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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8077/2024
TRA in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Raffaele Lettera, con cui elett. Parte_1 dom. in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47, giusta procura in atti RICORRENTE
E
rappr. e dif. dagli Avv. Ottavio Maione e Francesco Controparte_1
m. in Acerra (NA), alla via Giovanni XXIII n. 25, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto, in data 01/10/2024, la notifica del decreto ingiuntivo n. 706/2024, emesso in favore di , con cui veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di € 2.638,1 egali, per l'omesso versamento del TFR, in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti fino alla data del 28/05/2024. Dedotto di aver provveduto alla corresponsione delle predette somme, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare la NULLITA' del Decreto Ingiuntivo n. 706/2024 (RGN 5644/2024) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25/09/2024 e notificato il 01/10/2024, con la REVOCA del medesimo con tutte le conseguenze di legge e con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite;
- Non concedere la esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 706/2024 (RGN 5644/2024) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25/09/2024 e notificato il 01/10/2024; - Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto” . Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Si costituiva l'opposto, eccependo il mancato pagamento della somma ingiunta e formulando domanda riconvenzionale per la corresponsione dell'ulteriore importo di € 518,56 a titolo di trattamento di fine rapporto, per il quale non erano state rilasciate le buste paga, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione. Spese vinte, con attribuzione. La causa, rinviata per discussione, all'esito della lettura delle note depositate da parte opposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
L'opposizione è infondata e va rigetta per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente risulta infondata l'eccezione di nullità, formulata da parte opponente, atteso che le doglianze formulate attengono a profili inerenti alla fondatezza della pretesa creditoria. Tanto premesso, l'opposizione risulta, nel merito, infondata. Va preliminarmente precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717), nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853). In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417). Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
2 Mutuando i principi sopraesposti al caso di specie, rileva in primo luogo il giudicante che la parte opposta ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro dal 17/10/2022 al 28/05/2024 (circostanza, peraltro, incontestata), allegando la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR, e chiedendo in sede monitoria la corresponsione delle somme a tale titolo dovute, come risultanti dalla busta paga di febbraio 2024, versata in atti, e pertanto incombeva sull'opponente fornire la prova dell'avvenuto pagamento. La società opponente deduceva, in via del tutto generica, l'avvenuta corresponsione delle somme dovute, nei termini del contratto di assunzione, depositando i bonifici effettuati in favore dell'opposto. La prospettazione di parte opponente è infondata, in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio. In primo luogo, si osserva che la documentazione bancaria versata in atti è del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio, avendo parte opponente depositato un documento inerente alla somma di € 1.578,00 avente come causale “saldo busta paga ottobre 2023”. Pertanto, parte opponente non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento e del tutto tardiva, oltre che generica ed inammissibile, è la richiesta di esibizione dell'estratto conto di parte opposta, trattandosi di onere della prova incombente su parte opponente. Per completezza, parte opponente non ha neanche dedotto la data in cui sarebbe stato effettuato tale pagamento, né le ragioni per le quali la prova non potrebbe essere fornita tramite propria documentazione, e pertanto la richiesta è del tutto esplorativa. Ne consegue, pertanto, che l'opposizione non può che essere respinta. Quanto alla richiesta di pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di tfr, preliminarmente si osserva l'ammissibilità della domanda formulata da parte opposta. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3373 del 10/02/2025) ha di recente ribadito “il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta;
ciò risponde, infatti, a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e assicura comunque all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale, dall'art. 183 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 32933 del 27/11/2023)”. Pertanto, la domanda in questa sede avanzata – avendo ad oggetto la residua quota di TFR
- va considerata una mera emendatio libelli rispetto alla domanda formulata in sede monitoria, e come tale ammissibile. Tanto premesso, pacifica la durata del rapporto ed in assenza di qualsivoglia contestazione della somma così come determinata, nonché di prova del pagamento delle somme dovute a titolo di tfr, l'opposizione va rigettata. Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato, e parte opponente va condannata al pagamento della somma complessiva di € 3.156,66 a titolo di TFR.
3 Le spese di lite, ferme quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 706/2024, condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma complessiva di € 3.156,66 a titolo di TFR;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 1.350,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8077/2024
TRA in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Raffaele Lettera, con cui elett. Parte_1 dom. in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47, giusta procura in atti RICORRENTE
E
rappr. e dif. dagli Avv. Ottavio Maione e Francesco Controparte_1
m. in Acerra (NA), alla via Giovanni XXIII n. 25, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto, in data 01/10/2024, la notifica del decreto ingiuntivo n. 706/2024, emesso in favore di , con cui veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di € 2.638,1 egali, per l'omesso versamento del TFR, in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti fino alla data del 28/05/2024. Dedotto di aver provveduto alla corresponsione delle predette somme, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare la NULLITA' del Decreto Ingiuntivo n. 706/2024 (RGN 5644/2024) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25/09/2024 e notificato il 01/10/2024, con la REVOCA del medesimo con tutte le conseguenze di legge e con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite;
- Non concedere la esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 706/2024 (RGN 5644/2024) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25/09/2024 e notificato il 01/10/2024; - Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto” . Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Si costituiva l'opposto, eccependo il mancato pagamento della somma ingiunta e formulando domanda riconvenzionale per la corresponsione dell'ulteriore importo di € 518,56 a titolo di trattamento di fine rapporto, per il quale non erano state rilasciate le buste paga, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione. Spese vinte, con attribuzione. La causa, rinviata per discussione, all'esito della lettura delle note depositate da parte opposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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L'opposizione è infondata e va rigetta per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente risulta infondata l'eccezione di nullità, formulata da parte opponente, atteso che le doglianze formulate attengono a profili inerenti alla fondatezza della pretesa creditoria. Tanto premesso, l'opposizione risulta, nel merito, infondata. Va preliminarmente precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717), nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853). In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417). Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
2 Mutuando i principi sopraesposti al caso di specie, rileva in primo luogo il giudicante che la parte opposta ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro dal 17/10/2022 al 28/05/2024 (circostanza, peraltro, incontestata), allegando la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR, e chiedendo in sede monitoria la corresponsione delle somme a tale titolo dovute, come risultanti dalla busta paga di febbraio 2024, versata in atti, e pertanto incombeva sull'opponente fornire la prova dell'avvenuto pagamento. La società opponente deduceva, in via del tutto generica, l'avvenuta corresponsione delle somme dovute, nei termini del contratto di assunzione, depositando i bonifici effettuati in favore dell'opposto. La prospettazione di parte opponente è infondata, in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio. In primo luogo, si osserva che la documentazione bancaria versata in atti è del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio, avendo parte opponente depositato un documento inerente alla somma di € 1.578,00 avente come causale “saldo busta paga ottobre 2023”. Pertanto, parte opponente non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento e del tutto tardiva, oltre che generica ed inammissibile, è la richiesta di esibizione dell'estratto conto di parte opposta, trattandosi di onere della prova incombente su parte opponente. Per completezza, parte opponente non ha neanche dedotto la data in cui sarebbe stato effettuato tale pagamento, né le ragioni per le quali la prova non potrebbe essere fornita tramite propria documentazione, e pertanto la richiesta è del tutto esplorativa. Ne consegue, pertanto, che l'opposizione non può che essere respinta. Quanto alla richiesta di pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di tfr, preliminarmente si osserva l'ammissibilità della domanda formulata da parte opposta. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3373 del 10/02/2025) ha di recente ribadito “il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta;
ciò risponde, infatti, a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e assicura comunque all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale, dall'art. 183 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 32933 del 27/11/2023)”. Pertanto, la domanda in questa sede avanzata – avendo ad oggetto la residua quota di TFR
- va considerata una mera emendatio libelli rispetto alla domanda formulata in sede monitoria, e come tale ammissibile. Tanto premesso, pacifica la durata del rapporto ed in assenza di qualsivoglia contestazione della somma così come determinata, nonché di prova del pagamento delle somme dovute a titolo di tfr, l'opposizione va rigettata. Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato, e parte opponente va condannata al pagamento della somma complessiva di € 3.156,66 a titolo di TFR.
3 Le spese di lite, ferme quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 706/2024, condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma complessiva di € 3.156,66 a titolo di TFR;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 1.350,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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