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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/07/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 434/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avvocati FEDERICO PERGAMI e ANDREA VEZZULI;
ATTORI OPPONENTI
contro
:
ARCH. (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
GEOM. C.F. ), entrambi Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ROBERTA ROTA;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, odierna attrice Parte_1 opponente, conveniva in giudizio l'architetto e il geometra odierni convenuti CP_1 CP_2 opposti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 3747/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 21-22.12.2022 (R.G. n. 8921/2022) dal Tribunale di Bergamo (R.G. n. 8921/2022), in favore di questi ultimi, nonché, in via riconvenzionale, la restituzione degli importi corrisposti e non dovuti e il risarcimento del danno e la condanna degli opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'importo del sopra citato decreto era di euro 144.204,87 oltre interessi di moratori ex art. 5 D. L.vo 213/2022 dal 24.12.2022 al saldo effettivo, spese di notifica, costo di registrazione del decreto ingiuntivo ed ogni altra successiva occorrenda. Nello specifico, l'opponente sosteneva la carenza di legittimazione attiva del geometra per CP_2 l'assenza di formale incarico allo stesso conferito, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria di entrambi i convenuti opposti in quanto il pagamento, per l'attività svolta dall'architetto e dal CP_1 geometra era già stato interamente corrisposto prima del deposito del ricorso monitorio e che CP_2 l'attività dagli stessi professionisti compiuta in favore di era da ritenersi eseguita solo Pt_1 parzialmente. In data 7.4.2023, si costituivano in giudizio l'architetto e il geometra Controparte_1 [...]
i quali, contestando tutto quanto dedotto da parte opponente, instavano per la conferma del CP_2 predetto decreto ingiuntivo. Esaurita la fase istruttoria mediante il deposito di consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Dagli atti e documenti di causa si evince che l' odierna attrice opponente, sottoscriveva nel 2020, con l'architetto un disciplinare di incarico avente ad oggetto la “progettazione urbanistica, CP_1 architettonica, direzione lavori e prestazioni accessorie relative alla riconversione dell'immobile, all'ampliamento e alla progettazione dello standard qualitativo”, sito in Madone, Via Papa Giovanni XXIII (doc. 1 fasc. monitorio) Con tale disciplinare veniva previsto che, per lo svolgimento del predetto incarico, l'architetto CP_1 avrebbe potuto “avvalersi di collaborazioni esterne a suo giudizio”, collaborazioni che avrebbero dovuto essere compensate, direttamente ai professionisti collaboratori, dall'odierna opponente. L'architetto si avvaleva della collaborazione del geometra Controparte_1 Controparte_2 È, quindi, da ritenere sussistente la legittimazione attiva di quest'ultimo, in forza delle previsioni del disciplinare di incarico sopra citato, nel quale, da un lato, era espressamente previsto che l'architetto avrebbe potuto avvalersi di altri professionisti e che, il relativo compenso fosse da CP_1 corrispondere, direttamente a costoro, da parte dell'opposta, dall'altro, risultava già la previsione degli incarichi e delle opere attribuite direttamente al geometra CP_2 Dalla consulenza tecnica e dalla relativa integrazione correttiva, depositate rispettivamente in data 10 aprile 2024 e 12 aprile 2024, dal CTU dott. arch. si evince l'avvenuta ed effettiva Persona_1 ultimazione di tutti i lavori da parte degli odierni convenuti opposti.
pagina 2 di 4 Confermata, dunque, l'esecuzione di tutti i lavori di cui al disciplinare di incarico, occorre ora procedere alla verifica degli effettivi importi corrisposti da parte del committente nei confronti dei professionisti e del corretto saldo dare/avere tra le parti del presente procedimento. Dagli atti e documenti di causa si evince altresì che le somme già versate dalla società
[...] ai due professionisti odierni convenuti opposti, anteriormente al deposito del ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo, vale a dire al 22.12.2022, venivano quantificate come segue: all'architetto risultava essere stato corrisposto un importo di euro 78.747,01 al netto degli oneri CP_1 di legge e al geometra un importo di euro. 48.600,00, sempre al netto degli oneri di legge, per CP_2 un totale corrisposto a entrambi i professioni di euro 127.347,01. Da quanto emerge dagli atti e, nello specifico, dal disciplinare di incarico, le somme che dovevano essere corrisposte dal per le attività da svolgere, ed effettivamente svolte, da Parte_1 parte dell'architetto e del geometra ammontavano a complessivi euro 214.600,00, CP_1 CP_2 importo poi aumentato ad euro 221.800,00 in ragione delle fatture n. 9 del 05/05/2020 di euro 26.000,00, n. 14 del 02/03/2022 di euro 11.000,00 e n. 20 del 01/07/2021 di euro 11.000,00 emesse dall'architetto per la maggiore attività eseguita rispetto alla commessa 425 di cui al disciplinare CP_1 d'incarico. Se da un lato, riguardo all'aumento da euro 41.000,00 a euro 48.000,00 della commessa 425, non risultava un accordo scritto, dall'altro le sopra citate fatture, per l'importo totale di 48.000,00 non venivano contestate. Si ritiene pertanto di considerare tale aumento. Alla luce di quanto sopra riferito nonché delle conclusioni esposte nella relazione peritale, il compenso che risultava ancora dovuto complessivamente ai professionisti a seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 94.452,99 Nell'ambito del calcolo delle somme dovute, si ritiene in questa sede di aderire alle risultanze del disciplinare di incarico, che non risultavano smentite da diversa e ulteriore documentazione, anche con riferimento all'applicazione del c.d. “sconto AMA”. Dal disciplinare di incarico riportante le somme dovute per l'attività professionale richiesta agli odierni opposti, infatti, emergeva il riferimento alla applicazione della predetta scontistica, senza alcuna subordinazione ad ulteriore condizione. Non si evinceva, quindi, dagli atti di causa, il collegamento con altra eventuale operazione, mentre risultava che il corrispettivo richiesto alla società fosse comprensivo della applicazione Parte_1 di tale scontistica, riportata nelle singole voci dovute e con ulteriore applicazione finale per ulteriori 20.000 euro, per una complessiva somma di euro 40.000, per un totale residuo ancora dovuto, al netto dello sconto AMA di euro 54.452,99 su un complessivo di euro 181.800,00 (vale a dire 221.800,00- 40.000), sempre al netto di oneri di legge. A ciò si aggiunga che l'odierna attrice opponente ha poi corrisposto interamente le somme intimate per il tramite del decreto ingiuntivo opposto nonché del relativo atto di precetto, per una somma complessiva di euro 109.338,70, al netto di oneri di legge. Le somme quindi ad oggi corrisposte complessivamente agli odierni convenuti opposti per l'attività dagli stessi svolta e risultante dalla documentazione in atti sono pari a complessivi euro 236.685,70, al netto di oneri di legge. Da quanto sopra esposto emerge che il pagamento in eccedenza, effettuato dall'attrice opponente, ammonta ad euro 54.885,70 (236.685,70-181.800,00) In considerazione della circostanza che la consulenza tecnica espletata in corso di causa si è rivelata utile per le ragioni di entrambe le parti, si ritiene equo porre a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna, le relative spese liquidate. Per quanto concerne invece, le spese della presente procedura, le stesse seguiranno lo scaglione minimo dell'importo riconosciuto in favore di parte opponente, in ragione del parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti, con diminuzione di tale importo rispetto a quello della domanda di parte opponente.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3747/2022 D.I. e n. 8921/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22.12.2022;
dichiara che l'importo dovuto agli odierni opposti era di euro 181.800,00, oltre oneri e interessi;
in ragione del pagamento già effettuato da parte opponente in favore di parte opposta di euro 236.685,70, al netto di oneri e interessi, condanna gli odierni convenuti opposti in solido tra loro alla restituzione, a favore della società opponente della somma di euro 54.885,70, oltre oneri ed interessi;
pone definitivamente le spese liquidate per la Ctu espletata in corso di causa, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
condanna altresì parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00, di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in data 29 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 434/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avvocati FEDERICO PERGAMI e ANDREA VEZZULI;
ATTORI OPPONENTI
contro
:
ARCH. (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
GEOM. C.F. ), entrambi Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ROBERTA ROTA;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, odierna attrice Parte_1 opponente, conveniva in giudizio l'architetto e il geometra odierni convenuti CP_1 CP_2 opposti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 3747/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 21-22.12.2022 (R.G. n. 8921/2022) dal Tribunale di Bergamo (R.G. n. 8921/2022), in favore di questi ultimi, nonché, in via riconvenzionale, la restituzione degli importi corrisposti e non dovuti e il risarcimento del danno e la condanna degli opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'importo del sopra citato decreto era di euro 144.204,87 oltre interessi di moratori ex art. 5 D. L.vo 213/2022 dal 24.12.2022 al saldo effettivo, spese di notifica, costo di registrazione del decreto ingiuntivo ed ogni altra successiva occorrenda. Nello specifico, l'opponente sosteneva la carenza di legittimazione attiva del geometra per CP_2 l'assenza di formale incarico allo stesso conferito, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria di entrambi i convenuti opposti in quanto il pagamento, per l'attività svolta dall'architetto e dal CP_1 geometra era già stato interamente corrisposto prima del deposito del ricorso monitorio e che CP_2 l'attività dagli stessi professionisti compiuta in favore di era da ritenersi eseguita solo Pt_1 parzialmente. In data 7.4.2023, si costituivano in giudizio l'architetto e il geometra Controparte_1 [...]
i quali, contestando tutto quanto dedotto da parte opponente, instavano per la conferma del CP_2 predetto decreto ingiuntivo. Esaurita la fase istruttoria mediante il deposito di consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Dagli atti e documenti di causa si evince che l' odierna attrice opponente, sottoscriveva nel 2020, con l'architetto un disciplinare di incarico avente ad oggetto la “progettazione urbanistica, CP_1 architettonica, direzione lavori e prestazioni accessorie relative alla riconversione dell'immobile, all'ampliamento e alla progettazione dello standard qualitativo”, sito in Madone, Via Papa Giovanni XXIII (doc. 1 fasc. monitorio) Con tale disciplinare veniva previsto che, per lo svolgimento del predetto incarico, l'architetto CP_1 avrebbe potuto “avvalersi di collaborazioni esterne a suo giudizio”, collaborazioni che avrebbero dovuto essere compensate, direttamente ai professionisti collaboratori, dall'odierna opponente. L'architetto si avvaleva della collaborazione del geometra Controparte_1 Controparte_2 È, quindi, da ritenere sussistente la legittimazione attiva di quest'ultimo, in forza delle previsioni del disciplinare di incarico sopra citato, nel quale, da un lato, era espressamente previsto che l'architetto avrebbe potuto avvalersi di altri professionisti e che, il relativo compenso fosse da CP_1 corrispondere, direttamente a costoro, da parte dell'opposta, dall'altro, risultava già la previsione degli incarichi e delle opere attribuite direttamente al geometra CP_2 Dalla consulenza tecnica e dalla relativa integrazione correttiva, depositate rispettivamente in data 10 aprile 2024 e 12 aprile 2024, dal CTU dott. arch. si evince l'avvenuta ed effettiva Persona_1 ultimazione di tutti i lavori da parte degli odierni convenuti opposti.
pagina 2 di 4 Confermata, dunque, l'esecuzione di tutti i lavori di cui al disciplinare di incarico, occorre ora procedere alla verifica degli effettivi importi corrisposti da parte del committente nei confronti dei professionisti e del corretto saldo dare/avere tra le parti del presente procedimento. Dagli atti e documenti di causa si evince altresì che le somme già versate dalla società
[...] ai due professionisti odierni convenuti opposti, anteriormente al deposito del ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo, vale a dire al 22.12.2022, venivano quantificate come segue: all'architetto risultava essere stato corrisposto un importo di euro 78.747,01 al netto degli oneri CP_1 di legge e al geometra un importo di euro. 48.600,00, sempre al netto degli oneri di legge, per CP_2 un totale corrisposto a entrambi i professioni di euro 127.347,01. Da quanto emerge dagli atti e, nello specifico, dal disciplinare di incarico, le somme che dovevano essere corrisposte dal per le attività da svolgere, ed effettivamente svolte, da Parte_1 parte dell'architetto e del geometra ammontavano a complessivi euro 214.600,00, CP_1 CP_2 importo poi aumentato ad euro 221.800,00 in ragione delle fatture n. 9 del 05/05/2020 di euro 26.000,00, n. 14 del 02/03/2022 di euro 11.000,00 e n. 20 del 01/07/2021 di euro 11.000,00 emesse dall'architetto per la maggiore attività eseguita rispetto alla commessa 425 di cui al disciplinare CP_1 d'incarico. Se da un lato, riguardo all'aumento da euro 41.000,00 a euro 48.000,00 della commessa 425, non risultava un accordo scritto, dall'altro le sopra citate fatture, per l'importo totale di 48.000,00 non venivano contestate. Si ritiene pertanto di considerare tale aumento. Alla luce di quanto sopra riferito nonché delle conclusioni esposte nella relazione peritale, il compenso che risultava ancora dovuto complessivamente ai professionisti a seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 94.452,99 Nell'ambito del calcolo delle somme dovute, si ritiene in questa sede di aderire alle risultanze del disciplinare di incarico, che non risultavano smentite da diversa e ulteriore documentazione, anche con riferimento all'applicazione del c.d. “sconto AMA”. Dal disciplinare di incarico riportante le somme dovute per l'attività professionale richiesta agli odierni opposti, infatti, emergeva il riferimento alla applicazione della predetta scontistica, senza alcuna subordinazione ad ulteriore condizione. Non si evinceva, quindi, dagli atti di causa, il collegamento con altra eventuale operazione, mentre risultava che il corrispettivo richiesto alla società fosse comprensivo della applicazione Parte_1 di tale scontistica, riportata nelle singole voci dovute e con ulteriore applicazione finale per ulteriori 20.000 euro, per una complessiva somma di euro 40.000, per un totale residuo ancora dovuto, al netto dello sconto AMA di euro 54.452,99 su un complessivo di euro 181.800,00 (vale a dire 221.800,00- 40.000), sempre al netto di oneri di legge. A ciò si aggiunga che l'odierna attrice opponente ha poi corrisposto interamente le somme intimate per il tramite del decreto ingiuntivo opposto nonché del relativo atto di precetto, per una somma complessiva di euro 109.338,70, al netto di oneri di legge. Le somme quindi ad oggi corrisposte complessivamente agli odierni convenuti opposti per l'attività dagli stessi svolta e risultante dalla documentazione in atti sono pari a complessivi euro 236.685,70, al netto di oneri di legge. Da quanto sopra esposto emerge che il pagamento in eccedenza, effettuato dall'attrice opponente, ammonta ad euro 54.885,70 (236.685,70-181.800,00) In considerazione della circostanza che la consulenza tecnica espletata in corso di causa si è rivelata utile per le ragioni di entrambe le parti, si ritiene equo porre a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna, le relative spese liquidate. Per quanto concerne invece, le spese della presente procedura, le stesse seguiranno lo scaglione minimo dell'importo riconosciuto in favore di parte opponente, in ragione del parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti, con diminuzione di tale importo rispetto a quello della domanda di parte opponente.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3747/2022 D.I. e n. 8921/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22.12.2022;
dichiara che l'importo dovuto agli odierni opposti era di euro 181.800,00, oltre oneri e interessi;
in ragione del pagamento già effettuato da parte opponente in favore di parte opposta di euro 236.685,70, al netto di oneri e interessi, condanna gli odierni convenuti opposti in solido tra loro alla restituzione, a favore della società opponente della somma di euro 54.885,70, oltre oneri ed interessi;
pone definitivamente le spese liquidate per la Ctu espletata in corso di causa, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
condanna altresì parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00, di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in data 29 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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