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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/11/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 8998/2023 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciavarella Rossella e Scalzo Andrea
[...]
- ricorrente -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Fascia Michele
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, parte opponente ha adito il Tribunale di Foggia, in Funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 86/2022, emessa il 12.09.2023 e notificata il 20.09.2023, con cui l' le ha ingiunto di Controparte_2 pagare complessivi €.2.022,90 per aver “omesso di effettuare le scritture obbligatorie previste sul Libro
Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo per n. 1 lavoratore subordinato e per mesi nr. 25; come per esteso riportato nel verbale di accertamento dell' n. 2021004746/DDL del 15/10/2021”. CP_3
Con Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per i motivi che seguono.
pagina 1 di 4 La sanzione amministrativa ha ad oggetto la violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, d.l. 112/2008, conv. con modificazioni in l. 133/2008 (infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro), con riferimento alla lavoratrice . Persona_1
Detta sanzione è basata sul Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021004746/DDL del
15.10.2021 (affoliato in entrambi i fascicoli di parte), redatto dai funzionari ispettivi dell' , con cui CP_3
è stato constatato l'omesso versamento della contribuzione effettivamente dovuta per la lavoratrice e la infedele registrazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 d.l. 112/2008 conv. in l. Persona_1
133/2008. Con Ciò chiarito, grava sull' l'onere probatorio circa i presupposti costitutivi delle violazioni contestate, ossia l'orario di lavoro effettivamente prestato dalla lavoratrice e, conseguentemente, Persona_1
l'infedele registrazione sul LUL.
Infatti, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della
P.A., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18 legge n. 689 del
1981 può essere soddisfatto anche "per relationem" e cioè con riferimento al rapporto di denuncia”
(cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7779 del 20/08/1997).
Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto per le ragioni già espresse dalla scrivente con la sentenza n. 2131/2025 del 24.10.2025 – nell'ambito del procedimento tra parte opponente e l' , avente ad CP_3 oggetto l'opposizione al predetto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, durante il quale sono state espletate prove testimoniali – di cui si riportano i seguenti passaggi motivazionali.
<
[...]
la quale ha dichiarato di essere stata assunta con contratto di lavoro part-time di 15 ore Per_1 settimanali nel periodo decorrente dal 29.09.2014 al 31.07.2018, ma di aver effettivamente osservato un orario di lavoro di 6 ore giornaliere (in luogo di 2,5 ore giornaliere, previste dal contratto e per le quali veniva retribuita), dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:30 oppure dalle 14:00 alle 20:00, e il sabato dalle 7:30 alle 13:30.
Priore, inoltre, ha indicato e quali lavoratrici con le quali aveva Persona_2 Persona_3 lavorato.
pagina 2 di 4 ascoltata in sede ispettiva, ha riferito di essere stata dipendente della ditta “AFIP Persona_2 associazione”, avente sede operativa nella stessa struttura della ditta nel periodo dal 4.09.2015 al CP_1
10.05.2016. Ha dichiarato che la lavoratrice osservava il suo stesso orario di lavoro per il turno Per_1 di mattina, dalle 7:30 alle 13:30 (“era sempre presente”) e talvolta anche per il turno pomeridiano, dalle 14:00 alle 20:00 (“in diverse occasioni ero al lavoro con lei”).
ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta ispezionata Persona_3 dal 26.01.2016 al 31.07.2018, osservando un orario di lavoro part-time, dalle 7:30 alle 10:00/10:30. Ha aggiunto: “mi è capitato, nei giorni in cui ero in servizio, di vedere al lavoro la sig.ra
[...]
. Ricordo che al mattino arrivava verso le 7:40”; e ancora: “il mio contratto di lavoro era Per_1 part-time ed andava dalle 7:30 alle 10:00, massimo 10:30 se era previsto lo straordinario ed in questo arco di tempo posso confermare la presenza in servizio della sig.ra . Ovviamente non Persona_1 so a che ora la finiva il suo turno di lavoro”. Per_1
Gli ispettori hanno proceduto anche all'ascolto dell'amministratore unico della società,
[...]
, e di altre 7 lavoratrici ( Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, e ), le quali CP_7 Controparte_8 CP_9 Persona_4 Persona_5 hanno dichiarato lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità part-time.
In virtù di tali dichiarazioni l' ha ritenuto di aver accertato l'omissione contributiva riferita alla CP_3 lavoratrice per i periodi innanzi indicati. Persona_1
Nel corso del giudizio, sono state escusse, all'udienza del 15.05.2023, le testimoni e Persona_3
Entrambe hanno riferito di non conoscere Testimone_1 Persona_2 ha precisato di “aver lavorato per la nel 2016/2017, un annetto, avevo un Persona_3 CP_1 contratto di 11 ore settimanali, lavoravo poche ore, la mattina 2 ore, dal lunedì al venerdì”, aggiungendo di arrivare alle 7:40/7:45 insieme a e di andare via prima di Persona_1 quest'ultima.
All'udienza del 16.10.2023, escusse come testimoni, e Controparte_8 Persona_4 hanno confermato l'attività lavorativa svolta dalla lavoratrice , escludendo che Per_1 Persona_2 avesse mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della non avendo preso parte alle CP_1 riunioni della società. ha inoltre precisato che tutto il personale era stato assunto con contratto di Controparte_8 lavoro part-time e che “quando la usciva alle ore 9:00, io entravo e quindi ci incrociavamo”. Per_1
pagina 3 di 4 ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che avesse un contratto Persona_4 Per_1 di lavoro part-time con turno spezzato, aggiungendo di non incontrarla durante i suoi turni, che si svolgevano dalle ore 9:30 alle ore 12:00, e di non averla mai vista lavorare il sabato.
Dalle dichiarazioni acquisite emerge che l'irregolarità contributiva accertata dall' a carico della CP_3 ditta con riguardo alla lavoratrice sia basata soltanto sulle dichiarazioni CP_1 Persona_1 rese da quest'ultima e da Persona_2
Quanto a quest'ultima, è emerso che non sia stata una dipendente della società difatti la stessa in CP_1 sede ispettiva ha dichiarato di prestare attività lavorativa alle dipendenze della “AFIP associazione”, circostanza confermata anche dalle testimoni ascoltate.
Al contrario, quanto dichiarato da risulta conforme alla documentazione di formazione Persona_3 aziendale versata in atti (v. contratti di lavoro della lavoratrice , all. nn.
9-13 e Libro Persona_1
Unico relativo al periodo settembre 2014 – luglio 2018, all. n. 5).
Ne deriva che l'omissione contributiva nei confronti della lavoratrice non abbia Persona_1 trovato un riscontro probatorio e un'adeguata conferma nelle dichiarazioni acquisite in fase di accertamento e nel corso del giudizio>>. Con Conclusivamente, non essendo state provate le infrazioni alla base delle sanzioni comminate dall' ,
l'opposizione deve essere accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, scaglione “infra €.5.200,00” valore complessità bassa) – seguono la soccombenza della parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 86/2022, emessa il
12.09.2023; Con
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in €.1.314,00, oltre IVA, CPA, spese generali, come per legge, oltre al rimborso delle spese borsuali (€.49,00).
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2025.
La Giudice del Lavoro
RA de VI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 8998/2023 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciavarella Rossella e Scalzo Andrea
[...]
- ricorrente -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Fascia Michele
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, parte opponente ha adito il Tribunale di Foggia, in Funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 86/2022, emessa il 12.09.2023 e notificata il 20.09.2023, con cui l' le ha ingiunto di Controparte_2 pagare complessivi €.2.022,90 per aver “omesso di effettuare le scritture obbligatorie previste sul Libro
Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo per n. 1 lavoratore subordinato e per mesi nr. 25; come per esteso riportato nel verbale di accertamento dell' n. 2021004746/DDL del 15/10/2021”. CP_3
Con Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per i motivi che seguono.
pagina 1 di 4 La sanzione amministrativa ha ad oggetto la violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, d.l. 112/2008, conv. con modificazioni in l. 133/2008 (infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro), con riferimento alla lavoratrice . Persona_1
Detta sanzione è basata sul Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021004746/DDL del
15.10.2021 (affoliato in entrambi i fascicoli di parte), redatto dai funzionari ispettivi dell' , con cui CP_3
è stato constatato l'omesso versamento della contribuzione effettivamente dovuta per la lavoratrice e la infedele registrazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 d.l. 112/2008 conv. in l. Persona_1
133/2008. Con Ciò chiarito, grava sull' l'onere probatorio circa i presupposti costitutivi delle violazioni contestate, ossia l'orario di lavoro effettivamente prestato dalla lavoratrice e, conseguentemente, Persona_1
l'infedele registrazione sul LUL.
Infatti, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della
P.A., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18 legge n. 689 del
1981 può essere soddisfatto anche "per relationem" e cioè con riferimento al rapporto di denuncia”
(cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7779 del 20/08/1997).
Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto per le ragioni già espresse dalla scrivente con la sentenza n. 2131/2025 del 24.10.2025 – nell'ambito del procedimento tra parte opponente e l' , avente ad CP_3 oggetto l'opposizione al predetto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, durante il quale sono state espletate prove testimoniali – di cui si riportano i seguenti passaggi motivazionali.
<
[...]
la quale ha dichiarato di essere stata assunta con contratto di lavoro part-time di 15 ore Per_1 settimanali nel periodo decorrente dal 29.09.2014 al 31.07.2018, ma di aver effettivamente osservato un orario di lavoro di 6 ore giornaliere (in luogo di 2,5 ore giornaliere, previste dal contratto e per le quali veniva retribuita), dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:30 oppure dalle 14:00 alle 20:00, e il sabato dalle 7:30 alle 13:30.
Priore, inoltre, ha indicato e quali lavoratrici con le quali aveva Persona_2 Persona_3 lavorato.
pagina 2 di 4 ascoltata in sede ispettiva, ha riferito di essere stata dipendente della ditta “AFIP Persona_2 associazione”, avente sede operativa nella stessa struttura della ditta nel periodo dal 4.09.2015 al CP_1
10.05.2016. Ha dichiarato che la lavoratrice osservava il suo stesso orario di lavoro per il turno Per_1 di mattina, dalle 7:30 alle 13:30 (“era sempre presente”) e talvolta anche per il turno pomeridiano, dalle 14:00 alle 20:00 (“in diverse occasioni ero al lavoro con lei”).
ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta ispezionata Persona_3 dal 26.01.2016 al 31.07.2018, osservando un orario di lavoro part-time, dalle 7:30 alle 10:00/10:30. Ha aggiunto: “mi è capitato, nei giorni in cui ero in servizio, di vedere al lavoro la sig.ra
[...]
. Ricordo che al mattino arrivava verso le 7:40”; e ancora: “il mio contratto di lavoro era Per_1 part-time ed andava dalle 7:30 alle 10:00, massimo 10:30 se era previsto lo straordinario ed in questo arco di tempo posso confermare la presenza in servizio della sig.ra . Ovviamente non Persona_1 so a che ora la finiva il suo turno di lavoro”. Per_1
Gli ispettori hanno proceduto anche all'ascolto dell'amministratore unico della società,
[...]
, e di altre 7 lavoratrici ( Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, e ), le quali CP_7 Controparte_8 CP_9 Persona_4 Persona_5 hanno dichiarato lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità part-time.
In virtù di tali dichiarazioni l' ha ritenuto di aver accertato l'omissione contributiva riferita alla CP_3 lavoratrice per i periodi innanzi indicati. Persona_1
Nel corso del giudizio, sono state escusse, all'udienza del 15.05.2023, le testimoni e Persona_3
Entrambe hanno riferito di non conoscere Testimone_1 Persona_2 ha precisato di “aver lavorato per la nel 2016/2017, un annetto, avevo un Persona_3 CP_1 contratto di 11 ore settimanali, lavoravo poche ore, la mattina 2 ore, dal lunedì al venerdì”, aggiungendo di arrivare alle 7:40/7:45 insieme a e di andare via prima di Persona_1 quest'ultima.
All'udienza del 16.10.2023, escusse come testimoni, e Controparte_8 Persona_4 hanno confermato l'attività lavorativa svolta dalla lavoratrice , escludendo che Per_1 Persona_2 avesse mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della non avendo preso parte alle CP_1 riunioni della società. ha inoltre precisato che tutto il personale era stato assunto con contratto di Controparte_8 lavoro part-time e che “quando la usciva alle ore 9:00, io entravo e quindi ci incrociavamo”. Per_1
pagina 3 di 4 ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che avesse un contratto Persona_4 Per_1 di lavoro part-time con turno spezzato, aggiungendo di non incontrarla durante i suoi turni, che si svolgevano dalle ore 9:30 alle ore 12:00, e di non averla mai vista lavorare il sabato.
Dalle dichiarazioni acquisite emerge che l'irregolarità contributiva accertata dall' a carico della CP_3 ditta con riguardo alla lavoratrice sia basata soltanto sulle dichiarazioni CP_1 Persona_1 rese da quest'ultima e da Persona_2
Quanto a quest'ultima, è emerso che non sia stata una dipendente della società difatti la stessa in CP_1 sede ispettiva ha dichiarato di prestare attività lavorativa alle dipendenze della “AFIP associazione”, circostanza confermata anche dalle testimoni ascoltate.
Al contrario, quanto dichiarato da risulta conforme alla documentazione di formazione Persona_3 aziendale versata in atti (v. contratti di lavoro della lavoratrice , all. nn.
9-13 e Libro Persona_1
Unico relativo al periodo settembre 2014 – luglio 2018, all. n. 5).
Ne deriva che l'omissione contributiva nei confronti della lavoratrice non abbia Persona_1 trovato un riscontro probatorio e un'adeguata conferma nelle dichiarazioni acquisite in fase di accertamento e nel corso del giudizio>>. Con Conclusivamente, non essendo state provate le infrazioni alla base delle sanzioni comminate dall' ,
l'opposizione deve essere accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, scaglione “infra €.5.200,00” valore complessità bassa) – seguono la soccombenza della parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 86/2022, emessa il
12.09.2023; Con
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in €.1.314,00, oltre IVA, CPA, spese generali, come per legge, oltre al rimborso delle spese borsuali (€.49,00).
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2025.
La Giudice del Lavoro
RA de VI
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