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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.763/2024
Dott. ES TI Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. VI RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 763/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2024 e posta in decisione in esito a discussione orale ex
art. 275 bis cod.proc.civ all'udienza collegiale del 26 novembre 2025
OGGETTO: d a
Opposizione
con il patrocinio dell'avv. Sforza Gianluca Parte_1
all'esecuzione (art. APPELLANTE
615, 2' comma c.p.c.) c o n t r o immobiliare con il patrocinio dell'avv. Picenni Parte_2
Codice: 100012 Marco elettivamente domiciliato presso l'avv.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2629/2024 pubblicata in data 20 giugno 2024 e notificata in data 21 giugno 2024.
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“in via principale:
- accertato che l'esponente ha depositato il ricorso di opposizione
all'esecuzione nei termini di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., in riforma della
sentenza n. 2629/2024, pubblicata il 20/6/2024 nel procedimento n.
6599/2023 R.G. del Tribunale di Brescia, giudice dott. Gianluigi Canali,
accertato che il credito garantito dal signor è stato Parte_1
contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, dichiararsi
l'inefficacia del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 408/2021
R.G.E., per impignorabilità dell'immobile sito in Paratico (Bs), Via dei Mille
n. 45, iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Paratico agli
identificativi catastali: Fg.12/NCT – Particella n. 57 Subb. 6, 7 e 8, e,
conseguentemente, ordinarsi la cancellazione della trascrizione al
competente Conservatore dei registri immobiliari, con ogni conseguenza di
legge;
- accertato che il creditore procedente, convenuto nel presente
procedimento, ha agito con temerarietà, condannarsi il medesimo al
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, in
favore del signor;
Parte_1
in ogni caso:
spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio integralmente
rifusi.”.
Dell'appellata
2 “In via preliminare:
- Stante la manifesta infondatezza dell'appello, disporre ex art. 348 bis c.p.c.
la discussione orale della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 bis
c.p.c..
In via principale:
- Rigettare l'appello interposto dal sig. poiché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto;
- Accertare la malafede o colpa grave del sig. e, per l'effetto, Parte_1
condannare il medesimo ai sensi dell'art. 96, comma I c.p.c., o
eventualmente d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., al risarcimento
del danno in favore della da liquidarsi in via Parte_2
equitativa.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambo i gradi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile la opposizione ai sensi dell'art. 615 cod.proc.civ. proposta da avverso la esecuzione forzata condotta da Parte_1 Controparte_1
in relazione a bene immobile di sua proprietà.
[...]
Ha, in particolare, evidenziato che: l'ordinanza di vendita è stata emessa alla udienza del 06 dicembre 2024; ai fini dell'ammissibilità della proposta opposizione, l'opponente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di averla proposta il giorno prima;
l'opponente ha dedotto di avere provveduto a tale
3 deposito il 06 dicembre 2022 e, quindi, in data comunque non anteriore a quella della ordinanza di vendita emessa dal giudice della esecuzione.
2.L'appellante ha proposto gravame fondato su un unico motivo attinente la questione dell'ammissibilità dell'opposizione.
Ha sosteuto che: il proprio ricorso è stato depositato il 06 dicembre 2022 alle ore 11.34, lo stesso giorno della pronuncia della ordinanza di vendita, come risulta dalla “ricevuta di avvenuta consegna” alla casella di destinazione
tribunale tel.giustiziacert.it rilasciata dal gestore di posta Email_1
elettronica certificata del Tribunale di Brescia;
non vi è, invece, alcuna certezza circa la pronuncia della ordinanza di vendita da parte del giudice della esecuzione in quanto il verbale della udienza del 06 dicembre 2022 nel contesto della quale è stata emessa la ordinanza di vendita non indica l'orario d'inizio e di chiusura;
posto che la udienza era fissata alle 11.30 deve ritenersi in modo verosimile che la ordinanza di vendita non fosse stata ancora pronunciata al momento del deposito del ricorso.
3. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
ha dedotto che l'appellante non ha provato che il ricorso in opposizione sia stato depositato prima della udienza del 06 dicembre 2022 in cui il Giudice della esecuzione ha disposto la vendita del bene immobile pignorato e che anzi, l'affermazione per cui la udienza è stata tenuta alle
11.30 mentre il ricorso è stato depositato alle 11.34, ne smentisce la tesi.
4. L'art. 615 ultimo comma prevede che << nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata
4 disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non avere potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile>>.
4.1. Pur avendo riguardo ai dati temporali evidenziati in atto di appello,
risulta confermato che il deposito del ricorso in opposizione alla esecuzione
è stato proposto successivamente alla ordinanza di vendita.
L'appellante ha documentato la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) del 06 dicembre 2022 alle ore 11.34 e l'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria.
Tuttavia è lo stesso appellante che deduce che la udienza in cui è stata disposta la vendita è stata fissata alle 11.30 e l'assunto per cui sarebbe “più
che verosimile ritenere che nel momento in cui l'esponente ha depositato il
proprio ricorso (ore 11.34) l'ordinanza di vendita non fosse stata
pronunciata”, è una mera petizione di principio non supportata da alcuna prova.
Pertanto, persiste la carenza probatoria già rilevata dal Tribunale in quanto non sono offerti al Collegio elementi per ritenere che il deposito del ricorso sia anteriore rispetto alla celebrazione dell'udienza e all'emissione dell'ordinanza di vendita e quindi sia ammissibile la opposizione con esso proposta.
Peraltro, ai fini della valutazione della tempestività del deposito non è
5 sufficiente avere riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna: occorre, infatti,
considerare che <
deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria
(cd. quarta PEC)>> (Cass. S.U. 28403/2023).
Vi è prova in atti che l'accettazione del deposito con successo è avvenuta alle ore 11.47; dalle difese delle parti e dalla sentenza impugnata si ricava che l'accettazione manuale da parte della Cancelleria è avvenuta il 07 dicembre
2022.
Va ricordato che il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite
PCT genera quattro distinte p.e.c. di ricevuta: la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario;
la seconda (“ricevuta di consegna”) attesta che l'invio
è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n.
221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19, l. n. n. 228/2012), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima p.e.c., e cioè̀ subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva;
la terza p.e.c. attesta l'esito dei controlli automatici del deposito;
la quarta p.e.c., infine, attesta l'esito del controllo manuale del
6 cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. (Cass., S.U. cit.
28403/2023; nello stesso senso Cass. 69/2025, Cass. 28982/2019, in parte motiva).
L'appellante era o doveva essere consapevole che solo il buon fine di tale procedimento di deposito consolida in via definitiva l'effetto di tempestivo deposito che si produce, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC).
E' evidente, quindi, che in assenza di impedimento oggettivo, di cui l'appellante neppure deduce l'esistenza, l'inoltro del deposito dell'atto di opposizione e la consegna di esso nella casella di destinazione il giorno stesso della udienza e in orario successivo a quello della udienza fissata per la vendita non poteva tempestivamente conseguire l'effetto del definitivo consolidamento del deposito né tanto meno venire a conoscenza al Giudice
dell'esecuzione prima che disponesse la vendita mancando la effettuazione in tempo utile dei successivi controlli con esito positivo, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria.
5.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri minimi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: da € 52.001 ad € 260.000)
tenuto conto della questione trattata e dell'attività difensiva svolta.
7 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2629/2024 pubblicata in data 20 giugno 2024;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.489,00 per la “fase di studio”, € 956,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “di trattazione” ed € 2.552,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
VI RI ES TI
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.763/2024
Dott. ES TI Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. VI RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 763/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2024 e posta in decisione in esito a discussione orale ex
art. 275 bis cod.proc.civ all'udienza collegiale del 26 novembre 2025
OGGETTO: d a
Opposizione
con il patrocinio dell'avv. Sforza Gianluca Parte_1
all'esecuzione (art. APPELLANTE
615, 2' comma c.p.c.) c o n t r o immobiliare con il patrocinio dell'avv. Picenni Parte_2
Codice: 100012 Marco elettivamente domiciliato presso l'avv.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2629/2024 pubblicata in data 20 giugno 2024 e notificata in data 21 giugno 2024.
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“in via principale:
- accertato che l'esponente ha depositato il ricorso di opposizione
all'esecuzione nei termini di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., in riforma della
sentenza n. 2629/2024, pubblicata il 20/6/2024 nel procedimento n.
6599/2023 R.G. del Tribunale di Brescia, giudice dott. Gianluigi Canali,
accertato che il credito garantito dal signor è stato Parte_1
contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, dichiararsi
l'inefficacia del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 408/2021
R.G.E., per impignorabilità dell'immobile sito in Paratico (Bs), Via dei Mille
n. 45, iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Paratico agli
identificativi catastali: Fg.12/NCT – Particella n. 57 Subb. 6, 7 e 8, e,
conseguentemente, ordinarsi la cancellazione della trascrizione al
competente Conservatore dei registri immobiliari, con ogni conseguenza di
legge;
- accertato che il creditore procedente, convenuto nel presente
procedimento, ha agito con temerarietà, condannarsi il medesimo al
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, in
favore del signor;
Parte_1
in ogni caso:
spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio integralmente
rifusi.”.
Dell'appellata
2 “In via preliminare:
- Stante la manifesta infondatezza dell'appello, disporre ex art. 348 bis c.p.c.
la discussione orale della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 bis
c.p.c..
In via principale:
- Rigettare l'appello interposto dal sig. poiché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto;
- Accertare la malafede o colpa grave del sig. e, per l'effetto, Parte_1
condannare il medesimo ai sensi dell'art. 96, comma I c.p.c., o
eventualmente d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., al risarcimento
del danno in favore della da liquidarsi in via Parte_2
equitativa.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambo i gradi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile la opposizione ai sensi dell'art. 615 cod.proc.civ. proposta da avverso la esecuzione forzata condotta da Parte_1 Controparte_1
in relazione a bene immobile di sua proprietà.
[...]
Ha, in particolare, evidenziato che: l'ordinanza di vendita è stata emessa alla udienza del 06 dicembre 2024; ai fini dell'ammissibilità della proposta opposizione, l'opponente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di averla proposta il giorno prima;
l'opponente ha dedotto di avere provveduto a tale
3 deposito il 06 dicembre 2022 e, quindi, in data comunque non anteriore a quella della ordinanza di vendita emessa dal giudice della esecuzione.
2.L'appellante ha proposto gravame fondato su un unico motivo attinente la questione dell'ammissibilità dell'opposizione.
Ha sosteuto che: il proprio ricorso è stato depositato il 06 dicembre 2022 alle ore 11.34, lo stesso giorno della pronuncia della ordinanza di vendita, come risulta dalla “ricevuta di avvenuta consegna” alla casella di destinazione
tribunale tel.giustiziacert.it rilasciata dal gestore di posta Email_1
elettronica certificata del Tribunale di Brescia;
non vi è, invece, alcuna certezza circa la pronuncia della ordinanza di vendita da parte del giudice della esecuzione in quanto il verbale della udienza del 06 dicembre 2022 nel contesto della quale è stata emessa la ordinanza di vendita non indica l'orario d'inizio e di chiusura;
posto che la udienza era fissata alle 11.30 deve ritenersi in modo verosimile che la ordinanza di vendita non fosse stata ancora pronunciata al momento del deposito del ricorso.
3. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
ha dedotto che l'appellante non ha provato che il ricorso in opposizione sia stato depositato prima della udienza del 06 dicembre 2022 in cui il Giudice della esecuzione ha disposto la vendita del bene immobile pignorato e che anzi, l'affermazione per cui la udienza è stata tenuta alle
11.30 mentre il ricorso è stato depositato alle 11.34, ne smentisce la tesi.
4. L'art. 615 ultimo comma prevede che << nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata
4 disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non avere potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile>>.
4.1. Pur avendo riguardo ai dati temporali evidenziati in atto di appello,
risulta confermato che il deposito del ricorso in opposizione alla esecuzione
è stato proposto successivamente alla ordinanza di vendita.
L'appellante ha documentato la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) del 06 dicembre 2022 alle ore 11.34 e l'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria.
Tuttavia è lo stesso appellante che deduce che la udienza in cui è stata disposta la vendita è stata fissata alle 11.30 e l'assunto per cui sarebbe “più
che verosimile ritenere che nel momento in cui l'esponente ha depositato il
proprio ricorso (ore 11.34) l'ordinanza di vendita non fosse stata
pronunciata”, è una mera petizione di principio non supportata da alcuna prova.
Pertanto, persiste la carenza probatoria già rilevata dal Tribunale in quanto non sono offerti al Collegio elementi per ritenere che il deposito del ricorso sia anteriore rispetto alla celebrazione dell'udienza e all'emissione dell'ordinanza di vendita e quindi sia ammissibile la opposizione con esso proposta.
Peraltro, ai fini della valutazione della tempestività del deposito non è
5 sufficiente avere riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna: occorre, infatti,
considerare che <
deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria
(cd. quarta PEC)>> (Cass. S.U. 28403/2023).
Vi è prova in atti che l'accettazione del deposito con successo è avvenuta alle ore 11.47; dalle difese delle parti e dalla sentenza impugnata si ricava che l'accettazione manuale da parte della Cancelleria è avvenuta il 07 dicembre
2022.
Va ricordato che il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite
PCT genera quattro distinte p.e.c. di ricevuta: la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario;
la seconda (“ricevuta di consegna”) attesta che l'invio
è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n.
221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19, l. n. n. 228/2012), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima p.e.c., e cioè̀ subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva;
la terza p.e.c. attesta l'esito dei controlli automatici del deposito;
la quarta p.e.c., infine, attesta l'esito del controllo manuale del
6 cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. (Cass., S.U. cit.
28403/2023; nello stesso senso Cass. 69/2025, Cass. 28982/2019, in parte motiva).
L'appellante era o doveva essere consapevole che solo il buon fine di tale procedimento di deposito consolida in via definitiva l'effetto di tempestivo deposito che si produce, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC).
E' evidente, quindi, che in assenza di impedimento oggettivo, di cui l'appellante neppure deduce l'esistenza, l'inoltro del deposito dell'atto di opposizione e la consegna di esso nella casella di destinazione il giorno stesso della udienza e in orario successivo a quello della udienza fissata per la vendita non poteva tempestivamente conseguire l'effetto del definitivo consolidamento del deposito né tanto meno venire a conoscenza al Giudice
dell'esecuzione prima che disponesse la vendita mancando la effettuazione in tempo utile dei successivi controlli con esito positivo, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria.
5.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri minimi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: da € 52.001 ad € 260.000)
tenuto conto della questione trattata e dell'attività difensiva svolta.
7 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2629/2024 pubblicata in data 20 giugno 2024;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.489,00 per la “fase di studio”, € 956,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “di trattazione” ed € 2.552,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
VI RI ES TI
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