CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA PELLINGRA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2705/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 90135437 34/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il
12.1.2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 8.5 (dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) il sig.
Ricorrente_1 Difensore_1, tecnicamente assistito dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatagli il 18.11.2022, limitatamente ai carichi nascenti dalle cartelle:
1) n. 296 2011 0087685765 000, relativa ad IR dell'anno 2008, indicata come notificata il
21.2.2012;
2) n. 296 2012 0017671005 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2011, indicata come notificata il
3.5.2012;
3) n. 296 2013 0005258013 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2012, indicata come notificata il
24.5.2013;
4) n. 296 20130086427605 000, relativa a una tassa auto dell'anno 2008, indicata come notificata il
23.6.2014; per un importo complessivo di € 5.541,46-.
L'agente della riscossione si è costituito in giudizio il 6.10.2023, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_2, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 296 2013
0086427605 000 e il rigetto del ricorso nel resto, con vittoria di spese.
Fissata per il 10.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, entrambe le parti hanno tempestivamente depositato memorie illustrative, il 19.9.2025 il ricorrente e il successivo giorno 29
l'Agenzia resistente.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso si eccepiscono:
- la mancata notificazione di tutte le suelencate cartelle, presupposte all'intimazione;
- la prescrizione dei crediti portati dalle ultime tre;
- e comunque, la prescrizione quinquennale dei crediti per sanzioni e interessi.
Innanzitutto va preso atto che, formulando tali motivi, il ricorrente ha implicitamente riconosciuto il mancato assolvimento degli obblighi tributari di cui alle cartelle in questione.
Secondariamente, l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha dichiarato che la cartella n. 296 20130086427605 000, è stata oggetto di annullamento automatico ex art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022, sicchè relativamente ad essa va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle residue tre cartelle:
- per la 1) n. 296 2011 0087685765 000, relativa ad IR (con addizionali, sanzioni e interessi) dell'anno 2008, notificata il 21.2.2012, il naturale termine decennale di prescrizione del 21.2.2022 si è prorogato di soli 85 giorni, ex art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, ed è quindi scaduto il
17.5.2022, per cui alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (18.11.2022) il credito era integralmente prescritto;
- la 2) n. 296 2012 0017671005 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2011 e notificata il 3.5.2012, si sarebbe naturalmente prescritta il 3.5.2017, ma la valida notificazione dell'intimazione di pagamento n. 296 2016 90258003 35/000, per quanto successiva a tale data (6.6.2017), ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 20476/2025) e l'inizio di un nuovo quinquennio prescrizionale scadente il 6.6.2022, data che, con la succitata proroga di 85 giorni, è slittata al 30.8.2022; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (18.11.2022) anche questo credito era prescritto;
- la 3) n. 296 2013 0005258013 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2012 e notificata il 24.5.2013, si sarebbe naturalmente prescritta il 24.5.2018, ma la valida notificazione dell'intimazione di pagamento n. 296 2016 90258003 35/000, avvenuta il 6.6.2017, ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 20476/2025) e l'inizio di un nuovo quinquennio prescrizionale scadente anch'esso il 6.6.2022 e come sopra prorogato al 30.8.2022; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (18.11.2022) anche questo terzo credito era prescritto.
Con riferimento a queste tre cartelle di pagamento, il ricorso va pertanto accolto, con espunzione dei relativi importi dal totale dell'intimazione impugnata, che resta comunque valida per le due cartelle rimaste estranee al presente giudizio (la n. 296 2016 0008826528 000 e la n. 296 2016
0084768611 000).
Alla luce di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 296
20130086427605 000 e accoglie nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA PELLINGRA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2705/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 90135437 34/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il
12.1.2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 8.5 (dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) il sig.
Ricorrente_1 Difensore_1, tecnicamente assistito dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatagli il 18.11.2022, limitatamente ai carichi nascenti dalle cartelle:
1) n. 296 2011 0087685765 000, relativa ad IR dell'anno 2008, indicata come notificata il
21.2.2012;
2) n. 296 2012 0017671005 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2011, indicata come notificata il
3.5.2012;
3) n. 296 2013 0005258013 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2012, indicata come notificata il
24.5.2013;
4) n. 296 20130086427605 000, relativa a una tassa auto dell'anno 2008, indicata come notificata il
23.6.2014; per un importo complessivo di € 5.541,46-.
L'agente della riscossione si è costituito in giudizio il 6.10.2023, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_2, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 296 2013
0086427605 000 e il rigetto del ricorso nel resto, con vittoria di spese.
Fissata per il 10.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, entrambe le parti hanno tempestivamente depositato memorie illustrative, il 19.9.2025 il ricorrente e il successivo giorno 29
l'Agenzia resistente.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso si eccepiscono:
- la mancata notificazione di tutte le suelencate cartelle, presupposte all'intimazione;
- la prescrizione dei crediti portati dalle ultime tre;
- e comunque, la prescrizione quinquennale dei crediti per sanzioni e interessi.
Innanzitutto va preso atto che, formulando tali motivi, il ricorrente ha implicitamente riconosciuto il mancato assolvimento degli obblighi tributari di cui alle cartelle in questione.
Secondariamente, l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha dichiarato che la cartella n. 296 20130086427605 000, è stata oggetto di annullamento automatico ex art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022, sicchè relativamente ad essa va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle residue tre cartelle:
- per la 1) n. 296 2011 0087685765 000, relativa ad IR (con addizionali, sanzioni e interessi) dell'anno 2008, notificata il 21.2.2012, il naturale termine decennale di prescrizione del 21.2.2022 si è prorogato di soli 85 giorni, ex art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, ed è quindi scaduto il
17.5.2022, per cui alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (18.11.2022) il credito era integralmente prescritto;
- la 2) n. 296 2012 0017671005 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2011 e notificata il 3.5.2012, si sarebbe naturalmente prescritta il 3.5.2017, ma la valida notificazione dell'intimazione di pagamento n. 296 2016 90258003 35/000, per quanto successiva a tale data (6.6.2017), ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 20476/2025) e l'inizio di un nuovo quinquennio prescrizionale scadente il 6.6.2022, data che, con la succitata proroga di 85 giorni, è slittata al 30.8.2022; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (18.11.2022) anche questo credito era prescritto;
- la 3) n. 296 2013 0005258013 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2012 e notificata il 24.5.2013, si sarebbe naturalmente prescritta il 24.5.2018, ma la valida notificazione dell'intimazione di pagamento n. 296 2016 90258003 35/000, avvenuta il 6.6.2017, ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 20476/2025) e l'inizio di un nuovo quinquennio prescrizionale scadente anch'esso il 6.6.2022 e come sopra prorogato al 30.8.2022; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (18.11.2022) anche questo terzo credito era prescritto.
Con riferimento a queste tre cartelle di pagamento, il ricorso va pertanto accolto, con espunzione dei relativi importi dal totale dell'intimazione impugnata, che resta comunque valida per le due cartelle rimaste estranee al presente giudizio (la n. 296 2016 0008826528 000 e la n. 296 2016
0084768611 000).
Alla luce di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 296
20130086427605 000 e accoglie nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore