TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°12715 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Pasquale D'Onofrio (c.f. ) e Tiziana Monti (c.f. C.F._1
) dell'Avvocatura Regionale, domiciliata in Napoli C.F._2 alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Marina Paparo (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via
Toledo n. 156;
APPELLATO
E
Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, la impugnava la sentenza n. n. 559/2024 Parte_1 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 10.05.2024 e notificata a mezzo pec in data 14.05.2024, con la quale veniva accolta la domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Controparte_2 cartella esattoriale n.ro 07120130028031117000, condannando l' e l'Ente Impositore, in solido, alla refusione Controparte_3 delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario competente;
difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; erronea condanna nei confronti dell'Ente Impositore alla refusione delle spese di lite.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.; in subordine di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.; in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che Controparte_1 insisteva per l'accoglimento dell'appello associandosi alle richieste dell'appellante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avv. Paparo dichiaratosi antistatario.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'appellato
Controparte_2
All'udienza del 18.03.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il primo motivo di appello con cui si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della Tassa Automobilistica sottesa all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi). Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella di pagamento) per un credito tributario (tassa automobilistica), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 12715/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere Controparte_2 giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al Controparte_2 pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 173,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Marina Paparo;
• condanna al pagamento, in favore Controparte_2 dell' , delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in euro 332,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali,
IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Marina Paparo;
• condanna al pagamento, in favore della Controparte_2
delle spese del primo grado di giudizio che Parte_1 liquida in euro 173,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
• condanna al pagamento, in favore della Controparte_2
, delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida in euro 332,00 per compensi professionali ed in euro
91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA;
Napoli 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°12715 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Pasquale D'Onofrio (c.f. ) e Tiziana Monti (c.f. C.F._1
) dell'Avvocatura Regionale, domiciliata in Napoli C.F._2 alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Marina Paparo (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via
Toledo n. 156;
APPELLATO
E
Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, la impugnava la sentenza n. n. 559/2024 Parte_1 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 10.05.2024 e notificata a mezzo pec in data 14.05.2024, con la quale veniva accolta la domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Controparte_2 cartella esattoriale n.ro 07120130028031117000, condannando l' e l'Ente Impositore, in solido, alla refusione Controparte_3 delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario competente;
difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; erronea condanna nei confronti dell'Ente Impositore alla refusione delle spese di lite.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.; in subordine di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.; in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che Controparte_1 insisteva per l'accoglimento dell'appello associandosi alle richieste dell'appellante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avv. Paparo dichiaratosi antistatario.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'appellato
Controparte_2
All'udienza del 18.03.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il primo motivo di appello con cui si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della Tassa Automobilistica sottesa all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi). Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella di pagamento) per un credito tributario (tassa automobilistica), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 12715/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere Controparte_2 giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al Controparte_2 pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 173,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Marina Paparo;
• condanna al pagamento, in favore Controparte_2 dell' , delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in euro 332,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali,
IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Marina Paparo;
• condanna al pagamento, in favore della Controparte_2
delle spese del primo grado di giudizio che Parte_1 liquida in euro 173,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
• condanna al pagamento, in favore della Controparte_2
, delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida in euro 332,00 per compensi professionali ed in euro
91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA;
Napoli 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano