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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1710/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello – risarcimento danni di asserito contratto di comodato gratuito stipulato con P.A.;
TRA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1
a in piazza Aldo Moro n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mangia, Pt_1
Funzionario Responsabile del settore Affari Generali, in virtù di delega alla rappresentanza in giudizio in atti, giusta Decreto Commissariale n. 2 del 2/6/2019;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Guagnano in via G. Parini n. 17, presso lo CP_1 studio legale dell'Avv. Marcella Ruggio, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Lecce;
APPELLATO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello notificato il 14/2/2019, il impugnava Parte_1 la sentenza n. 3441/2018 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva accolto la domanda di risarcimento esercitata nei suoi confronti da in relazione ai danni CP_1 patrimoniali subìti in conseguenza della mancata restituzione di attrezzature (n. 9
1 orsogril e n. 8 piedi in cemento) che, quest'ultimo asseriva di avere prestato all'ente comunale su richiesta dell'Assessore , in occasione dei festeggiamenti in CP_2 onore del Santo Patrono nel gennaio 2012, con consegna a tale Persona_1
il quale, terminato il periodo della suddetta ricorrenza, contattato, Persona_2 riferiva di non averne più la materiale disponibilità, in quanto sottratte da ignoti e mai più rinvenute, condannando il al pagamento in favore dell'attore della somma Pt_1 di € 417,24 oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite e della espletata c.t.u.; l'ente adduceva come motivi di appello: 1) nullità dell'atto di citazione di primo grado per mancata rinotifica, necessaria in virtù dell'errata indicazione della data di comparizione in udienza, individuata per il giorno 27/4/2017, data antecedente a quella di notifica del medesimo atto, avvenuta il 21/2/2018, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
2) erroneità della decisione del Giudice di Pace nel merito, nella parte in cui non tiene conto che, stando alle risultanze processuali, la fornitura dell'attrezzatura era stata commissionata a direttamente dall'Assessore , e non CP_1 CP_2 dal all'esito di formale procedura di affidamento;
chiedeva, dunque, Parte_1 la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda risarcitoria e vittoria delle spese di lite.
, costituitosi in giudizio, sottolineava, innanzitutto, la validità della citazione CP_1 di primo grado, in quanto l'erronea indicazione della data di comparizione, recante l'anno
2017 anziché 2018, era facilmente riconoscibile dall'ente destinatario, trattandosi di mero errore materiale tradottosi nell'indicazione di una data già trascorsa;
sosteneva, poi, la responsabilità del in ragione della relazione di rappresentanza Parte_1 sussistente tra l'Assessore e l'amministrazione comunale e CP_2 riconducendola alla violazione dell'obbligo, dalla stessa assunto in qualità di comodataria ex art. 1804 c.c., di custodire e conservare l'attrezzatura con la diligenza del buon padre di famiglia;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace, con vittoria delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
All'udienza del 22 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito delineati.
Preliminarmente, quanto al motivo di appello in rito, deve essere osservato che la nullità dell'atto di citazione si verifica solo quando la data indicata per l'udienza di comparizione
2 sia stata completamente omessa oppure quando, essendo incompleta, risulti talmente incerta da rendere impossibile per il destinatario l'individuazione della data che si intendeva effettivamente indicare (cfr. Cass., sez. VI, 18 gennaio 2021 n. 709).
Nel caso in esame, invero, si è trattato di un errore concretizzatosi in un refuso nell'indicazione dell'anno (27/4/2017 anziché 27/4/2018) precedente la data di notifica e, pertanto, palesemente errato e facilmente riconoscibile, tale per cui spettava al Comune destinatario attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione, in virtù del dovere di lealtà processuale sullo stesso gravante ex art. 88 c.p.c..
Passando al merito, deve essere rilevato che la finalità della richiesta delle attrezzature a effettuata dall'Assessore , ossia l'impiego di transenne (c.d. CP_1 CP_2
per recintare il gazebo per gli ospiti in occasione della festa patronale di C.F._1
Sant'Antonio Abate del gennaio 2012, ha ragionevolmente fondato nell'appellato il convincimento che l'amministratore dell'ente locale stesse agendo nell'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite e, dunque, quale rappresentante del Parte_1
Si osserva, tuttavia, che tale richiesta risulta sprovvista di apposita delibera di Giunta
Comunale, che, quale atto interno autorizzativo a contrarre, attestante la formata volontà dell'ente, la regolarità tecnica e contabile dell'operazione, nonché l'avvenuto compimento di tutte le valutazioni circa la congruità delle condizioni del programma negoziale, avrebbe dovuto porsi a monte dell'asserito contratto di comodato gratuito stipulato tra e l'Assessore . CP_1 CP_2
Nella specie, dunque, si pone un vizio che attiene alla fase di procedimentalizzazione della volontà del con la duplice conseguenza che, da un lato, la volontà del Pt_1 debba ritenersi mai formata e, dall'altro, che l'Assessore, anche ove abbia Pt_1 concluso un contratto di comodato gratuito (circostanza, peraltro, indimostrata) dovrebbe essere considerato parte dell'accordo a titolo personale.
Il carattere di gratuità del contratto di comodato non vale ad escludere la necessità di formale ed espressa manifestazione della volontà di contrarre dell'amministrazione, in quanto la mancata previsione di un corrispettivo economico non implica, con certezza ex ante, l'assenza di oneri ricadenti sulle casse dell'ente, essendo, il comodato, benché gratuito, un contratto che crea obblighi giuridici ed espone, pertanto, il comodatario a eventuali responsabilità.
In altri termini, la delibera di Giunta si pone quale atto presupposto necessario per tutti i contratti stipulanti dall'ente locale, anche quelli gratuiti, essendo lo strumento tramite il
3 quale si compie un'analisi comparata di tutti gli interessi coinvolti, dei vantaggi e dei rischi.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con integrale rigetto della originaria domanda di risarcimento danni.
Passando alle spese processuali, considerato che il Comune si è costituito in giudizio a mezzo di un suo funzionario appositamente delegato, al medesimo sono riconoscibili esclusivamente le spese vive debitamente documentate in apposita nota, mentre è escluso il pagamento del compenso professionale forense (cfr. Cass., sez. II, 24 maggio 2011 n.
11389).
Ebbene, nessun esborso è stato documentato.
Sono posti definitivamente a carico dell'attore originario soccombente anche gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1 persona del pro tempore, nei confronti di , avverso la sentenza Pt_2 CP_1
n. 3441/2018 del Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria di;
CP_1
2. pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. relativa al CP_1 giudizio di primo grado;
3. nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Roberta Loporchio.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1710/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello – risarcimento danni di asserito contratto di comodato gratuito stipulato con P.A.;
TRA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1
a in piazza Aldo Moro n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mangia, Pt_1
Funzionario Responsabile del settore Affari Generali, in virtù di delega alla rappresentanza in giudizio in atti, giusta Decreto Commissariale n. 2 del 2/6/2019;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Guagnano in via G. Parini n. 17, presso lo CP_1 studio legale dell'Avv. Marcella Ruggio, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Lecce;
APPELLATO
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ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello notificato il 14/2/2019, il impugnava Parte_1 la sentenza n. 3441/2018 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva accolto la domanda di risarcimento esercitata nei suoi confronti da in relazione ai danni CP_1 patrimoniali subìti in conseguenza della mancata restituzione di attrezzature (n. 9
1 orsogril e n. 8 piedi in cemento) che, quest'ultimo asseriva di avere prestato all'ente comunale su richiesta dell'Assessore , in occasione dei festeggiamenti in CP_2 onore del Santo Patrono nel gennaio 2012, con consegna a tale Persona_1
il quale, terminato il periodo della suddetta ricorrenza, contattato, Persona_2 riferiva di non averne più la materiale disponibilità, in quanto sottratte da ignoti e mai più rinvenute, condannando il al pagamento in favore dell'attore della somma Pt_1 di € 417,24 oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite e della espletata c.t.u.; l'ente adduceva come motivi di appello: 1) nullità dell'atto di citazione di primo grado per mancata rinotifica, necessaria in virtù dell'errata indicazione della data di comparizione in udienza, individuata per il giorno 27/4/2017, data antecedente a quella di notifica del medesimo atto, avvenuta il 21/2/2018, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
2) erroneità della decisione del Giudice di Pace nel merito, nella parte in cui non tiene conto che, stando alle risultanze processuali, la fornitura dell'attrezzatura era stata commissionata a direttamente dall'Assessore , e non CP_1 CP_2 dal all'esito di formale procedura di affidamento;
chiedeva, dunque, Parte_1 la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda risarcitoria e vittoria delle spese di lite.
, costituitosi in giudizio, sottolineava, innanzitutto, la validità della citazione CP_1 di primo grado, in quanto l'erronea indicazione della data di comparizione, recante l'anno
2017 anziché 2018, era facilmente riconoscibile dall'ente destinatario, trattandosi di mero errore materiale tradottosi nell'indicazione di una data già trascorsa;
sosteneva, poi, la responsabilità del in ragione della relazione di rappresentanza Parte_1 sussistente tra l'Assessore e l'amministrazione comunale e CP_2 riconducendola alla violazione dell'obbligo, dalla stessa assunto in qualità di comodataria ex art. 1804 c.c., di custodire e conservare l'attrezzatura con la diligenza del buon padre di famiglia;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace, con vittoria delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
All'udienza del 22 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito delineati.
Preliminarmente, quanto al motivo di appello in rito, deve essere osservato che la nullità dell'atto di citazione si verifica solo quando la data indicata per l'udienza di comparizione
2 sia stata completamente omessa oppure quando, essendo incompleta, risulti talmente incerta da rendere impossibile per il destinatario l'individuazione della data che si intendeva effettivamente indicare (cfr. Cass., sez. VI, 18 gennaio 2021 n. 709).
Nel caso in esame, invero, si è trattato di un errore concretizzatosi in un refuso nell'indicazione dell'anno (27/4/2017 anziché 27/4/2018) precedente la data di notifica e, pertanto, palesemente errato e facilmente riconoscibile, tale per cui spettava al Comune destinatario attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione, in virtù del dovere di lealtà processuale sullo stesso gravante ex art. 88 c.p.c..
Passando al merito, deve essere rilevato che la finalità della richiesta delle attrezzature a effettuata dall'Assessore , ossia l'impiego di transenne (c.d. CP_1 CP_2
per recintare il gazebo per gli ospiti in occasione della festa patronale di C.F._1
Sant'Antonio Abate del gennaio 2012, ha ragionevolmente fondato nell'appellato il convincimento che l'amministratore dell'ente locale stesse agendo nell'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite e, dunque, quale rappresentante del Parte_1
Si osserva, tuttavia, che tale richiesta risulta sprovvista di apposita delibera di Giunta
Comunale, che, quale atto interno autorizzativo a contrarre, attestante la formata volontà dell'ente, la regolarità tecnica e contabile dell'operazione, nonché l'avvenuto compimento di tutte le valutazioni circa la congruità delle condizioni del programma negoziale, avrebbe dovuto porsi a monte dell'asserito contratto di comodato gratuito stipulato tra e l'Assessore . CP_1 CP_2
Nella specie, dunque, si pone un vizio che attiene alla fase di procedimentalizzazione della volontà del con la duplice conseguenza che, da un lato, la volontà del Pt_1 debba ritenersi mai formata e, dall'altro, che l'Assessore, anche ove abbia Pt_1 concluso un contratto di comodato gratuito (circostanza, peraltro, indimostrata) dovrebbe essere considerato parte dell'accordo a titolo personale.
Il carattere di gratuità del contratto di comodato non vale ad escludere la necessità di formale ed espressa manifestazione della volontà di contrarre dell'amministrazione, in quanto la mancata previsione di un corrispettivo economico non implica, con certezza ex ante, l'assenza di oneri ricadenti sulle casse dell'ente, essendo, il comodato, benché gratuito, un contratto che crea obblighi giuridici ed espone, pertanto, il comodatario a eventuali responsabilità.
In altri termini, la delibera di Giunta si pone quale atto presupposto necessario per tutti i contratti stipulanti dall'ente locale, anche quelli gratuiti, essendo lo strumento tramite il
3 quale si compie un'analisi comparata di tutti gli interessi coinvolti, dei vantaggi e dei rischi.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con integrale rigetto della originaria domanda di risarcimento danni.
Passando alle spese processuali, considerato che il Comune si è costituito in giudizio a mezzo di un suo funzionario appositamente delegato, al medesimo sono riconoscibili esclusivamente le spese vive debitamente documentate in apposita nota, mentre è escluso il pagamento del compenso professionale forense (cfr. Cass., sez. II, 24 maggio 2011 n.
11389).
Ebbene, nessun esborso è stato documentato.
Sono posti definitivamente a carico dell'attore originario soccombente anche gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1 persona del pro tempore, nei confronti di , avverso la sentenza Pt_2 CP_1
n. 3441/2018 del Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria di;
CP_1
2. pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. relativa al CP_1 giudizio di primo grado;
3. nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Roberta Loporchio.
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