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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Martignetti Gloria, Parte_1 la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'Ascoli Antonietta, la CP_1 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. , in qualità di curatore speciale del minore Parte_2 Persona_1
(20.02.2014)
INTERVENTORE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, la ricorrente ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente e che dalla stessa, il 20.02.2014, è nato il minore;
- Persona_1
1 che con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26.04.2016 le parti regolamentavano i rapporti genitoriali con riguardo al minore;
- che il incontra raramente il CP_1 figlio e si disinteressa dello stesso;
- di essere venuta a conoscenza durante la gravidanza che il resistente faceva uso di eroina e cocaina;
- che questi era anche solito usare violenza nei confronti della;
- di avere il fondato timore che il continui ad essere un abituale consumatore di Pt_1 CP_1 sostanze stupefacenti;
- che lo stesso, talvolta, ha assunto condotte pericolose anche nei confronti del minore;
- che nonostante la rilevante capacità economica di cui dispone, il resistente non versa regolarmente il contributo di mantenimento;
- che il è maresciallo-infermiere presso il Celio CP_1
e lavora anche privatamente;
- di essere dipendente del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali;
- di condurre in locazione la casa familiare.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto modificarsi la disciplina in essere prevedendo: - affido esclusivo del minore a sé; - diritto di visita del padre da espletarsi in modalità protetta;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio pari a € 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale, contestate le avverse deduzioni, ha esposto: - di essere sempre stato un padre presente nella vita del figlio;
- che, invece, è spesso la madre ad impedire al di CP_1 vedere il figlio;
- di aver sempre adempiuto al proprio obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie;
- di non essere un abituale assuntore di sostanze stupefacenti;
- che, pur avendo avuto problemi di tossicodipendenza, il ha intrapreso un CP_1 percorso di disintossicazione presso il Sert di Teano che si è concluso positivamente nel 2021; - di essere comunque disponibile a sottoporsi a qualsiasi tipo di analisi che si ritenga necessaria;
- di non lavorare presso alcuna clinica privata, ove si è recato solo per frequentare corsi sanitari;
- di aver subito, al contrario, un peggioramento nella propria condizione reddituale per aver contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile a Roma con una rata mensili di € 552,71 e di essere gravato anche dal pagamento di due finanziamenti;
- che la resistente svolge un lavoro dipendente con una busta paga di circa € 1.200,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 02.07.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha disciplinato il diritto di visita del padre da esercitarsi in modalità protetta presso i Servizi
Sociali; ha avviato il resistente a tutti i necessari percorsi presso il SERD territorialmente competente e ha rinviato in prosieguo per l'audizione del minore.
Esperita l'audizione del minore, all'esito dell'udienza del 15.11.2024 è stato nominato il curatore speciale e le parti e il minore sono stati avviati ai necessari percorsi.
Si è costituito il curatore speciale, avv. . Parte_2
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, dell'ASL e del SERD, all'udienza del 28.10.2025 le parti
2 hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido condiviso del figlio minore della coppia, con collocamento presso la madre;
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: tenuto conto delle relazioni attuali, l'esercizio del diritto di visita del padre è rimesso all'accordo delle parti, previa verifica della volontà del minore;
- Le parti si impegnano a collaborare per la gestione del minore;
- Il padre presta sin da ora il consenso a tutti i controlli periodici cui il minore deve sottoporsi,
a partire dal prossimo fissato per il 14 novembre c.a.;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore del minore pari ad € 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale;
- Assegno Unico al 100% alla madre.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni in essere, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Martignetti Gloria, Parte_1 la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'Ascoli Antonietta, la CP_1 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. , in qualità di curatore speciale del minore Parte_2 Persona_1
(20.02.2014)
INTERVENTORE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, la ricorrente ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente e che dalla stessa, il 20.02.2014, è nato il minore;
- Persona_1
1 che con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26.04.2016 le parti regolamentavano i rapporti genitoriali con riguardo al minore;
- che il incontra raramente il CP_1 figlio e si disinteressa dello stesso;
- di essere venuta a conoscenza durante la gravidanza che il resistente faceva uso di eroina e cocaina;
- che questi era anche solito usare violenza nei confronti della;
- di avere il fondato timore che il continui ad essere un abituale consumatore di Pt_1 CP_1 sostanze stupefacenti;
- che lo stesso, talvolta, ha assunto condotte pericolose anche nei confronti del minore;
- che nonostante la rilevante capacità economica di cui dispone, il resistente non versa regolarmente il contributo di mantenimento;
- che il è maresciallo-infermiere presso il Celio CP_1
e lavora anche privatamente;
- di essere dipendente del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali;
- di condurre in locazione la casa familiare.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto modificarsi la disciplina in essere prevedendo: - affido esclusivo del minore a sé; - diritto di visita del padre da espletarsi in modalità protetta;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio pari a € 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale, contestate le avverse deduzioni, ha esposto: - di essere sempre stato un padre presente nella vita del figlio;
- che, invece, è spesso la madre ad impedire al di CP_1 vedere il figlio;
- di aver sempre adempiuto al proprio obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie;
- di non essere un abituale assuntore di sostanze stupefacenti;
- che, pur avendo avuto problemi di tossicodipendenza, il ha intrapreso un CP_1 percorso di disintossicazione presso il Sert di Teano che si è concluso positivamente nel 2021; - di essere comunque disponibile a sottoporsi a qualsiasi tipo di analisi che si ritenga necessaria;
- di non lavorare presso alcuna clinica privata, ove si è recato solo per frequentare corsi sanitari;
- di aver subito, al contrario, un peggioramento nella propria condizione reddituale per aver contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile a Roma con una rata mensili di € 552,71 e di essere gravato anche dal pagamento di due finanziamenti;
- che la resistente svolge un lavoro dipendente con una busta paga di circa € 1.200,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 02.07.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha disciplinato il diritto di visita del padre da esercitarsi in modalità protetta presso i Servizi
Sociali; ha avviato il resistente a tutti i necessari percorsi presso il SERD territorialmente competente e ha rinviato in prosieguo per l'audizione del minore.
Esperita l'audizione del minore, all'esito dell'udienza del 15.11.2024 è stato nominato il curatore speciale e le parti e il minore sono stati avviati ai necessari percorsi.
Si è costituito il curatore speciale, avv. . Parte_2
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, dell'ASL e del SERD, all'udienza del 28.10.2025 le parti
2 hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido condiviso del figlio minore della coppia, con collocamento presso la madre;
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: tenuto conto delle relazioni attuali, l'esercizio del diritto di visita del padre è rimesso all'accordo delle parti, previa verifica della volontà del minore;
- Le parti si impegnano a collaborare per la gestione del minore;
- Il padre presta sin da ora il consenso a tutti i controlli periodici cui il minore deve sottoporsi,
a partire dal prossimo fissato per il 14 novembre c.a.;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore del minore pari ad € 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale;
- Assegno Unico al 100% alla madre.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni in essere, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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