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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1175/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4195/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001374557000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 18.06.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9001374557000 notificata il 22.04.2025 relativa a una cartella concernente tassa automobilistica per gli anni 2013-2014, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché la cartella di pagamento sottesa era stata ritualmente notificata e successivamente erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione.
Evocata in giudizio, si costituiva la Regione Calabria la quale assumeva di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento presupposto.
La ricorrente depositava memoria.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992
n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (Cass. n.21082/2011).
Deve poi osservarsi che è stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011;
Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, ma soprattutto una serie di atti interruttivi della prescrizione, e segnatamente in via assorbente una precedente intimazione di pagamento n.094 2022 9001301832000 notificata il 21.04.2023, contenente la predetta cartella impugnata e che ha determinato l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 22.04.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo, pur non considerando i termini di sospensione conseguenti all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4195/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001374557000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 18.06.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9001374557000 notificata il 22.04.2025 relativa a una cartella concernente tassa automobilistica per gli anni 2013-2014, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché la cartella di pagamento sottesa era stata ritualmente notificata e successivamente erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione.
Evocata in giudizio, si costituiva la Regione Calabria la quale assumeva di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento presupposto.
La ricorrente depositava memoria.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992
n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (Cass. n.21082/2011).
Deve poi osservarsi che è stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011;
Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, ma soprattutto una serie di atti interruttivi della prescrizione, e segnatamente in via assorbente una precedente intimazione di pagamento n.094 2022 9001301832000 notificata il 21.04.2023, contenente la predetta cartella impugnata e che ha determinato l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 22.04.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo, pur non considerando i termini di sospensione conseguenti all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna