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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4372/2024 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Spina;
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Controparte_1
Senatore ed Emilia Senatore;
PARTE OPPOSTA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.8.2024, la società cooperativa indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2024 emesso in data
11.7.2024 dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto alla predetta società di pagare in favore di la Controparte_1
somma di € 1.405,44, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di trattamento di fine rapporto da quest'ultima maturato nel corso del rapporto di lavoro di natura subordinato intercorso con la società dal 2.9.2021 al 7.1.2024.
L'opponente deduceva la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza dei requisiti a tal fine previsti dagli artt. 633 e ss. del c.p.c. ed eccepiva il pagamento del trattamento di fine rapporto mediante due bonifici bancari eseguiti il 3.6.2024 e il 23.8.2024.
Tanto premesso chiedeva all'adito Tribunale di accogliere la opposizione e dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva la parte opposta che contestava le deduzioni attoree, chiedendo dunque il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 5.11.2025.
L'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla presente motivazione.
Innanzitutto si rileva che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso sulla base di “modello CUD” anno 2023 sottoscritto dalla società opponente datrice di lavoro e pertanto su idonea prova scritta di credito liquido ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Tanto premesso e passando all'esame del merito, si osserva che come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale, sicchè secondo i principi generali in tema di riparto sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore subordinato, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di retribuzione (o comunque del corrispettivo della propria prestazione), provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie con ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna lavoratrice opposta ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento del TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società opponente dal 2.9.2021 al 7.1.2024 fornendo la prova del rapporto di lavoro e del credito mediante il citato modello CUD anno 2023 regolarmente sottoscritto dalla datrice di lavoro.
La parte opponente non ha contestato né l'esistenza del rapporto di lavoro né
l'esistenza del credito da trattamento di fine rapporto ma ne ha eccepito il pagamento in favore della lavoratrice Controparte_1
A fondamento della eccezione di pagamento la società cooperativa opponente ha prodotto n. 2 bonifici bancari eseguiti in favore di il 3.6.2024 e Controparte_1
il 29.8.2024 per un importo rispettivamente pari ad € 516,00 ed € 1.000,00 (v. bonifici in atti).
Si specifica che dall'esame della ultima busta paga di gennaio 2024 prodotta dalla società opponente il credito da trattamento di fine rapporto risulta essere pari alla somma lorda di € 1.469,78 corrispondente, al netto delle ritenute, alla somma di €
1.061,89 (€ 1.469 - € 268,11).
Ebbene, a fronte della predetta prova di pagamento fornita dalla parte opponente, la lavoratrice opposta ne ha contestato la imputazione al credito da trattamento di fine rapporto deducendo la esistenza di altri crediti più antichi quali tredicesima anno 2023, parte della tredicesima anno 2022 e tredicesima anno 2024.
Ciò posto, pare opportuno riportare i principi affermati dalla Corte di Cassazione in ordine alla distribuzione dell'onere della prova della imputazione di pagamento.
La Suprema Corte, in caso di pagamenti eseguiti con riferimento ad un determinato credito ha affermato che: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (cfr. Cass. 14282/1999, Cass. 205/2007, conformi a Cass. 17102/2006, Cass. 1571/2000, Cass. 14282/1999, Cass.
14071/1999, Cass. 19527/2012). Riguardo ai pagamenti effettuati senza riferimento ad un determinato credito la Corte ha affermato che “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono
l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cass. 26275/2017) ed ancora, con riferimento al tempo dell'adempimento, che “Nel caso in cui il debitore eccepisca
l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo” (Cass.
6217/2016).
Applicando tali principi al caso di specie deve rilevarsi che i predetti bonifici di pagamento prodotti dalla società opponente recano espressamente la causale del trattamento di fine rapporto (oltre che dell'acconto sulla busta paga di gennaio 2024 contenente tale emolumento) sicchè, in mancanza di specifica prova da parte della lavoratrice di crediti diversi, ulteriori e più antichi da quelli ivi espressamente indicati, deve ritenersi che con il pagamento in questione la società opponente abbia idoneamente estinto la obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo. Si evidenzia che la lavoratrice opposta ha solo genericamente indicato la esistenza di ulteriori crediti senza nè quantificarli né dedurre le ragioni per cui essi non sarebbero stati rivendicati anteriormente o contestualmente alla richiesta del trattamento di fine rapporto oggetto del decreto ingiuntivo. Si evidenzia poi ulteriormente che in allegato alle note scritte del 7.4.2025 la società opponente ha prodotto bonifico del
2.12.2024 comprovante il pagamento di € 1.000,00 a saldo della retribuzione di cui all'ultima busta paga di gennaio 2024 (avente un importo complessivo netto di €
2.475,00).
In virtù delle considerazioni finora svolte, avendo la parte opponente fornito la prova del pagamento (fatto estintivo) del credito oggetto del decreto ingiuntivo quest'ultimo va revocato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui “Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. 17469/2007). La Corte di Cassazione ha altresì affermato che la fondatezza del decreto ingiuntivo deve essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione. “Tale momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore” (Cass. 27234/2017; Cass. 29642/2020).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie di causa, avendo la parte opponente proceduto alla estinzione della obbligazione fatta valere con decreto ingiuntivo con due bonifici di cui uno con data anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l'altro con data posteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2024 emesso in data 8.7.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Salerno, 5.11.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4372/2024 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Spina;
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Controparte_1
Senatore ed Emilia Senatore;
PARTE OPPOSTA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.8.2024, la società cooperativa indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2024 emesso in data
11.7.2024 dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto alla predetta società di pagare in favore di la Controparte_1
somma di € 1.405,44, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di trattamento di fine rapporto da quest'ultima maturato nel corso del rapporto di lavoro di natura subordinato intercorso con la società dal 2.9.2021 al 7.1.2024.
L'opponente deduceva la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza dei requisiti a tal fine previsti dagli artt. 633 e ss. del c.p.c. ed eccepiva il pagamento del trattamento di fine rapporto mediante due bonifici bancari eseguiti il 3.6.2024 e il 23.8.2024.
Tanto premesso chiedeva all'adito Tribunale di accogliere la opposizione e dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva la parte opposta che contestava le deduzioni attoree, chiedendo dunque il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 5.11.2025.
L'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla presente motivazione.
Innanzitutto si rileva che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso sulla base di “modello CUD” anno 2023 sottoscritto dalla società opponente datrice di lavoro e pertanto su idonea prova scritta di credito liquido ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Tanto premesso e passando all'esame del merito, si osserva che come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale, sicchè secondo i principi generali in tema di riparto sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore subordinato, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di retribuzione (o comunque del corrispettivo della propria prestazione), provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie con ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna lavoratrice opposta ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento del TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società opponente dal 2.9.2021 al 7.1.2024 fornendo la prova del rapporto di lavoro e del credito mediante il citato modello CUD anno 2023 regolarmente sottoscritto dalla datrice di lavoro.
La parte opponente non ha contestato né l'esistenza del rapporto di lavoro né
l'esistenza del credito da trattamento di fine rapporto ma ne ha eccepito il pagamento in favore della lavoratrice Controparte_1
A fondamento della eccezione di pagamento la società cooperativa opponente ha prodotto n. 2 bonifici bancari eseguiti in favore di il 3.6.2024 e Controparte_1
il 29.8.2024 per un importo rispettivamente pari ad € 516,00 ed € 1.000,00 (v. bonifici in atti).
Si specifica che dall'esame della ultima busta paga di gennaio 2024 prodotta dalla società opponente il credito da trattamento di fine rapporto risulta essere pari alla somma lorda di € 1.469,78 corrispondente, al netto delle ritenute, alla somma di €
1.061,89 (€ 1.469 - € 268,11).
Ebbene, a fronte della predetta prova di pagamento fornita dalla parte opponente, la lavoratrice opposta ne ha contestato la imputazione al credito da trattamento di fine rapporto deducendo la esistenza di altri crediti più antichi quali tredicesima anno 2023, parte della tredicesima anno 2022 e tredicesima anno 2024.
Ciò posto, pare opportuno riportare i principi affermati dalla Corte di Cassazione in ordine alla distribuzione dell'onere della prova della imputazione di pagamento.
La Suprema Corte, in caso di pagamenti eseguiti con riferimento ad un determinato credito ha affermato che: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (cfr. Cass. 14282/1999, Cass. 205/2007, conformi a Cass. 17102/2006, Cass. 1571/2000, Cass. 14282/1999, Cass.
14071/1999, Cass. 19527/2012). Riguardo ai pagamenti effettuati senza riferimento ad un determinato credito la Corte ha affermato che “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono
l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cass. 26275/2017) ed ancora, con riferimento al tempo dell'adempimento, che “Nel caso in cui il debitore eccepisca
l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo” (Cass.
6217/2016).
Applicando tali principi al caso di specie deve rilevarsi che i predetti bonifici di pagamento prodotti dalla società opponente recano espressamente la causale del trattamento di fine rapporto (oltre che dell'acconto sulla busta paga di gennaio 2024 contenente tale emolumento) sicchè, in mancanza di specifica prova da parte della lavoratrice di crediti diversi, ulteriori e più antichi da quelli ivi espressamente indicati, deve ritenersi che con il pagamento in questione la società opponente abbia idoneamente estinto la obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo. Si evidenzia che la lavoratrice opposta ha solo genericamente indicato la esistenza di ulteriori crediti senza nè quantificarli né dedurre le ragioni per cui essi non sarebbero stati rivendicati anteriormente o contestualmente alla richiesta del trattamento di fine rapporto oggetto del decreto ingiuntivo. Si evidenzia poi ulteriormente che in allegato alle note scritte del 7.4.2025 la società opponente ha prodotto bonifico del
2.12.2024 comprovante il pagamento di € 1.000,00 a saldo della retribuzione di cui all'ultima busta paga di gennaio 2024 (avente un importo complessivo netto di €
2.475,00).
In virtù delle considerazioni finora svolte, avendo la parte opponente fornito la prova del pagamento (fatto estintivo) del credito oggetto del decreto ingiuntivo quest'ultimo va revocato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui “Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. 17469/2007). La Corte di Cassazione ha altresì affermato che la fondatezza del decreto ingiuntivo deve essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione. “Tale momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore” (Cass. 27234/2017; Cass. 29642/2020).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie di causa, avendo la parte opponente proceduto alla estinzione della obbligazione fatta valere con decreto ingiuntivo con due bonifici di cui uno con data anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l'altro con data posteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2024 emesso in data 8.7.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Salerno, 5.11.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio