TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2180/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NI (CE) il 29/01/1993 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TOZZI FRANCESCO e dall'avv. Giuseppina Chiariello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, C.F. - con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Massimiliano
ON e dall'Avv. Erminio Capasso
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14/02/2025, l'epigrafato ricorrente ha chiesto la condanna dell' , quale gestore del Fondo di tesoreria, al pagamento della somma di € 2.282,24 a CP_1 titolo di TFR, oltre interessi come per legge. CP_ L' si è costituito in giudizio e ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della prestazione nelle more del giudizio.
1 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.11.2025 parte ricorrente ha ammesso l'avvenuto pagamento della prestazione, chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 delle spese di lite.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso dallo stesso ricorrente;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
2 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso è pacifico il diritto vantato nei confronti dell' ; tuttavia, risulta CP_1 documentalmente che il riconoscimento della prestazione oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto il 7.7.2025 e cioè dopo il deposito del ricorso e la sua notifica CP_1
CP_ all' ; l deve essere dunque condannato al pagamento delle spese processuali CP_1 nella misura indicata nella parte dispositiva, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
3 b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15 %, con attribuzione.
Aversa, 28.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott. ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2180/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NI (CE) il 29/01/1993 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TOZZI FRANCESCO e dall'avv. Giuseppina Chiariello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, C.F. - con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Massimiliano
ON e dall'Avv. Erminio Capasso
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14/02/2025, l'epigrafato ricorrente ha chiesto la condanna dell' , quale gestore del Fondo di tesoreria, al pagamento della somma di € 2.282,24 a CP_1 titolo di TFR, oltre interessi come per legge. CP_ L' si è costituito in giudizio e ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della prestazione nelle more del giudizio.
1 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.11.2025 parte ricorrente ha ammesso l'avvenuto pagamento della prestazione, chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 delle spese di lite.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso dallo stesso ricorrente;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
2 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso è pacifico il diritto vantato nei confronti dell' ; tuttavia, risulta CP_1 documentalmente che il riconoscimento della prestazione oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto il 7.7.2025 e cioè dopo il deposito del ricorso e la sua notifica CP_1
CP_ all' ; l deve essere dunque condannato al pagamento delle spese processuali CP_1 nella misura indicata nella parte dispositiva, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
3 b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15 %, con attribuzione.
Aversa, 28.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott. ssa Fabiana Colameo
4