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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 15.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Fasano Mario Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappr e difeso dall' avv Del Vecchio Elena
RESISTENTE nonché
, rappr e difeso dall'avv. Benevento Ascanio CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 05976202200002024000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposta opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0597620220000202400 limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento 1) n 05920100036433464000; 2)
05920110018241536000; 3) 05920120008748744000; 4)
05920130008425752000; 5) 05920140008146331000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l' omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito, la decadenza ex art 25 dlgs 46/1999, la prescrizione del credito, il difetto di motivazione nel merito della pretesa, la genericità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la violazione dell' art 50 co 2 dpr 602/73, la mancanza di prova della sottoscrizione del ruolo, l' illegittimità degli oneri di riscossione richiesti. Concludeva, pertanto, per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, per l'illegittimità, la nullità e comunque l'infondatezza dell'atto opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva che contestava Controparte_3 gli avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva l Controparte_4 che eccepiva
[...]
l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Sciogliendo la riserva del 28.09.2022, il Giudice rigettava la chiesta sospensiva.
La causa, rinviata all'udienza del 15.01.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e pertanto, va rigettato.
Preliminarmente non può essere accolta l' eccezione relativa all' illegittimità del' atto impugnato per omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria atteso che tale vizio non costituisce causa di nullità dell' atto impugnato ma consente la rimessione in termini di parte opponente per la proposizione di eventuali eccezioni processuali o di merito.
Appare altresì infondata l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' atto indica chiaramente i motivi dell' iscrizione ipotecaria consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni dell' iscrizione ipotecaria consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell' importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicchè non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014).
Va inoltre rilevato che non risultano violati i termini di cui all' art 25 dlgs 46/1999 per l' iscrizione a ruolo dei contributi e che l' eventuale decadenza per tardiva iscrizione a ruolo non comporta l' inesigibilità delle somme iscritte a ruolo atteso che il giudice è tenuto a valutare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria dell' Parte_2
Va disattesa altresì l' eccezione relativa alla violazione dell' art 50 co 2 dpr 602/73 conformemente all' orientamento della
Suprema Corte Cass 19667/2014 secondo cui “L' iscrizione ipotecaria non è atto di espropriazione forzata e pertanto IA può iscrivere ipoteca senza la preventiva notifica della intimazione ad adempiere prevista dall' art 50 DPR n 602/73.
Risulta inoltre infondata l' eccezione relativa alla illegittimità della pretesa per omessa sottoscrizione dei ruoli atteso che secondo l' orientamento della Suprema Corte “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (v ordinanza Cass n 1545 del 22 gennaio 2018).
*
Tanto premesso va dichiarata infondata anche l' eccezione di prescrizione.
Va infatti rilevato che riferimento alle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione la parte resistente ha documentato la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione:
1) per la cartella esattoriale n 05920100036433464000 regolarmente notificata in data 18/08/2010, la prescrizione è stata interrotta dalla intimazione di pagamento n.05920149016518749 (la cui notifica si è perfezionata con il ritiro della raccomandata informativa in data 04/11/2014), dalla intimazione di pagamento n.05920179005500521/000 (notificata in data 22.11.2017 a mani della moglie e dall' avviso di intimazione Controparte_5
n.05920199003043865/000 (la cui notifica si è perfezionata con il ritiro della raccomandata informativa in data 24/09/2019.
b)Per la cartella n.05920110018241536000, regolarmente notificata in data 27/06/2011, la prescrizione è stata interrotta dalla intimazione di pagamento n.05920149016519254 (la cui notifica si è perfezionata con il ritiro della raccomandata informativa in data
04/11/2014), dalla intimazione di pagamento n.05920179005500521/000 (notificata in data 22.11.2017 a mani della moglie e dall' intimazione di pagamento Controparte_5
n.05920199003043865/000 (la cui notifica si è perfezionata con il ritiro della raccomandata informativa in data 24/09/2019).
c)Per la cartella n.05920120008748744000 relativa a contributi dell' anno 2011 (con riferimento alla quale non vi è prova di regolare notifica) la prescrizione è stata interrotta dalla intimazione di pagamento n.05920149016519759 (la cui notifica si è perfezionata con il ritiro della raccomandata informativa in data
04/11/2014), dalla intimazione di pagamento n.05920179005500521/000 regolarmente notificata in data 22.11.2017
a mani della moglie nonché dall' avviso di Controparte_5 intimazione n.05920199003043865/000 (la cui notifica si è perfezionata con il ritiro della raccomandata informativa in data
24/09/2019.
d)Per la cartella di pagamento n.05920130008425752000, notificata in data 13/05/2013, la prescrizione è stata interrotta da intimazione di pagamento n.05920149016520062 (regolarmente notificata con il ritiro della raccomandata informativa in data
04/11/2014) dall' intimazione di pagamento n.05920179005500521/000 regolarmente notificata in data 22.11.2017 a mani della moglie nonché dall' intimazione di pagamento Controparte_5
n.05920199003043865/000, la cui notifica si è perfezionata con il ritiro della raccomandata informativa in data 24/09/2019.
e)Per la cartella n.05920140008146331000, regolarmente notificata in data 08/08/2014, la prescrizione è stata interrotta dall' intimazione di pagamento n.05920179005500521000 regolarmente notificata in data 22.11.2017 a mani della moglie Controparte_5
e dall' intimazione di pagamento n.05920199003043865/000 (la cui notifica si è perfezionata con il ritiro della raccomandata in formativa in data 24/09/2019).
Infine va ricordato che “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa
(secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.
La cartella esattoriale altro non è, infatti, che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e l'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca.( Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, n. 9845,in senso conforme, Cassaz. Civ. sent. 24339/16, ordinanza n.3036
17/02/2016,sent. n.6913 17/03/2017).
Infine anche gli interessi risultano correttamente calcolati ex art
30 DPR 602/73 tramite meri calcoli matematici laddove risultano altresì legittime le somme richieste a titolo di aggio (Secondo
Cassazione civile sez. 03/12/2020, n.27650: “In tema di riscossione, a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione "ex lege" del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica strumentale all' permane la Controparte_1 giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del
2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo
l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore).
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 1.000,00, oltre CP_2 accessori come per legge.
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si Controparte_3 liquidano in € 1.000,00,oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Elena Del Vecchio dichiaratasi antistatario.
Lecce, 23.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Francesca Costa