Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4329 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
di Sicilia (ME) in via F.F. Romeo n. 19, C.F.: , C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonina Pimpo
(pec: fax: 090 8887256, C.F.: Email_1
), ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio C.F._2
sito in Messina alla via Tommaso Cannizzaro n. 13; PARTE
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] C.F.: CP_1
cittadinanza italiana, residente a [...]di C.F._3
Riva (ME), via Regina Margherita n. 336, ed elettivamente domiciliata in
Messina, via G. A. Cesareo n. 29, presso lo studio dell'Avv. FRIDA
SIMONA GIUFFRIDA (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._4
difende giusta procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax: 0902931423, indirizzo di
1
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 23.10.2024, premesso che in data Parte_1
24.09.2011 a Forza d'Agrò, aveva contratto matrimonio con CP_1
; che da tale unione era nato a [...] il [...] il figlio
[...]
che i coniugi si erano separati consensualmente ed Persona_1
avevano, quindi, divorziato con sentenza n. 1046/2021 emessa dal
Tribunale di Messina il 06.05.2021, pubblicata il 21.05.2021; che il
Tribunale di Messina aveva con detta sentenza affidato il figlio Per_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, attribuendo alla il potere di decidere in ordine agli aspetti Pt_1
sanitari riguardanti il minore, ed aveva disciplinato i tempi di permanenza con il padre;
che egli svolgeva l'attività di guida turistica a Roma e per tale motivo non aveva potuto effettuare gli incontri con il figlio nei giorni infrasettimanali previsti in sentenza, ma era riuscito a stare con il figlio un fine settimana ogni due settimane, dal venerdì alla domenica con pernottamento;
che , nondimeno, il figlio, in quelle occasioni in cui era stato con lui per tre giorni senza incontrare la madre, in occasione delle festività natalizie e pasquali, non aveva manifestato disagio o malessere;
che il bambino era affetto da sindrome della X fragile e non era capace di esprimersi verbalmente ma era comunque in grado di manifestare la propria volontà; che il bambino aveva mostrato entusiasmo tutte le volte in cui si era trovato in compagnia del padre oltre che dei nonni e degli zii paterni;
che il minore appariva essere nelle condizioni psicofisiche di spostarsi in
2 ambienti diversi dalla propria casa tanto che la lo aveva CP_1
condotto con sé a Roma in data 16.05.2023, nella occasione in cui la stessa doveva laurearsi, facendo sì che l'incontro con il padre si svolgesse a
Roma; tutto ciò premesso, chiedeva che fossero modificate le modalità di visita del deducente al figlio prevedendo che egli potesse tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita da scuola il venerdì sino alle ore
20,00 della domenica nonchè per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, dando la possibilità al deducente di condurre il figlio a
Ceccano a casa dei nonni e degli zii paterni. Osservava, inoltre, che la disposizione con la quale era stata attribuita alla la facoltà di CP_1
assumere le decisioni concernenti gli aspetti sanitari nell'interesse del minore non aveva sortito gli esiti sperati, poichè la resistente aveva utilizzato tale disposizione per fare intendere che aveva l'affidamento esclusivo del figlio, ad esempio in occasione della domanda per il riconoscimento dell'assegno unico o in occasione del cambio di residenza del minore, effettuato senza chiedere al deducente il consenso. Chiedeva, pertanto, che tale disposizione fosse revocata.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 27.11/03.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 16.01.2025 si costituiva , la quale evidenziava che le richieste di CP_1
modifica delle statuizioni vigenti avanzate dall , oltre a non Pt_1
fondarsi su alcun fatto sopravvenuto rispetto alla sentenza di primo grado e a quella emessa dalla Corte di Appello il 01.04.2022, guardavano solamente alle eIGenze del padre e non a quelle del figlio, il quale era affetto da una grave patologia per la quale era indispensabile che fosse assicurata al bambino la massima stabilità possibile, mentre i tempi di permanenza proposti dall avrebbero finito per allontanare il Pt_1
3 minore per periodi prolungati dal contesto abituale di vita, con possibile aumento di ansia e stress nel bambino. Osservava, poi, che ella aveva sempre rispettato scrupolosamente la sentenza emessa in sede di divorzio mentre era stato l ad interrompere dal 2023 gli incontri Pt_1
infrasettimanali con il figlio, abdicando volontariamente al suo ruolo genitoriale. Lamentava, peraltro, che quanto l prendeva con sé il Pt_1
figlio non sosteneva il figlio nelle videochiamate con la madre e non comunicava dove conducesse il bambino, atteso che lo stesso non viveva più a Nizza di Sicilia ma aveva spostato il centro dei suoi interessi a Roma.
Evidenziava, in ogni caso che non appariva opportuno che il minore fosse portato a Roma nei fine settimana di permanenza con il padre. Negava, poi, di avere effettuato il trasferimento di residenza del figlio senza ottenere il consenso del padre, posto che ella si era solamente spostata in una diversa abitazione nel medesimo comune a brevissima distanza dall'abitazione precedente e rilevava che l'attribuzione a lei in via esclusiva del potere di assumere decisioni in ambito sanitario era stata una conseguenza della conflittualità esistente tra le parti che aveva determinato notevoli difficoltà.
Rilevava che le motivazioni addotte a sostegno della suddetta disposizione non risultavano in alcun modo infirmate ed anzi la circostanza che l' si fosse trasferito a Roma rendeva ancora più difficile il dialogo Pt_1
tra le parti. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
29.01.2025 l rilevava che il fatto sopravvenuto sul quale era Pt_1
fondata la domanda era rappresentato dal proprio lavoro a Roma che non gli consentiva di vivere stabilmente a Nizza di Sicilia. Contestava, poi,
l'affermazione secondo cui egli non avesse preso in considerazione le eIGenze del figlio, poichè egli aveva rilevato che, nonostante la patologia da cui era affetto il figlio, lo stesso aveva mostrato di essere in grado di far
4 fronte a cambiamenti e di avere una capacità adattativa. Negava, poi, che egli avesse tenuto condotte volte ad ostacolare i contatti con la madre quando il bambino era con lui, mentre era stato il minore ad evidenziare insofferenza verso qualsiasi tipo di intrusione da parte della madre quando si trovava in compagnia del padre. Rilevava, poi, che egli non era affatto tenuto a fare un resoconto dettagliato alla sulle attività CP_1
compiute dal figlio quando lo stesso era con lui e negava che egli non si fosse attenuto alle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, avendo sempre avvisato la con ampio anticipo quando non avrebbe CP_1
potuto effettuare gli incontri con il figlio per motivi di lavoro. Quanto alla richiesta di revoca del potere attribuito alla di assumere da sola CP_1
decisioni in ambito sanitario, evidenziava che essa era fondata sugli abusi compiuti dalla madre, che si era comportata come genitore affidatario in via esclusiva e rilevava che la distanza non poteva costituire un ostacolo all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Con memoria ex art. 473 bia . 17 comma 2 c.p.c. depositata il
06.02.2025 la ribadiva che le circostanze allegate dalla CP_1
controparte non erano fatti sopravvenuti e contestava l'affermazione secondo cui ella avesse bisogno del consenso della controparte per spostarsi da un'abitazione ad un'altra a 100 metri di distanza circa.
Osservava, poi, che l aveva sempre lavorato nel settore turistico Pt_1
fuori dal territorio siciliano, ancor prima di contrarre matrimonio ed anche durante il procedimento di divorzio era stato assunto nel 2021 dalla
Agenzia Osservava, peraltro, che sin dalla Controparte_2
emissione della sentenza di primo grado di divorzio l aveva Pt_1
addotto eIGenze lavorative per non vedere il figlio, sicché tali eIGenze lavorative non erano certamente sopravvenute. Ribadiva in ogni caso che il minore aveva bisogno di stabilità e le richieste di modifica dei tempi di
5 permanenza rischiavano di alterare l'equilibrio raggiunto anche perché il ricorrente non aveva chiarito con quale frequenza avesse intenzione di condurre il bambino a Ceccano. Negava, poi, che egli avesse chiesto all un resoconto dettagliato delle attività del bambino svolte Pt_1
quando lo stesso era con il padre, ma lamentava che l non forniva Pt_1
mai neppure la più stringata informazione. Quanto alla revoca della disposizione che aveva attribuito alla deducente la facoltà di assumere le decisioni in ambito sanitario, rilevava che l era assente dalla Pt_1
gestione sanitaria del figlio, non lo accompagnava alle terapie e non partecipava alle riunioni a scuola nelle quale si prendevano le decisioni di maggiore interesse, sicché non si comprendeva in qual modo potesse condividere la responsabilità genitoriale su tali questioni.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. depositata il
13.02.2025 l' ribadiva tutte le proprie argomentazioni e chiedeva Pt_1
che fosse dato incarico al Servizio di NPIA competente di valutare in relazione allo stato di salute del minore, la possibilità di un suo allontanamento dal domicilio insieme al padre o alla madre, indicandone frequenza e durata.
All'udienza del 25.02.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice, su richiesta dei procuratori delle parti, rinviava la causa ad altra udienza, essendo in corso delle trattative per una soluzione concordata della lite.
Con note depositate il 13.03.2025 entrambe le parti comunicavano che avevano raggiunto un accordo come da scrittura datata 12.03.2025, nei termini seguenti:
“1) Le premesse formano parte integrante del premesso accordo;
2) Il IG. dichiara di rinunciare alla domanda di riattribuzione della piena Pt_1
6 responsabilità genitoriale, ritenendo, nel miglior interesse del minore e tenuto conto della distanza fisica tra la residenza del figlio e Per_1
la propria, nonché delle necessità che la patologia del figlio comporta, che la responsabilità in ordine alle scelte sanitarie sia esercitata in via esclusiva dalla madre IG.ra , intendendosi con aspetti sanitari quelli CP_1
relativi ai controlli ed alle scelte delle terapie collegate alla condizione patologica del minore;
3) La IG.ra prende atto della rinuncia della CP_1
domanda da parte del IG. 4) Il IG. starà con il figlio Pt_1 Pt_1
ogni secondo fine settimana del mese dalle ore 10:30 del sabato Per_1
mattina, quando il IG. preleverà il minore nel consueto cortile Pt_1
carrabile privato di Via Agrumaria n° 8, alle ore 19:30 della domenica sera, quando riaccompagnerà al medesimo cortile privato. Il IG. Per_1
si impegna a comunicare preventivamente il nuovo indirizzo nelle Pt_1
vicinanze di Nizza di Sicilia (ME) dove il minore pernotterà il sabato notte.
5) Le parti convengono che nel caso in cui il IG. dovesse non Pt_1
potere prendere con sé il minore nel secondo fine settimana del mese, potrà recuperare solo il fine settimana successivo, che dovrà comunque essere preventivamente comunicato alla IG.ra e previo accordo con la CP_1
stessa. 6) Non saranno previsti tempi di permanenza nel periodo natalizio o pasquale o durante le vacanze estive, mantenendo gli incontri padre-figlio secondo le modalità indicate nel punto 4; 7) Stante la modifica dei tempi di frequentazione con i genitori e la prevalenza dei tempi di con la Per_1
mamma, il IG. conviene che la IG.ra percepisca l'intero Pt_1 CP_1
importo dell'assegno unico per il figlio al momento suddiviso nella misura del 50% ciascuno. A tal fine il IG. si impegna a provvedere Pt_1
tempestivamente all'annullamento della richiesta sul portale INPS, con ciò consentendo alla IG.ra di depositarne una nuova, della quale sarà CP_1
titolare, nella quale verrà flaggata la richiesta di versamento al 100% in
7 favore della madre per accordo tra i genitori;
8) Per quanto concerne il mantenimento del minore, si conferma la misura del contributo già statuito in sede di separazione, maggiorato dell'aumento Istat nelle more maturato, che il IG. dovrà versare alla IG.ra entro il giorno cinque di Pt_1 CP_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore come da Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 che devono intendersi parte integrante del presente accordo;
9) Le parti rinunciano reciprocamente alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; 10) Le parti dichiarano di avere risolto ogni ulteriore questione inerente le modalità di affidamento del figlio minore;
11) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti. 12) le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza e di procedere rinunciando alla presenza fisica”.
All'udienza del 01.04.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, che chiedevano il recepimento del suddetto accordo, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
8 Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti con scrittura datata 12.03.2025 e depositata il 13.03.2025, testualmente riportato in parte motiva;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, il 15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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