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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2634/2020 di R.G. avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale
TRA
Parte 1 (CF C.F. 1 (), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Guastafierro in forza di procura in calce all'atto di citazione,
domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
(P.IVA: P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Maria La Mantia in forza di mandato in atti, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
CONVENUTO
NONCHE'
(P.IVA: P.IVA 2 ), rappresentato e difeso ASSICURATRICE CP 3
dall'avv. Anna Paola Bellistri, in forza di mandato in atti, domiciliata come in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
(P.IVA: P.IVA 3 ), rappresentata e difesa Controparte_4
dall'avv. Vincenzo Esposito Corona, in forza di mandato in atti, domiciliato come in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 07.11.2024 in cui la causa è stata presa in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Nola la Controparte_5 e altri al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'erronea esecuzione dell'intervento di liposuzione effettuato, previo ricovero del 13.03.2015
presso la Controparte_6 in data 28.03.2015.
Parte attrice deduce che, successivamente all'intervento, vi era un'evidente asimmetria tra i due fianchi trattati chirurgicamente e, nonostante i trattamenti di mesoterapia eseguiti, non vi furono miglioramenti. L'attrice ritiene responsabile nella causazione del
CP 1 e il dott. danno la struttura ospedaliera , per imperizia ed CP 2
imprudenza, avendo il sanitario eseguito l'intervento di liposuzione senza fornire delucidazioni in merito e senza operare alcun disegno preoperatorio.
Ciò premesso, deducendo la sussistenza di una condotta colposa dei sanitari della casa di cura convenuta nell' esecuzione dell'intervento di cui sopra, chiedeva il risarcimento del danno di natura patrimoniale e non riportato in conseguenza dell'errato intervento,
e richiedendo la liquidazione, altresì, del danno morale e esistenziale. Si costituiva la Controparte 7 la quale nel merito, eccepiva l'infondatezza della avversa domanda, deducendo la assenza di responsabilità, in concreto, del sanitario dott. CP 2 ; chiedeva inoltre la chiamata in causa del Dott. CP 2 già convenuto in giudizio, per essere manlevata dallo stesso per qualsivoglia somma eventualmente fosse tenuta a pagare a favore dell'attrice e concludeva per il rigetto della domanda. Si costituiva in giudizio il dott. CP 2 , il quale declinava ogni responsabilità,
evidenziando che l'intervento veniva eseguito a regola d'arte e con assoluta diligenza,
perizia e prudenza sottolineando di avere correttamente informato la paziente di quelli che sono gli effetti collaterali di una liposuzione;
concludeva per il rigetto della domanda e spiegando, in via subordinata all' accoglimento della domanda, contestuale domanda di manleva nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici [...]
Parte 2 e AM Trust Ass.ni S.p.a., delle quali chiedeva la chiamata in causa.
ritualmente costituitasi, eccepiva laLa compagnia assicuratrice CP 3
infondatezza della domanda per assenza di nesso eziologico tra la condotta del sanitario ed il danno provocato, evidenziando anch' essa l'assenza di responsabilità in саро al dott. CP 2 eccepiva, in ogni caso, la inoperatività della polizza essendo la stessa stata disdetta per insolvenza in data 02.03.2018.
La compagnia assicuratrice Controparte_4 ritualmente costituitasi, eccepiva l'inoperatività della polizza concludendo per il rigetto della domanda.
Preliminarmente va precisato che alla fattispecie in esame non sono applicabili le norme sostanziali contenute nella L. n. 24 del 2017, non avendo le stesse portata retroattiva e non potendo applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore
(cfr. Cass. Civ. 28994/2019).
Venendo al merito, dalla natura contrattuale della responsabilità invocata dall'attrice discende ai fini del riparto dell'onere probatorio che l'attrice, paziente danneggiata,- deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, essendo stata prestazione professionale eseguita in modo diligente, ovvero che, pur esistendo la dedotta inadempienza, essa non è stato eziologicamente rilevante, essendo stati gli esiti negativi determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. per tutte Cass. 19-04-2006 n. 9085; Cass. Sez. Un. 11-
01-2008 n. 577, nonché successive Cass. 21-07-2011 n. 15993; Cass. 26-01-2010 n.
1538).
Con tali di posizione la Suprema Corte ha in particolare superato il precedente orientamento il quale, dalla natura contrattuale del rapporto, faceva conseguire sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15-01-1997, n. 364) che, soltanto qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza dil'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, per cui soltanto in tali ipotesi il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva, limitandosi a dimostrare l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie ed il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589).
Più specificamente, l'onere della prova veniva ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30
maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220).
Come innanzi detto, i suddetti sopra riassunti risultati sono stati oggi riletti dalla più
recente giurisprudenza di legittimità alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533,
secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto
adempimento.
Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità
professionale del medico ovvero della struttura sanitaria, deve ritenersi che il paziente,
che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria,
deve provare il contratto ed allegare un inadempimento, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (v. per tutte Cass. 19-04-2006 n. 9085; Cass. 11-
11-2005, n. 22894; Cass. 19-5-2004, n. 9471).
Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. 11-1-2008, n. 576 Presidente: Carbone,
Estensore: Segreto) hanno inoltre accolto, quanto alla configurabilità del nesso causale in sede civile, la regola probatoria del "piu' probabile che non", già espressamente adottata dalla precedente pronuncia del 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando
definitivamente il criterio dell' "oltre il ragionevole dubbio" di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le
conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità oggettiva deve compiersi ex ante, in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché “non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale"), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità
dell'evento.
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio,
che attiene alla fase giudiziale successiva al verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbi, nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del "più probabile che non”.
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
In via preliminare, deve premettersi che nessuna questione è sorta sotto il profilo della legittimazione attiva dell'attrice, in ogni caso provata dalla documentazione (in specie,
sanitaria) agli atti e dall'attività istruttoria svolta.
Nel merito la domanda attorea è infondata per quanto di seguito esplicitato.
Nel corso del giudizio il precedente Magistrato, ritenutane la necessità, nominava i consulenti tecnici conferendo l'incarico ai CTU Dott. Persona 1 e Persona 2
[...]
Non ignora questo Tribunale che secondo la corte di nomofilachia il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del Consulente Tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalle indicazioni della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa)
si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (cfr. per tutte Cass. 2-7-2004,
n. 14638; Cass. 9-12-1995, n. 12630; Cass. 7-6-2000, n. 7716; Cass. 11-3-2002, n. 3492).
Ciò posto, le risultanze acquisite non consentono di ritenere provata la responsabilità,
quanto alla causazione dell'evento dedotto in citazione, dei menzionati convenuti;
va fatto riferimento, al riguardo, all'istruttoria svolta e, soprattutto, alla C.T.U. espletata dai suddetti CTU. Pt 1 in forza dellaI consulenti d'ufficio hanno ricostruito l'iter clinico della sig.ra depositata documentazione sanitaria;
dalla espletata CTU, depositata il 27.12.2022, è
emerso che: "il caso in esame rappresenta un intervento di routinaria e di facile esecuzione
(liposuzione regione trocanterica per lipodistrofia severa). Non vi è nel caso in esame omissione della media diligenza nè tantomeno condotta omissiva o commissiva da parte dei sanitari”. Ancora è emerso che: 'le lesioni lamentate dalla parte attrice non sono riferibili all'intervento..la lieve asimmetria riscontrata non ha cagionato danno alla salute o biologico, né la compromissione della validità
psicofisica del soggetto. Non sono state messe in atto terapie riabilitative e/o cure accessorie successive all'intervento del 28.03.2015…..l'operatore ha rispettato le linee guida e delle buone pratiche clinico-
assistenziali previste d clinico-assistenziali previsti dall'art. 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco;
dovendo nello specifico riscontrarsi un danno alla salute precipuamente riconducibile ad un problema afferente alla medicina estetica”.
Come correttamente osservato dai C.T.U. -le cui conclusioni, per coerenza logico- scientifica del ragionamento e per il rigore seguito nell'espletamento delle operazioni peritali, sono fatte proprie da questo Giudicante il caso clinico della sig.ra Parte 1
non “rileva alcuna condotta omissiva da parte dei sanitari..non avendo esibito repertazione
[...]
fotografica del preoperatorio e dell'immediato post operatorio non è possibile stabilire un nesso causale tra l'intervento e la leggera asimmetria presente al momento della consulenza, essa può essere riconducibile agli aumenti ponderali avuti nel post operatorio, alle gravidanze ed alle successive sequele di quest'ultime. Oltretutto le ondulazioni presenti al momento della consulenza e palesate dalla sig.ra Pt 1 non erano nelle finalità dell'intervento che come su premesso è specifico solo per rimuovere accumuli adiposi e non per cellulite e buccia d'arancia che è un inestetismo riconducibile a disordini circolatori e che si aggrava o si palesa durante le gravidanze”.
Di conseguenza, non essendo stati ravvisati comportamenti censurabili da parte della struttura e non essendo, per l'altro, emerso alcun profilo di imperizia, negligenza ed imprudenza nella condotta del convenuto chirurgo, la domanda attorea non può che essere rigettata. Tra l'altro gli esiti della consulenza hanno evidenziato l'assenza di elementi istruttori offerti a sostegno del dedotto nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati da parte attrice, non avendo quest'ultima offerto alcun supporto neppure di carattere fotografico del pre e post operatorio.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono certamente giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., per dichiararle interamente compensate tra tutte tali parti, tenuto conto: della natura della controversia, considerata la delicatezza della materia sia sotto il profilo fattuale che in punto di diritto;
della necessità di approfondite indagini tecniche per l'accertamento in ordine alla contestata colpa professionale;
del complessivo comportamento delle parti,
elementi, tutti, che inducono a ritenere ampiamente giustificata l'integrale compensazione delle spese processuali.
Stante la soccombenza e non essendo consentito porre, nemmeno parzialmente, a carico delle parti vittoriose, in base al principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le spese di
C.T.U. (Cass. Civ., 92/6228), quest'ultime vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così
provvede:
- rigetta tutte le domande;
dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra tutte le parti in causa, nei
-
rispettivi rapporti;
-pone definitivamente a carico di Parte 1 le spese relative all' espletata
C.T.U.
Così deciso in Nola, il 03.02.2025
IL Giudice
Dott.ssa Lucia Paura