TAR
Sentenza breve 12 febbraio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00389 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00131/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 131 del 2026, proposto da
MA IO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore del Centro
Coordinamento Treviso Clubs, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni
Falcomer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Padova, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di
Padova, in persona del Questore pro tempore, e Questura Treviso, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive, non costituito in giudizio; N. 00131/2026 REG.RIC.
nei confronti
A.C.D. Campodarsego s.s.d. a r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emesso dal Perfetto della provincia di Padova con decreto Fasc.
19096/2025/Area I – Prot. Uscita n. 0001406 del 8-1-2026, con cui è stato disposto il divieto di vendita ai residenti della provincia di Treviso dei tagliandi relativi all'incontro di calcio di Serie D Calcio ACD Campodarsego – Treviso Calcio in programma, presso lo stadio Gabbiano di Campodarsego (PD) il prossimo 25-1-2026;
- della colà citata previa determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive n. 46 del 23-12-2025 con cui era stato chiesto al Prefetto di
Padova di valutare, sentito il Questore, l'adozione del surrichiamato divieto di vendita;
- della colà citata presupposta nota-parere del Questore di Padova del 29-12-2025;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Padova, della Questura di Padova e della Questura di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IL LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI N. 00131/2026 REG.RIC.
Considerato che:
- con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il
Perfetto di Padova ha vietato la vendita ai residenti della provincia di Treviso dei tagliandi relativi all'incontro di calcio ACD Campodarsego – Treviso Calcio in programma presso lo stadio Gabbiano di Campodarsego (PD) in data 25-1-2026;
- con decreto n. 81 del 20-1-2026 il Presidente di questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare ex art. 56 c.p.a., proposta da parte ricorrente, evidenziando che “le limitazioni preventive adottate a tutela dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi dagli organi a ciò specificamente preposti hanno carattere cautelare e costituiscono espressione di ampia discrezionalità, così che la relativa sindacabilità giurisdizionale è limitata ai soli profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, che nella specie non appaiono sussistenti, alla luce dei gravi elementi di rischio per
l'ordine e la sicurezza pubblica evidenziati nel provvedimento impugnato”;
- con memoria del 28-1-2026 parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, stante lo svolgimento dell'evento sportivo in data 25-1-2026, e ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;
- le Amministrazioni resistenti si sono rimesse alla valutazione del giudice in ordine alla pronuncia sulle spese di giudizio;
- alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 le parti, avvertite della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., hanno confermato le conclusioni già proposte;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che in ragione delle peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M. N. 00131/2026 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IL LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL LA ON SI
IL SEGRETARIO N. 00131/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00389 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00131/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 131 del 2026, proposto da
MA IO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore del Centro
Coordinamento Treviso Clubs, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni
Falcomer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Padova, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di
Padova, in persona del Questore pro tempore, e Questura Treviso, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive, non costituito in giudizio; N. 00131/2026 REG.RIC.
nei confronti
A.C.D. Campodarsego s.s.d. a r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emesso dal Perfetto della provincia di Padova con decreto Fasc.
19096/2025/Area I – Prot. Uscita n. 0001406 del 8-1-2026, con cui è stato disposto il divieto di vendita ai residenti della provincia di Treviso dei tagliandi relativi all'incontro di calcio di Serie D Calcio ACD Campodarsego – Treviso Calcio in programma, presso lo stadio Gabbiano di Campodarsego (PD) il prossimo 25-1-2026;
- della colà citata previa determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive n. 46 del 23-12-2025 con cui era stato chiesto al Prefetto di
Padova di valutare, sentito il Questore, l'adozione del surrichiamato divieto di vendita;
- della colà citata presupposta nota-parere del Questore di Padova del 29-12-2025;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Padova, della Questura di Padova e della Questura di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IL LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI N. 00131/2026 REG.RIC.
Considerato che:
- con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il
Perfetto di Padova ha vietato la vendita ai residenti della provincia di Treviso dei tagliandi relativi all'incontro di calcio ACD Campodarsego – Treviso Calcio in programma presso lo stadio Gabbiano di Campodarsego (PD) in data 25-1-2026;
- con decreto n. 81 del 20-1-2026 il Presidente di questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare ex art. 56 c.p.a., proposta da parte ricorrente, evidenziando che “le limitazioni preventive adottate a tutela dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi dagli organi a ciò specificamente preposti hanno carattere cautelare e costituiscono espressione di ampia discrezionalità, così che la relativa sindacabilità giurisdizionale è limitata ai soli profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, che nella specie non appaiono sussistenti, alla luce dei gravi elementi di rischio per
l'ordine e la sicurezza pubblica evidenziati nel provvedimento impugnato”;
- con memoria del 28-1-2026 parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, stante lo svolgimento dell'evento sportivo in data 25-1-2026, e ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;
- le Amministrazioni resistenti si sono rimesse alla valutazione del giudice in ordine alla pronuncia sulle spese di giudizio;
- alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 le parti, avvertite della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., hanno confermato le conclusioni già proposte;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che in ragione delle peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M. N. 00131/2026 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IL LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL LA ON SI
IL SEGRETARIO N. 00131/2026 REG.RIC.