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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/08/2025, n. 29954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29954 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MU AU nato a [...] il [...] AS VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 04/10/2024 ELla CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi E' presente l'Avvocato CHERUBINO GIUSEPPE EL foro di BOLOGNA in difesa di MU AU il quale evidenzia le ragioni poste alla base EL ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente, in sostituzione ELl'Avvocato D'AMBROSIO PAOLO EL foro di FOGGIA per ELega orale, l'Avvocato CHERUBINO GIUSEPPE EL foro di BOLOGNA in difesa di AS VI il quale si riporta ai motivi EL ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29954 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa in data 1.01.2025, in parziale riforma ELla decisione EL Tribunale di Milano che aveva riconosciuto l'imputato AS DA colpevole dei reati previsti dagli artt.73 1 comma 4 e 80 comma 2, D.P.R. 309/90, così riqualificata la originaria imputazione di partecipazione all'associazione diretta alla importazione dal ARocco di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, esclusa nei suoi confronti la circostanza aggravante di cui all'art.80,comma 2 I dPR 309/90 in quanto non contestata, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Confermava invece la sentenza impugnata in relazione alla partecipazione di MU IO alla suddetta organizzazione criminale, per il ruolo da questo rivestito nella intermediazione ELle imbarcazioni utilizzate per le illecite importazioni di stupefacente, nonché nell'allestimento e nella manutenzione ELle stesse, attività diretta ad agevolare il buon esito ELle operazioni anche mediante l'assistenza tecnica nella predisposizione di un vano occulto sull'imbarcazione AF EL AR, utilizzata per il trasbordo e l'importazione di un ingente carico di hashish, nonché in relazione al reato fine contestato al capo C) ELla rubrica. Il giudice di appello, nel confermare l'impianto motivazionale ELla sentenza di primo grado, ha valorizzato la chiamata in reità EL coimputato RN AR Bruno, intervenuta a seguito ELl'assunzione EL ruolo di collaboratore di giustizia ai sensi ELl'art.74, comma 7, dPR 309/90 e da elementi logici, dichiarativi e intercettivi da cui veniva desunta la consapevole, strutturata e utile partecipazione EL MU al sodalizio, in quanto realizzata con modalità che denotavano la sua piena adesione al programma criminale e motivata da un interesse personale che non si 2 era limitato al conseguimento dei corrispettivi in denaro che gli venivano riconosciuti dall'associazione per le singole prestazioni professionali assicurate, di per sé non illecite, ma che andava valutato nell'ambito di una complessiva attività di agevolazione ELle finalità illecite ELl'ente, nel coacervo di elementi indiziari utilizzati per ELineare i rapporti EL MU con i vertici EL sodalizio (RN e UC) e i suoi collegamenti con un altro sodale BR DO, anch'esso impegnato nelle attività di manutenzione e di ormeggio ELle imbarcazioni impiegate per le illecite importazioni, cui aveva trasferito informazioni riservate. Quanto alla posizione di AS DA ) il giudice di appello, pure a seguito ELla pronuncia di proscioglimento, esaminava la fondatezza dei motivi di impugnazione concernenti l'affermazione di responsabilità ELl'imputato ai fini 1 ELla verifica dei presupposti ELla misura ELla sicurezza ELla confisca, disposta a suo carico, EL corrispettivo (di duecento mila euro), pattuito per avere pilotato la imbarcazione AF EL AR in occasione di una importazione di hashish nel corso ELl'anno 2013 e all'esito di tale verifica, ha confermato la relativa statuizione. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati. 3.1. La difesa di MU IO ha articolato quattro motivi di ricorso. 3.1.1. Con il primo motivo di ricorso si duole ELla violazione ELl'art.603 comma 2 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto ELla richiesta di rinnovazione ELl'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione di una testimonianza decisiva, rappresentata dall'esame EL teste FERRARI, comandante ELla Capitaneria di Porto, cui aveva fatto riferimento, nella propria testimonianza, l'ispettore LANGI. 3.1.2. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità ELl'imputato MU per il ELitto associativo laddove era emerso, pure sulla base ELla chiamata in correità EL coimputato RN, che il MU aveva operato al di fuori di una logica associativa, bensì nella sua veste professionale di broker di imbarcazioni. In sostanza - assume il ricorrente - il giudice distrettuale avrebbe travisato la prova, neppure rinvenibile a livello indiziario, sull'esistenza di un accordo criminoso, esteso al MU, avente ad oggetto la movimentazione di sostanza stupefacente, in quanto gli interessi che muovevano il ricorrente erano limitati a prestazioni lecite di natura professionale. Non era pertanto sufficiente, per coinvolgere il MU nella logica associativa, che pure ammette condotte a forma libera, richiamare le prestazioni da questi rese in favore di taluni degli associati in quanto, nella specie, non vi era l'evidenza di uno specifico accordo che coinvolgesse il prevenuto nell'attività criminale, ovvero che la sua partecipazione presentasse connotati di stabilità e di durata, in quanto i rapporti risultavano interrotti a partire dalla fine ELl'anno 2013. Assume ancora il ricorrente che l'elemento indiziario rappresentato dall'esistenza di un collegamento telefonico dedicato tra il MU e i promotori ELl'organizzazione, costituiva un elemento riferito solo dal collaboratore di giustizia ) il quale non trovava riscontri esterni;
al contrario era proprio il RN ad escludere che il MU, al di là ELle prestazioni fornite all'associazione nella compravendita e nell'allestimento dei natanti, avesse avuto una qualsivoglia compartecipazione, interessenza o ruolo nella fase ELla importazione ELlo 2 stupefacente, ovvero ELla ripartizione dei profitti derivanti dalla movimentazione ELlo stupefacente. 3.1.3. Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui il giudice di appello aveva riconosciuto l'esistenza di elementi di riscontro alla chiamata in correità EL RN, i quali si sostanziavano nella conferma che il MU aveva svolto esclusivamente la sua attività di broker, sebbene a servizio di componenti di un'organizzazione criminosa. Né un significato indiziante poteva essere attribuito al contenuto ELla intercettazione telefonica tra MU e UN valorizzata dal giudice ELl'impugnazione, né dalla conoscenza da parte EL MU ELl'esistenza di un sottofondo nell'imbarcazione AF EL AR (da questi armata) poteva inferirsi la partecipazione ELl'imputato alle singole spedizioni EL natante verso il ARocco e in particolare alla importazione di cui al capo C) ELla rubrica, in quanto l'allestimento ELl'imbarcazione era un incarico assunto dal MU che prescindeva dai tempi e dalle modalità di utilizzazione ELla stessa, e pertanto non esisteva nessun ulteriore elemento, se non la manutenzione e l'allestimento ELl'imbarcazione, a collegarlo alle importazioni di stupefacente, rispetto alle quali l'imputato non aveva partecipato ad alcun segmento ELla preparazione o ELl'esecuzione ELle singole spedizioni. 3.1.5. Con un'ultima articolazione deduce vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento ELla partecipazione di minima importanza nel reato di importazione ELlo stupefacente, di cui al capo C) ELla rubrica. 3.2. La difesa di AS DA ha articolato a sua volta quattro motivi di ricorso. 3.2.1.Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento alla statuizione concernente la confisca EL danaro / ritenuto il corrispettivo ELla sua partecipazione in qualità di skipper ad una ELle importazioni di stupefacente dal ARocco, denunciando altresì la illogicità ELla motivazione laddove il giudice di appello, dopo avere constatato che il reato concernente il traffico di stupefacenti, da cui era derivata l'applicazione ELla misura di sicurezza, si era estinto per prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia ELla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto revocare la relativa statuizione, in quanto non sarebbe potuta conseguire una pronuncia, seppure implicita, sull'accertamento EL fatto e sulla responsabilità EL prevenuto. 3.2.2. Con un secondo motivo di ricorso deduce mancanza di motivazione con riferimento ai presupposti ELla confisca, in violazione degli artt.578 bis e 192 cod. proc. pen. 3 ? In particolare rileva come l'accertamento EL giudice di appello, in costanza di statuizione ablatoria e di contestuale declaratoria di una causa di non punibilità, avrebbe dovuto estendersi ad una indagine specifica non solo sulla responsabilità ELl'imputato, ma anche sul contenuto ELla transazione intervenuta tra il AS e i sodali ELl'organizzazione, in base alla quale sarebbe stato pattuito e pagato il corrispettivo di 200.000 euro per la prestazione EL pilota/skipper ELl'imbarcazione, questione che era stata fatto oggetto di uno specifico motivo di impugnazione in appello e che il giudice di appello aveva omesso di considerare, sebbene gli elementi introdotti rendessero irrealistica una siffatta pattuizione, in quanto ulteriori emergenze istruttorie evidenziavano che tutti gli altri skipper coinvolti nella movimentazione ELle imbarcazioni avevano ricevuto compensi dieci volte inferiori a quello riferito dal RN con riferimento al AS, e che le propalazioni EL collaboratore di giustizia erano sprovviste di riscontri esterni. Con una terza articolazione deduce mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento ELla responsabilità EL AS in relazione all'intervenuta importazione di stupefacente dal ARocco nell'estate 2013, laddove i riscontri utilizzati dal giudice distrettuale si riferivano ad avvenimenti successivi alla condotta ascritta al AS) che non offrivano alcun conforto alla prova ELl'importazione e gli ulteriori elementi di riscontro, relativi all'acquisto, alla intestazione e alla preparazione EL natante AF EL AR in vista ELl'importazione EL 2013, derivavano dalla medesima fonte dichiarativa EL collaboratore di giustizia RN. Con un'ultima articolazione assume travisamento ELle dichiarazioni testimoniali di RN AR rese all'udienza EL 4 ottobre 2013, con violazione degli artt.499/ commi 2 e 31 e 191 cod. proc. pen., evidenziando la mancanza EL preliminare requisito ELla credibilità intrinseca EL dichiarante e il travisamento ELle sue dichiarazioni con riferimento alla successione ELl'impiego di diverse imbarcazioni e EL fatto che l'utilizzo EL natante AF EL AR, che poi sarebbe stato individuato come imbarcazione nella cui stiva era custodito il carico di hashish sequestrato nel corso ELl'anno 2014, sarebbe stato impiegato anche nell'anno 2013, in quanto tale circostanza era emersa a seguito di una suggestiva domanda ELl'ufficio EL PM nel corso ELla deposizione EL collaboratore che aveva determinato il travisamento ELla complessiva deposizione sul punto. A tale proposito la difesa EL ricorrente ha richiamato i passaggi salienti ELla deposizione, da cui ha tratto la sostanziale inaffidabilità di un propalato etero indotto. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto dalla difesa di MU IO risulta nel suo complesso manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Manifestamente infondata è la doglianza concernente un difetto di integrità ELl'istruttoria dibattimentale denunciata nei motivi di appello in ragione ELl'omesso esame di un testimone "de relato", indicato da uno dei testimoni escussi quale soggetto in grado di riferire sulle condotte EL AS quale broker di imbarcazioni con riferimento al contenuto ELle prestazioni svolte nella gestione e manutenzione ELle imbarcazioni utilizzate per l'importazione ELlo stupefacente dal ARocco. Il giudizio di superfluità ELl'escussione operato dal giudice di appello risulta correttamente motivato in quanto l'escussione EL "teste de relato" non risulta essere stata avanzata nel corso ELl'istruttoria di primo grado ma esclusivamente con i motivi di appello, né si verte in ipotesi di prova sopravvenuta e quindi le regole per procedere alla integrazione ELl'istruttoria nel giudizio di appello sono desumibili dall'art.603 , comma 2 , cod. proc. pen.; deve trattarsi di elemento istruttorio in grado di condizionare la valutazione complessiva degli elementi probatori già acquisiti. Il giudice distrettuale ha dato conto, in termini privi di illogicità evidenti e non contraddittori, ELle ragioni per cui ha escluso la necessità di procedere alla rinnovazione, tenuto conto degli esiti istruttori agli atti e EL carattere meramente esplorativo EL contributo che avrebbe potuto fornire il teste de relato, sul contenuto ELle prestazioni professionali EL broker MU il quale, peraltro, non risulta essere oggetto di contestazione, se non limitatamente al rilievo indiziario che gli è stato attribuito dai giudici di merito. La rinnovazione, ancorché parziale, EL dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto ELl'uso EL potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base ELla pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 EL 10/12/2009, Rv. 246859 - 01; Sez. 6, n. 2972 EL 04/12/2020, G., Rv. 280589 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto aspecifico e EL tutto privo di confronto con la motivazione ELle sentenze di merito che 5 integrano una doppia pronuncia conforme di condanna in relazione alla ricorrenza di una associazione per ELinquere dedita alla importazione tramite natanti di ingenti quantitativi di stupefacente dal ARocco e ELla partecipazione EL ricorrente MU alla medesima, in quanto stabilmente e assiduamente impegnato nel reperimento, nell'armatura, nella manutenzione dei natanti e nell'assistenza tecnica necessarie per renderli operativi e funzionali alle traversate EL mediterraneo, nella consapevolezza ELle illecite finalità perseguite ELl'organizzazione e e EL contributo assicuratiGdalla propria azione. I giudici di merito, invero, hanno dato ampia motivazione sulla configurabilità EL reato associativo e, ai fini ELl'accertamento ELla partecipazione EL MU all'associazione, hanno ritenuto EL tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente non abbia mai inteso condividere o finanziare le operazioni di trasporto ELla droga, ovvero dividere gli utili conseguiti dallo smercio EL narcotico, atteso che il ruolo che gli è stato riconosciuto è di colui che provvedeva stabilmente al reperimento e alla manutenzione dei natanti che sarebbero stati impiegati per i traffici illeciti, fungendo anche da copertura in favore dei promotori EL sodalizio (Cauchi e Bernini), i quali non figuravano in alcuna transazione commerciale che potesse collegare i natanti alle loro persone. 2.1. Orbene, il giudice distrettuale, in termini EL tutto conformi alla pronuncia di primo grado, nel disattendere il motivo di impugnazione EL MU, il quale si doleva ELla valenza partecipativa EL contributo asseritamente offerto al sodalizio, ha logicamente evidenziato che le plurime condotte ad esso contestate e giudizialmente accertate, in quanto non hanno formato oggetto di contestazione, sono idonee a palesare il pieno coinvolgimento EL ricorrente nella struttura criminosa, fin dal momento genetico ELle relazioni instaurate con il UC (il figlio ELl'imputato era stato uno degli skipper utilizzati dall'organizzazione per il trasporto ELl'hashish), mentre il MU si era assunto nei confronti degli organizzatori ELle spedizioni, con carattere durevole e stabile, il compito di reperire le barche da utilizzare, curando di non fare figurare i vertici quali intestatari e referenti dei natanti, accettando di realizzare tutte le operazioni prodromiche alle traversate mediante transazioni in contanti (compresi gli acquisti ELle imbarcazioni per importi rilevantissimi), curando la preparazione ELle stesse, compresa la realizzazione EL doppio fondo (imbosco) sul natante AF EL AR, conseguendo cospicui guadagni (anche in sovramisura), non soltanto perché le transazioni avvenivano in forme non tracciabili ma perché il suo ruolo di copertura, per tutto quanto concerneva l'allestimento e la manutenzione dei natanti, gli assicurava, nella consapevolezza ELle illecite finalità perseguite dai correi, la insindacabilità tecnica ed economica EL suo operato. Il giudice distrettuale ha valorizzato inoltre una concorrente 6 attività di supporto fornita ai vertici, con i quali manteneva un collegamento esclusivo e riservato, fornendo agli stessi notizie confidenziali apprese in quanto soggetto operante nei porti o nei luoghi di ormeggio dei natanti (tra l'altro informava i vertici EL sodalizio che la barca ICEBERG era stata individuata dalle Forze ELl'ordine quale mezzo di trasporto di droga e riferiva al UN notizie confidenziali sull'utilizzazione ELla AF EL AR nella intercettazione ambientale riportata per intero nella sentenza di appello). Corretta pertanto risulta la motivazione ELla sentenza impugnata laddove ha riconosciuto l'esistenza di un vincolo durevole, consacrato in un manifesto pactum sceleris tra il MU e l'organizzazione criminale riconducibile a UC e a RN (la cui attendibilità non è posta in discussione) che legava il MU al sodalizio, a prescindere dal fatto che il MU si fosse rifiutato di fornire al sodalizio apporti ancora maggiori, che peraltro lo avrebbero esposto a rischi crescenti, in quanto l'assolvimento ELla pluralità di impegni assunti in favore EL sodalizio nella consapevolezza EL traffico di stupefacente dal ARocco, risulta pienamente contributivo al perseguimento ELle illecite finalità ELl'ente e a inserirlo stabilmente nella struttura portante EL sodalizio. 2.2. Ha, in più occasioni , affermato il giudice di legittimità che non è di ostacolo alla costituzione EL vincolo associativo e alla realizzazione EL fine comune "né la diversità di scopo personale, né la diversità ELl'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento ELl'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 EL 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574; sez.4, n.4497 EL 16/12/2015, Addio e altri, Rv.269545); non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento ELla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 EL 1990, che le condotte ELittuose dei singoli, di cui all'art. 73 EL d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto ELl'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso ELla stessa (I.5ez.3, n.6871 EL 8/07/2016, Bandera e altri, Rv.269150). Si è già detto come la condotta realizzata dal MU fosse obiettivamente idonea a consentire la prosecuzione ELl'attività di spaccio svolta dall'associazione mediante il trasporto ELlo stupefacente via mare. Tale attività, come evidenziato dai giudici di merito, risulta compiuta in accordo con i vertici EL sodalizio per consentire ad esso di proseguire nello scopo sociale rappresentato dalla commissione di una serie indeterminata di violazioni ELl'art. 73 d.p.r. 309/90. Poiché il contributo così fornito ha carattere di stabilità, esso può integrare la partecipazione al reato associativo non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo ELl'elemento psicologico, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente l'aver consapevolmente contribuito alla prosecuzione 7 ELl'attività di importazione ELla droga e, in tal modo, al raggiungimento degli scopi ELl'associazione. Non vale ad escludere tale condivisione di scopi la constatazione che le indagini non abbiano fornito prova certa di un vantaggio economico diretto in favore EL MU. Se è vero infatti che, di regola, si partecipa ad una associazione finalizzata al narcotraffico per procurarsi stupefacenti o conseguire un profitto illecito, questi obiettivi costituiscono i motivi a ELinquere e, per ritenere integrato il reato, non è necessario che tali motivi siano stati accertati, essendo sufficiente la prova di un contributo stabile e consapevole al conseguimento degli scopi ELla associazione (vale a dire allo svolgimento e alla prosecuzione nel tempo ELl'attività di spaccio). Una consapevolezza che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente con motivazione adeguata, non illogica e non contraddittoria richiamando altresì pacifica giurisprudenza di legittimità, EL tutto condivisibile, secondo la g quale risponde EL reato di partecipazione ad associazione per ELinquere il professionista che, pur nello svolgimento ELla propria attività in formale aderenza ai canoni ELla professione (e nel caso in specie il MU non è certamente risultato trasparente e rispettoso ELla normativa fiscale e in materia di pubblicità nell'acquisto e nella gestione dei natanti), persegua lo scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione dedita alla commissione di ELitti (Sez.3, n.24799 EL 13/03/2019, Chirolli, Rv. 276001 - 01), fermo restando il conseguimento di rilevanti importi "in nero" per la manutenzione l'acquisto di natanti, attività che lo vedevano impegnato in prima linea prima ELl'impiego degli stessi nell'importazione ELlo stupefacente. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale il MU deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione ELl'imputato al reato fine di cui al capo C), il quale attiene all'importazione dal ARocco di quasi 3.000 kg di hashish sequestrati presso il porto di ARina di Pisa in data 3 Luglio 2014. Assume il ricorrente che i giudici di merito avrebbero travisato le emergenze istruttorie quando avevano riconosciuto che il MU fosse consapevole che l'imbarcazione AF EL AR, di cui egli aveva curato l'acquisto e l'allestimento, sarebbe stata utilizzata per la specifica importazione di stupefacente intervenuta nell'estate 2014; contesta, comunque, che il dato probatorio, rappresentato dalla realizzazione EL doppio fondo nella stiva ELla suddetta imbarcazione su incarico di UC e RN, costituisse elemento di riscontro alla prospettazione accusatoria, in quanto EL tutto avulso dalla specifica operazione di importazione affidata al comandante ELl'imbarcazione, in epoca in cui il MU aveva ormai interrotto ogni forma di collaborazione con i correi. 8 3.1. Il motivo non si confronta con gli argomenti ELle sentenze di merito che hanno riconosciuto piena attendibilità alle dichiarazioni etero accusatorie EL RN, rilevando la credibilità intrinseca, la spontaneità e la logicità complessiva EL narrato peraltro supportato dai riscontri esterni indicati nel paragrafo 6.3.1. ELla sentenza di primo grado. La realizzazione ELle "paratie" nella imbarcazione AF EL AR su indicazione dei vertici ELl'associazione.che, secondo quanto riferito dal RN, erano state progettate dal MU e realizzate proprio per ospitare le valigie contenenti hashish all'interno di uno spazio ben definito, così da evitare il rinvenimento ELla droga e da ostacolare la conduzione EL natante, in uno con la conversazione EL 19 maggio 2014, intervenuta tra MU e UN nella quale il primo riferiva di essere a conoscenza che il SO ("M il piccoletto" o AU), dopo essere stato convocato a Milano, era stato reintegrato nella conduzione EL natante AF EL AR, tanto ch questi sarebbe stato arrestato in ARina di Pisa, quale pilota ELl'imbarcazione, proprio in coincidenza ELla importazione di cui al capo C) ELla rubrica (importazione di tre tonnellate di hashish in data 3 luglio 2014), costituiscono elementi probatori idonei a rappresentare non solo l'adesione EL MU al sodalizio criminoso, di cui conosceva le dinamiche e dai cui vertici riceveva informazioni riservate, ma a evidenziare anche la partecipazione EL ricorrente alla intrapresa criminale ELl'estate 2014 (capo C), alla cui realizzazione aveva fornito un utile contributo. 3.2. Invero ha stabilito il S.C. che per la configurabilità EL concorso di persone nel reato non è indispensabile che il correo abbia contribuito causalmente alla realizzazione EL reato, ma è necessario che abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione EL reato, mediante il rafforzamento EL proposito criminoso o mediante l'agevolazione ELl'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto ELla sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità ELla produzione EL reato (Sez.6, n.1986 EL 6/12/2016, Salamone, Rv.268972; Sez.4, n.4383 EL 10/10/2013, RO e altri, Rv.258185; Sez. 5, n. 43569 EL 21/0612019, P., Rv. 276990 - 01). Ha in particolare riconosciuto il S.C. la ricorrenza di un contributo concorsuale agevolatore nella condotta di chi procuri un autoveicolo ad altri perché lo utilizzino per trasportare sostanza stupefacente (sez.3,n. 27450 EL 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 - 03), ipotesi EL tutto assimilabile alla condotta ben più articolata e contributiva svolta dal MU nell'interesse ELl'organizzazione, il quale aveva proceduto alla complessiva gestione ELl'imbarcazione e alla modifica ELla stessa per renderla più funzionale al trasporto ELlo stupefacente. 9 4. Dalle considerazioni che precedono può altresì apprezzarsi la logicità degli argomenti attraverso i quali i giudici di merito hanno escluso che il contributo fornito dal MU potesse essere riconosciuto di minima importanza, in ragione ELla strutturata partecipazione di questi all'organizzazione criminale e alla rilevanza EL contributo dallo stesso fornito per l'importazione di hashish sequestrato il giorno 3 luglio 2013 (reperimento EL natante, manutenzione e ormeggio ELlo stesso in cooperazione con il BR, modifica strutturale per renderlo maggiormente funzionale alle esigenze ELl'organizzazione). Invero per il riconoscimento ELla circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen. non è sufficiente una minore efficacia causale ELl'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza EL tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale ELl'Iter" criminoso (da ultimo Sez.4, n.49364 EL 9/07/2018, P., Rv.274037; Sez.
4 - n. 26525 EL 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01). Anche il quarto motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso. 5. Passando ad esaminare i motivi di ricorso avanzati dalla difesa di AS DA, manifestamente infondato va dichiarato il primo motivo di ricorso in quanto gli argomenti che lo sostengono si pongono in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che ha disciplinato i limiti cui è sottoposto il giudice nel disporre la confisca EL prezzo EL reato in presenza di declaratoria ELla causa di non punibilità ELla estinzione EL reato per intervenuta prescrizione. Invero il giudice distrettuale ha dichiarato la estinzione per prescrizione EL reato concernente il traffico di sostanza stupefacente ascritto al AS dopo avere operato una diversa qualificazione giuridica dei fatti ritenuti dal primo giudice, in particolare a seguito ELla esclusione ELla circostanza aggravante di cui all'art.80 comma 2 dPR 309/90. Il giudice di primo grado aveva qualificato gli stessi ai sensi degli artt.73, comma 4/ e 80 comma 3 dPR 309/90 a fronte di una l )\. originaria contestazione A_art.71 comma 2 ) dPR 309/90. Fermo restando che i fatti ascritti al AS, nella loro componente naturalistica e oggettiva, sono risultati immutati nel corso EL giudizio, i giudici di merito, nell'ambito EL perimetro valutativo agli stessi assegnato (il giudice di appello limitatamente alla questione EL mantenimento ELla misura di sicurezza ELla confisca EL prezzo EL reato), hanno espresso un giudizio (in termini incidentali nel giudizio di appello) sulla responsabilità EL AS relativamente alla contestazione allo stesso rivolta, così come enucleata dal capo A) di imputazione, riconoscendo che lo stesso avesse partecipato in qualità di skipper EL natante AF EL AR, nel 10 r 20-6 ELl'estate 2013, ad una importazione di tremila chilogrammi di hashish e che per tale prestazione aveva ricevuto il compenso di euro duecentomila, che ha costituito, appunto, l'oggetto ELla statuizione ablatoria. 5.1. Orbene, il giudice distrettuale ha correttamente applicato i principi desumibili dalla pronuncia a S.U. UC che consentono al giudice di merito di disporre o di mantenere la confisca EL prezzo o EL profitto EL reato ai sensi ELl'art.240 comma 2, n.1 cod. pen. a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza EL reato, alla penale responsabilità ELl'imputato e alla qualificazione EL bene da confiscare rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez.Un., n.31617 EL 26/06/2015). Nell'odierno giudizio entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto la partecipazione EL AS, in qualità di skipper ELla imbarcazione AF EL AR, alla importazione di tremila chilogrammi di hashish dal ARocco ed entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che tale attività EL AS sia stata corrisposta con il versamento ELla somma di euro duecentomila che, riconosciuto quale prezzo EL reato di cui all'art.73 dPR 309/90, è stato sottoposto a confisca diretta ai sensi ELl'art.240 comma 1 n.1 cod. pen. (cfr. Sez.
2 -n. 17354 EL 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529 - 01), in termini pertanto EL tutto coerenti con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 6. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed ha carattere assorbente rispetto ai successivi motivi di ricorso (terzo e quarto) i quali aggrediscono la valutazione incidentale EL giudice di appello sulla responsabilità penale EL AS con riferimento alla intrinseca affidabilità ELle dichiarazioni etero accusatorie EL coimputato RN e ELla ricorrenza di significativi elementi di riscontro alle suddette dichiarazioni, in quanto la censura attiene proprio al tema ELl'oggetto ELla confisca e cioè alla individuazione EL "prezzo EL reato" in relazione al quale, come si è detto, risulta ammissibile la confisca diretta anche in ipotesi di declaratoria di estinzione EL reato per sopravvenuta prescrizione. 6.1. Invero la statuizione sulla confisca EL denaro, sebbene sia stata preceduta da una valutazione incidentale EL giudice di appello in ordine alla responsabilità EL AS quale artefice EL trasporto di un carico di sostanza stupefacente dal CO nell'estate 2013, non è sorretta da alcuna motivazione sulla specifica doglianza, contenuta nell'ottavo motivo di appello proposto dalla difesa EL ricorrente, concernente il contenuto ELla pattuizione di un compenso di euro duecentomila per lo svolgimento ELl'incarico assunto dall'imputato. Una motivazione su tale specifica questione, oltre ad essere necessaria a confermare la misura di sicurezza patrimoniale ELla confisca, in quanto la stessa cade su un bene che viene in considerazione quale prezzo EL reato, la cui misura è riconducibile ad una mera pattuizione verbale tra correi e 1 1 che non risulta neppure rinvenuto e sequestrato, sia pure per equivalente, all'interno EL patrimonio EL reo, risultava ancora più necessaria in quanto il giudice distrettuale, nel riqualificare i fatti ai sensi ELl'art.73, comma 4 dPR 309/90, ha escluso la ricorrenza ELla circostanza aggravante EL quantitativo ingente (art.80 comma 2 dPR 309/90) che pure poteva rappresentare un elemento sintomatico a sostegno ELla pattuizione di un corrispettivo economico così rilevante per un singolo trasporto. 6.2. Invero la sentenza impugnata omette EL tutto di confrontarsi sia con la censura, articolata dal AS nei motivi di impugnazione in appello, sull'assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni EL RN, il quale lapidariamente aveva dichiarato che il corrispettivo pattuito con il AS era pari a euro duecentomila ed era stato a questi regolarmente consegnato, sebbene lo stesso si fosse appropriato indebitamente di alcune componenti ELl'imbarcazione, sia con l'ulteriore considerazione, introdotta nei motivi di appello, secondo la quale, in relazione a differenti importazioni eseguite con lo stesso natante, risultavano pattuiti e corrisposti compensi dieci-venti volta inferiori, tra cui quello pattuito con il SO in occasione ELla analoga importazione dal ARocco di circa tre tonnellate di hashish, sequestrato in ARina di Pisa il 3 Luglio 2014, in occasione EL quale sulla persona EL SO venne rinvenuta e sequestrata la somma di euro 8.000 (sentenza di primo grado Gup Tribunale Pisa), riconosciuto quale corrispettivo ELla conduzione EL natante. 6.3. Se è vero che in tema di riscontri alle dichiarazioni etero-accusatorie provenienti dall'imputato ELlo stesso reato, ai sensi ELl'art.192 comma 3 cod. proc. pen., non è necessario che gli stessi siano in grado di confermare i singoli fatti storici narrati dal propalante, quanto a misurare e a rafforzare il giudizio di attendibilità EL dichiarante ai fini ELla verifica di veridicità EL propalato, è comunque necessario che l'elemento di riscontro offra elementi in grado di collegare il fatto stesso alla persona EL chiamato (Sez.6, n. 45733 EL 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01). Nella specie particolarmente intenso era l'obbligo in capo ai giudici di appello di riscontrare le dichiarazioni etero accusatorie EL RN in relazione alla pattuizione di un compenso così rilevante in quanto, una volta riconosciuta la estinzione per prescrizione EL reato di cui all'art.73, comma 4 dPR 309/90, la valutazione EL giudice distrettuale era appunto incentrata sulla confiscabilità EL prezzo EL reato, la cui pattuizione e la cui corresponsione, in forma liquida, era tema pregiudiziale di decisiva rilevanza ai fini EL decidere. Sotto diverso profilo, sebbene i giudici di merito abbiano indicato una serie di riscontri a sostegno ELla fattiva e utile partecipazione EL AS alle intraprese ELl'associazione criminale tra cui l'importazione EL luglio 2013 (dichiarazioni 12 etero accusatorie di RN, intercettazioni telefoniche, rapporti con i coimputati MU e UN, cogestione ELla imbarcazione AF EL AR, brusca interruzione dei rapporti con il sodalizio), nei motivi di impugnazione in appello la difesa EL ricorrente aveva rappresentato come la cessazione EL rapporto di collaborazione tra l'organizzazione criminosa e il AS era intervenuta in maniera burrascosa in quanto quest'ultimo era stato congedato dal sodalizio, come ha dichiarato lo stesso RN per una serie di condotte infeELi e pericolose (tra le quali la sottrazione di alcune dotazioni ELl'imbarcazione), tanto che lo stesso RN aveva riferito di avere ragioni di risentimento e di contrapposizione con il AS, circostanze queste che avrebbero dovuto essere considerate al fine di approfondire e circoscrivere i rapporti di natura economica intrattenuti dal sodalizio con l'imputato, quantomeno ai fini EL mantenimento ELla misura di sicurezza ELla confisca EL prezzo EL reato, traducendosi la totale assenza di motivazione sul punto nella violazione ELl'obbligo ELla indicazione di elementi di riscontro alle dichiarazioni etero accusatorie ELl'imputato ELlo stesso reato su un elemento essenziale ELl'accordo criminoso tra correi (pattuizione EL prezzo EL reato) ai sensi ELl'art.192 comma 3 cod. proc. pen. 6.4. La sentenza sul punto deve pertanto trovare annullamento con rinvio, per nuovo giudizio in punto di confisca EL prezzo EL reato contestato a AS DA, ad altra gezione ELla Corte di appello di Milano. Il ricorso di MU IO deve invece essere dichiarato inammissibile, con condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma di denaro in favore ELla Cassa 7 1 C (: , ELle Ammende, ai sensi ELl'art.616 cod. proc. pen., che si . determinapFome in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AS DA limitatamente alla confisca ELla somma di denaro di euro duecentomila e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione ELla Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso EL AS. Dichiara inammissibile il ricorso di MU IO che condanna al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio EL p luglio 2025 (t).(7, 'L/S ,t?
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi E' presente l'Avvocato CHERUBINO GIUSEPPE EL foro di BOLOGNA in difesa di MU AU il quale evidenzia le ragioni poste alla base EL ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente, in sostituzione ELl'Avvocato D'AMBROSIO PAOLO EL foro di FOGGIA per ELega orale, l'Avvocato CHERUBINO GIUSEPPE EL foro di BOLOGNA in difesa di AS VI il quale si riporta ai motivi EL ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29954 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa in data 1.01.2025, in parziale riforma ELla decisione EL Tribunale di Milano che aveva riconosciuto l'imputato AS DA colpevole dei reati previsti dagli artt.73 1 comma 4 e 80 comma 2, D.P.R. 309/90, così riqualificata la originaria imputazione di partecipazione all'associazione diretta alla importazione dal ARocco di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, esclusa nei suoi confronti la circostanza aggravante di cui all'art.80,comma 2 I dPR 309/90 in quanto non contestata, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Confermava invece la sentenza impugnata in relazione alla partecipazione di MU IO alla suddetta organizzazione criminale, per il ruolo da questo rivestito nella intermediazione ELle imbarcazioni utilizzate per le illecite importazioni di stupefacente, nonché nell'allestimento e nella manutenzione ELle stesse, attività diretta ad agevolare il buon esito ELle operazioni anche mediante l'assistenza tecnica nella predisposizione di un vano occulto sull'imbarcazione AF EL AR, utilizzata per il trasbordo e l'importazione di un ingente carico di hashish, nonché in relazione al reato fine contestato al capo C) ELla rubrica. Il giudice di appello, nel confermare l'impianto motivazionale ELla sentenza di primo grado, ha valorizzato la chiamata in reità EL coimputato RN AR Bruno, intervenuta a seguito ELl'assunzione EL ruolo di collaboratore di giustizia ai sensi ELl'art.74, comma 7, dPR 309/90 e da elementi logici, dichiarativi e intercettivi da cui veniva desunta la consapevole, strutturata e utile partecipazione EL MU al sodalizio, in quanto realizzata con modalità che denotavano la sua piena adesione al programma criminale e motivata da un interesse personale che non si 2 era limitato al conseguimento dei corrispettivi in denaro che gli venivano riconosciuti dall'associazione per le singole prestazioni professionali assicurate, di per sé non illecite, ma che andava valutato nell'ambito di una complessiva attività di agevolazione ELle finalità illecite ELl'ente, nel coacervo di elementi indiziari utilizzati per ELineare i rapporti EL MU con i vertici EL sodalizio (RN e UC) e i suoi collegamenti con un altro sodale BR DO, anch'esso impegnato nelle attività di manutenzione e di ormeggio ELle imbarcazioni impiegate per le illecite importazioni, cui aveva trasferito informazioni riservate. Quanto alla posizione di AS DA ) il giudice di appello, pure a seguito ELla pronuncia di proscioglimento, esaminava la fondatezza dei motivi di impugnazione concernenti l'affermazione di responsabilità ELl'imputato ai fini 1 ELla verifica dei presupposti ELla misura ELla sicurezza ELla confisca, disposta a suo carico, EL corrispettivo (di duecento mila euro), pattuito per avere pilotato la imbarcazione AF EL AR in occasione di una importazione di hashish nel corso ELl'anno 2013 e all'esito di tale verifica, ha confermato la relativa statuizione. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati. 3.1. La difesa di MU IO ha articolato quattro motivi di ricorso. 3.1.1. Con il primo motivo di ricorso si duole ELla violazione ELl'art.603 comma 2 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto ELla richiesta di rinnovazione ELl'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione di una testimonianza decisiva, rappresentata dall'esame EL teste FERRARI, comandante ELla Capitaneria di Porto, cui aveva fatto riferimento, nella propria testimonianza, l'ispettore LANGI. 3.1.2. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità ELl'imputato MU per il ELitto associativo laddove era emerso, pure sulla base ELla chiamata in correità EL coimputato RN, che il MU aveva operato al di fuori di una logica associativa, bensì nella sua veste professionale di broker di imbarcazioni. In sostanza - assume il ricorrente - il giudice distrettuale avrebbe travisato la prova, neppure rinvenibile a livello indiziario, sull'esistenza di un accordo criminoso, esteso al MU, avente ad oggetto la movimentazione di sostanza stupefacente, in quanto gli interessi che muovevano il ricorrente erano limitati a prestazioni lecite di natura professionale. Non era pertanto sufficiente, per coinvolgere il MU nella logica associativa, che pure ammette condotte a forma libera, richiamare le prestazioni da questi rese in favore di taluni degli associati in quanto, nella specie, non vi era l'evidenza di uno specifico accordo che coinvolgesse il prevenuto nell'attività criminale, ovvero che la sua partecipazione presentasse connotati di stabilità e di durata, in quanto i rapporti risultavano interrotti a partire dalla fine ELl'anno 2013. Assume ancora il ricorrente che l'elemento indiziario rappresentato dall'esistenza di un collegamento telefonico dedicato tra il MU e i promotori ELl'organizzazione, costituiva un elemento riferito solo dal collaboratore di giustizia ) il quale non trovava riscontri esterni;
al contrario era proprio il RN ad escludere che il MU, al di là ELle prestazioni fornite all'associazione nella compravendita e nell'allestimento dei natanti, avesse avuto una qualsivoglia compartecipazione, interessenza o ruolo nella fase ELla importazione ELlo 2 stupefacente, ovvero ELla ripartizione dei profitti derivanti dalla movimentazione ELlo stupefacente. 3.1.3. Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui il giudice di appello aveva riconosciuto l'esistenza di elementi di riscontro alla chiamata in correità EL RN, i quali si sostanziavano nella conferma che il MU aveva svolto esclusivamente la sua attività di broker, sebbene a servizio di componenti di un'organizzazione criminosa. Né un significato indiziante poteva essere attribuito al contenuto ELla intercettazione telefonica tra MU e UN valorizzata dal giudice ELl'impugnazione, né dalla conoscenza da parte EL MU ELl'esistenza di un sottofondo nell'imbarcazione AF EL AR (da questi armata) poteva inferirsi la partecipazione ELl'imputato alle singole spedizioni EL natante verso il ARocco e in particolare alla importazione di cui al capo C) ELla rubrica, in quanto l'allestimento ELl'imbarcazione era un incarico assunto dal MU che prescindeva dai tempi e dalle modalità di utilizzazione ELla stessa, e pertanto non esisteva nessun ulteriore elemento, se non la manutenzione e l'allestimento ELl'imbarcazione, a collegarlo alle importazioni di stupefacente, rispetto alle quali l'imputato non aveva partecipato ad alcun segmento ELla preparazione o ELl'esecuzione ELle singole spedizioni. 3.1.5. Con un'ultima articolazione deduce vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento ELla partecipazione di minima importanza nel reato di importazione ELlo stupefacente, di cui al capo C) ELla rubrica. 3.2. La difesa di AS DA ha articolato a sua volta quattro motivi di ricorso. 3.2.1.Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento alla statuizione concernente la confisca EL danaro / ritenuto il corrispettivo ELla sua partecipazione in qualità di skipper ad una ELle importazioni di stupefacente dal ARocco, denunciando altresì la illogicità ELla motivazione laddove il giudice di appello, dopo avere constatato che il reato concernente il traffico di stupefacenti, da cui era derivata l'applicazione ELla misura di sicurezza, si era estinto per prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia ELla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto revocare la relativa statuizione, in quanto non sarebbe potuta conseguire una pronuncia, seppure implicita, sull'accertamento EL fatto e sulla responsabilità EL prevenuto. 3.2.2. Con un secondo motivo di ricorso deduce mancanza di motivazione con riferimento ai presupposti ELla confisca, in violazione degli artt.578 bis e 192 cod. proc. pen. 3 ? In particolare rileva come l'accertamento EL giudice di appello, in costanza di statuizione ablatoria e di contestuale declaratoria di una causa di non punibilità, avrebbe dovuto estendersi ad una indagine specifica non solo sulla responsabilità ELl'imputato, ma anche sul contenuto ELla transazione intervenuta tra il AS e i sodali ELl'organizzazione, in base alla quale sarebbe stato pattuito e pagato il corrispettivo di 200.000 euro per la prestazione EL pilota/skipper ELl'imbarcazione, questione che era stata fatto oggetto di uno specifico motivo di impugnazione in appello e che il giudice di appello aveva omesso di considerare, sebbene gli elementi introdotti rendessero irrealistica una siffatta pattuizione, in quanto ulteriori emergenze istruttorie evidenziavano che tutti gli altri skipper coinvolti nella movimentazione ELle imbarcazioni avevano ricevuto compensi dieci volte inferiori a quello riferito dal RN con riferimento al AS, e che le propalazioni EL collaboratore di giustizia erano sprovviste di riscontri esterni. Con una terza articolazione deduce mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento ELla responsabilità EL AS in relazione all'intervenuta importazione di stupefacente dal ARocco nell'estate 2013, laddove i riscontri utilizzati dal giudice distrettuale si riferivano ad avvenimenti successivi alla condotta ascritta al AS) che non offrivano alcun conforto alla prova ELl'importazione e gli ulteriori elementi di riscontro, relativi all'acquisto, alla intestazione e alla preparazione EL natante AF EL AR in vista ELl'importazione EL 2013, derivavano dalla medesima fonte dichiarativa EL collaboratore di giustizia RN. Con un'ultima articolazione assume travisamento ELle dichiarazioni testimoniali di RN AR rese all'udienza EL 4 ottobre 2013, con violazione degli artt.499/ commi 2 e 31 e 191 cod. proc. pen., evidenziando la mancanza EL preliminare requisito ELla credibilità intrinseca EL dichiarante e il travisamento ELle sue dichiarazioni con riferimento alla successione ELl'impiego di diverse imbarcazioni e EL fatto che l'utilizzo EL natante AF EL AR, che poi sarebbe stato individuato come imbarcazione nella cui stiva era custodito il carico di hashish sequestrato nel corso ELl'anno 2014, sarebbe stato impiegato anche nell'anno 2013, in quanto tale circostanza era emersa a seguito di una suggestiva domanda ELl'ufficio EL PM nel corso ELla deposizione EL collaboratore che aveva determinato il travisamento ELla complessiva deposizione sul punto. A tale proposito la difesa EL ricorrente ha richiamato i passaggi salienti ELla deposizione, da cui ha tratto la sostanziale inaffidabilità di un propalato etero indotto. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto dalla difesa di MU IO risulta nel suo complesso manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Manifestamente infondata è la doglianza concernente un difetto di integrità ELl'istruttoria dibattimentale denunciata nei motivi di appello in ragione ELl'omesso esame di un testimone "de relato", indicato da uno dei testimoni escussi quale soggetto in grado di riferire sulle condotte EL AS quale broker di imbarcazioni con riferimento al contenuto ELle prestazioni svolte nella gestione e manutenzione ELle imbarcazioni utilizzate per l'importazione ELlo stupefacente dal ARocco. Il giudizio di superfluità ELl'escussione operato dal giudice di appello risulta correttamente motivato in quanto l'escussione EL "teste de relato" non risulta essere stata avanzata nel corso ELl'istruttoria di primo grado ma esclusivamente con i motivi di appello, né si verte in ipotesi di prova sopravvenuta e quindi le regole per procedere alla integrazione ELl'istruttoria nel giudizio di appello sono desumibili dall'art.603 , comma 2 , cod. proc. pen.; deve trattarsi di elemento istruttorio in grado di condizionare la valutazione complessiva degli elementi probatori già acquisiti. Il giudice distrettuale ha dato conto, in termini privi di illogicità evidenti e non contraddittori, ELle ragioni per cui ha escluso la necessità di procedere alla rinnovazione, tenuto conto degli esiti istruttori agli atti e EL carattere meramente esplorativo EL contributo che avrebbe potuto fornire il teste de relato, sul contenuto ELle prestazioni professionali EL broker MU il quale, peraltro, non risulta essere oggetto di contestazione, se non limitatamente al rilievo indiziario che gli è stato attribuito dai giudici di merito. La rinnovazione, ancorché parziale, EL dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto ELl'uso EL potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base ELla pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 EL 10/12/2009, Rv. 246859 - 01; Sez. 6, n. 2972 EL 04/12/2020, G., Rv. 280589 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto aspecifico e EL tutto privo di confronto con la motivazione ELle sentenze di merito che 5 integrano una doppia pronuncia conforme di condanna in relazione alla ricorrenza di una associazione per ELinquere dedita alla importazione tramite natanti di ingenti quantitativi di stupefacente dal ARocco e ELla partecipazione EL ricorrente MU alla medesima, in quanto stabilmente e assiduamente impegnato nel reperimento, nell'armatura, nella manutenzione dei natanti e nell'assistenza tecnica necessarie per renderli operativi e funzionali alle traversate EL mediterraneo, nella consapevolezza ELle illecite finalità perseguite ELl'organizzazione e e EL contributo assicuratiGdalla propria azione. I giudici di merito, invero, hanno dato ampia motivazione sulla configurabilità EL reato associativo e, ai fini ELl'accertamento ELla partecipazione EL MU all'associazione, hanno ritenuto EL tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente non abbia mai inteso condividere o finanziare le operazioni di trasporto ELla droga, ovvero dividere gli utili conseguiti dallo smercio EL narcotico, atteso che il ruolo che gli è stato riconosciuto è di colui che provvedeva stabilmente al reperimento e alla manutenzione dei natanti che sarebbero stati impiegati per i traffici illeciti, fungendo anche da copertura in favore dei promotori EL sodalizio (Cauchi e Bernini), i quali non figuravano in alcuna transazione commerciale che potesse collegare i natanti alle loro persone. 2.1. Orbene, il giudice distrettuale, in termini EL tutto conformi alla pronuncia di primo grado, nel disattendere il motivo di impugnazione EL MU, il quale si doleva ELla valenza partecipativa EL contributo asseritamente offerto al sodalizio, ha logicamente evidenziato che le plurime condotte ad esso contestate e giudizialmente accertate, in quanto non hanno formato oggetto di contestazione, sono idonee a palesare il pieno coinvolgimento EL ricorrente nella struttura criminosa, fin dal momento genetico ELle relazioni instaurate con il UC (il figlio ELl'imputato era stato uno degli skipper utilizzati dall'organizzazione per il trasporto ELl'hashish), mentre il MU si era assunto nei confronti degli organizzatori ELle spedizioni, con carattere durevole e stabile, il compito di reperire le barche da utilizzare, curando di non fare figurare i vertici quali intestatari e referenti dei natanti, accettando di realizzare tutte le operazioni prodromiche alle traversate mediante transazioni in contanti (compresi gli acquisti ELle imbarcazioni per importi rilevantissimi), curando la preparazione ELle stesse, compresa la realizzazione EL doppio fondo (imbosco) sul natante AF EL AR, conseguendo cospicui guadagni (anche in sovramisura), non soltanto perché le transazioni avvenivano in forme non tracciabili ma perché il suo ruolo di copertura, per tutto quanto concerneva l'allestimento e la manutenzione dei natanti, gli assicurava, nella consapevolezza ELle illecite finalità perseguite dai correi, la insindacabilità tecnica ed economica EL suo operato. Il giudice distrettuale ha valorizzato inoltre una concorrente 6 attività di supporto fornita ai vertici, con i quali manteneva un collegamento esclusivo e riservato, fornendo agli stessi notizie confidenziali apprese in quanto soggetto operante nei porti o nei luoghi di ormeggio dei natanti (tra l'altro informava i vertici EL sodalizio che la barca ICEBERG era stata individuata dalle Forze ELl'ordine quale mezzo di trasporto di droga e riferiva al UN notizie confidenziali sull'utilizzazione ELla AF EL AR nella intercettazione ambientale riportata per intero nella sentenza di appello). Corretta pertanto risulta la motivazione ELla sentenza impugnata laddove ha riconosciuto l'esistenza di un vincolo durevole, consacrato in un manifesto pactum sceleris tra il MU e l'organizzazione criminale riconducibile a UC e a RN (la cui attendibilità non è posta in discussione) che legava il MU al sodalizio, a prescindere dal fatto che il MU si fosse rifiutato di fornire al sodalizio apporti ancora maggiori, che peraltro lo avrebbero esposto a rischi crescenti, in quanto l'assolvimento ELla pluralità di impegni assunti in favore EL sodalizio nella consapevolezza EL traffico di stupefacente dal ARocco, risulta pienamente contributivo al perseguimento ELle illecite finalità ELl'ente e a inserirlo stabilmente nella struttura portante EL sodalizio. 2.2. Ha, in più occasioni , affermato il giudice di legittimità che non è di ostacolo alla costituzione EL vincolo associativo e alla realizzazione EL fine comune "né la diversità di scopo personale, né la diversità ELl'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento ELl'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 EL 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574; sez.4, n.4497 EL 16/12/2015, Addio e altri, Rv.269545); non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento ELla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 EL 1990, che le condotte ELittuose dei singoli, di cui all'art. 73 EL d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto ELl'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso ELla stessa (I.5ez.3, n.6871 EL 8/07/2016, Bandera e altri, Rv.269150). Si è già detto come la condotta realizzata dal MU fosse obiettivamente idonea a consentire la prosecuzione ELl'attività di spaccio svolta dall'associazione mediante il trasporto ELlo stupefacente via mare. Tale attività, come evidenziato dai giudici di merito, risulta compiuta in accordo con i vertici EL sodalizio per consentire ad esso di proseguire nello scopo sociale rappresentato dalla commissione di una serie indeterminata di violazioni ELl'art. 73 d.p.r. 309/90. Poiché il contributo così fornito ha carattere di stabilità, esso può integrare la partecipazione al reato associativo non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo ELl'elemento psicologico, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente l'aver consapevolmente contribuito alla prosecuzione 7 ELl'attività di importazione ELla droga e, in tal modo, al raggiungimento degli scopi ELl'associazione. Non vale ad escludere tale condivisione di scopi la constatazione che le indagini non abbiano fornito prova certa di un vantaggio economico diretto in favore EL MU. Se è vero infatti che, di regola, si partecipa ad una associazione finalizzata al narcotraffico per procurarsi stupefacenti o conseguire un profitto illecito, questi obiettivi costituiscono i motivi a ELinquere e, per ritenere integrato il reato, non è necessario che tali motivi siano stati accertati, essendo sufficiente la prova di un contributo stabile e consapevole al conseguimento degli scopi ELla associazione (vale a dire allo svolgimento e alla prosecuzione nel tempo ELl'attività di spaccio). Una consapevolezza che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente con motivazione adeguata, non illogica e non contraddittoria richiamando altresì pacifica giurisprudenza di legittimità, EL tutto condivisibile, secondo la g quale risponde EL reato di partecipazione ad associazione per ELinquere il professionista che, pur nello svolgimento ELla propria attività in formale aderenza ai canoni ELla professione (e nel caso in specie il MU non è certamente risultato trasparente e rispettoso ELla normativa fiscale e in materia di pubblicità nell'acquisto e nella gestione dei natanti), persegua lo scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione dedita alla commissione di ELitti (Sez.3, n.24799 EL 13/03/2019, Chirolli, Rv. 276001 - 01), fermo restando il conseguimento di rilevanti importi "in nero" per la manutenzione l'acquisto di natanti, attività che lo vedevano impegnato in prima linea prima ELl'impiego degli stessi nell'importazione ELlo stupefacente. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale il MU deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione ELl'imputato al reato fine di cui al capo C), il quale attiene all'importazione dal ARocco di quasi 3.000 kg di hashish sequestrati presso il porto di ARina di Pisa in data 3 Luglio 2014. Assume il ricorrente che i giudici di merito avrebbero travisato le emergenze istruttorie quando avevano riconosciuto che il MU fosse consapevole che l'imbarcazione AF EL AR, di cui egli aveva curato l'acquisto e l'allestimento, sarebbe stata utilizzata per la specifica importazione di stupefacente intervenuta nell'estate 2014; contesta, comunque, che il dato probatorio, rappresentato dalla realizzazione EL doppio fondo nella stiva ELla suddetta imbarcazione su incarico di UC e RN, costituisse elemento di riscontro alla prospettazione accusatoria, in quanto EL tutto avulso dalla specifica operazione di importazione affidata al comandante ELl'imbarcazione, in epoca in cui il MU aveva ormai interrotto ogni forma di collaborazione con i correi. 8 3.1. Il motivo non si confronta con gli argomenti ELle sentenze di merito che hanno riconosciuto piena attendibilità alle dichiarazioni etero accusatorie EL RN, rilevando la credibilità intrinseca, la spontaneità e la logicità complessiva EL narrato peraltro supportato dai riscontri esterni indicati nel paragrafo 6.3.1. ELla sentenza di primo grado. La realizzazione ELle "paratie" nella imbarcazione AF EL AR su indicazione dei vertici ELl'associazione.che, secondo quanto riferito dal RN, erano state progettate dal MU e realizzate proprio per ospitare le valigie contenenti hashish all'interno di uno spazio ben definito, così da evitare il rinvenimento ELla droga e da ostacolare la conduzione EL natante, in uno con la conversazione EL 19 maggio 2014, intervenuta tra MU e UN nella quale il primo riferiva di essere a conoscenza che il SO ("M il piccoletto" o AU), dopo essere stato convocato a Milano, era stato reintegrato nella conduzione EL natante AF EL AR, tanto ch questi sarebbe stato arrestato in ARina di Pisa, quale pilota ELl'imbarcazione, proprio in coincidenza ELla importazione di cui al capo C) ELla rubrica (importazione di tre tonnellate di hashish in data 3 luglio 2014), costituiscono elementi probatori idonei a rappresentare non solo l'adesione EL MU al sodalizio criminoso, di cui conosceva le dinamiche e dai cui vertici riceveva informazioni riservate, ma a evidenziare anche la partecipazione EL ricorrente alla intrapresa criminale ELl'estate 2014 (capo C), alla cui realizzazione aveva fornito un utile contributo. 3.2. Invero ha stabilito il S.C. che per la configurabilità EL concorso di persone nel reato non è indispensabile che il correo abbia contribuito causalmente alla realizzazione EL reato, ma è necessario che abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione EL reato, mediante il rafforzamento EL proposito criminoso o mediante l'agevolazione ELl'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto ELla sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità ELla produzione EL reato (Sez.6, n.1986 EL 6/12/2016, Salamone, Rv.268972; Sez.4, n.4383 EL 10/10/2013, RO e altri, Rv.258185; Sez. 5, n. 43569 EL 21/0612019, P., Rv. 276990 - 01). Ha in particolare riconosciuto il S.C. la ricorrenza di un contributo concorsuale agevolatore nella condotta di chi procuri un autoveicolo ad altri perché lo utilizzino per trasportare sostanza stupefacente (sez.3,n. 27450 EL 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 - 03), ipotesi EL tutto assimilabile alla condotta ben più articolata e contributiva svolta dal MU nell'interesse ELl'organizzazione, il quale aveva proceduto alla complessiva gestione ELl'imbarcazione e alla modifica ELla stessa per renderla più funzionale al trasporto ELlo stupefacente. 9 4. Dalle considerazioni che precedono può altresì apprezzarsi la logicità degli argomenti attraverso i quali i giudici di merito hanno escluso che il contributo fornito dal MU potesse essere riconosciuto di minima importanza, in ragione ELla strutturata partecipazione di questi all'organizzazione criminale e alla rilevanza EL contributo dallo stesso fornito per l'importazione di hashish sequestrato il giorno 3 luglio 2013 (reperimento EL natante, manutenzione e ormeggio ELlo stesso in cooperazione con il BR, modifica strutturale per renderlo maggiormente funzionale alle esigenze ELl'organizzazione). Invero per il riconoscimento ELla circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen. non è sufficiente una minore efficacia causale ELl'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza EL tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale ELl'Iter" criminoso (da ultimo Sez.4, n.49364 EL 9/07/2018, P., Rv.274037; Sez.
4 - n. 26525 EL 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01). Anche il quarto motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso. 5. Passando ad esaminare i motivi di ricorso avanzati dalla difesa di AS DA, manifestamente infondato va dichiarato il primo motivo di ricorso in quanto gli argomenti che lo sostengono si pongono in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che ha disciplinato i limiti cui è sottoposto il giudice nel disporre la confisca EL prezzo EL reato in presenza di declaratoria ELla causa di non punibilità ELla estinzione EL reato per intervenuta prescrizione. Invero il giudice distrettuale ha dichiarato la estinzione per prescrizione EL reato concernente il traffico di sostanza stupefacente ascritto al AS dopo avere operato una diversa qualificazione giuridica dei fatti ritenuti dal primo giudice, in particolare a seguito ELla esclusione ELla circostanza aggravante di cui all'art.80 comma 2 dPR 309/90. Il giudice di primo grado aveva qualificato gli stessi ai sensi degli artt.73, comma 4/ e 80 comma 3 dPR 309/90 a fronte di una l )\. originaria contestazione A_art.71 comma 2 ) dPR 309/90. Fermo restando che i fatti ascritti al AS, nella loro componente naturalistica e oggettiva, sono risultati immutati nel corso EL giudizio, i giudici di merito, nell'ambito EL perimetro valutativo agli stessi assegnato (il giudice di appello limitatamente alla questione EL mantenimento ELla misura di sicurezza ELla confisca EL prezzo EL reato), hanno espresso un giudizio (in termini incidentali nel giudizio di appello) sulla responsabilità EL AS relativamente alla contestazione allo stesso rivolta, così come enucleata dal capo A) di imputazione, riconoscendo che lo stesso avesse partecipato in qualità di skipper EL natante AF EL AR, nel 10 r 20-6 ELl'estate 2013, ad una importazione di tremila chilogrammi di hashish e che per tale prestazione aveva ricevuto il compenso di euro duecentomila, che ha costituito, appunto, l'oggetto ELla statuizione ablatoria. 5.1. Orbene, il giudice distrettuale ha correttamente applicato i principi desumibili dalla pronuncia a S.U. UC che consentono al giudice di merito di disporre o di mantenere la confisca EL prezzo o EL profitto EL reato ai sensi ELl'art.240 comma 2, n.1 cod. pen. a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza EL reato, alla penale responsabilità ELl'imputato e alla qualificazione EL bene da confiscare rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez.Un., n.31617 EL 26/06/2015). Nell'odierno giudizio entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto la partecipazione EL AS, in qualità di skipper ELla imbarcazione AF EL AR, alla importazione di tremila chilogrammi di hashish dal ARocco ed entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che tale attività EL AS sia stata corrisposta con il versamento ELla somma di euro duecentomila che, riconosciuto quale prezzo EL reato di cui all'art.73 dPR 309/90, è stato sottoposto a confisca diretta ai sensi ELl'art.240 comma 1 n.1 cod. pen. (cfr. Sez.
2 -n. 17354 EL 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529 - 01), in termini pertanto EL tutto coerenti con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 6. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed ha carattere assorbente rispetto ai successivi motivi di ricorso (terzo e quarto) i quali aggrediscono la valutazione incidentale EL giudice di appello sulla responsabilità penale EL AS con riferimento alla intrinseca affidabilità ELle dichiarazioni etero accusatorie EL coimputato RN e ELla ricorrenza di significativi elementi di riscontro alle suddette dichiarazioni, in quanto la censura attiene proprio al tema ELl'oggetto ELla confisca e cioè alla individuazione EL "prezzo EL reato" in relazione al quale, come si è detto, risulta ammissibile la confisca diretta anche in ipotesi di declaratoria di estinzione EL reato per sopravvenuta prescrizione. 6.1. Invero la statuizione sulla confisca EL denaro, sebbene sia stata preceduta da una valutazione incidentale EL giudice di appello in ordine alla responsabilità EL AS quale artefice EL trasporto di un carico di sostanza stupefacente dal CO nell'estate 2013, non è sorretta da alcuna motivazione sulla specifica doglianza, contenuta nell'ottavo motivo di appello proposto dalla difesa EL ricorrente, concernente il contenuto ELla pattuizione di un compenso di euro duecentomila per lo svolgimento ELl'incarico assunto dall'imputato. Una motivazione su tale specifica questione, oltre ad essere necessaria a confermare la misura di sicurezza patrimoniale ELla confisca, in quanto la stessa cade su un bene che viene in considerazione quale prezzo EL reato, la cui misura è riconducibile ad una mera pattuizione verbale tra correi e 1 1 che non risulta neppure rinvenuto e sequestrato, sia pure per equivalente, all'interno EL patrimonio EL reo, risultava ancora più necessaria in quanto il giudice distrettuale, nel riqualificare i fatti ai sensi ELl'art.73, comma 4 dPR 309/90, ha escluso la ricorrenza ELla circostanza aggravante EL quantitativo ingente (art.80 comma 2 dPR 309/90) che pure poteva rappresentare un elemento sintomatico a sostegno ELla pattuizione di un corrispettivo economico così rilevante per un singolo trasporto. 6.2. Invero la sentenza impugnata omette EL tutto di confrontarsi sia con la censura, articolata dal AS nei motivi di impugnazione in appello, sull'assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni EL RN, il quale lapidariamente aveva dichiarato che il corrispettivo pattuito con il AS era pari a euro duecentomila ed era stato a questi regolarmente consegnato, sebbene lo stesso si fosse appropriato indebitamente di alcune componenti ELl'imbarcazione, sia con l'ulteriore considerazione, introdotta nei motivi di appello, secondo la quale, in relazione a differenti importazioni eseguite con lo stesso natante, risultavano pattuiti e corrisposti compensi dieci-venti volta inferiori, tra cui quello pattuito con il SO in occasione ELla analoga importazione dal ARocco di circa tre tonnellate di hashish, sequestrato in ARina di Pisa il 3 Luglio 2014, in occasione EL quale sulla persona EL SO venne rinvenuta e sequestrata la somma di euro 8.000 (sentenza di primo grado Gup Tribunale Pisa), riconosciuto quale corrispettivo ELla conduzione EL natante. 6.3. Se è vero che in tema di riscontri alle dichiarazioni etero-accusatorie provenienti dall'imputato ELlo stesso reato, ai sensi ELl'art.192 comma 3 cod. proc. pen., non è necessario che gli stessi siano in grado di confermare i singoli fatti storici narrati dal propalante, quanto a misurare e a rafforzare il giudizio di attendibilità EL dichiarante ai fini ELla verifica di veridicità EL propalato, è comunque necessario che l'elemento di riscontro offra elementi in grado di collegare il fatto stesso alla persona EL chiamato (Sez.6, n. 45733 EL 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01). Nella specie particolarmente intenso era l'obbligo in capo ai giudici di appello di riscontrare le dichiarazioni etero accusatorie EL RN in relazione alla pattuizione di un compenso così rilevante in quanto, una volta riconosciuta la estinzione per prescrizione EL reato di cui all'art.73, comma 4 dPR 309/90, la valutazione EL giudice distrettuale era appunto incentrata sulla confiscabilità EL prezzo EL reato, la cui pattuizione e la cui corresponsione, in forma liquida, era tema pregiudiziale di decisiva rilevanza ai fini EL decidere. Sotto diverso profilo, sebbene i giudici di merito abbiano indicato una serie di riscontri a sostegno ELla fattiva e utile partecipazione EL AS alle intraprese ELl'associazione criminale tra cui l'importazione EL luglio 2013 (dichiarazioni 12 etero accusatorie di RN, intercettazioni telefoniche, rapporti con i coimputati MU e UN, cogestione ELla imbarcazione AF EL AR, brusca interruzione dei rapporti con il sodalizio), nei motivi di impugnazione in appello la difesa EL ricorrente aveva rappresentato come la cessazione EL rapporto di collaborazione tra l'organizzazione criminosa e il AS era intervenuta in maniera burrascosa in quanto quest'ultimo era stato congedato dal sodalizio, come ha dichiarato lo stesso RN per una serie di condotte infeELi e pericolose (tra le quali la sottrazione di alcune dotazioni ELl'imbarcazione), tanto che lo stesso RN aveva riferito di avere ragioni di risentimento e di contrapposizione con il AS, circostanze queste che avrebbero dovuto essere considerate al fine di approfondire e circoscrivere i rapporti di natura economica intrattenuti dal sodalizio con l'imputato, quantomeno ai fini EL mantenimento ELla misura di sicurezza ELla confisca EL prezzo EL reato, traducendosi la totale assenza di motivazione sul punto nella violazione ELl'obbligo ELla indicazione di elementi di riscontro alle dichiarazioni etero accusatorie ELl'imputato ELlo stesso reato su un elemento essenziale ELl'accordo criminoso tra correi (pattuizione EL prezzo EL reato) ai sensi ELl'art.192 comma 3 cod. proc. pen. 6.4. La sentenza sul punto deve pertanto trovare annullamento con rinvio, per nuovo giudizio in punto di confisca EL prezzo EL reato contestato a AS DA, ad altra gezione ELla Corte di appello di Milano. Il ricorso di MU IO deve invece essere dichiarato inammissibile, con condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma di denaro in favore ELla Cassa 7 1 C (: , ELle Ammende, ai sensi ELl'art.616 cod. proc. pen., che si . determinapFome in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AS DA limitatamente alla confisca ELla somma di denaro di euro duecentomila e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione ELla Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso EL AS. Dichiara inammissibile il ricorso di MU IO che condanna al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio EL p luglio 2025 (t).(7, 'L/S ,t?