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Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02961/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00461 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02961/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2961 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio N. 02961/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Seconda) n. 436/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Luca Enrico -OMISSIS- per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR della Lombardia.
La sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente, comproprietaria, insieme alle sigg.re -
OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, del fabbricato situato nel Comune di -OMISSIS- e censito catastalmente al mappale 41 del Foglio 30, ha impugnato con il ricorso di primo grado l'ordinanza n. 125 del 13 ottobre 2017, con cui il Comune di
-OMISSIS- ha ordinato a suo carico la demolizione e il conseguente ripristino dei luoghi, nel termine di 30 giorni, in relazione ad un manufatto in legno (una casetta in legno, delle dimensioni di m. 2,50 x 1,80 per un'altezza media di m. 2,20) collocato dall'interessata nell'area in questione.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato N. 02961/2023 REG.RIC.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla signora -OMISSIS- la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Errores in iudicando et in procedendo - Omessa pronuncia – Violazione e/o falsa applicazione - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione del decreto legge n. 9/1982, convertito in legge n. 94/1982 - Violazione del principio del legittimo affidamento secondo i consolidato orientamento giurisprudenziale - Mancanza di motivazione (motivi a) e c) del ricorso di primo grado);
2) Errores in iudicando et in procedendo - Omessa pronuncia - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e conseguente errore di fatto - Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.p.r. n. 380/2001, nonché dell'art. 3 della l. 241/90 per difetto assoluto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla signora -
OMISSIS- (proprietaria di un immobile in -OMISSIS-) avverso la sentenza del TAR della Lombardia con cui è stato respinto il ricorso da lei proposto avverso il provvedimento del 13 ottobre 2027 con il quale il Comune ha contestato l'installazione in loco di un manufatto in legno in assenza di un qualunque titolo abilitativo e ne ha conseguentemente ordinato la rimozione.
2. Con il primo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) la signora -OMISSIS- lamenta che il TAR abbia erroneamente dichiarato infondato il N. 02961/2023 REG.RIC.
motivo con cui si era osservato che il manufatto per cui è causa andasse qualificato come mera pertinenza o accessorio da giardino.
Ma quand'anche si ritenesse che la collocazione in loco di tale manufatto richiedesse il rilascio di un titolo abilitativo, la sentenza sarebbe parimenti erronea per aver omesso di considerare che un tale titolo si era in effetti formato – per silentium – ai sensi dell'articolo 7, terzo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (il quale fissa, in tesi, un regìme di silenzio-assenso per l'installazione dei manufatti del tipo di quello in oggetto).
L'appellante richiama inoltre l'orientamento secondo cui il regìme del silenzio- assenso è idoneo ad operare anche laddove, in ipotesi, l'istanza inizialmente presentata non sia (in tutto o in parte) conforme al paradigma normativo di riferimento.
Il primo Giudice, inoltre, avrebbe erroneamente omesso di considerare:
- la rilevanza del notevole tempo trascorso fra a collocazione in loco del manufatto e l'adozione dei provvedimenti impugnati (circa trent'anni);
- il fatto – noto al Comune – che la 'casetta' in questione rappresentasse una parte del carro allegorico che aveva vinto un premio nella sfilata del 1987 e che lo stesso era stato lasciato in quella collocazione essenzialmente per ragioni affettive;
- il carattere di facile amovibilità della casetta in questione.
Né potrebbe obiettarsi - prosegue al riguardo l'appellante – la presenza in loco di un vincolo paesaggistico, atteso che per le caratteristiche oggettive del manufatto, lo stesso non potrebbe comunque essere qualificato come 'nuova costruzione', essendo sufficiente alla sua installazione una mera comunicazione all'ente locale competente.
Con il secondo motivo di appello (la cui rubrica, pure, è stata richiamata in narrativa) la sig.ra -OMISSIS- lamenta che il TAR abbia erroneamente omesso di rilevare che il manufatto dinanzi descritto non potesse in alcun modo essere qualificato come
'costruzione' (in tal modo rendendo inapplicabili le previsioni di cui al d.P.R. 380 del
2001 relative alle ipotesi di edificazione in assenza di idoneo titolo edilizio). N. 02961/2023 REG.RIC.
Il TAR avrebbe inoltre omesso di rilevare che il Comune avesse altresì errato nell'individuare la fattispecie legale applicabile, avendo richiamato nell'ambito del provvedimento gravato l'articolo 33 del d.P.R. 380 del 2001 (relativo all'ipotesi – certamente non sussistente – di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità).
Da ultimo, il TAR avrebbe erroneamente omesso di rilevare l'assenza di un'adeguata motivazione a supporto del provvedimento inibitorio comunale.
2.1. I due motivi dinanzi sinteticamente descritti – che possono essere esaminati in modo congiunto – sono infondati.
2.1.1. È in primo luogo infondato l'argomento con cui si tenta di negare la rilevanza del manufatto in questione ai fini edilizi e di affermare la sua qualificazione come mera “pertinenza o accessorio da giardino”.
Al contrario, secondo risultanze pacifiche in atti, si trattava di un manufatto di dimensioni non trascurabili (circa 4,5 mq e circa 10 mc), collocato stabilmente in area cortilizia e destinato (come ammesso dalla stessa appellante) a restare a tempo sostanzialmente indefinito su un'area che il pertinente PRG qualifica come 'B1' –
Zone residenziali, commerciali e pedonali – e sulla quale grava un vincolo paesaggistico.
Deve essere richiamato al riguardo il condiviso orientamento secondo cui, al fine di individuare la natura precaria di un'opera, si deve seguire non il criterio strutturale, bensì il criterio funzionale, per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili, rivelandosi, conseguentemente, idoneo a produrre trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio. A tal fine, neppure rileva l'eventuale precarietà strutturale e l'amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso N. 02961/2023 REG.RIC.
assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici (in tal senso: Cons. Stato,
VI, 28 marzo 2025, n. 2597)
Quindi, risulta corretto l'operato del Comune che ha negato la qualificabilità del manufatto quale “pertinenza o accessorio da giardino” e lo ha invece qualificato – ai fini edilizi - come “nuova costruzione”.
2.2. Né può ritenersi che la permanenza sull'area di tale manufatto potesse ritenersi assentita (sia pure solo per silentium) ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 9 del
1982.
Si osserva al riguardo:
- che la nota a firma dell'appellante in data 4 maggio 1987 non richiamava in alcun modo il decreto appena menzionato;
- che inoltre (anche a prescindere dai richiami in senso formale) l'interessata non avrebbe in alcun modo potuto richiamare tale decreto-legge dal momento che esso non consentiva la formazione del silenzio-assenso in ipotesi quale quella dinanzi descritta;
- che, infatti, il predetto articolo 7 richiama (rectius: richiamava, essendo stato abrogato ad opera del d.P.R. 380 del 2001) tipologie di interventi del tutto diverse rispetto a quella che qui interessa (vi si menzionavano, in particolare: opere costituenti pertinenze ad impianti tecnologici, deposito di materiali o esposizioni di merci, nonché opere di demolizione o reinterri).
Anche a voler valorizzare l'orientamento richiamato dall'appellate (secondo cui il regìme del silenzio-assenso può ritenersi validamente operante anche in ipotesi non del tutto conformi alle disposizioni di riferimento), non può di certo ritenersi che tale regìme possa operare anche laddove non sia stato invocato dall'interessato in sede di istanza e si riferisca ad ipotesi totalmente diverse da quelle normativamente previste.
2.3. Non può inoltre riconoscersi rilievo, nel caso in esame, al notevole lasso di tempo trascorso fra la collocazione sull'area del manufatto e l'adozione da parte del Comune del conseguente ordine di rimozione. N. 02961/2023 REG.RIC.
Al riguardo ci si limita a richiamare l'orientamento dell'Adunanza plenaria (sent. 17 ottobre 2017, n. 9) secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
2.4. Anche a voler tenere nella massima considerazione le riferite ragioni (di carattere sostanzialmente sentimentale) sottese all'installazione in loco del manufatto, non può purtroppo ritenersi che le stesse, di per sé sole, possano consentire di derogare a un regìme (quale quello relativo al rilascio dei titoli edilizi e ai relativi presupposti) caratterizzato da un rigodo meccanismo di tipicità legale.
Piuttosto, la considerazione di tali ragioni potrebbe indurre l'appellante a rivolgersi al
Comune per verificare la possibilità (e le relative condizioni) di ricollocare il manufatto in altra zona del territorio comunale che risulti eventualmente a tal fine idonea e disponibile.
2.5. Non può infine trovare accoglimento il motivo con il quale l'appellante lamenta che il Comune, nell'adottare il provvedimento impugnato in primo grado, abbia richiamato una disposizione non pertinente, quale l'articolo 33 del d.P.R. 380 del
2001.
Al riguardo ci si limita ad osservare:
- che il richiamato provvedimento individua in modo puntuale i presupposti per la qualificazione del manufatto quale 'nuova costruzione' e l'assenza di un titolo edilizio legittimante e ne fa correttamente discendere la conseguenza ripristinatoria; N. 02961/2023 REG.RIC.
- che il mero refuso nell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie (articolo 33 del d.P.R. 380 del 2001 invece che articolo 31) non risulta di per sé idoneo ad invalidare il provvedimento comunale (il quale, come si è appena rilevato, aveva puntualmente individuato i presupposti in fatto e le conseguenze connesse alla fattispecie descritta).
3. Per le ragioni esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto
Sussistono nondimeno giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere N. 02961/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00461 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02961/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2961 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio N. 02961/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Seconda) n. 436/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Luca Enrico -OMISSIS- per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR della Lombardia.
La sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente, comproprietaria, insieme alle sigg.re -
OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, del fabbricato situato nel Comune di -OMISSIS- e censito catastalmente al mappale 41 del Foglio 30, ha impugnato con il ricorso di primo grado l'ordinanza n. 125 del 13 ottobre 2017, con cui il Comune di
-OMISSIS- ha ordinato a suo carico la demolizione e il conseguente ripristino dei luoghi, nel termine di 30 giorni, in relazione ad un manufatto in legno (una casetta in legno, delle dimensioni di m. 2,50 x 1,80 per un'altezza media di m. 2,20) collocato dall'interessata nell'area in questione.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato N. 02961/2023 REG.RIC.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla signora -OMISSIS- la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Errores in iudicando et in procedendo - Omessa pronuncia – Violazione e/o falsa applicazione - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione del decreto legge n. 9/1982, convertito in legge n. 94/1982 - Violazione del principio del legittimo affidamento secondo i consolidato orientamento giurisprudenziale - Mancanza di motivazione (motivi a) e c) del ricorso di primo grado);
2) Errores in iudicando et in procedendo - Omessa pronuncia - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e conseguente errore di fatto - Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.p.r. n. 380/2001, nonché dell'art. 3 della l. 241/90 per difetto assoluto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla signora -
OMISSIS- (proprietaria di un immobile in -OMISSIS-) avverso la sentenza del TAR della Lombardia con cui è stato respinto il ricorso da lei proposto avverso il provvedimento del 13 ottobre 2027 con il quale il Comune ha contestato l'installazione in loco di un manufatto in legno in assenza di un qualunque titolo abilitativo e ne ha conseguentemente ordinato la rimozione.
2. Con il primo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) la signora -OMISSIS- lamenta che il TAR abbia erroneamente dichiarato infondato il N. 02961/2023 REG.RIC.
motivo con cui si era osservato che il manufatto per cui è causa andasse qualificato come mera pertinenza o accessorio da giardino.
Ma quand'anche si ritenesse che la collocazione in loco di tale manufatto richiedesse il rilascio di un titolo abilitativo, la sentenza sarebbe parimenti erronea per aver omesso di considerare che un tale titolo si era in effetti formato – per silentium – ai sensi dell'articolo 7, terzo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (il quale fissa, in tesi, un regìme di silenzio-assenso per l'installazione dei manufatti del tipo di quello in oggetto).
L'appellante richiama inoltre l'orientamento secondo cui il regìme del silenzio- assenso è idoneo ad operare anche laddove, in ipotesi, l'istanza inizialmente presentata non sia (in tutto o in parte) conforme al paradigma normativo di riferimento.
Il primo Giudice, inoltre, avrebbe erroneamente omesso di considerare:
- la rilevanza del notevole tempo trascorso fra a collocazione in loco del manufatto e l'adozione dei provvedimenti impugnati (circa trent'anni);
- il fatto – noto al Comune – che la 'casetta' in questione rappresentasse una parte del carro allegorico che aveva vinto un premio nella sfilata del 1987 e che lo stesso era stato lasciato in quella collocazione essenzialmente per ragioni affettive;
- il carattere di facile amovibilità della casetta in questione.
Né potrebbe obiettarsi - prosegue al riguardo l'appellante – la presenza in loco di un vincolo paesaggistico, atteso che per le caratteristiche oggettive del manufatto, lo stesso non potrebbe comunque essere qualificato come 'nuova costruzione', essendo sufficiente alla sua installazione una mera comunicazione all'ente locale competente.
Con il secondo motivo di appello (la cui rubrica, pure, è stata richiamata in narrativa) la sig.ra -OMISSIS- lamenta che il TAR abbia erroneamente omesso di rilevare che il manufatto dinanzi descritto non potesse in alcun modo essere qualificato come
'costruzione' (in tal modo rendendo inapplicabili le previsioni di cui al d.P.R. 380 del
2001 relative alle ipotesi di edificazione in assenza di idoneo titolo edilizio). N. 02961/2023 REG.RIC.
Il TAR avrebbe inoltre omesso di rilevare che il Comune avesse altresì errato nell'individuare la fattispecie legale applicabile, avendo richiamato nell'ambito del provvedimento gravato l'articolo 33 del d.P.R. 380 del 2001 (relativo all'ipotesi – certamente non sussistente – di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità).
Da ultimo, il TAR avrebbe erroneamente omesso di rilevare l'assenza di un'adeguata motivazione a supporto del provvedimento inibitorio comunale.
2.1. I due motivi dinanzi sinteticamente descritti – che possono essere esaminati in modo congiunto – sono infondati.
2.1.1. È in primo luogo infondato l'argomento con cui si tenta di negare la rilevanza del manufatto in questione ai fini edilizi e di affermare la sua qualificazione come mera “pertinenza o accessorio da giardino”.
Al contrario, secondo risultanze pacifiche in atti, si trattava di un manufatto di dimensioni non trascurabili (circa 4,5 mq e circa 10 mc), collocato stabilmente in area cortilizia e destinato (come ammesso dalla stessa appellante) a restare a tempo sostanzialmente indefinito su un'area che il pertinente PRG qualifica come 'B1' –
Zone residenziali, commerciali e pedonali – e sulla quale grava un vincolo paesaggistico.
Deve essere richiamato al riguardo il condiviso orientamento secondo cui, al fine di individuare la natura precaria di un'opera, si deve seguire non il criterio strutturale, bensì il criterio funzionale, per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili, rivelandosi, conseguentemente, idoneo a produrre trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio. A tal fine, neppure rileva l'eventuale precarietà strutturale e l'amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso N. 02961/2023 REG.RIC.
assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici (in tal senso: Cons. Stato,
VI, 28 marzo 2025, n. 2597)
Quindi, risulta corretto l'operato del Comune che ha negato la qualificabilità del manufatto quale “pertinenza o accessorio da giardino” e lo ha invece qualificato – ai fini edilizi - come “nuova costruzione”.
2.2. Né può ritenersi che la permanenza sull'area di tale manufatto potesse ritenersi assentita (sia pure solo per silentium) ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 9 del
1982.
Si osserva al riguardo:
- che la nota a firma dell'appellante in data 4 maggio 1987 non richiamava in alcun modo il decreto appena menzionato;
- che inoltre (anche a prescindere dai richiami in senso formale) l'interessata non avrebbe in alcun modo potuto richiamare tale decreto-legge dal momento che esso non consentiva la formazione del silenzio-assenso in ipotesi quale quella dinanzi descritta;
- che, infatti, il predetto articolo 7 richiama (rectius: richiamava, essendo stato abrogato ad opera del d.P.R. 380 del 2001) tipologie di interventi del tutto diverse rispetto a quella che qui interessa (vi si menzionavano, in particolare: opere costituenti pertinenze ad impianti tecnologici, deposito di materiali o esposizioni di merci, nonché opere di demolizione o reinterri).
Anche a voler valorizzare l'orientamento richiamato dall'appellate (secondo cui il regìme del silenzio-assenso può ritenersi validamente operante anche in ipotesi non del tutto conformi alle disposizioni di riferimento), non può di certo ritenersi che tale regìme possa operare anche laddove non sia stato invocato dall'interessato in sede di istanza e si riferisca ad ipotesi totalmente diverse da quelle normativamente previste.
2.3. Non può inoltre riconoscersi rilievo, nel caso in esame, al notevole lasso di tempo trascorso fra la collocazione sull'area del manufatto e l'adozione da parte del Comune del conseguente ordine di rimozione. N. 02961/2023 REG.RIC.
Al riguardo ci si limita a richiamare l'orientamento dell'Adunanza plenaria (sent. 17 ottobre 2017, n. 9) secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
2.4. Anche a voler tenere nella massima considerazione le riferite ragioni (di carattere sostanzialmente sentimentale) sottese all'installazione in loco del manufatto, non può purtroppo ritenersi che le stesse, di per sé sole, possano consentire di derogare a un regìme (quale quello relativo al rilascio dei titoli edilizi e ai relativi presupposti) caratterizzato da un rigodo meccanismo di tipicità legale.
Piuttosto, la considerazione di tali ragioni potrebbe indurre l'appellante a rivolgersi al
Comune per verificare la possibilità (e le relative condizioni) di ricollocare il manufatto in altra zona del territorio comunale che risulti eventualmente a tal fine idonea e disponibile.
2.5. Non può infine trovare accoglimento il motivo con il quale l'appellante lamenta che il Comune, nell'adottare il provvedimento impugnato in primo grado, abbia richiamato una disposizione non pertinente, quale l'articolo 33 del d.P.R. 380 del
2001.
Al riguardo ci si limita ad osservare:
- che il richiamato provvedimento individua in modo puntuale i presupposti per la qualificazione del manufatto quale 'nuova costruzione' e l'assenza di un titolo edilizio legittimante e ne fa correttamente discendere la conseguenza ripristinatoria; N. 02961/2023 REG.RIC.
- che il mero refuso nell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie (articolo 33 del d.P.R. 380 del 2001 invece che articolo 31) non risulta di per sé idoneo ad invalidare il provvedimento comunale (il quale, come si è appena rilevato, aveva puntualmente individuato i presupposti in fatto e le conseguenze connesse alla fattispecie descritta).
3. Per le ragioni esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto
Sussistono nondimeno giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere N. 02961/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO