopra indicato, affidandosi alle seguenti censure:
I. Violazione per falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 del D.M. 6.10.2009, dell’art. 11 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Irragionevolezza – Eccesso di potere – Genericità e illogicità – Violazione artt. 3 e 97 Cost., artt. 1, 2 e 3 della L. 241/1990 e ss.mm. come recepita in Sicilia dalla l.r. 10/91.
Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo, in quanto fondato in via automatica ed esclusiva sulla pendenza del giudizio d’appello, senza alcuna considerazione del vaglio dei fatti sottesi al giudizio penale, conclusosi con l’assoluzione in primo grado del ricorrente, e senza alcuna valutazione circa la sussistenza o meno della sua buona condotta.
In particolare, non può ritenersi che la mera sottoposizione dell'interessato a un'indagine penale
possa comportare ex se la perdita del requisito della buona condotta, dovendo quest'ultima essere valutata in concreto e in relazione alla ragionevole prevedibilità circa l'abuso dell'autorizzazione.
II. Sotto altro profilo: Violazione per falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 del D.M. 6.10.2009, dell’art. 11 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Irragionevolezza – Eccesso di potere – Genericità e illogicità – Violazione artt. 3 e 97 Cost., artt. 1, 2 e 3 della L. 241/1990 e ss..
Secondo la prospettazione di parte, l’amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del requisito della “buona condotta” ex art. 11 comma 2 del TULPS, in quanto avrebbe dovuto provare l’assenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Pertanto, il giudizio di inaffidabilità descritto nella relazione questorile sarebbe illegittimo in quanto non accompagnato né dalla specificazione delle circostanze oggettive, né dall’esame della condotta assunta dall’esponente. Per tale ragione, l’atto impugnato sconterebbe un deficit istruttorio e motivazionale, avuto riguardo anche all’esito del processo sottoposto al vaglio del Giudice penale.
La Questura di -OMISSIS- e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, si sono costituite in giudizio con atto depositato in data 7.07.2025.
Con memoria depositata il 10.7.2025, la Difesa Erariale, oltre a ribadire la legittimità del provvedimento impugnato, ha evidenziato come la richiesta biennale di rinnovo rigettata non avesse il presupposto della permanenza, essendo scaduta già il 26.9.2020.
All’udienza in camera di consiglio del 16.07.2025, sentite sul punto le parti, il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
2.) Sussistendone i presupposti e avendone dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente.
Va premesso che il provvedimento impugnato, assume a proprio corredo motivazionale, muovendo dalle informazioni acquisite, che il ricorrente “non riunisce i requisiti previsti dal D.M. 6-10-2009 per la pendenza del procedimento penale in appello per i reati ostativi di cui agli artt. 582, 610 e 612 c.p.” e, in particolare, che “a prescindere dall’assoluzione in primo grado, l’episodio di reciproca conflittualità dal quale è scaturito l’esercizio dell’azione penale è sintomatico del mancato possesso del requisito della buona condotta”; in ogni caso, l’assoluzione in primo grado deriva “dalla mancata prova che il fatto sussiste per il reato di cui all’art. 610 c.p., dalla mancanza di condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 612 c.p. e perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all’art. 582 c.p.”.
Nessun riferimento vi è in ordine all’intervenuta pregressa scadenza del titolo, sicché quanto sostenuto dalla Difesa erariale costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Ciò posto, il D.M. dell’Interno del 6 ottobre 2009 ("Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94"), richiamato nel provvedimento impugnato, ha definito, tra gli altri, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e le modalità per la selezione del personale impiegato per i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
In particolare, l'art. 1 del decreto, nella parte di interesse, dispone che: "Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti: . . . c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale; d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401; e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla L. 25 giugno 1993, n. 205".
L’art. 3, comma 9, della Legge del 15/07/2009, n. 94 ha stabilito che “con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Costituisce requisito per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma”.
E’ presente, quindi, sia nel testo legislativo che nel D.M. attuativo un richiamo all’art.11 del TULPS, che così, nella parte di interesse, recita: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”.
Avuto riguardo ai processi in corso, segnatamente in appello dopo l’assoluzione in primo grado del ricorrente, posto che le ipotesi di reato rilevanti nel caso di specie sono riconducibili al libro II, titolo XII del codice penale richiamato nel D.M. 6.10.2009, appare significativa la circolare n. 559/CI7634.12982(23) del Ministero dell’Interno del 30 ottobre 1996, riferita alle guardie giurate, autorizzate, per altro, al porto armi, escluso nel caso di specie.
Ivi si stabilisce espressamente che: “nei casi in cui sia tuttora in corso il procedimento penale, amministrativo o di prevenzione relativo alle fattispecie sopra elencate, saranno comunque valutati a favore dell’interessato gli elementi risultanti dagli accertamenti di polizia o dagli atti dei relativi procedimenti eventualmente acquisiti, da cui può desumersi l’insussistenza o irrilevanza dei fatti originariamente contestati o l’estraneità della persona”.
Il Collegio ritiene che, posto che la norma contenuta nella Legge 94/2009, così come l’art. 11 del TULPS, non riferisce di ipotesi di processi in corso ostativi (in capo a soggetti denunciati), tale affermazione sia condivisibile, poiché costituzionalmente orientata e come tale applicabile al caso di specie, pur in presenza di un iter processuale in sede penale riferito a reati (di violenza), soprattutto in considerazione che il ricorrente, in primo grado, è andato assolto dai reati ascritti.
Residua, pertanto, la valutazione ex art. 11 TULPS, posto, per altro, che parte ricorrente ha da ultimo versato in giudizio la sopravvenuta sentenza della Corte d’appello, che, a fronte delle reciproche remissioni di querela, ha definitivamente chiuso il processo, residuando, così, la statuizione di condanna di primo grado per lesioni e violenza soltanto in capo all’altro soggetto coinvolto nel processo penale.
Ciò posto (cfr. TAR Palermo, sez. IV, 20/08/2024, n.2467) «l'art. 11 del testo unico n. 773 del 1931, concernente i cosiddetti requisiti morali, condiziona, in generale, il rilascio delle autorizzazioni di polizia alla verifica della mancata sussistenza di alcuni requisiti necessariamente ostativi (la condanna per tipologie di reati tassativamente individuati), ovvero ne facoltizza il diniego sulla base di altri, tra i quali, oltre a meno gravi fattispecie penali, rientra la cosiddetta "buona condotta".
La norma, quindi, individua sia le ipotesi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (comma 1 e prima parte del comma 3 che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro in presenza dei presupposti ivi previsti)», segnatamente la commissione di reati ostativi riconosciuti con sentenza di condanna, «sia quelle in cui essa è, invece, titolare di poteri discrezionali (comma 2 e seconda parte del comma 3) norma che deve essere letta congiuntamente alla pronuncia della Corte Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta (Cons. Stato, VI, 22 giugno 2006, n. 3813; id. 21 settembre 2005 n. 4901)».
Versandosi nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11 richiamato, in ipotesi dove non vi è stata condanna (anzi, l’esatto opposto) nell’ipotesi di esercizio di poteri discrezionali, può affermarsi che “l'affidabilità e la buona condotta possono essere desunte da condotte significative soprattutto collegate e coerenti con il tipo d'attività soggetta a tali titoli di polizia, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, con la precisazione che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso (v. Consiglio di Stato, III, 4 luglio 2019, n. 4595; id. 3 aprile 2013, n. 1867; id., 4 dicembre 2015, n. 5522; TAR Sicilia, Palermo, III, 3 agosto 2020, n. 1741). In altre parole, la valutazione rimessa in materia all'autorità di pubblica sicurezza deve essere effettuata sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo del titolo a fini illeciti e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.
Ne consegue che, essendo il potere riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza in materia di rilascio delle licenze di polizia connotato da elevata discrezionalità in considerazione della sottesa finalità di prevenzione della commissione di illeciti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il giudizio in ordine alla gravità degli abusi o del difetto di buona condotta è sindacabile da parte del Giudice amministrativo solo sotto profili di travisamento dei fatti o manifesta illogicità” (cfr. T.A.R. Palermo, n. 2467/24 cit.).
Quanto alla mancanza o remissione della querela da parte della persona offesa, rilevante nel caso di specie per il reato previsto dall’art. 612 c.p. e in sede di appello, «va ricordato che essa riguarda una condizione procedimentale non sufficiente in sede amministrativa a elidere la materialità dei fatti commessi in quanto non costituisce prova della mancata responsabilità dell'interessato.
Il difetto della condizione di procedibilità acclarato dal Giudice penale invero non esclude la sussistenza del fatto ma determina l'estinzione del reato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 25/01/2019, n. 664; Sez. III, 24 agosto 2016, n. 3687; Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3515; Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2990; Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727 e n. 1703).
Va perciò condivisa la giurisprudenza secondo la quale "anche gli accadimenti di nessun rilievo penale, ovvero insuscettibili di dar luogo a procedimento penale per difetto di condizione di procedibilità (quale è appunto la remissione della querela, rilevante nel caso in esame), possono essere sintomatici della personalità dell'agente, così da giustificare un giudizio prognostico di non affidabilità sociale di quest'ultimo, con conseguente turbamento dell'ordine pubblico. Senonché, in siffatte ipotesi, grava sull'amministrazione un particolare onere motivazionale, onde evitare che la pur ampia discrezionalità di cui essa gode nel rilascio di autorizzazioni di polizia trasmodi in sostanziale insindacabilità del proprio operato. I predetti giudizi, di competenza esclusiva dell'autorità competente, devono essere suscettibili di controllo in sede giurisdizionale, ove si deve accertare che non siano stati espressi in modo irragionevole, arbitrario o immotivato (TAR Sicilia, IA, IV, 12 luglio 2017, n. 1771).
Per altro (cfr. TAR IA, I, 12.12.2024, n. 4071; 25.7.2024, n. 2696), «è stato costantemente osservato, inoltre, che nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode, l’Autorità amministrativa è tenuta a valutare anche la circostanza che l’eventuale diniego (al pari della revoca dei titoli già rilasciati) è idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; ne discende il rafforzamento dell’onere istruttorio in uno all’esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all’uso delle armi per scopi ludici ovvero per difesa personale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Piemonte, sez. III, 25 giugno 2024, n. 776)».
Nel caso in esame, la Questura di -OMISSIS- ha ritenuto insussistente l’elemento della buona condotta, poiché:
a) vi è “pendenza del procedimento penale in appello per i reati ostativi di cui agli artt. 582, 610 e 612 c.p.”;
b) “a prescindere dall’assoluzione in primo grado, l’episodio di reciproca conflittualità dal quale è scaturito l’esercizio dell’azione penale è sintomatico del mancato possesso del requisito della buona condotta”;
c) “in ogni caso, l’assoluzione in primo grado deriva dalla mancata prova che il fatto sussiste per il reato di cui all’art. 610 c.p., dalla mancanza di condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 612 c.p. e perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all’art. 582 c.p.”
In ordine ai punti a) e c), in disparte la sopravvenuta definizione in grado d’appello del processo, con conferma delle statuizioni di primo grado, la mancanza di una condanna (anzi, vi è l’esatto opposto), non consente di annoverare la fattispecie nel perimetro delle condizioni ostative e rappresenta, semmai, un elemento favorevole al ricorrente, ove più, come nel caso di specie emerga un’assoluzione per i reati di violenza, ipotizzata per altro non già nell’esercizio dell’attività per la quale si chiede l’autorizzazione, nella formula della insussistenza del fatto e comunque della mancata prova della sua sussistenza; id est non vi sono elementi probatori che qualificano il soggetto inidoneo sotto il profilo della buona condotta (avvalorando l’ipotesi che questi sia stato l’aggredito e non l’aggressore, come ulteriormente derivabile dalla condanna in suo favore nella qualità di parte civile dell’altro originario coimputato).
In riferimento al punto b), l’affermazione appare tautologica e riferita a una reciprocità che avrebbe senso assumere nelle altre ipotesi di valutazione della condotta, vale a dire all’uso delle armi, laddove una situazione conflittuale sconsiglia giustificatamente il rilascio di un titolo di polizia, proprio per l’uso che in tal caso può essere fatto delle armi anche a prescindere dalla soggettiva responsabilità nelle vicende conflittuali.
In somma sintesi, a fronte di un (ormai) consolidato accertamento nella sede penale dell’insussistenza dei reati di violenza, la motivazione dell’atto impugnato non ha offerto, come necessario, una qualificazione sull’inaffidabilità del ricorrente, né sulla sua complessiva personalità.
Nella specie non è dato rinvenire, dalla disamina del provvedimento impugnato e della nota della Questura di -OMISSIS- in esso richiamata, elementi tali da inferire che l'amministrazione abbia considerato l'effettiva refluenza delle pronunce assolutorie a carico dell'odierno ricorrente, quantunque precedenti all'adozione del provvedimento impugnato, ovvero abbia valutato l'effetto delle stesse sul permanere in termini di attualità di una prognosi negativa.
Pertanto, appare fondata la doglianza relativa al difetto di istruttoria dell’atto impugnato e di insufficiente motivazione.
Consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese del giudizio, stante la natura interpretativa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.