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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2161/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR AN, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8059/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE AM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029644443000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2043/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 28 aprile 2025, avverso la cartella di pagamento n. 07120250029644443000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – NE per conto della RE AM, relativa alla tassa automobilistica – annualità 2019, notificata in data 12 marzo 2025 a mezzo PEC.
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'ammissibilità dell'impugnazione in ragione della natura tributaria della pretesa e della funzione della cartella quale atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica del contribuente, richiamando l'orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità della cartella quale atto interruttivo della prescrizione, ha quindi dedotto il vizio di formazione della pretesa azionata, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata, ed in particolare dell'avviso di accertamento n. 964015208215, che l'Agente della riscossione indicava come notificato in data 25 luglio 2022. Il ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e ha eccepito l'invalidità derivata della cartella per violazione della sequenza procedimentale, richiamando, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità secondo cui la correttezza del procedimento impositivo deve essere garantita dalla rituale notificazione degli atti presupposti, citando testualmente Cass. civ., sez. trib., 5 settembre 2012, n. 14861 e Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 1532. In relazione alla dedotta notifica dell'avviso di accertamento, il ricorrente ha altresì eccepito, in via subordinata, plurimi vizi del procedimento notificatorio, distinguendo l'ipotesi di notifica a mezzo posta e quella di notifica a mani proprie, deducendo, in entrambi i casi, l'inosservanza delle formalità previste dalla legge.
Con ulteriore motivo, il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, affermando che la tassa automobilistica regionale è soggetta al termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito dalla L. n. 53/1983, testualmente richiamato nell'atto introduttivo. Ha sostenuto che, in assenza di una valida notifica dell'avviso di accertamento, il termine prescrizionale avrebbe iniziato a decorrere dal 31 dicembre 2019 (rectius dal 1° gennaio 2020) e si sarebbe compiuto al 31 dicembre 2023, sicché la cartella notificata il 12 marzo 2025 sarebbe intervenuta oltre il termine di legge. Il ricorrente ha inoltre escluso l'applicabilità della proroga biennale dei termini prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020, sostenendo che la norma riguarderebbe esclusivamente carichi già affidati all'agente della riscossione, mentre nel caso di specie il ruolo risultava reso esecutivo solo in data 9 dicembre 2024 e affidato all'agente della riscossione in data 25 gennaio
2025.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, e si è opposta al ricorso, contestando integralmente le deduzioni avversarie e formulando, in via preliminare, eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure attinenti alla mancata notifica degli atti presupposti e all'asserita decadenza o prescrizione maturata anteriormente all'iscrizione a ruolo, sostenendo che tali profili afferiscono esclusivamente all'attività dell'ente impositore RE AM. A sostegno di tale eccezione, la resistente ha richiamato l'orientamento della Corte di cassazione, Cass. civ., 29 gennaio
2014, n. 1985, secondo cui il concessionario svolge un'attività meramente esecutiva e non è tenuto a verificare né l'esistenza del credito né la ritualità degli atti presupposti.
In relazione alla tempistica della riscossione, l'Agenzia delle Entrate – NE ha rappresentato che il ruolo n. 002458/2025, relativo al tributo 2019, era stato reso esecutivo dall'ente impositore in data 9 dicembre 2024, consegnato all'agente della riscossione in data 25 gennaio 2025 e che la cartella era stata notificata in data 12 marzo 2025, nei termini previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 e, ratione temporis, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 110/2024.
L'Agenzia delle Entrate – NE ha concluso chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito, il rigetto del ricorso e, in subordine, l'obbligo di manleva in capo all'ente impositore, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992. Con ordinanza interlocutoria resa all'udienza del 22 ottobre 2025 il Giudice monocratico ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ordinando alla parte ricorrente di notificare il ricorso e il verbale alla RE AM nel termine perentorio di trenta giorni, con rinvio della trattazione all'udienza del 4 febbraio 2026.
All'udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione senza che parte con ricorrente abbia dimostrato di aver provveduto nel termine perentorio concesso alla notifica nei confronti dell'ente impositore e senza comparire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della RE AM a carico di parte ricorrente nel termine perentorio di gg 30 dalla comunicazione della ordinanza, fissando per il prosieguo l'udienza del 4 febbraio 2026.
All'udienza del 4 febbraio 2026 il GM verificava il mancato adempimento nel termine perentorio, non essendo stata effettuata notifica nei confronti della RE AM . Pertanto a norma dell'Art.94
(articolo 45 del decreto legislativo n. 546 del 1992) Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: estingue il giudizio e ne dispone la cancellazione dal ruolo spese a cario di chi le ha anticipate Così deciso in Napoli il 04.2.26 Il giudice Dott.ssa Angela
Arena
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR AN, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8059/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE AM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029644443000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2043/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 28 aprile 2025, avverso la cartella di pagamento n. 07120250029644443000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – NE per conto della RE AM, relativa alla tassa automobilistica – annualità 2019, notificata in data 12 marzo 2025 a mezzo PEC.
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'ammissibilità dell'impugnazione in ragione della natura tributaria della pretesa e della funzione della cartella quale atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica del contribuente, richiamando l'orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità della cartella quale atto interruttivo della prescrizione, ha quindi dedotto il vizio di formazione della pretesa azionata, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata, ed in particolare dell'avviso di accertamento n. 964015208215, che l'Agente della riscossione indicava come notificato in data 25 luglio 2022. Il ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e ha eccepito l'invalidità derivata della cartella per violazione della sequenza procedimentale, richiamando, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità secondo cui la correttezza del procedimento impositivo deve essere garantita dalla rituale notificazione degli atti presupposti, citando testualmente Cass. civ., sez. trib., 5 settembre 2012, n. 14861 e Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 1532. In relazione alla dedotta notifica dell'avviso di accertamento, il ricorrente ha altresì eccepito, in via subordinata, plurimi vizi del procedimento notificatorio, distinguendo l'ipotesi di notifica a mezzo posta e quella di notifica a mani proprie, deducendo, in entrambi i casi, l'inosservanza delle formalità previste dalla legge.
Con ulteriore motivo, il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, affermando che la tassa automobilistica regionale è soggetta al termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito dalla L. n. 53/1983, testualmente richiamato nell'atto introduttivo. Ha sostenuto che, in assenza di una valida notifica dell'avviso di accertamento, il termine prescrizionale avrebbe iniziato a decorrere dal 31 dicembre 2019 (rectius dal 1° gennaio 2020) e si sarebbe compiuto al 31 dicembre 2023, sicché la cartella notificata il 12 marzo 2025 sarebbe intervenuta oltre il termine di legge. Il ricorrente ha inoltre escluso l'applicabilità della proroga biennale dei termini prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020, sostenendo che la norma riguarderebbe esclusivamente carichi già affidati all'agente della riscossione, mentre nel caso di specie il ruolo risultava reso esecutivo solo in data 9 dicembre 2024 e affidato all'agente della riscossione in data 25 gennaio
2025.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, e si è opposta al ricorso, contestando integralmente le deduzioni avversarie e formulando, in via preliminare, eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure attinenti alla mancata notifica degli atti presupposti e all'asserita decadenza o prescrizione maturata anteriormente all'iscrizione a ruolo, sostenendo che tali profili afferiscono esclusivamente all'attività dell'ente impositore RE AM. A sostegno di tale eccezione, la resistente ha richiamato l'orientamento della Corte di cassazione, Cass. civ., 29 gennaio
2014, n. 1985, secondo cui il concessionario svolge un'attività meramente esecutiva e non è tenuto a verificare né l'esistenza del credito né la ritualità degli atti presupposti.
In relazione alla tempistica della riscossione, l'Agenzia delle Entrate – NE ha rappresentato che il ruolo n. 002458/2025, relativo al tributo 2019, era stato reso esecutivo dall'ente impositore in data 9 dicembre 2024, consegnato all'agente della riscossione in data 25 gennaio 2025 e che la cartella era stata notificata in data 12 marzo 2025, nei termini previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 e, ratione temporis, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 110/2024.
L'Agenzia delle Entrate – NE ha concluso chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito, il rigetto del ricorso e, in subordine, l'obbligo di manleva in capo all'ente impositore, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992. Con ordinanza interlocutoria resa all'udienza del 22 ottobre 2025 il Giudice monocratico ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ordinando alla parte ricorrente di notificare il ricorso e il verbale alla RE AM nel termine perentorio di trenta giorni, con rinvio della trattazione all'udienza del 4 febbraio 2026.
All'udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione senza che parte con ricorrente abbia dimostrato di aver provveduto nel termine perentorio concesso alla notifica nei confronti dell'ente impositore e senza comparire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della RE AM a carico di parte ricorrente nel termine perentorio di gg 30 dalla comunicazione della ordinanza, fissando per il prosieguo l'udienza del 4 febbraio 2026.
All'udienza del 4 febbraio 2026 il GM verificava il mancato adempimento nel termine perentorio, non essendo stata effettuata notifica nei confronti della RE AM . Pertanto a norma dell'Art.94
(articolo 45 del decreto legislativo n. 546 del 1992) Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: estingue il giudizio e ne dispone la cancellazione dal ruolo spese a cario di chi le ha anticipate Così deciso in Napoli il 04.2.26 Il giudice Dott.ssa Angela
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