Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 461
CS
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Qualificazione del manufatto come pertinenza o accessorio da giardino

    Il Collegio ritiene che il manufatto, per le sue dimensioni e la sua collocazione stabile in area cortilizia con vincolo paesaggistico, debba essere qualificato come nuova costruzione e non come pertinenza. Si applica il criterio funzionale per determinare la precarietà, considerando che l'opera è destinata a soddisfare esigenze non temporanee.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    Il Collegio rigetta l'argomento del silenzio-assenso poiché la nota del 1987 non richiamava il d.lgs. n. 9/1982, il quale inoltre non consentiva il silenzio-assenso per interventi di tale natura, ma per opere diverse (pertinenze ad impianti tecnologici, deposito di materiali, esposizioni di merci, demolizioni o reinterri). L'art. 7 è stato abrogato dal d.P.R. 380/2001.

  • Rigettato
    Decorrenza del tempo e ragioni affettive

    Il Collegio richiama l'orientamento dell'Adunanza Plenaria (sent. 17 ottobre 2017, n. 9) secondo cui il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo, anche se tardivo, non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto al ripristino della legalità violata. Le ragioni affettive non sono sufficienti a derogare al regime dei titoli edilizi.

  • Rigettato
    Qualificazione del manufatto come 'costruzione'

    Il Collegio rileva che il provvedimento comunale ha correttamente qualificato il manufatto come 'nuova costruzione' e ne ha correttamente dedotto la conseguenza ripristinatoria. Il mero refuso nell'indicazione dell'articolo (33 invece di 31) non invalida il provvedimento, che ha puntualmente individuato i presupposti di fatto e le conseguenze giuridiche della fattispecie.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione del provvedimento comunale

    Il Collegio ritiene che il provvedimento comunale abbia puntualmente individuato i presupposti per la qualificazione del manufatto come 'nuova costruzione' e l'assenza di un titolo edilizio legittimante, con conseguente ordine di rimozione. Il riferimento normativo errato non inficia la validità del provvedimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 461
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 461
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo