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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1652/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, OR
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6812/2021 depositato il 15/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 996/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 23/03/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160025228484000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008389887000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180016862591000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021183657000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59520190000273402000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170022579280000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160030083387 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031689560 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018886675 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000308902 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180004184166 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180006168912 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201900001260 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria descritta in epigrafe scaturente da numerose cartelle di pagamento.
A sostegno del ricorso l'eccepita inesistenza della notifica della comunicazione preventiva per essere stata eseguita da corriere privato, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione, per mancata indicazione dei beni da ipotecare, per mancata allegazione delle cartelle, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
illegittima richiesta di interessi di mora e aggio;
la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73.
Si costituivano in giudizio l'Agente della RI e l'Agenzia delle Entrate, contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con sentenza n. 996/05/21 dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria (INPS e INAIL) - decisione da ritenersi sul punto definitiva - e rigettava nel resto il ricorso. In motivazione si riteneva valida la notifica della comunicazione preventiva, anche se effettuata da corriere privato, e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, si dava atto della prova fornita dall'Agente della RI in ordine alla notifica di tutte le cartelle presupposte, ritenendo sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, si escludeva la necessità della c.d. C.A.N. per le notifiche semplificate a mezzo raccomandata e veniva valutato generico il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte. Inammissibili le censure relative al merito delle pretese
(decadenza, interessi, aggio), in quanto da far valere in sede di impugnazione delle singole cartelle non opposte e divenute definitive non ravvisandosi vizi propri dell'atto, quali il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1 e si sono costituiti gli appellati Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - RI, depositando controdeduzioni con le quali hanno chiesto il rigetto, con conferma della decisione di primo grado.
All'odierna udienza, esaminati gli atti, questa Corte di Giustizia di secondo grado pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati, secondo cui l'atto di appello si limiterebbe a riproporre le medesime doglianze già formulate in primo grado, senza muovere specifiche critiche al percorso logico-giuridico seguito dai primi giudici.
L'eccezione non merita accoglimento nei termini prospettati. Se è vero che l'appello deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non potendosi risolvere in una mera riproposizione delle difese di primo grado, nel caso di specie l'appellante, pur ripercorrendo le proprie originarie tesi, ha inteso contrapporre la propria interpretazione delle norme e dei principi giurisprudenziali a quella adottata dalla CTP, contestando così, seppur in modo non sempre lineare, la correttezza delle conclusioni cui essa
è pervenuta. Il gravame può dunque essere esaminato nel merito.
In ordine ai motivi di appello posti a sostegno del gravame deve dirsi che La CTP di Messina ha correttamente applicato i principi vigenti in materia di notificazione degli atti tributari e della riscossione.
La censura relativa all'asserita inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva e di alcune cartelle perché eseguita tramite un operatore postale privato "Società_1" è destituita di fondamento. Come rettamente evidenziato nella sentenza impugnata, la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, superando precedenti orientamenti, ha chiarito che, anche prima della piena liberalizzazione introdotta dalla
L.124/2017, la notifica di atti amministrativi tributari a mezzo di operatore postale privato titolare di licenza individuale non è causa di inesistenza, ma, nel caso più grave, di mera nullità, come tale sanabile per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020; Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 13360 del 20/07/2020). Nel caso di specie, l'impugnazione dell'atto da parte del contribuente dimostra inequivocabilmente che l'atto stesso ha raggiunto la sua sfera di conoscibilità, sanando così ogni eventuale vizio del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. La notificazione, infatti, è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto, sicché il vizio della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo prima della scadenza dei termini decadenziali.
In secondo luogo, correttamente il primo giudice ha ritenuto assolta la prova della notifica delle cartelle di pagamento. L'Agente della RI ha prodotto in giudizio gli estratti di ruolo e le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Tale produzione è considerata sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che "In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma
1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data
è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa" (vedasi sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante non ha fornito elementi concreti per smentire la correttezza di tale documentazione.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata spedizione della Comunicazione di Avvenuta Notifica
(CAN) in caso di consegna a familiare convivente. Come statuito dalla CTP, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, qualora la notifica della cartella sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle più stringenti della L. n. 890/1982, che prevedono tale ulteriore adempimento. La forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale. Infine, il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento è stato correttamente ritenuto inefficace. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione della conformità di una copia all'originale non può avvenire con clausole di stile, ma deve essere operata in modo chiaro e circostanziato, indicando specificamente gli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale, pena la sua inefficacia. L'appellante si è limitato ad una contestazione generica, non idonea a inficiare il valore probatorio dei documenti prodotti.
Anche i motivi di appello inerenti il difetto di motivazione della comunicazione preventiva sono infondati. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria soddisfa l'obbligo di motivazione mediante l'indicazione dettagliata delle cartelle di pagamento presupposte. Tale elencazione consente al contribuente di individuare con esattezza la natura e l'entità del debito per cui si procede. Non sussiste alcun obbligo di allegare all'atto le cartelle di pagamento, in quanto si tratta di atti che si presumono già notificati e conosciuti dal destinatario.
L'eventuale omessa notifica di una cartella costituisce un vizio che inficia la pretesa, ma non un difetto di motivazione dell'atto successivo che la richiama.
Del pari, non è richiesto dalla legge che la comunicazione preventiva contenga l'indicazione specifica dei beni immobili su cui si procederà all'iscrizione. La funzione dell'atto è quella di preavvisare il contribuente dell'intenzione di procedere alla misura cautelare, concedendogli un termine di trenta giorni per regolarizzare la propria posizione, senza che sia necessario individuare sin da subito i cespiti da aggredire. La scelta dei beni avverrà nella successiva fase di effettiva iscrizione, nel rispetto del principio di proporzionalità (iscrizione per un importo pari al doppio del credito complessivo).
La censura relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale è palesemente infondata. Come correttamente osservato dal primo giudice, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce essa stessa attuazione del principio del contraddittorio. La sua previsione normativa è finalizzata proprio a consentire al debitore di interloquire con l'amministrazione, presentando osservazioni o provvedendo al pagamento, prima che la misura cautelare venga iscritta. Non è previsto né necessario un ulteriore e preventivo contraddittorio rispetto all'atto che, per sua natura, è già un preavviso.
I restanti motivi, relativi alla decadenza, alla prescrizione, all'illegittimità degli interessi e dell'aggio, sono inammissibili in questa sede. Tali eccezioni attengono al merito della pretesa tributaria e avrebbero dovuto essere sollevate impugnando le singole cartelle di pagamento nei termini di legge. Non avendo l'appellante impugnato tempestivamente tali atti, le pretese in essi contenute sono divenute definitive e non possono essere rimesse in discussione in sede di impugnazione di un atto successivo e meramente consequenziale come la comunicazione di iscrizione ipotecaria, impugnabile solo per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti presupposti non tempestivamente contestati.
Anche la doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rientra tra le eccezioni di merito inammissibili. Ad ogni modo, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della motivazione,
è sufficiente l'indicazione della base normativa, della tipologia e della decorrenza degli interessi, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati
In conclusione, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta e l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in € 2000//00 (duemila//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione10 distaccata di Messina, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 996/05/21 della Commissione
Tributaria Provinciale di Messina. Condanna l'appellante soccombente, Ricorrente_1, alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2000//00 (duemila//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, OR
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6812/2021 depositato il 15/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 996/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 23/03/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160025228484000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008389887000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180016862591000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021183657000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59520190000273402000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170022579280000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160030083387 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031689560 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018886675 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000308902 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180004184166 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180006168912 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201900001260 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria descritta in epigrafe scaturente da numerose cartelle di pagamento.
A sostegno del ricorso l'eccepita inesistenza della notifica della comunicazione preventiva per essere stata eseguita da corriere privato, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione, per mancata indicazione dei beni da ipotecare, per mancata allegazione delle cartelle, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
illegittima richiesta di interessi di mora e aggio;
la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73.
Si costituivano in giudizio l'Agente della RI e l'Agenzia delle Entrate, contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con sentenza n. 996/05/21 dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria (INPS e INAIL) - decisione da ritenersi sul punto definitiva - e rigettava nel resto il ricorso. In motivazione si riteneva valida la notifica della comunicazione preventiva, anche se effettuata da corriere privato, e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, si dava atto della prova fornita dall'Agente della RI in ordine alla notifica di tutte le cartelle presupposte, ritenendo sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, si escludeva la necessità della c.d. C.A.N. per le notifiche semplificate a mezzo raccomandata e veniva valutato generico il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte. Inammissibili le censure relative al merito delle pretese
(decadenza, interessi, aggio), in quanto da far valere in sede di impugnazione delle singole cartelle non opposte e divenute definitive non ravvisandosi vizi propri dell'atto, quali il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1 e si sono costituiti gli appellati Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - RI, depositando controdeduzioni con le quali hanno chiesto il rigetto, con conferma della decisione di primo grado.
All'odierna udienza, esaminati gli atti, questa Corte di Giustizia di secondo grado pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati, secondo cui l'atto di appello si limiterebbe a riproporre le medesime doglianze già formulate in primo grado, senza muovere specifiche critiche al percorso logico-giuridico seguito dai primi giudici.
L'eccezione non merita accoglimento nei termini prospettati. Se è vero che l'appello deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non potendosi risolvere in una mera riproposizione delle difese di primo grado, nel caso di specie l'appellante, pur ripercorrendo le proprie originarie tesi, ha inteso contrapporre la propria interpretazione delle norme e dei principi giurisprudenziali a quella adottata dalla CTP, contestando così, seppur in modo non sempre lineare, la correttezza delle conclusioni cui essa
è pervenuta. Il gravame può dunque essere esaminato nel merito.
In ordine ai motivi di appello posti a sostegno del gravame deve dirsi che La CTP di Messina ha correttamente applicato i principi vigenti in materia di notificazione degli atti tributari e della riscossione.
La censura relativa all'asserita inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva e di alcune cartelle perché eseguita tramite un operatore postale privato "Società_1" è destituita di fondamento. Come rettamente evidenziato nella sentenza impugnata, la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, superando precedenti orientamenti, ha chiarito che, anche prima della piena liberalizzazione introdotta dalla
L.124/2017, la notifica di atti amministrativi tributari a mezzo di operatore postale privato titolare di licenza individuale non è causa di inesistenza, ma, nel caso più grave, di mera nullità, come tale sanabile per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020; Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 13360 del 20/07/2020). Nel caso di specie, l'impugnazione dell'atto da parte del contribuente dimostra inequivocabilmente che l'atto stesso ha raggiunto la sua sfera di conoscibilità, sanando così ogni eventuale vizio del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. La notificazione, infatti, è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto, sicché il vizio della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo prima della scadenza dei termini decadenziali.
In secondo luogo, correttamente il primo giudice ha ritenuto assolta la prova della notifica delle cartelle di pagamento. L'Agente della RI ha prodotto in giudizio gli estratti di ruolo e le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Tale produzione è considerata sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che "In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma
1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data
è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa" (vedasi sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante non ha fornito elementi concreti per smentire la correttezza di tale documentazione.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata spedizione della Comunicazione di Avvenuta Notifica
(CAN) in caso di consegna a familiare convivente. Come statuito dalla CTP, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, qualora la notifica della cartella sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle più stringenti della L. n. 890/1982, che prevedono tale ulteriore adempimento. La forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale. Infine, il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento è stato correttamente ritenuto inefficace. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione della conformità di una copia all'originale non può avvenire con clausole di stile, ma deve essere operata in modo chiaro e circostanziato, indicando specificamente gli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale, pena la sua inefficacia. L'appellante si è limitato ad una contestazione generica, non idonea a inficiare il valore probatorio dei documenti prodotti.
Anche i motivi di appello inerenti il difetto di motivazione della comunicazione preventiva sono infondati. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria soddisfa l'obbligo di motivazione mediante l'indicazione dettagliata delle cartelle di pagamento presupposte. Tale elencazione consente al contribuente di individuare con esattezza la natura e l'entità del debito per cui si procede. Non sussiste alcun obbligo di allegare all'atto le cartelle di pagamento, in quanto si tratta di atti che si presumono già notificati e conosciuti dal destinatario.
L'eventuale omessa notifica di una cartella costituisce un vizio che inficia la pretesa, ma non un difetto di motivazione dell'atto successivo che la richiama.
Del pari, non è richiesto dalla legge che la comunicazione preventiva contenga l'indicazione specifica dei beni immobili su cui si procederà all'iscrizione. La funzione dell'atto è quella di preavvisare il contribuente dell'intenzione di procedere alla misura cautelare, concedendogli un termine di trenta giorni per regolarizzare la propria posizione, senza che sia necessario individuare sin da subito i cespiti da aggredire. La scelta dei beni avverrà nella successiva fase di effettiva iscrizione, nel rispetto del principio di proporzionalità (iscrizione per un importo pari al doppio del credito complessivo).
La censura relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale è palesemente infondata. Come correttamente osservato dal primo giudice, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce essa stessa attuazione del principio del contraddittorio. La sua previsione normativa è finalizzata proprio a consentire al debitore di interloquire con l'amministrazione, presentando osservazioni o provvedendo al pagamento, prima che la misura cautelare venga iscritta. Non è previsto né necessario un ulteriore e preventivo contraddittorio rispetto all'atto che, per sua natura, è già un preavviso.
I restanti motivi, relativi alla decadenza, alla prescrizione, all'illegittimità degli interessi e dell'aggio, sono inammissibili in questa sede. Tali eccezioni attengono al merito della pretesa tributaria e avrebbero dovuto essere sollevate impugnando le singole cartelle di pagamento nei termini di legge. Non avendo l'appellante impugnato tempestivamente tali atti, le pretese in essi contenute sono divenute definitive e non possono essere rimesse in discussione in sede di impugnazione di un atto successivo e meramente consequenziale come la comunicazione di iscrizione ipotecaria, impugnabile solo per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti presupposti non tempestivamente contestati.
Anche la doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rientra tra le eccezioni di merito inammissibili. Ad ogni modo, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della motivazione,
è sufficiente l'indicazione della base normativa, della tipologia e della decorrenza degli interessi, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati
In conclusione, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta e l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in € 2000//00 (duemila//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione10 distaccata di Messina, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 996/05/21 della Commissione
Tributaria Provinciale di Messina. Condanna l'appellante soccombente, Ricorrente_1, alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2000//00 (duemila//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.