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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8977/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'11/08/2025 da
, con il proc. e dom. avv. POLO SABRINA, per mandato allegato Parte_1
al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO, per mandato Parte_2
in calce al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 11/10/2019 – decr. om. dd. 21/11/2019 e depositato il 28/11/2019);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 21/10/2008) e (il Per_1 Per_2
16/09/2012) e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AN DI RA (UD) il 16/06/2007 tra , nata a [...] Parte_1
il 22/05/1978, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_3 Per_4
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...]
responsabilità genitoriale. Per le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà agire autonomamente. Le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative a istruzione, educazione, salute e scelte religiose, dovranno essere adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2. Dispone il collocamento prevalente e la residenza dei figli presso l'abitazione della madre (ex casa coniugale) sita in Pasian di Prato (Ud), fraz. Colloredo, in via Toscana n. 2.
3. Dispone che il padre terrà con sé i figli a weekend alternati da sabato sera a domenica sera, oltre a 2 cene infrasettimanali senza pernotto;
pranzi
2
all'occorrenza e comunque ogniqualvolta i figli lo desiderino, come già avviene.
4. Dispone che durante le festività i genitori alterneranno la loro presenza, comunicando con congruo anticipo il periodo feriale che intendono condividere con i figli ed eventuali variazioni nei turni di assegnazione concordati. I figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di almeno 2 o 3 settimane, anche non consecutive nel periodo estivo.
5. Prende atto che le parti convengono che, qualora uno dei genitori, per qualsiasi motivo (es. impegni personali, professionali o impedimenti temporanei), non possa esercitare il proprio diritto/dovere di permanenza con i figli nei tempi previsti dal ricorso e qui riportati (ad esempio, dal venerdì alla domenica o in altre occasioni), l'altro genitore, previo tempestivo avviso, si renderà disponibile a tenere con sé i figli per il periodo di assenza dell'altro. Resta inteso che le parti si impegnano a collaborare tra loro con spirito di disponibilità e rispetto reciproco, concordando eventuali modifiche agli orari e ai periodi di permanenza dei figli, anche in deroga alle previsioni del ricorso, qualora ciò sia necessario o nell'interesse dei minori. Tale possibilità di accordo tra le parti potrà avvenire anche in via informale, purché vi sia il consenso di entrambi i genitori
6. Dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT. Inoltre, prende atto che entro ottobre 2025, il sig. verserà alla Pt_2
3
sig.ra euro 1.650,00, a saldo e stralcio degli arretrati per adeguamenti Pt_1
ISTAT.
7. Le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro genitore entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
8. Dà atto che l'assegno familiare per i figli minori sarà richiesto esclusivamente dalla sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
9. Nulla devono i coniugi a titolo di reciproco mantenimento.
10. Dà atto del reciproco consenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori, con facoltà per ciascun genitore di recarsi all'estero con i figli per ragioni di svago o studio.
11. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN DI RA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8977/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'11/08/2025 da
, con il proc. e dom. avv. POLO SABRINA, per mandato allegato Parte_1
al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO, per mandato Parte_2
in calce al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 11/10/2019 – decr. om. dd. 21/11/2019 e depositato il 28/11/2019);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 21/10/2008) e (il Per_1 Per_2
16/09/2012) e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AN DI RA (UD) il 16/06/2007 tra , nata a [...] Parte_1
il 22/05/1978, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_3 Per_4
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...]
responsabilità genitoriale. Per le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà agire autonomamente. Le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative a istruzione, educazione, salute e scelte religiose, dovranno essere adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2. Dispone il collocamento prevalente e la residenza dei figli presso l'abitazione della madre (ex casa coniugale) sita in Pasian di Prato (Ud), fraz. Colloredo, in via Toscana n. 2.
3. Dispone che il padre terrà con sé i figli a weekend alternati da sabato sera a domenica sera, oltre a 2 cene infrasettimanali senza pernotto;
pranzi
2
all'occorrenza e comunque ogniqualvolta i figli lo desiderino, come già avviene.
4. Dispone che durante le festività i genitori alterneranno la loro presenza, comunicando con congruo anticipo il periodo feriale che intendono condividere con i figli ed eventuali variazioni nei turni di assegnazione concordati. I figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di almeno 2 o 3 settimane, anche non consecutive nel periodo estivo.
5. Prende atto che le parti convengono che, qualora uno dei genitori, per qualsiasi motivo (es. impegni personali, professionali o impedimenti temporanei), non possa esercitare il proprio diritto/dovere di permanenza con i figli nei tempi previsti dal ricorso e qui riportati (ad esempio, dal venerdì alla domenica o in altre occasioni), l'altro genitore, previo tempestivo avviso, si renderà disponibile a tenere con sé i figli per il periodo di assenza dell'altro. Resta inteso che le parti si impegnano a collaborare tra loro con spirito di disponibilità e rispetto reciproco, concordando eventuali modifiche agli orari e ai periodi di permanenza dei figli, anche in deroga alle previsioni del ricorso, qualora ciò sia necessario o nell'interesse dei minori. Tale possibilità di accordo tra le parti potrà avvenire anche in via informale, purché vi sia il consenso di entrambi i genitori
6. Dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT. Inoltre, prende atto che entro ottobre 2025, il sig. verserà alla Pt_2
3
sig.ra euro 1.650,00, a saldo e stralcio degli arretrati per adeguamenti Pt_1
ISTAT.
7. Le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro genitore entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
8. Dà atto che l'assegno familiare per i figli minori sarà richiesto esclusivamente dalla sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
9. Nulla devono i coniugi a titolo di reciproco mantenimento.
10. Dà atto del reciproco consenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori, con facoltà per ciascun genitore di recarsi all'estero con i figli per ragioni di svago o studio.
11. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN DI RA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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