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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DE ROSA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Longhin N. 115 35129 Padova PD
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720240010500640000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso;
Resistente: rigetto ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio descritta in epigrafe relativa al “mancato pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario rg 23/2023, iscritto dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Padova”, allegando il difetto di motivazione della cartella e la mancata indicazione analitica degli interessi pretesi oltre al capitale (modalità di calcolo).
Inoltre l'omessa notifica dei ruoli premessi alla cartella
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Prima della cartella risulta notificato l'invito al pagamento.
In ogni caso, la carttella è sufficientemente motivata, tenuto conto anche dell'invito al pagamento ed è tale da consentire al contribuente di comprendere pienamente la pretesa.
Solo a titolo di chiarimento, è opportuno richiamare l'invito al pagamento con l'indicazione della regioni della pretesa, della norma che prevede il calcolo della sanzione (con l'indicazione del rapporto percentuale di sanzione/giorni di ritardo), della necessità di pagare oltre il capitale gli interessi “al saggio legale”.
Tutto più che sufficientemete chiaro.
L'impugnazione pretestuosa giustifica la condanna alle spese di lite
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000 oltre accessori di legge.
Padova, lì 29 gennaio 2026
Il Presidente est.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DE ROSA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Longhin N. 115 35129 Padova PD
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720240010500640000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso;
Resistente: rigetto ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio descritta in epigrafe relativa al “mancato pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario rg 23/2023, iscritto dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Padova”, allegando il difetto di motivazione della cartella e la mancata indicazione analitica degli interessi pretesi oltre al capitale (modalità di calcolo).
Inoltre l'omessa notifica dei ruoli premessi alla cartella
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Prima della cartella risulta notificato l'invito al pagamento.
In ogni caso, la carttella è sufficientemente motivata, tenuto conto anche dell'invito al pagamento ed è tale da consentire al contribuente di comprendere pienamente la pretesa.
Solo a titolo di chiarimento, è opportuno richiamare l'invito al pagamento con l'indicazione della regioni della pretesa, della norma che prevede il calcolo della sanzione (con l'indicazione del rapporto percentuale di sanzione/giorni di ritardo), della necessità di pagare oltre il capitale gli interessi “al saggio legale”.
Tutto più che sufficientemete chiaro.
L'impugnazione pretestuosa giustifica la condanna alle spese di lite
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000 oltre accessori di legge.
Padova, lì 29 gennaio 2026
Il Presidente est.