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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/07/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 374 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Preliminarmente sulla eccepita prescrizione.
Pagina 1 Parte ricorrente ha presentato la domanda di accesso al fondo di garanzia in data
8.4.2020; il D I e l'atto di precetto in precedenza erano stati notificati il 29.9.2019;
pertanto la domanda è stata presentata entro l'anno.
Nessuna prescrizione può dirsi maturata, dal momento che essa va fatta decorrere non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dal perfezionamento della fattispecie attributiva.
Nel merito
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d)
l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che,
a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore. Al
riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato,
quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.
La dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è
soddisfatta allorché si verifichi l'esibizione da parte del lavoratore di un verbale di pignoramento negativo.
Pagina 2 Nel caso in oggetto parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al fondo di garanzia;
ha infatti depositato il titolo esecutivo;
ha effettuato un pignoramento mobiliare presso terzi con esito negativo, un pignoramento mobiliare presso il debitore (il cui unico accesso è giustificato dal fatto che lo stesso Uff
giudiziario ha dichiarato che “ la società ha cessato l'attività all'indirizzo da qualche tempo” per cui altro accesso si sarebbe rivelato infruttuoso), ed infine istanza di fallimento rigettata per mancanza dei presupposti di legge.
CP_ L'eccezione di in ordine all'unico accesso effettuato in sedi pignoramento mobiliare è infondata in quanto, per come sopra esposto, in virtù delle dichiarazioni ed informazioni assunte dall'Ufficiale Giudiziario, un altro accesso si sarebbe comunque rivelato infruttuoso
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di Parte_1
CP_ di accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme richieste
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
5364,59 oltre accessori di legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 4.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 374 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Preliminarmente sulla eccepita prescrizione.
Pagina 1 Parte ricorrente ha presentato la domanda di accesso al fondo di garanzia in data
8.4.2020; il D I e l'atto di precetto in precedenza erano stati notificati il 29.9.2019;
pertanto la domanda è stata presentata entro l'anno.
Nessuna prescrizione può dirsi maturata, dal momento che essa va fatta decorrere non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dal perfezionamento della fattispecie attributiva.
Nel merito
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d)
l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che,
a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore. Al
riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato,
quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.
La dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è
soddisfatta allorché si verifichi l'esibizione da parte del lavoratore di un verbale di pignoramento negativo.
Pagina 2 Nel caso in oggetto parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al fondo di garanzia;
ha infatti depositato il titolo esecutivo;
ha effettuato un pignoramento mobiliare presso terzi con esito negativo, un pignoramento mobiliare presso il debitore (il cui unico accesso è giustificato dal fatto che lo stesso Uff
giudiziario ha dichiarato che “ la società ha cessato l'attività all'indirizzo da qualche tempo” per cui altro accesso si sarebbe rivelato infruttuoso), ed infine istanza di fallimento rigettata per mancanza dei presupposti di legge.
CP_ L'eccezione di in ordine all'unico accesso effettuato in sedi pignoramento mobiliare è infondata in quanto, per come sopra esposto, in virtù delle dichiarazioni ed informazioni assunte dall'Ufficiale Giudiziario, un altro accesso si sarebbe comunque rivelato infruttuoso
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di Parte_1
CP_ di accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme richieste
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
5364,59 oltre accessori di legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 4.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3