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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11595/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11595/2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 14.4.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 20/01/1997 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Del Cassano n. 160 presso lo studio dell'Avvocato Diego Palumbo, cod. fisc. , che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE –
CONTRO
con sede legale in OG NE (TV) alla Controparte_1
Via Marochessa n. 14, c.f. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di
VI , p.iva , R.E.A. n. TV-364135, quale P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta
Procura Generale alle liti a rogito del notaio rep. Persona_1
n. , dall' Avv. Antonio Troiano - c.f. – P.IVA_3 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio professionale di quest'ultimo sito in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69;
- CONVENUTA –
(c.f. ), nato a [...] il CP_2 C.F._4
26/09/1997 ed ivi res.te alla via Masseria Molisso n. 63
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e da verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza dell'11.4.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, citava in giudizio la Parte_1 [...]
quale impresa designata dalla Regione Campania per la gestione dei CP_1 sinistri a carico del e per ottenere il risarcimento dei CP_3 CP_2 danni patiti in data 24/11/2017, alle ore 20,00 circa, in Napoli alla Via Rosa dei Venti.
L'attore esponeva: - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era trasportato sul motoveicolo tipo Honda FMX 650 tg. CP77095 di proprietà di nell'occasione condotto da CP_2 Persona_2 quest'ultimo ometteva di rispettare le dovute distanze di sicurezza e, procedendo ad alta velocità, non riusciva ad arrestare in tempo utile la propria corsa, finendo per impattare con il lato anteriore della moto il lato destro del veicolo tipo Autocarro tg. BW012CR che lo precedeva e di proprietà della che svoltava a destra in procinto di entrare in Controparte_4 area di parcheggio privata;
- che, a seguito del sinistro, interveniva la Polizia
Municipale di Napoli che redigeva rapporto di incidente stradale n. 128019,
- 2 -
prot. n. PG/2018/188064 del 23/02/2018; - che sia il motociclo che l'autocarro erano sprovvisti di copertura assicurativa;
che esso attore veniva trasportato con autoambulanza al PS dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli dove gli veniva diagnosticato “traumatismo di sedi multiple” con prognosi di gg. 30, con conseguente ricovero fino all'01/12/2017, così come da documentazione medica completa in atti;
che vani risultavano i tentativi di ottenere il risarcimento del danno.
Si costituiva la che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
restava invece contumace. CP_2
Escussi i testi ed espletata CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla convenuta, essendo stata la domanda compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va, altresì, dichiarata la proponibilità e la procedibilità della domanda ex artt.
287 e 148 d.lgs. n. 209/2005, avendo, parte attrice, ritualmente inoltrato, prima dell'instaurazione del giudizio e per il tramite del proprio difensore, lettera di messa in mora con richiesta di risarcimento danni e invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita tanto alla Controparte_1 quanto alla Consap e al responsabile civile.
[...]
Risulta provata la legittimazione attiva dell'attore dalla documentazione medica e dal rapporto di incidente stradale.
Risulta poi provata la legittimazione passiva di come da CP_2 certificato P.R.A.
Parimenti sussiste la legittimazione passiva della quale Controparte_1
F.G.V.S., che trova il suo fondamento nell'art. 283 lett. b) D.lg. 209/2005, ai sensi del quale: “Il Fondo di garanzia , costituito Controparte_5
- 3 -
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Nel caso di specie la scopertura assicurativa dell'Honda risulta dalla comunicazione della Consap versata in atti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente questo giudice ritiene provata la qualità di trasportato dell'attore al momento del sinistro.
Ciò risulta dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di
Napoli, ove venivano assunte nell'immediatezza dei fatti le dichiarazioni di il quale riferiva di essere il conducente dell'Honda. Non vi è Persona_2 motivo di dubitare della veridicità di quanto dichiarato. Per quale ragione il doveva dichiarare il falso, esponendo la sua persona a eventuali Per_2 conseguenze anche di natura penale considerando che il riportava Pt_1 lesioni rilevanti a seguito del sinistro?
La circostanza che il fosse trasportato è stata poi confermata anche Pt_1 dal teste di parte attrice.
Quanto al valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni contenute nella cartella clinica, va premesso che tale documento, anche quando proviene da una struttura privata accreditata, è considerato atto pubblico e pertanto fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze ivi riportate;
tuttavia, tale documento non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese, che ben potrebbero essere contrastate con qualunque mezzo di prova.
Quanto alla valenza processuale di tali dichiarazioni, esse hanno la valenza di una confessione resa ad un terzo, e come tali sottoposte al libero apprezzamento del giudice, secondo il disposto dell'art. 2735 c.c.
Nel caso di specie la veridicità della dichiarazione del risulta Pt_1 smentita dalle evidenze processuali e dalla deposizione testimoniale raccolta, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare.
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Si ritiene quindi che non si possa attribuire peso determinante alla dichiarazione riportata nella cartella clinica ove veniva indicato che il era conducente in quanto non si può non tenere conto che il giovane Pt_1 veniva portato in codice rosso con autombulanza e oltretutto con un “trauma cranico commotivo” come si evince dalla scheda di triage. Pertanto, non è peregrino giungere alla conclusione che l'attore al momento della sottoscrizione non si sia reso conto di quanto stesse dichiarando. Del resto, nell'immediatezza del fatto, il non era in grado di rilasciare Pt_1 dichiarazioni alla Polizia Municipale come da rapporto di incidente stradale.
Quanto ai fatti di causa, risulta poi accertato che il giorno 24/11/2017, il ciclomotore sul quale viaggiava, in qualità di trasportato,
[...]
, nel percorrere in Napoli Via Rosa Dei Venti veniva in Parte_1 collisione con il veicolo tipo Autocarro tg. BW012CR e che nell'occasione, il riportava le lesioni il cui risarcimento è stato sotteso alla presente Pt_1 azione giudiziaria. Oltre al rapporto di incidente stradale vanno richiamate le dichiarazioni rese da il quale dichiarava “ero sul motorino Testimone_1 condotto da Stavamo camminando e mio fratello, Testimone_2
e mio cognato, stavano sulla moto condotta Persona_3 Persona_2 da che era dietro di noi inizialmente. Il nostro motorino era Persona_2 davanti alla moto condotta dal su cui viaggiava mio fratello. Il Per_2
ci ha sorpassato. Davanti a noi c'era un camion che aveva attivato
Per_2 le frecce per entrare in un garage sulla destra rispetto alla nostra direzione di marcia. Il non ha visto che il camion aveva messo le frecce e quindi
Per_2 la moto su cui viaggiava mio fratello si è schiantata sul laterale destro del camion. Il camion era rosso di colore yveco. Il camion aveva già fatto manovra per entrare nell'area privata quando la moto del lo ha
Per_2 colpito…. Il ha impattato il Camion dopo circa 15 metri da quando
Per_2 ci ha superati. Il camion nel frattempo si era allargato al centro della strada per entrare nell'area privata sulla destra. Una volta che il ci ha
Per_2 superato si è riposizionato al centro della carreggiata. Mio fratello dopo
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l'impatto è finito con il viso nel camion ha perso il casco che è volato via. Ha perso i sensi. Ho chiamato mia madre e dopo dieci minuti circa è venuta
l'ambulanza e lo hanno portato al Cardarelli. Aveva il casco aperto, cioè il modello non integrale, che è volato completamente via…”
Inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio, è emersa la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro rappresentata in atti, all'esito della quale i postumi riportati dall'attore, sono stati così descritti dal c.t.u., dott. : “Esito di frattura Per_4 del complesso orbitomalare sn. e del pavimento dell'orbita sn. frattura del mascellare dx., frattura pluriframmentaria dell'arcata dentaria superiore sn. con irradiazione al palato duro e al seno mascellare, avulsione dentaria degli elementi 2.3. Esito di vasta f.l.c. dall'angolo del labbro inferiore sn. al mento, con le caratteristiche descritte nell'esame obiettivo, e costituente pregiudizio estetico di grado lieve.”
Nel caso di specie l'attore ha agito quale terzo trasportato al fine di far valere la tutela ex artt. 141 e 283, lett. b) cod. ass. priv.
Deve, sul punto, osservarsi che per costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione "il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit." (Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015, Rv. 636047 - 01).
Non vi sono poi elementi per poter ritenere che il terzo trasportato fosse a conoscenza che l'Honda fosse privo di copertura assicurativa.
Tanto premesso si ritiene che la disciplina di cui all'art. 283 cod. ass. lett. b) sia pienamente compatibile con quella di cui all'art. 141 cod. ass., dovendosi assicurare in ogni caso piena e completa tutela al terzo trasportato, in armonia con i principi costituzionali in tal senso già affermati dalla Corte Cost. con
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ord. n. 336/2010 (in cui, in un inciso, si fa specifico riferimento al fatto che la nuova disciplina ex art. 283 cod. ass. lett. b) possa trovare applicazione anche in favore del terzo trasportato), nonché con ordinanza n. 205/2008 (con cui la
Corte costituzionale ha affermato l'esigenza di una esegesi costituzionalmente orientata del codice delle assicurazioni, finalizzata a rafforzare le tutele del trasportato, considerato "soggetto debole"), fermo restando l'eventuale diritto di regresso della compagnia chiamata ad effettuare il pagamento, da esercitarsi in separato giudizio nei confronti del responsabile del sinistro (la cui dinamica non rileva ai fini della tutela del terzo trasportato).
Va anche detto che non sono emersi elementi da far ritenere sussistente una concorrente responsabilità del , il quale indossava il casco di Pt_1 protezione come riferito dal teste.
La consulenza medico-legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare un'invalidità temporanea totale di 30 giorni. Quanto al danno biologico, inteso come danno alla salute permanente, all'esito del sinistro il CTU lo ha valutato condivisibilmente al 9%.
Ciò posto, nella specie, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, comma 1, lett. b), del
D.lgs. n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona.
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore,
“non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”; “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il
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pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità, della giovane età del danneggiato e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di ricorrere alla tecnica di 'appesantire' il punto percentuale corrispondente all'invalidità del 9% comunque accertata dal CTU.
Non si ritiene invece di procedere ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 30: € 1.657,20;
- postumi invalidanti permanenti al 9%, tenuto conto dell'età di anni 20 del danneggiato all'epoca del sinistro: € 18.628,65 che con l'appesantimento del punto percentuale per il riconoscimento del danno morale (€ 6.208,93) è pari ad € 25.837,58 che sommato alle precedenti voci dà luogo ad un totale di €
26.494,78. Va altresì riconosciuto la somma di euro 110,00 per le spese mediche sostenute che sommata alle precedenti voci dà luogo all'importo di euro 26.604,78 all'attualità.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 26.604,78 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza
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n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 26.604,78 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 24.11.2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
L'attore ha poi chiesto il risarcimento dei danni per spese mediche future nella misura di euro 10.000,00 all'uopo depositando un preventivo di spesa odontoiatrica.
E' noto che i danni futuri, consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, sono risarcibili tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (Cass.
12690/2011). Orbene, nel caso di specie, si ritiene di accogliere la domanda sulla scorta della CTU medica che ha accertato che sono “ipotizzabili trattamenti restaurativi odontostomatologici di complessità elevata, consistenti in ricostruzione tramite innesti ossei di un pavimento osseo del mascellare sn. superiore, su cui a distanza di tempo, una volta attecchito l'innesto, porre n. 2 impianti…. Il costo presumibile dell'intera opera di ricostruzione assomma in circa 10.000 €”.
Pertanto, va risarcita anche tale somma oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (valore della controversia compreso tra euro 26.000,00 e 52.000,00) in applicazione dei parametri medi.
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Le spese di CTU vanno poste a carico della e di Controparte_1 [...]
in solido tra loro. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- dichiara la contumacia di . CP_2
- dichiara la esclusiva responsabilità di nel sinistro per cui è CP_2 causa.
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni proposta da e, per l'effetto, condanna la , quale Parte_1 Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e , CP_2 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di €
26.604,78 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 24.11.2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, nonché della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per spese mediche future oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna la , quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime e in solido tra loro, al CP_5 CP_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 67,77 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore;
- pone le spese di CTU a carico della quale Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e di in solido CP_2 tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
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Così deciso in Napoli, il 23.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11595/2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 14.4.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 20/01/1997 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Del Cassano n. 160 presso lo studio dell'Avvocato Diego Palumbo, cod. fisc. , che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE –
CONTRO
con sede legale in OG NE (TV) alla Controparte_1
Via Marochessa n. 14, c.f. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di
VI , p.iva , R.E.A. n. TV-364135, quale P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta
Procura Generale alle liti a rogito del notaio rep. Persona_1
n. , dall' Avv. Antonio Troiano - c.f. – P.IVA_3 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio professionale di quest'ultimo sito in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69;
- CONVENUTA –
(c.f. ), nato a [...] il CP_2 C.F._4
26/09/1997 ed ivi res.te alla via Masseria Molisso n. 63
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e da verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza dell'11.4.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, citava in giudizio la Parte_1 [...]
quale impresa designata dalla Regione Campania per la gestione dei CP_1 sinistri a carico del e per ottenere il risarcimento dei CP_3 CP_2 danni patiti in data 24/11/2017, alle ore 20,00 circa, in Napoli alla Via Rosa dei Venti.
L'attore esponeva: - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era trasportato sul motoveicolo tipo Honda FMX 650 tg. CP77095 di proprietà di nell'occasione condotto da CP_2 Persona_2 quest'ultimo ometteva di rispettare le dovute distanze di sicurezza e, procedendo ad alta velocità, non riusciva ad arrestare in tempo utile la propria corsa, finendo per impattare con il lato anteriore della moto il lato destro del veicolo tipo Autocarro tg. BW012CR che lo precedeva e di proprietà della che svoltava a destra in procinto di entrare in Controparte_4 area di parcheggio privata;
- che, a seguito del sinistro, interveniva la Polizia
Municipale di Napoli che redigeva rapporto di incidente stradale n. 128019,
- 2 -
prot. n. PG/2018/188064 del 23/02/2018; - che sia il motociclo che l'autocarro erano sprovvisti di copertura assicurativa;
che esso attore veniva trasportato con autoambulanza al PS dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli dove gli veniva diagnosticato “traumatismo di sedi multiple” con prognosi di gg. 30, con conseguente ricovero fino all'01/12/2017, così come da documentazione medica completa in atti;
che vani risultavano i tentativi di ottenere il risarcimento del danno.
Si costituiva la che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
restava invece contumace. CP_2
Escussi i testi ed espletata CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla convenuta, essendo stata la domanda compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va, altresì, dichiarata la proponibilità e la procedibilità della domanda ex artt.
287 e 148 d.lgs. n. 209/2005, avendo, parte attrice, ritualmente inoltrato, prima dell'instaurazione del giudizio e per il tramite del proprio difensore, lettera di messa in mora con richiesta di risarcimento danni e invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita tanto alla Controparte_1 quanto alla Consap e al responsabile civile.
[...]
Risulta provata la legittimazione attiva dell'attore dalla documentazione medica e dal rapporto di incidente stradale.
Risulta poi provata la legittimazione passiva di come da CP_2 certificato P.R.A.
Parimenti sussiste la legittimazione passiva della quale Controparte_1
F.G.V.S., che trova il suo fondamento nell'art. 283 lett. b) D.lg. 209/2005, ai sensi del quale: “Il Fondo di garanzia , costituito Controparte_5
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presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Nel caso di specie la scopertura assicurativa dell'Honda risulta dalla comunicazione della Consap versata in atti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente questo giudice ritiene provata la qualità di trasportato dell'attore al momento del sinistro.
Ciò risulta dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di
Napoli, ove venivano assunte nell'immediatezza dei fatti le dichiarazioni di il quale riferiva di essere il conducente dell'Honda. Non vi è Persona_2 motivo di dubitare della veridicità di quanto dichiarato. Per quale ragione il doveva dichiarare il falso, esponendo la sua persona a eventuali Per_2 conseguenze anche di natura penale considerando che il riportava Pt_1 lesioni rilevanti a seguito del sinistro?
La circostanza che il fosse trasportato è stata poi confermata anche Pt_1 dal teste di parte attrice.
Quanto al valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni contenute nella cartella clinica, va premesso che tale documento, anche quando proviene da una struttura privata accreditata, è considerato atto pubblico e pertanto fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze ivi riportate;
tuttavia, tale documento non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese, che ben potrebbero essere contrastate con qualunque mezzo di prova.
Quanto alla valenza processuale di tali dichiarazioni, esse hanno la valenza di una confessione resa ad un terzo, e come tali sottoposte al libero apprezzamento del giudice, secondo il disposto dell'art. 2735 c.c.
Nel caso di specie la veridicità della dichiarazione del risulta Pt_1 smentita dalle evidenze processuali e dalla deposizione testimoniale raccolta, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare.
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Si ritiene quindi che non si possa attribuire peso determinante alla dichiarazione riportata nella cartella clinica ove veniva indicato che il era conducente in quanto non si può non tenere conto che il giovane Pt_1 veniva portato in codice rosso con autombulanza e oltretutto con un “trauma cranico commotivo” come si evince dalla scheda di triage. Pertanto, non è peregrino giungere alla conclusione che l'attore al momento della sottoscrizione non si sia reso conto di quanto stesse dichiarando. Del resto, nell'immediatezza del fatto, il non era in grado di rilasciare Pt_1 dichiarazioni alla Polizia Municipale come da rapporto di incidente stradale.
Quanto ai fatti di causa, risulta poi accertato che il giorno 24/11/2017, il ciclomotore sul quale viaggiava, in qualità di trasportato,
[...]
, nel percorrere in Napoli Via Rosa Dei Venti veniva in Parte_1 collisione con il veicolo tipo Autocarro tg. BW012CR e che nell'occasione, il riportava le lesioni il cui risarcimento è stato sotteso alla presente Pt_1 azione giudiziaria. Oltre al rapporto di incidente stradale vanno richiamate le dichiarazioni rese da il quale dichiarava “ero sul motorino Testimone_1 condotto da Stavamo camminando e mio fratello, Testimone_2
e mio cognato, stavano sulla moto condotta Persona_3 Persona_2 da che era dietro di noi inizialmente. Il nostro motorino era Persona_2 davanti alla moto condotta dal su cui viaggiava mio fratello. Il Per_2
ci ha sorpassato. Davanti a noi c'era un camion che aveva attivato
Per_2 le frecce per entrare in un garage sulla destra rispetto alla nostra direzione di marcia. Il non ha visto che il camion aveva messo le frecce e quindi
Per_2 la moto su cui viaggiava mio fratello si è schiantata sul laterale destro del camion. Il camion era rosso di colore yveco. Il camion aveva già fatto manovra per entrare nell'area privata quando la moto del lo ha
Per_2 colpito…. Il ha impattato il Camion dopo circa 15 metri da quando
Per_2 ci ha superati. Il camion nel frattempo si era allargato al centro della strada per entrare nell'area privata sulla destra. Una volta che il ci ha
Per_2 superato si è riposizionato al centro della carreggiata. Mio fratello dopo
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l'impatto è finito con il viso nel camion ha perso il casco che è volato via. Ha perso i sensi. Ho chiamato mia madre e dopo dieci minuti circa è venuta
l'ambulanza e lo hanno portato al Cardarelli. Aveva il casco aperto, cioè il modello non integrale, che è volato completamente via…”
Inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio, è emersa la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro rappresentata in atti, all'esito della quale i postumi riportati dall'attore, sono stati così descritti dal c.t.u., dott. : “Esito di frattura Per_4 del complesso orbitomalare sn. e del pavimento dell'orbita sn. frattura del mascellare dx., frattura pluriframmentaria dell'arcata dentaria superiore sn. con irradiazione al palato duro e al seno mascellare, avulsione dentaria degli elementi 2.3. Esito di vasta f.l.c. dall'angolo del labbro inferiore sn. al mento, con le caratteristiche descritte nell'esame obiettivo, e costituente pregiudizio estetico di grado lieve.”
Nel caso di specie l'attore ha agito quale terzo trasportato al fine di far valere la tutela ex artt. 141 e 283, lett. b) cod. ass. priv.
Deve, sul punto, osservarsi che per costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione "il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit." (Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015, Rv. 636047 - 01).
Non vi sono poi elementi per poter ritenere che il terzo trasportato fosse a conoscenza che l'Honda fosse privo di copertura assicurativa.
Tanto premesso si ritiene che la disciplina di cui all'art. 283 cod. ass. lett. b) sia pienamente compatibile con quella di cui all'art. 141 cod. ass., dovendosi assicurare in ogni caso piena e completa tutela al terzo trasportato, in armonia con i principi costituzionali in tal senso già affermati dalla Corte Cost. con
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ord. n. 336/2010 (in cui, in un inciso, si fa specifico riferimento al fatto che la nuova disciplina ex art. 283 cod. ass. lett. b) possa trovare applicazione anche in favore del terzo trasportato), nonché con ordinanza n. 205/2008 (con cui la
Corte costituzionale ha affermato l'esigenza di una esegesi costituzionalmente orientata del codice delle assicurazioni, finalizzata a rafforzare le tutele del trasportato, considerato "soggetto debole"), fermo restando l'eventuale diritto di regresso della compagnia chiamata ad effettuare il pagamento, da esercitarsi in separato giudizio nei confronti del responsabile del sinistro (la cui dinamica non rileva ai fini della tutela del terzo trasportato).
Va anche detto che non sono emersi elementi da far ritenere sussistente una concorrente responsabilità del , il quale indossava il casco di Pt_1 protezione come riferito dal teste.
La consulenza medico-legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare un'invalidità temporanea totale di 30 giorni. Quanto al danno biologico, inteso come danno alla salute permanente, all'esito del sinistro il CTU lo ha valutato condivisibilmente al 9%.
Ciò posto, nella specie, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, comma 1, lett. b), del
D.lgs. n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona.
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore,
“non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”; “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il
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pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità, della giovane età del danneggiato e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di ricorrere alla tecnica di 'appesantire' il punto percentuale corrispondente all'invalidità del 9% comunque accertata dal CTU.
Non si ritiene invece di procedere ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 30: € 1.657,20;
- postumi invalidanti permanenti al 9%, tenuto conto dell'età di anni 20 del danneggiato all'epoca del sinistro: € 18.628,65 che con l'appesantimento del punto percentuale per il riconoscimento del danno morale (€ 6.208,93) è pari ad € 25.837,58 che sommato alle precedenti voci dà luogo ad un totale di €
26.494,78. Va altresì riconosciuto la somma di euro 110,00 per le spese mediche sostenute che sommata alle precedenti voci dà luogo all'importo di euro 26.604,78 all'attualità.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 26.604,78 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza
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n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 26.604,78 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 24.11.2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
L'attore ha poi chiesto il risarcimento dei danni per spese mediche future nella misura di euro 10.000,00 all'uopo depositando un preventivo di spesa odontoiatrica.
E' noto che i danni futuri, consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, sono risarcibili tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (Cass.
12690/2011). Orbene, nel caso di specie, si ritiene di accogliere la domanda sulla scorta della CTU medica che ha accertato che sono “ipotizzabili trattamenti restaurativi odontostomatologici di complessità elevata, consistenti in ricostruzione tramite innesti ossei di un pavimento osseo del mascellare sn. superiore, su cui a distanza di tempo, una volta attecchito l'innesto, porre n. 2 impianti…. Il costo presumibile dell'intera opera di ricostruzione assomma in circa 10.000 €”.
Pertanto, va risarcita anche tale somma oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (valore della controversia compreso tra euro 26.000,00 e 52.000,00) in applicazione dei parametri medi.
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Le spese di CTU vanno poste a carico della e di Controparte_1 [...]
in solido tra loro. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- dichiara la contumacia di . CP_2
- dichiara la esclusiva responsabilità di nel sinistro per cui è CP_2 causa.
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni proposta da e, per l'effetto, condanna la , quale Parte_1 Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e , CP_2 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di €
26.604,78 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 24.11.2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, nonché della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per spese mediche future oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna la , quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime e in solido tra loro, al CP_5 CP_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 67,77 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore;
- pone le spese di CTU a carico della quale Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e di in solido CP_2 tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
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Così deciso in Napoli, il 23.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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