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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione, dott. IB FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2304 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, a seguito di note scritte depositate tra le parti e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Reggio Calabria, Via Aschenez n.140, presso lo studio dell'avv. Giulia Valeria
Squillaci, che la rappresentata e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Barreca, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attore
E
(C.F. ), in persona del suo procuratore e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via G. Oberdan
55, presso lo studio dell'avv. Silvestro Runci, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enrico Ferrari, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Palmi, Via G. Oberdan 55, presso lo studio dell'avv. Silvestro Runci, che lo
1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enrico Ferrari, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Tribunale la banca e CP_1 [...]
al fine di sentir dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento CP_2 concluso con l'istituto di credito e la condanna dello stesso alla restituzione della somma di euro 43.872,29 ed al risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, sia con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento effettuato, sia con riferimento all'adeguatezza degli stessi rispetto al proprio profilo di rischio.
A sostegno della propria domanda esponeva che, al fine di valutare la miglior formula di deposito dei propri risparmi, aveva richiesto una consulenza all'istituto di credito – Filiale di Reggio Calabria presso la quale era CP_1 correntista ed in tale occasione il dott. le aveva consigliato di Controparte_2 effettuare un investimento in titoli obbligazionari.
Precisava di aver rivolto al predetto intermediario numerose raccomandazioni per essere certa che l'investimento fosse privo di rischi, condizione quest'ultima imprescindibile per la conclusione del contratto.
Chiariva che la volontà di optare per una soluzione sicura era determinata anche dalla precaria situazione economica in cui versava, non disponendo, invero, di redditi continuativi e dovendo sostanzialmente fare esclusivo affidamento sulla pensione percepita dalla madre ottantenne.
In data 29 ottobre 2015 - seguendo le indicazioni del consulente, il quale l'aveva rassicurata circa l'assenza di rischi - aveva sottoscritto obbligazioni subordinate MPS – COD. N. 823819350 MPS FRNGE18EUR – per un controvalore nominale di € 50.000,00.
Chiariva di essersi determinata all'effettuazione della predetta operazione anche in considerazione del fatto che, in data 7 ottobre 2015, la sorella Pt_2
ed il cognato , sempre a fronte delle rassicurazioni
[...] Controparte_3
2 del dott. circa l'assenza di rischi, avevano già stipulato analogo CP_2 contratto d'investimento.
Lamentava tuttavia di non essere stata posta nella condizione di conoscere le effettive caratteristiche del titolo acquistato, né di aver ricevuto informazioni in ordine al livello di rischiosità dello stesso.
Inoltre, l'intermediario non l'aveva aggiornata circa l'andamento negativo dell'investimento, consigliandole addirittura di mantenere i titoli nonostante il loro progressivo deprezzamento sul mercato.
Successivamente aveva appreso dalla sorella e dal cognato Parte_2
che l'investimento aveva subito una considerevole perdita. Controparte_3
Costoro, infatti, nel mese di dicembre 2018, si erano recati presso l'istituto di credito di Reggio Calabria con l'intenzione di disinvestire il capitale Parte_3 ed in tale occasione il dott. aveva rappresentato l'impossibilità di CP_2 svincolare l'investimento prima del 2021, in quanto i titoli acquistati risultavano in perdita a causa dell'andamento negativo del mercato;
inoltre, dopo essersi recati nuovamente presso la filiale reggina per ottenere ulteriori chiarimenti, avevano appreso che il consulente finanziario era stato trasferito presso altra filiale per delle ragioni non meglio precisate.
A questo punto l'attrice si era recata presso la per ottenere informazioni CP_1 circa le sorti del proprio investimento, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno.
Pertanto, con missiva del 19 marzo 2019, aveva richiesto all'istituto di credito di provvedere all'integrale restituzione del capitale investito.
In data 18 maggio 2018, l'istituto di credito aveva riscontrato la predetta missiva respingendo ogni censura sostenendo che “l'investimento in esame derivava unicamente da una sua specifica e autonoma richiesta” ed aveva, quindi, rigettato la richiesta di disinvestimento asserendo di aver assolto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli informativi.
Con successiva lettera raccomandata a/r del 15 luglio 2018, l'attrice aveva eccepito la carenza motivazionale del diniego opposto dalla sottolineando CP_4 come la risposta offerta dall'istituto di credito fosse elusiva e generica ed aveva altresì richiesto la trasmissione di una serie di documenti (“1) modulo relativo alla classificazione dei clienti;
2) documento sul c.d. profilo rischio e sulle altre informazioni economico-finanziarie; 3) copia dell'informativa circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata nonché ogni altro documento attestante l'avvio e l'integrale compimento dell'istruttoria;
3. copia dell'informativa circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata, nonché di ogni altro documento attestante l'avvio e l'integrale compimento dell'istruttoria;
4. copia delle attestazioni di consegna e/o recapito alla ricorrente delle comunicazioni;
5. la situazione aggiornata dell'investimento in titoli obbligazionari cod. n. 823819350 MPS FRNGE18EUR, con indicazione degli importi inizialmente investiti e delle loro
3 eventuali sopravvenute variazioni, nonché degli eventuali interessi sino a quel momento maturati.”.
L'intermediario aveva risposto alla predetta missiva soltanto in data 16 ottobre 2018 ed in maniera del tutto evasiva.
Evidenziava in proposito che la documentazione trasmessa era in parte diversa rispetto a quella effettivamente richiesta e che la banca non avesse fornito prova dell'avvenuto invio delle comunicazioni periodiche sull'andamento dei titoli.
Tra le comunicazioni indicate dalla come trasmesse ma mai ricevute CP_4 dall'attrice vi era la nota del 4 agosto 2018 asseritamente contenente l'informazione concernente la conversione obbligatoria delle obbligazioni in azioni.
Il contratto d'investimento risultava composto da moduli standard, contenti diciture incomprensibili e graficamente illeggibili e non evidenziava in maniera adeguata le clausole di maggior rilievo, quali quelle riguardanti la natura del titolo ed i rischi ad esso connessi, il tutto sebbene la Banca – per come attestato dal ricorso alla dicitura “cliente al dettaglio” - fosse ben consapevole di trattare con una controparte “non qualificata” ai sensi della normativa c.d. IF.
Inoltre, i questionari sottoposti al momento della sottoscrizione del contratto non offrivano una rappresentazione fedele della propria conoscenza in materia di strumenti finanziari, dei propri obiettivi di investimento, né tantomeno della propria effettiva propensione al rischio.
All'esito della condotta negligente della aveva subito una perdita pari a CP_4 più dell'80% del capitale iniziale, atteso che l'investimento effettuato aveva un controvalore di euro 6.127,71.
Pertanto, con ricorso del 18.12.2018 aveva adito il Collegio Arbitrale per le controversie finanziarie che, tuttavia, con motivazione asseritamente erronea, aveva escluso la censurabilità della condotta tenuta dall'istituto di credito.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice deduceva la sussistenza in capo alla CP_4 convenuta di una responsabilità precontrattuale e contrattuale per asserita violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui agli art. 21 e 23 TUF, nonché degli obblighi informativi previsti dalla normativa post MIFID, introdotta con il D.lgs. 17 settembre 2007, n.° 164 e dal regolamento sugli intermediari, emanato dalla CONSOB con delibera 16190 del 29 ottobre 2007, entrata in vigore il 2 novembre 2007.
Nel dettaglio, assumeva che l'istituto di credito, nel raccomandarle una determinata operazione finanziaria, aveva di fatto prestato un'attività di consulenza personalizzata, con conseguente obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto alle proprie caratteristiche.
Sennonché la convenuta non soltanto aveva omesso di fornire informazioni dettagliate circa i rischi dell'obbligazione subordinata (strumento complesso, 4 destinato ad investitori esperti), ma si era altresì limitata a consegnare un contratto quadro e un documento informativo che si rivelano privi di concrete avvertenze circa il grado di rischiosità del titolo.
Peraltro, il contratto quadro somministratole era stato redatto su un modulo prestampato, le cui caselle risultavano addirittura “pre-spuntate”.
Denunciava altresì la violazione del principio di adeguatezza, assumendo che la pur essendo ben consapevole della propria volontà di effettuare un CP_4 investimento conservativo, le aveva tuttavia proposto un prodotto speculativo ed altamente rischioso, omettendo di chiarire che lo stesso si trovava in regime di "gray market" (c.d. "mercato grigio"), stante l'assenza di garanzia sulla solvibilità e affidabilità della società emittente.
Inoltre, la banca aveva omesso di fornire notizie adeguate sul rischio di default dell'emittente MPS, sebbene tali rischi, al momento dell'operazione considerata, fossero già prevedibili e ben noti nel mondo del mercato finanziario, considerato che in relazione agli stessi si era già reso necessario un intervento dello Stato.
Sottolineava che la non aveva in alcun modo dimostrato di aver fornito le CP_4 informazioni relative alla rischiosità del prodotto, considerato che negli ordini di acquisto non era stata riportata alcuna indicazione se non la formula generica "dichiaro di intendere comunque dare corso all'operazione richiesta nonostante mi abbiate informato di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto non appare adeguata”, che tuttavia non consentiva di far comprendere alla cliente l'effettiva portata della operazione proposta.
Assumeva pertanto la sussistenza dei presupposti per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di investimento e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti ed instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'intermediario per violazione delle norme di condotta e dei doveri informativi, sul medesimo incombenti, nella prestazione del servizio di investimento;
per l'effetto, 2) Dichiarare la risoluzione del contratto di investimento delle obbligazioni subordinate, per grave inadempimento imputabile alla convenuta;
conseguentemente, 3) Condannare la alla restituzione dell'importo di € 43.872,29 quale differenza CP_5 fra il valore dell'investimento iniziale (€ 50.000,00) ed il residuo (€ 6.127,71) o comunque della diversa somma pari alla differenza tra l'entità dell'investimento iniziale e l'entità della somma residua al momento della qui invocate restituzione agli odierni attori;
4) Condannare l'istituto di Credito al risarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa;
5) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”.
****
5 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.11.2020, si costituiva in giudizio l'istituto in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contrastando la domanda avversa.
Nel dettaglio, rappresentava anzitutto che , in data 23 febbraio Parte_2
2015, aveva sottoscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, tra i quali quello di ricezione e trasmissione ordini, dando atto di aver ricevuto copia, avere letto e avere compreso il documento informativo generale unico, le condizioni generali di contratto, il documento informativo sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, il documento informativo sui conflitti di interesse, il documento informativo sugli incentivi, l'informativa di sintesi sulla procedura di valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
In pari data aveva anche sottoscritto il questionario profilo cliente, riportante le sue caratteristiche di investitore e la sua predisposizione al rischio.
Il deposito titoli era appoggiato ad un rapporto di conto corrente dai cui estratti contro poteva evincersi che la , sempre in data 23 febbraio 2015, aveva Pt_2 realizzato il suo primo investimento, acquistando cinquantamila euro di azioni del comparto “Alto Rendimento 2019” di una SICAV di diritto lussemburghese.
L'operazione in azioni di SICAV non era, invece transitata sul deposito titoli.
Quanto all'operazione contestata evidenziava che: - l'attrice aveva conferito l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate BMPS in data 29 ottobre 2015, a valere sul deposito titoli n. 9197004 intestato alla medesima;
- la scheda informativa del titolo e l'ordine riportavano chiaramente le informazioni rilevanti concernenti lo strumento finanziario ed i relativi profili di rischio;
- la Pt_2 aveva indicato, per l'ordine che andava eseguito su un mercato di quotazione, il prezzo limite di 94,10 euro ogni 100 euro di valore nominale, mentre l'acquisto era stato eseguito a un costo inferiore, ossia euro 93,92, per un controvalore netto di €.47.285,60; - nel tempo, l'attrice aveva percepito le cedole che aveva via via “staccato”, per l'importo complessivo di €.474,04.
Tanto premesso, eccepiva l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui la
, in quanto risparmiatrice priva di alcuna esperienza, si sarebbe Pt_2 totalmente affidata ai consigli dell'intermediario, evidenziando come dalla documentazione in atti risultava che la stessa avesse un profilo di investitrice dotata di conoscenza e consapevolezze adeguate.
In particolare, richiamava il questionario compilato dalla cliente in data 23 febbraio 2015, dal quale emergeva che la stessa aveva dichiarato di aver già effettuato precedenti investimenti in diverse tipologie di strumenti finanziari, financo in titoli strutturati, di conoscere il funzionamento e i rischi della maggior parte dei titoli obbligazionari e dei servizi di investimento, di disporre di un patrimonio finanziario e immobiliare stabile, nonché di preferire strumenti 6 d'investimento capaci di generare un rendimento medio o moderatamente speculativo, accettando il rischio di una perdita sino al 3% per ottenere un rendimento del 15%.
Quindi, alla luce delle risposte fornite, le era stato attribuito un profilo finanziario
“bilanciato”, con un livello “medio” di esperienza e conoscenza, pienamente rispondente alla circostanza che la stessa aveva già effettuato un primo investimento per euro 50.000,00 in azioni SICAV Alto Rendimento 2019, ossia in uno strumento prevalentemente investito in obbligazioni, sia pure di tipo speculativo, con un rischio complessivo medio.
Rilevava, ancora, che l'operazione in contestazione (ossia l'investimento in obbligazioni condizionate emesse dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in data 20 dicembre 2005) prometteva un rendimento trimestrale dell'1%, era quotata sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo ed era stata ammessa alla negoziazione sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il 5 ottobre 2010.
Inoltre, il successivo andamento negativo del titolo era essenzialmente riconducibile al mutamento dell'assetto normativo e, in particolare, all'applicazione del regola del d.c. burden sharing (introdotta dal decreto del 27 luglio 2017, emesso nell'ambito della procedura di rafforzamento patrimoniale di MPS) che aveva imposto la conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni ordinarie MPS e, quindi ad eventi del tutto estranei rispetto alla condotta dell'intermediario.
Peraltro, la cliente era stata messa al corrente di tale mutamento normativo e, infatti, in data 1° agosto 2017, in esito alla conversione, le erano state consegnate n.
5.780 azioni MPS, che il 22 ottobre 2017 valevano 4,736 euro l'una per un valore complessivo di €.27.374,08; le azioni anzidette avevano poi perso valore, ma ancora alla fine dell'anno valevano 3,914 euro l'una, quindi complessivamente €.22.622,92.
Contestava, poi, la fondatezza della doglianza attorea relativa alla presunta mancata ricezione della comunicazione del 4 agosto 2017, assumendo che la stessa era stata regolarmente trasmessa tramite servizio postale e che, in ogni caso, a mente dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, laddove non fosse stata ricevuta per un disguido dell'ufficio preposto al predetto servizio, la responsabilità dell'accaduto non avrebbe potuto addebitarsi alla CP_4
Negava la veridicità dell'assunto secondo cui l'operazione in contestazione sarebbe stata consigliata dal dipendente della all'uopo richiamando una CP_4 nota inviata alla cliente nella quale non si faceva alcun riferimento alle obbligazioni BMPS, ma anzi veniva consigliato di vendere le azioni SICAV Alto rendimento per diversificare l'investimento.
Secondo la risultava più verosimile che la si fosse determinata CP_4 Pt_2 all'acquisto delle obbligazioni subordinate in virtù di quanto consigliatole dalla
7 sorella e dal cognato, i quali, per come confermato nell'atto di citazione, avevano da poco sottoscritto il medesimo titolo.
Respingeva, poi, gli addebiti di responsabilità concernenti la presunta violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, deducendo anzitutto di aver pienamente gli obblighi di informazione passiva mediante la somministrazione del questionario MIFID, dal quale risultava che l'attrice aveva reso tutte le informazioni utili ad individuare il suo profilo di rischio.
Rappresentava che, come chiarito con comunicazione resa dalla , la CP_6 raccolta di informazioni attraverso un modulo non costituisce di per sé una modalità contraria ai principi di correttezza e trasparenza, purché vi sia stata un'interazione preventiva con il cliente e le informazioni siano acquisite prima dell'avvio del servizio di investimento, condizioni queste ultime senz'altro rispettate in specie.
In ogni caso la raccolta di informazioni tramite modulistica era pienamente conforme anche all'articolo 56 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/98.
Con riguardo agli obblighi di informazione attiva, la banca deduceva di aver consegnato alla cliente, prima della sottoscrizione del contratto quadro, il documento informativo generale nel quale era stato chiaramente indicato che le obbligazioni subordinate, in caso di insolvenza dell'emittente, sarebbero state rimborsate soltanto dopo le obbligazioni non subordinate e la aveva Pt_2 dichiarato di aver “letto e compreso”.
L'intermediario richiamava, poi, l'ordine di acquisto e la scheda informativa, assumendo trattarsi di documenti nei quali erano puntualmente riportate tutte le caratteristiche del titolo (denominazione, codice ISIN, natura subordinata, possibilità di rimborso anticipato, mancanza di rating, elevato livello di rischio, inadeguatezza e inappropriatezza dell'operazione), sicché non poteva revocarsi in dubbio che alla cliente fossero state fornite tutte le informazioni necessarie ai fini di una scelta pienamente consapevole.
Quanto alla pretesa violazione di obblighi informativi “successivi” all'investimento, assumeva l'insussistenza in capo all'intermediario di un obbligo di monitorare l'andamento dei titoli dopo l'esecuzione dell'ordine, avendo erogato in specie un servizio di negoziazione per conto del cliente, caratterizzato dall'autonomia decisionale dell'investitore.
In ogni caso, pur non essendovi tenuta, aveva costantemente informato la cliente circa l'andamento del titolo e, con comunicazione del 9 settembre 2016, le aveva consigliato di vendere le obbligazioni oggetto di contestazione (che valevano euro 37.225,75) per acquistare quote di un fondo comune e azioni di una SICAV, cioè a dire investimenti che, operando un'ampia diversificazione, erano meno rischiosi.
Avuto riguardo alla contestazione circa il presunto erroneo giudizio di adeguatezza dell'operazione, rilevava che l'articolo 29 del regolamento CP_6
8 n. 11522/1998, invocato da controparte, all'epoca dell'acquisto non era più in vigore poiché abrogato dall'art. 113 co. 7 del Regolamento 16190/2007 CP_6
(entrato in vigore il 2 novembre 2007) e che comunque, ai sensi dell'art. 39 di tale ultimo regolamento, la valutazione di adeguatezza è dovuta soltanto nei casi di servizi di consulente o di gestione di portafogli, non anche nel caso di esecuzione di ordini.
In ogni caso, nel caso in esame, era stata effettuata una valutazione di appropriatezza, segnalando all'odierna attrice l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al proprio profilo.
Chiariva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, i titoli dalla stessa acquistati non potevano essere qualificati come “illiquidi” e che i richiami operati in citazione al c.d. “mercato grigio” erano del tutto inconferenti.
Ancora, eccepiva l'inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dall'attrice, richiamando l'orientamento espresso dalle S.U. della Corte di cassazione secondo cui gli ordini di acquisto impartiti dal cliente, costituendo meri atti esecutivi del contratto quadro di intermediazione privi di natura negoziale, non possono essere oggetto di domande di risoluzione o annullamento.
Con riguardo alla domanda restitutoria svolta dall'attrice eccepiva la carenza di legittimazione passiva della deducendo che l'operazione contestata era CP_4 stata effettuata in adempimento del servizio di esecuzione ordini per conto del cliente, sicché l'istituto di credito non aveva incassato il prezzo della vendita.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice per assenza di nesso eziologico tra la condotta della ed il danno lamentato, CP_4 che peraltro era solamente potenziale, non avendo l'attrice provveduto alla vendita dei titoli.
In subordine eccepiva il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 co. 1 c.c.
Contestava il quantum della minusvalenza prospettata dall'attrice, assumendo che la stessa – tenuto conto del prezzo effettivo d'acquisto, delle cedole percepite e del valore attuale delle azioni – fosse pari ad euro 39.713,72.
Infine, osservava che alcuna domanda era stata espressamente formulata nei confronti del dott. e, pertanto, instava per l'estromissione di CP_2 quest'ultimo dal giudizio ovvero, in subordine, nella separazione della causa proposta nei confronti di quest'ultimo da quella proposta nei confronti della Banca.
Sempre in data 23.11.2020 si costituiva in giudizio il quale Controparte_2 evidenziava che l'attrice non aveva svolto nei propri confronti alcuna domanda.
Negava in ogni caso la sussistenza di una propria responsabilità rispetto ai fatti di causa, assumendo di aver agito quale organo della e di essersi limitato CP_4
a ricevere l'ordine di acquisto impartito dalla . Pt_2
9 Eccepiva, poi, di essere rimasto estraneo alla procedura di conciliazione svoltasi Contr innanzi all' sicché rispetto alla propria posizione non era stata assolta la condizione di procedibilità della domanda e chiedeva la separazione della causa proposta nei propri confronti da quella instaurata nei confronti della CP_1
nonché di essere estromesso dal giudizio.
[...]
****
Con ordinanza del 19.11.2022 il G.I. “ritenuta l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice nell'atto di citazione e ribadita nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che, in spregio a quanto richiesto dalla predetta disposizione e dall'art. 94 delle disp. att. che prevedono (a) che l'ordine di esibizione abbia ad oggetto “un documento (…) di cui si ritenga necessaria l'acquisizione al processo”, (b) che l'istanza di esibizione contenga “la specifica indicazione del documento”, (c) che la medesima istanza contenga altresì “quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possieda”, l'attrice ha chiesto di ordinare l'esibizione “dell'intera documentazione contrattuale e precontrattuale afferente l'attività di gestione patrimoniale per cui è causa ed, in particolare, l'originale del contratto di mandato e della scheda di rischio Clienti”, ovverosia una documentazione (contrattuale e precontrattuale) generica ed indeterminata o ancora l'originale di un contratto e della correlata scheda di rischio non specificatamente individuati nel tempo e nello spazio ovvero nella loro formazione, di cui, per altro, l'istante non ha dato prova di un loro possesso effettivo in capo all'Istituto di credito convenuto;
ritenuto inutile l'interrogatorio non formale ai sensi dell'art. 117 c.p.c. della parte attrice;
ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale offerta da parte attrice così come articolata nella memoria difensiva di cui all'art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che le circostanze di prova di cui ai capitoli a) e b) sono resistite da documenti sottoscritti dalla stessa attrice e non disconosciuti, quella di cui alla lettera c) è generica (quali informazioni e rassicurazioni? Quali suggerimenti??) e richiede valutazioni non demandabili ai testimoni, quella di cui alla lettera d) è priva di rilevanza ai fini del decidere, quelle di cui alle lettere e), f) e g) sono documentali o da provarsi documentalmente, quella di cui alla lettera h) è generica, valutativa ed irrilevante per la decisione;
ritenuta l'inammissibilità dell'interrogatorio formale deferito da parte attrice alla convenuta CP_1
in quanto, a prescindere dalle considerazioni circa la valenza confessoria
[...] di quanto chiesto, dedotto nei seguenti termini “affinché riferisca in ordine agli obblighi incombenti sull'intermediario nello svolgimento delle operazioni di investimento nonché in ordine alla prassi generalmente adottata, in materia, dall'Istituto di Credito ove si tratta di Clienti retail e di operazioni analoghe a quelle per cui è causa”, la deduzione non risponde al modo “per articoli separati e specifici” prescritto dall'art. 230 c.p.c.; ritenuta l'irrilevanza e l'inopportunità, 10 avuto riguardo alle allegazioni ed ai documenti in atti, nonché tenuto conto dei quesiti di indagine sollecitati dalla parte attrice, di disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da quest'ultima parte;
ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale offerta dalla convenuta nella memoria difensiva di CP_1 cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in quanto è stato indicato come testimonio il dott. parte del processo sub iudice;
ritenuta la causa matura Controparte_2 per la decisione, senza l'assunzione di mezzi di prova”, rigettava le istanze istruttorie svolte dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.10.2025 - celebratasi, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., innanzi a questo Giudicate - la causa è stata trattenuta in decisione.
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La presente controversia riguarda l'investimento disposto dall'attrice in data 29.10.2015.
Nel dettaglio l'attrice, deducendo l'esistenza in specie di una responsabilità della Banca per violazione delle norme di condotta e dei doveri informativi previsti in materia di investimenti, chiede dichiararsi la risoluzione del contratto di investimento delle obbligazioni subordinate, per grave inadempimento imputabile alla Banca convenuta e conseguentemente la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 43.872,29 quale differenza fra il valore dell'investimento iniziale (€ 50.000,00) ed il residuo (€ 6.127,71), nonché al risarcimento del danno patito, da determinarsi in via equitativa.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'attrice non ha formulato alcuna domanda espressa nei riguardi del convenuto dott. sicché il thema decidendum CP_2 dell'odierno giudizio deve essere circoscritto ai profili di responsabilità addebitati alla CP_8
, soltanto con la seconda memoria istruttoria l'attrice ha dichiarato che le
[...] conclusioni già rassegnate debbono intendersi rivolte tanto alla quanto al CP_4 dott. ma si tratta di un'estensione che, atteggiandosi quale domanda CP_2 nuova, deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile.
Tanto chiarito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Anzitutto si osserva che l'attrice assume che l'operazione di investimento oggetto di contestazione sarebbe stata eseguita nell'ambito di un rapporto di consulenza con la convenuta. CP_4
Tale assunto non può, tuttavia, essere condiviso, atteso che l'operazione in contestazione è stata impartita, in data 29.10.2015, dalla all'investitore Pt_2 della banca intermediaria, la quale ultima, all'interno del contratto quadro di riferimento sottoscritto in data 23.02.2015, era tenuta a svolgere il solo servizio 11 di negoziazione su strumenti finanziari, correlato al servizio di deposito a custodia e amministrazione, rimanendo perciò estranei al rapporto per cui è causa i servizi di gestione del portafoglio e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Ciò posto - rilevato che l'attrice non lamenta la mancanza del contratto quadro, né censura la validità del medesimo - occorre valutare se la abbia CP_4 adempiuto agli obblighi informativi cui era tenuta.
Preliminarmente giova rammentare che i criteri generali cui si devono ispirare i soggetti abilitati nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento sono stabiliti dall'art. 21 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), normativa applicabile ratione temporis al caso di specie (testo in vigore dal 1° novembre 2007 al 25 agosto 2017), che prevede che “1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente”.
Inoltre, ai sensi degli agli artt. 27 e ss. del Regolamento Consob adottato – in sostituzione del Regolamento Consob n.11522/1988, che contrariamente a quanto dedotto da parte attrice non trova applicazione nel caso in esame - con delibera n. 16190/2007, gli intermediari finanziari: i) forniscono al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (artt. 27-31); ii) forniscono una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (art. 31); iii) assumono dai clienti informazioni volte a valutare l'appropriatezza dell'investimento (artt. 41-42).
12 Avuto riguardo al caso di specie, l'attrice lamenta di aver effettuato un investimento non adeguato al proprio profilo di rischio, dolendosi altresì del fatto che l'intermediario non avrebbe compiutamente illustrato le caratteristiche del prodotto e la rischiosità dello stesso.
Dal canto suo, la convenuta, costituendosi in giudizio, ha depositato il contratto quadro sottoscritto dall'attrice in data 23.02.2015 nel quale la stessa dichiara, tra l'atro, di aver ricevuto, letto e compreso il “Documento Informativo Generale Unico su: Intermediario e servizi prestati, salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, natura e rischi degli strumenti finanziari...” e l'”Informativa di sintesi sulle procedure di valutazione di adeguatezza e valutazione di appropriatezza degli investimenti” (doc. 3 parte convenuta).
Ha, inoltre, depositato il questionario IF sottoscritto dall'attrice sempre in data 23.02.2015, contenente la profilatura della cliente e dal quale risulta un profilo finanziario “bilanciato” ed un grado di esperienza e conoscenza “medio” e che l'obiettivo dell'investitore è “realizzare un rendimento medio (crescita media del capitale)”.
Dalla predetta profilatura risultano pure pregressi investimenti in prodotti finanziari “anche in OICR (Fondi, Sicav, Etf) di tipo bilanciato ed azionato, purché investiti in mercati evoluti e/o adeguatamente diversificati, in obbligazioni strutturate, in certificates non a leva e a capitale parzialmente/totalmente garantito”.
Infine, la convenuta ha prodotto in atti anche l'ordine di acquisto con cui è stata disposta l'operazione oggetto di contestazione, sottoscritto dall'attrice in data 29.10.2015, che reca chiaramente l'indicazione della valutazione negativa da parte della banca in ordine al profilo dell'adeguatezza, in relazione alla precedente profilatura e la dichiarazione dell'investitore di aver ricevuto tale informazione e di voler ugualmente effettuare l'operazione (doc. 11) e la scheda informativa del prodotto, anch'essa debitamente sottoscritta dalla . Pt_2
Orbene, alla luce della predetta documentazione, si ritiene che la abbia CP_4 ampiamente assolto agli obblighi informativi su di essa gravanti.
A tal proposito occorre valorizzare le dichiarazioni rese dall'attrice di aver preso visione dei prospetti informativi con particolare riferimento ai fattori di rischio dell'investimento, le quali, sebbene prive di valore confessorio, rilevano ai fini della valutazione dell'assolvimento degli obblighi informativi da parte della Banca.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, pur non costituendo dichiarazione confessoria (in
13 quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo), può comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario" (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 2472/2019)”.
L'adempimento degli obblighi informativi trova conferma anche nella consegna della “scheda informativa del prodotto finanziario”, la quale contiene una specifica indicazione delle caratteristiche del prodotto acquistato e del relativo rischio, indicato come di valore molto alto (6 e 7 – molto alto).
Peraltro, anche in questo documento si rinviene la valutazione negativa della in ordine all'adeguatezza dell'operazione, nonché la specifica ed espressa CP_4 indicazione delle ragioni poste a fondamento di tale valutazione: “L'investimento in oggetto NON È ADEGUATO. La raccomanda pertanto di NON CP_4
PROCEDERE CON L'INVESTIMENTO e di fare riferimento alle raccomandazioni riportate nel Piano Finanziario consegnato al cliente. Motivi della non adeguatezza: - il livello di rischio del prodotto finanziario selezionato non è compatibile con il suo/vostro profilo di rischio”.
Non vi è, quindi, dubbio che la abbia non soltanto fornito alla CP_1
delle informazioni esaustive, ponendola cioè nella condizione di Pt_2 assumere una decisione consapevole circa l'operazione finanziaria oggi contestata, ma risulta addirittura per tabulas che esso istituto abbia sconsigliato la predetta operazione e che, ciò nonostante, l'odierna attrice si sia comunque determinata all'acquisto del titolo.
A tanto si aggiunga che, alla luce della documentazione in atti, non risulta dimostrato che all'epoca dell'operazione in contestazione (2015) l'istituto convenuto avesse o potesse avere consapevolezza del successivo default di MPS.
Avuto, poi, specifico riguardo all'operazione di conversione del titolo in azioni ordinarie MPS – disposta in esecuzione del decreto 27 luglio 2017 (doc. 21 parte convenuta) – si osserva che, sebbene la convenuta non abbia CP_4 adeguatamente provato di aver provveduto ad inoltrare all'attrice la nota contenente la relativa comunicazione, è tuttavia da evidenziarsi che gli obblighi informativi gravanti in capo all'istituto di credito riguardano esclusivamente il momento dell'acquisto dei titoli, salvo il caso in cui sia stato stipulato un contratto di prestazione di consulenza e gestione patrimoniale, ove invece l'intermediario è tenuto ad un monitoraggio continuo: “Gli obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998, sono finalizzati a garantire all'investitore di effettuare investimenti pienamente consapevoli, per cui tali doveri, al di fuori dei contratti di gestione di portafogli e di consulenza, devono essere adempiuti in relazione all'operazione da compiere e si esauriscono con essa” (cfr. Cass. n. 17949/2020); invero, “la previsione di un'informazione post-contrattuale, collocata cioè nella fase esecutiva del rapporto, ricorre solo nel caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti” (cfr. Cass. n. 19978/2022).
14 Deve, quindi, concludersi per l'infondatezza delle doglianze attoree in tema di presunta omissione informativa riguardante l'andamento sul mercato del titolo dalla stessa acquistato per il periodo successivo all'operazione di investimento, atteso che la banca non era obbligata ad informare l'investitore dell'aggravamento del rischio dell'investimento effettuato, né avrebbe dovuto consigliare al cliente il disinvestimento del titolo a fronte della registrazione (o possibile registrazione) di perdite del capitale investito.
In definitiva, l'attrice ha scelto autonomamente di investire in obbligazioni subordinate MPS, per anni non ha svolto alcuna contestazione circa la validità di tale operazione e neppure ha provveduto a vendere i titoli.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Ogni altra questione, pur formulata dalle parti in lite, resta assorbita dalla presente pronuncia.
****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice deve essere condannata a rifondere in favore dei convenuti, in solido tra loro, la complessiva somma di euro 4.951,70, calcolati ex D.M. 55/2014 secondo i minimi tariffari con l'aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (ex art. 4, comma 2 D.M. 55/2014), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Condanna parte attrice a rifondere in favore dei convenuti, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.951,70 per onorari, oltra IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Reggio Calabria il 26/11/2025
Il Giudice
IB FA
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione, dott. IB FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2304 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, a seguito di note scritte depositate tra le parti e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Reggio Calabria, Via Aschenez n.140, presso lo studio dell'avv. Giulia Valeria
Squillaci, che la rappresentata e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Barreca, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attore
E
(C.F. ), in persona del suo procuratore e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via G. Oberdan
55, presso lo studio dell'avv. Silvestro Runci, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enrico Ferrari, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Palmi, Via G. Oberdan 55, presso lo studio dell'avv. Silvestro Runci, che lo
1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enrico Ferrari, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Tribunale la banca e CP_1 [...]
al fine di sentir dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento CP_2 concluso con l'istituto di credito e la condanna dello stesso alla restituzione della somma di euro 43.872,29 ed al risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, sia con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento effettuato, sia con riferimento all'adeguatezza degli stessi rispetto al proprio profilo di rischio.
A sostegno della propria domanda esponeva che, al fine di valutare la miglior formula di deposito dei propri risparmi, aveva richiesto una consulenza all'istituto di credito – Filiale di Reggio Calabria presso la quale era CP_1 correntista ed in tale occasione il dott. le aveva consigliato di Controparte_2 effettuare un investimento in titoli obbligazionari.
Precisava di aver rivolto al predetto intermediario numerose raccomandazioni per essere certa che l'investimento fosse privo di rischi, condizione quest'ultima imprescindibile per la conclusione del contratto.
Chiariva che la volontà di optare per una soluzione sicura era determinata anche dalla precaria situazione economica in cui versava, non disponendo, invero, di redditi continuativi e dovendo sostanzialmente fare esclusivo affidamento sulla pensione percepita dalla madre ottantenne.
In data 29 ottobre 2015 - seguendo le indicazioni del consulente, il quale l'aveva rassicurata circa l'assenza di rischi - aveva sottoscritto obbligazioni subordinate MPS – COD. N. 823819350 MPS FRNGE18EUR – per un controvalore nominale di € 50.000,00.
Chiariva di essersi determinata all'effettuazione della predetta operazione anche in considerazione del fatto che, in data 7 ottobre 2015, la sorella Pt_2
ed il cognato , sempre a fronte delle rassicurazioni
[...] Controparte_3
2 del dott. circa l'assenza di rischi, avevano già stipulato analogo CP_2 contratto d'investimento.
Lamentava tuttavia di non essere stata posta nella condizione di conoscere le effettive caratteristiche del titolo acquistato, né di aver ricevuto informazioni in ordine al livello di rischiosità dello stesso.
Inoltre, l'intermediario non l'aveva aggiornata circa l'andamento negativo dell'investimento, consigliandole addirittura di mantenere i titoli nonostante il loro progressivo deprezzamento sul mercato.
Successivamente aveva appreso dalla sorella e dal cognato Parte_2
che l'investimento aveva subito una considerevole perdita. Controparte_3
Costoro, infatti, nel mese di dicembre 2018, si erano recati presso l'istituto di credito di Reggio Calabria con l'intenzione di disinvestire il capitale Parte_3 ed in tale occasione il dott. aveva rappresentato l'impossibilità di CP_2 svincolare l'investimento prima del 2021, in quanto i titoli acquistati risultavano in perdita a causa dell'andamento negativo del mercato;
inoltre, dopo essersi recati nuovamente presso la filiale reggina per ottenere ulteriori chiarimenti, avevano appreso che il consulente finanziario era stato trasferito presso altra filiale per delle ragioni non meglio precisate.
A questo punto l'attrice si era recata presso la per ottenere informazioni CP_1 circa le sorti del proprio investimento, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno.
Pertanto, con missiva del 19 marzo 2019, aveva richiesto all'istituto di credito di provvedere all'integrale restituzione del capitale investito.
In data 18 maggio 2018, l'istituto di credito aveva riscontrato la predetta missiva respingendo ogni censura sostenendo che “l'investimento in esame derivava unicamente da una sua specifica e autonoma richiesta” ed aveva, quindi, rigettato la richiesta di disinvestimento asserendo di aver assolto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli informativi.
Con successiva lettera raccomandata a/r del 15 luglio 2018, l'attrice aveva eccepito la carenza motivazionale del diniego opposto dalla sottolineando CP_4 come la risposta offerta dall'istituto di credito fosse elusiva e generica ed aveva altresì richiesto la trasmissione di una serie di documenti (“1) modulo relativo alla classificazione dei clienti;
2) documento sul c.d. profilo rischio e sulle altre informazioni economico-finanziarie; 3) copia dell'informativa circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata nonché ogni altro documento attestante l'avvio e l'integrale compimento dell'istruttoria;
3. copia dell'informativa circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata, nonché di ogni altro documento attestante l'avvio e l'integrale compimento dell'istruttoria;
4. copia delle attestazioni di consegna e/o recapito alla ricorrente delle comunicazioni;
5. la situazione aggiornata dell'investimento in titoli obbligazionari cod. n. 823819350 MPS FRNGE18EUR, con indicazione degli importi inizialmente investiti e delle loro
3 eventuali sopravvenute variazioni, nonché degli eventuali interessi sino a quel momento maturati.”.
L'intermediario aveva risposto alla predetta missiva soltanto in data 16 ottobre 2018 ed in maniera del tutto evasiva.
Evidenziava in proposito che la documentazione trasmessa era in parte diversa rispetto a quella effettivamente richiesta e che la banca non avesse fornito prova dell'avvenuto invio delle comunicazioni periodiche sull'andamento dei titoli.
Tra le comunicazioni indicate dalla come trasmesse ma mai ricevute CP_4 dall'attrice vi era la nota del 4 agosto 2018 asseritamente contenente l'informazione concernente la conversione obbligatoria delle obbligazioni in azioni.
Il contratto d'investimento risultava composto da moduli standard, contenti diciture incomprensibili e graficamente illeggibili e non evidenziava in maniera adeguata le clausole di maggior rilievo, quali quelle riguardanti la natura del titolo ed i rischi ad esso connessi, il tutto sebbene la Banca – per come attestato dal ricorso alla dicitura “cliente al dettaglio” - fosse ben consapevole di trattare con una controparte “non qualificata” ai sensi della normativa c.d. IF.
Inoltre, i questionari sottoposti al momento della sottoscrizione del contratto non offrivano una rappresentazione fedele della propria conoscenza in materia di strumenti finanziari, dei propri obiettivi di investimento, né tantomeno della propria effettiva propensione al rischio.
All'esito della condotta negligente della aveva subito una perdita pari a CP_4 più dell'80% del capitale iniziale, atteso che l'investimento effettuato aveva un controvalore di euro 6.127,71.
Pertanto, con ricorso del 18.12.2018 aveva adito il Collegio Arbitrale per le controversie finanziarie che, tuttavia, con motivazione asseritamente erronea, aveva escluso la censurabilità della condotta tenuta dall'istituto di credito.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice deduceva la sussistenza in capo alla CP_4 convenuta di una responsabilità precontrattuale e contrattuale per asserita violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui agli art. 21 e 23 TUF, nonché degli obblighi informativi previsti dalla normativa post MIFID, introdotta con il D.lgs. 17 settembre 2007, n.° 164 e dal regolamento sugli intermediari, emanato dalla CONSOB con delibera 16190 del 29 ottobre 2007, entrata in vigore il 2 novembre 2007.
Nel dettaglio, assumeva che l'istituto di credito, nel raccomandarle una determinata operazione finanziaria, aveva di fatto prestato un'attività di consulenza personalizzata, con conseguente obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto alle proprie caratteristiche.
Sennonché la convenuta non soltanto aveva omesso di fornire informazioni dettagliate circa i rischi dell'obbligazione subordinata (strumento complesso, 4 destinato ad investitori esperti), ma si era altresì limitata a consegnare un contratto quadro e un documento informativo che si rivelano privi di concrete avvertenze circa il grado di rischiosità del titolo.
Peraltro, il contratto quadro somministratole era stato redatto su un modulo prestampato, le cui caselle risultavano addirittura “pre-spuntate”.
Denunciava altresì la violazione del principio di adeguatezza, assumendo che la pur essendo ben consapevole della propria volontà di effettuare un CP_4 investimento conservativo, le aveva tuttavia proposto un prodotto speculativo ed altamente rischioso, omettendo di chiarire che lo stesso si trovava in regime di "gray market" (c.d. "mercato grigio"), stante l'assenza di garanzia sulla solvibilità e affidabilità della società emittente.
Inoltre, la banca aveva omesso di fornire notizie adeguate sul rischio di default dell'emittente MPS, sebbene tali rischi, al momento dell'operazione considerata, fossero già prevedibili e ben noti nel mondo del mercato finanziario, considerato che in relazione agli stessi si era già reso necessario un intervento dello Stato.
Sottolineava che la non aveva in alcun modo dimostrato di aver fornito le CP_4 informazioni relative alla rischiosità del prodotto, considerato che negli ordini di acquisto non era stata riportata alcuna indicazione se non la formula generica "dichiaro di intendere comunque dare corso all'operazione richiesta nonostante mi abbiate informato di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto non appare adeguata”, che tuttavia non consentiva di far comprendere alla cliente l'effettiva portata della operazione proposta.
Assumeva pertanto la sussistenza dei presupposti per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di investimento e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti ed instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'intermediario per violazione delle norme di condotta e dei doveri informativi, sul medesimo incombenti, nella prestazione del servizio di investimento;
per l'effetto, 2) Dichiarare la risoluzione del contratto di investimento delle obbligazioni subordinate, per grave inadempimento imputabile alla convenuta;
conseguentemente, 3) Condannare la alla restituzione dell'importo di € 43.872,29 quale differenza CP_5 fra il valore dell'investimento iniziale (€ 50.000,00) ed il residuo (€ 6.127,71) o comunque della diversa somma pari alla differenza tra l'entità dell'investimento iniziale e l'entità della somma residua al momento della qui invocate restituzione agli odierni attori;
4) Condannare l'istituto di Credito al risarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa;
5) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”.
****
5 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.11.2020, si costituiva in giudizio l'istituto in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contrastando la domanda avversa.
Nel dettaglio, rappresentava anzitutto che , in data 23 febbraio Parte_2
2015, aveva sottoscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, tra i quali quello di ricezione e trasmissione ordini, dando atto di aver ricevuto copia, avere letto e avere compreso il documento informativo generale unico, le condizioni generali di contratto, il documento informativo sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, il documento informativo sui conflitti di interesse, il documento informativo sugli incentivi, l'informativa di sintesi sulla procedura di valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
In pari data aveva anche sottoscritto il questionario profilo cliente, riportante le sue caratteristiche di investitore e la sua predisposizione al rischio.
Il deposito titoli era appoggiato ad un rapporto di conto corrente dai cui estratti contro poteva evincersi che la , sempre in data 23 febbraio 2015, aveva Pt_2 realizzato il suo primo investimento, acquistando cinquantamila euro di azioni del comparto “Alto Rendimento 2019” di una SICAV di diritto lussemburghese.
L'operazione in azioni di SICAV non era, invece transitata sul deposito titoli.
Quanto all'operazione contestata evidenziava che: - l'attrice aveva conferito l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate BMPS in data 29 ottobre 2015, a valere sul deposito titoli n. 9197004 intestato alla medesima;
- la scheda informativa del titolo e l'ordine riportavano chiaramente le informazioni rilevanti concernenti lo strumento finanziario ed i relativi profili di rischio;
- la Pt_2 aveva indicato, per l'ordine che andava eseguito su un mercato di quotazione, il prezzo limite di 94,10 euro ogni 100 euro di valore nominale, mentre l'acquisto era stato eseguito a un costo inferiore, ossia euro 93,92, per un controvalore netto di €.47.285,60; - nel tempo, l'attrice aveva percepito le cedole che aveva via via “staccato”, per l'importo complessivo di €.474,04.
Tanto premesso, eccepiva l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui la
, in quanto risparmiatrice priva di alcuna esperienza, si sarebbe Pt_2 totalmente affidata ai consigli dell'intermediario, evidenziando come dalla documentazione in atti risultava che la stessa avesse un profilo di investitrice dotata di conoscenza e consapevolezze adeguate.
In particolare, richiamava il questionario compilato dalla cliente in data 23 febbraio 2015, dal quale emergeva che la stessa aveva dichiarato di aver già effettuato precedenti investimenti in diverse tipologie di strumenti finanziari, financo in titoli strutturati, di conoscere il funzionamento e i rischi della maggior parte dei titoli obbligazionari e dei servizi di investimento, di disporre di un patrimonio finanziario e immobiliare stabile, nonché di preferire strumenti 6 d'investimento capaci di generare un rendimento medio o moderatamente speculativo, accettando il rischio di una perdita sino al 3% per ottenere un rendimento del 15%.
Quindi, alla luce delle risposte fornite, le era stato attribuito un profilo finanziario
“bilanciato”, con un livello “medio” di esperienza e conoscenza, pienamente rispondente alla circostanza che la stessa aveva già effettuato un primo investimento per euro 50.000,00 in azioni SICAV Alto Rendimento 2019, ossia in uno strumento prevalentemente investito in obbligazioni, sia pure di tipo speculativo, con un rischio complessivo medio.
Rilevava, ancora, che l'operazione in contestazione (ossia l'investimento in obbligazioni condizionate emesse dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in data 20 dicembre 2005) prometteva un rendimento trimestrale dell'1%, era quotata sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo ed era stata ammessa alla negoziazione sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il 5 ottobre 2010.
Inoltre, il successivo andamento negativo del titolo era essenzialmente riconducibile al mutamento dell'assetto normativo e, in particolare, all'applicazione del regola del d.c. burden sharing (introdotta dal decreto del 27 luglio 2017, emesso nell'ambito della procedura di rafforzamento patrimoniale di MPS) che aveva imposto la conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni ordinarie MPS e, quindi ad eventi del tutto estranei rispetto alla condotta dell'intermediario.
Peraltro, la cliente era stata messa al corrente di tale mutamento normativo e, infatti, in data 1° agosto 2017, in esito alla conversione, le erano state consegnate n.
5.780 azioni MPS, che il 22 ottobre 2017 valevano 4,736 euro l'una per un valore complessivo di €.27.374,08; le azioni anzidette avevano poi perso valore, ma ancora alla fine dell'anno valevano 3,914 euro l'una, quindi complessivamente €.22.622,92.
Contestava, poi, la fondatezza della doglianza attorea relativa alla presunta mancata ricezione della comunicazione del 4 agosto 2017, assumendo che la stessa era stata regolarmente trasmessa tramite servizio postale e che, in ogni caso, a mente dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, laddove non fosse stata ricevuta per un disguido dell'ufficio preposto al predetto servizio, la responsabilità dell'accaduto non avrebbe potuto addebitarsi alla CP_4
Negava la veridicità dell'assunto secondo cui l'operazione in contestazione sarebbe stata consigliata dal dipendente della all'uopo richiamando una CP_4 nota inviata alla cliente nella quale non si faceva alcun riferimento alle obbligazioni BMPS, ma anzi veniva consigliato di vendere le azioni SICAV Alto rendimento per diversificare l'investimento.
Secondo la risultava più verosimile che la si fosse determinata CP_4 Pt_2 all'acquisto delle obbligazioni subordinate in virtù di quanto consigliatole dalla
7 sorella e dal cognato, i quali, per come confermato nell'atto di citazione, avevano da poco sottoscritto il medesimo titolo.
Respingeva, poi, gli addebiti di responsabilità concernenti la presunta violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, deducendo anzitutto di aver pienamente gli obblighi di informazione passiva mediante la somministrazione del questionario MIFID, dal quale risultava che l'attrice aveva reso tutte le informazioni utili ad individuare il suo profilo di rischio.
Rappresentava che, come chiarito con comunicazione resa dalla , la CP_6 raccolta di informazioni attraverso un modulo non costituisce di per sé una modalità contraria ai principi di correttezza e trasparenza, purché vi sia stata un'interazione preventiva con il cliente e le informazioni siano acquisite prima dell'avvio del servizio di investimento, condizioni queste ultime senz'altro rispettate in specie.
In ogni caso la raccolta di informazioni tramite modulistica era pienamente conforme anche all'articolo 56 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/98.
Con riguardo agli obblighi di informazione attiva, la banca deduceva di aver consegnato alla cliente, prima della sottoscrizione del contratto quadro, il documento informativo generale nel quale era stato chiaramente indicato che le obbligazioni subordinate, in caso di insolvenza dell'emittente, sarebbero state rimborsate soltanto dopo le obbligazioni non subordinate e la aveva Pt_2 dichiarato di aver “letto e compreso”.
L'intermediario richiamava, poi, l'ordine di acquisto e la scheda informativa, assumendo trattarsi di documenti nei quali erano puntualmente riportate tutte le caratteristiche del titolo (denominazione, codice ISIN, natura subordinata, possibilità di rimborso anticipato, mancanza di rating, elevato livello di rischio, inadeguatezza e inappropriatezza dell'operazione), sicché non poteva revocarsi in dubbio che alla cliente fossero state fornite tutte le informazioni necessarie ai fini di una scelta pienamente consapevole.
Quanto alla pretesa violazione di obblighi informativi “successivi” all'investimento, assumeva l'insussistenza in capo all'intermediario di un obbligo di monitorare l'andamento dei titoli dopo l'esecuzione dell'ordine, avendo erogato in specie un servizio di negoziazione per conto del cliente, caratterizzato dall'autonomia decisionale dell'investitore.
In ogni caso, pur non essendovi tenuta, aveva costantemente informato la cliente circa l'andamento del titolo e, con comunicazione del 9 settembre 2016, le aveva consigliato di vendere le obbligazioni oggetto di contestazione (che valevano euro 37.225,75) per acquistare quote di un fondo comune e azioni di una SICAV, cioè a dire investimenti che, operando un'ampia diversificazione, erano meno rischiosi.
Avuto riguardo alla contestazione circa il presunto erroneo giudizio di adeguatezza dell'operazione, rilevava che l'articolo 29 del regolamento CP_6
8 n. 11522/1998, invocato da controparte, all'epoca dell'acquisto non era più in vigore poiché abrogato dall'art. 113 co. 7 del Regolamento 16190/2007 CP_6
(entrato in vigore il 2 novembre 2007) e che comunque, ai sensi dell'art. 39 di tale ultimo regolamento, la valutazione di adeguatezza è dovuta soltanto nei casi di servizi di consulente o di gestione di portafogli, non anche nel caso di esecuzione di ordini.
In ogni caso, nel caso in esame, era stata effettuata una valutazione di appropriatezza, segnalando all'odierna attrice l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al proprio profilo.
Chiariva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, i titoli dalla stessa acquistati non potevano essere qualificati come “illiquidi” e che i richiami operati in citazione al c.d. “mercato grigio” erano del tutto inconferenti.
Ancora, eccepiva l'inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dall'attrice, richiamando l'orientamento espresso dalle S.U. della Corte di cassazione secondo cui gli ordini di acquisto impartiti dal cliente, costituendo meri atti esecutivi del contratto quadro di intermediazione privi di natura negoziale, non possono essere oggetto di domande di risoluzione o annullamento.
Con riguardo alla domanda restitutoria svolta dall'attrice eccepiva la carenza di legittimazione passiva della deducendo che l'operazione contestata era CP_4 stata effettuata in adempimento del servizio di esecuzione ordini per conto del cliente, sicché l'istituto di credito non aveva incassato il prezzo della vendita.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice per assenza di nesso eziologico tra la condotta della ed il danno lamentato, CP_4 che peraltro era solamente potenziale, non avendo l'attrice provveduto alla vendita dei titoli.
In subordine eccepiva il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 co. 1 c.c.
Contestava il quantum della minusvalenza prospettata dall'attrice, assumendo che la stessa – tenuto conto del prezzo effettivo d'acquisto, delle cedole percepite e del valore attuale delle azioni – fosse pari ad euro 39.713,72.
Infine, osservava che alcuna domanda era stata espressamente formulata nei confronti del dott. e, pertanto, instava per l'estromissione di CP_2 quest'ultimo dal giudizio ovvero, in subordine, nella separazione della causa proposta nei confronti di quest'ultimo da quella proposta nei confronti della Banca.
Sempre in data 23.11.2020 si costituiva in giudizio il quale Controparte_2 evidenziava che l'attrice non aveva svolto nei propri confronti alcuna domanda.
Negava in ogni caso la sussistenza di una propria responsabilità rispetto ai fatti di causa, assumendo di aver agito quale organo della e di essersi limitato CP_4
a ricevere l'ordine di acquisto impartito dalla . Pt_2
9 Eccepiva, poi, di essere rimasto estraneo alla procedura di conciliazione svoltasi Contr innanzi all' sicché rispetto alla propria posizione non era stata assolta la condizione di procedibilità della domanda e chiedeva la separazione della causa proposta nei propri confronti da quella instaurata nei confronti della CP_1
nonché di essere estromesso dal giudizio.
[...]
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Con ordinanza del 19.11.2022 il G.I. “ritenuta l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice nell'atto di citazione e ribadita nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che, in spregio a quanto richiesto dalla predetta disposizione e dall'art. 94 delle disp. att. che prevedono (a) che l'ordine di esibizione abbia ad oggetto “un documento (…) di cui si ritenga necessaria l'acquisizione al processo”, (b) che l'istanza di esibizione contenga “la specifica indicazione del documento”, (c) che la medesima istanza contenga altresì “quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possieda”, l'attrice ha chiesto di ordinare l'esibizione “dell'intera documentazione contrattuale e precontrattuale afferente l'attività di gestione patrimoniale per cui è causa ed, in particolare, l'originale del contratto di mandato e della scheda di rischio Clienti”, ovverosia una documentazione (contrattuale e precontrattuale) generica ed indeterminata o ancora l'originale di un contratto e della correlata scheda di rischio non specificatamente individuati nel tempo e nello spazio ovvero nella loro formazione, di cui, per altro, l'istante non ha dato prova di un loro possesso effettivo in capo all'Istituto di credito convenuto;
ritenuto inutile l'interrogatorio non formale ai sensi dell'art. 117 c.p.c. della parte attrice;
ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale offerta da parte attrice così come articolata nella memoria difensiva di cui all'art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che le circostanze di prova di cui ai capitoli a) e b) sono resistite da documenti sottoscritti dalla stessa attrice e non disconosciuti, quella di cui alla lettera c) è generica (quali informazioni e rassicurazioni? Quali suggerimenti??) e richiede valutazioni non demandabili ai testimoni, quella di cui alla lettera d) è priva di rilevanza ai fini del decidere, quelle di cui alle lettere e), f) e g) sono documentali o da provarsi documentalmente, quella di cui alla lettera h) è generica, valutativa ed irrilevante per la decisione;
ritenuta l'inammissibilità dell'interrogatorio formale deferito da parte attrice alla convenuta CP_1
in quanto, a prescindere dalle considerazioni circa la valenza confessoria
[...] di quanto chiesto, dedotto nei seguenti termini “affinché riferisca in ordine agli obblighi incombenti sull'intermediario nello svolgimento delle operazioni di investimento nonché in ordine alla prassi generalmente adottata, in materia, dall'Istituto di Credito ove si tratta di Clienti retail e di operazioni analoghe a quelle per cui è causa”, la deduzione non risponde al modo “per articoli separati e specifici” prescritto dall'art. 230 c.p.c.; ritenuta l'irrilevanza e l'inopportunità, 10 avuto riguardo alle allegazioni ed ai documenti in atti, nonché tenuto conto dei quesiti di indagine sollecitati dalla parte attrice, di disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da quest'ultima parte;
ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale offerta dalla convenuta nella memoria difensiva di CP_1 cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in quanto è stato indicato come testimonio il dott. parte del processo sub iudice;
ritenuta la causa matura Controparte_2 per la decisione, senza l'assunzione di mezzi di prova”, rigettava le istanze istruttorie svolte dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.10.2025 - celebratasi, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., innanzi a questo Giudicate - la causa è stata trattenuta in decisione.
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La presente controversia riguarda l'investimento disposto dall'attrice in data 29.10.2015.
Nel dettaglio l'attrice, deducendo l'esistenza in specie di una responsabilità della Banca per violazione delle norme di condotta e dei doveri informativi previsti in materia di investimenti, chiede dichiararsi la risoluzione del contratto di investimento delle obbligazioni subordinate, per grave inadempimento imputabile alla Banca convenuta e conseguentemente la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 43.872,29 quale differenza fra il valore dell'investimento iniziale (€ 50.000,00) ed il residuo (€ 6.127,71), nonché al risarcimento del danno patito, da determinarsi in via equitativa.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'attrice non ha formulato alcuna domanda espressa nei riguardi del convenuto dott. sicché il thema decidendum CP_2 dell'odierno giudizio deve essere circoscritto ai profili di responsabilità addebitati alla CP_8
, soltanto con la seconda memoria istruttoria l'attrice ha dichiarato che le
[...] conclusioni già rassegnate debbono intendersi rivolte tanto alla quanto al CP_4 dott. ma si tratta di un'estensione che, atteggiandosi quale domanda CP_2 nuova, deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile.
Tanto chiarito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Anzitutto si osserva che l'attrice assume che l'operazione di investimento oggetto di contestazione sarebbe stata eseguita nell'ambito di un rapporto di consulenza con la convenuta. CP_4
Tale assunto non può, tuttavia, essere condiviso, atteso che l'operazione in contestazione è stata impartita, in data 29.10.2015, dalla all'investitore Pt_2 della banca intermediaria, la quale ultima, all'interno del contratto quadro di riferimento sottoscritto in data 23.02.2015, era tenuta a svolgere il solo servizio 11 di negoziazione su strumenti finanziari, correlato al servizio di deposito a custodia e amministrazione, rimanendo perciò estranei al rapporto per cui è causa i servizi di gestione del portafoglio e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Ciò posto - rilevato che l'attrice non lamenta la mancanza del contratto quadro, né censura la validità del medesimo - occorre valutare se la abbia CP_4 adempiuto agli obblighi informativi cui era tenuta.
Preliminarmente giova rammentare che i criteri generali cui si devono ispirare i soggetti abilitati nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento sono stabiliti dall'art. 21 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), normativa applicabile ratione temporis al caso di specie (testo in vigore dal 1° novembre 2007 al 25 agosto 2017), che prevede che “1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente”.
Inoltre, ai sensi degli agli artt. 27 e ss. del Regolamento Consob adottato – in sostituzione del Regolamento Consob n.11522/1988, che contrariamente a quanto dedotto da parte attrice non trova applicazione nel caso in esame - con delibera n. 16190/2007, gli intermediari finanziari: i) forniscono al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (artt. 27-31); ii) forniscono una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (art. 31); iii) assumono dai clienti informazioni volte a valutare l'appropriatezza dell'investimento (artt. 41-42).
12 Avuto riguardo al caso di specie, l'attrice lamenta di aver effettuato un investimento non adeguato al proprio profilo di rischio, dolendosi altresì del fatto che l'intermediario non avrebbe compiutamente illustrato le caratteristiche del prodotto e la rischiosità dello stesso.
Dal canto suo, la convenuta, costituendosi in giudizio, ha depositato il contratto quadro sottoscritto dall'attrice in data 23.02.2015 nel quale la stessa dichiara, tra l'atro, di aver ricevuto, letto e compreso il “Documento Informativo Generale Unico su: Intermediario e servizi prestati, salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, natura e rischi degli strumenti finanziari...” e l'”Informativa di sintesi sulle procedure di valutazione di adeguatezza e valutazione di appropriatezza degli investimenti” (doc. 3 parte convenuta).
Ha, inoltre, depositato il questionario IF sottoscritto dall'attrice sempre in data 23.02.2015, contenente la profilatura della cliente e dal quale risulta un profilo finanziario “bilanciato” ed un grado di esperienza e conoscenza “medio” e che l'obiettivo dell'investitore è “realizzare un rendimento medio (crescita media del capitale)”.
Dalla predetta profilatura risultano pure pregressi investimenti in prodotti finanziari “anche in OICR (Fondi, Sicav, Etf) di tipo bilanciato ed azionato, purché investiti in mercati evoluti e/o adeguatamente diversificati, in obbligazioni strutturate, in certificates non a leva e a capitale parzialmente/totalmente garantito”.
Infine, la convenuta ha prodotto in atti anche l'ordine di acquisto con cui è stata disposta l'operazione oggetto di contestazione, sottoscritto dall'attrice in data 29.10.2015, che reca chiaramente l'indicazione della valutazione negativa da parte della banca in ordine al profilo dell'adeguatezza, in relazione alla precedente profilatura e la dichiarazione dell'investitore di aver ricevuto tale informazione e di voler ugualmente effettuare l'operazione (doc. 11) e la scheda informativa del prodotto, anch'essa debitamente sottoscritta dalla . Pt_2
Orbene, alla luce della predetta documentazione, si ritiene che la abbia CP_4 ampiamente assolto agli obblighi informativi su di essa gravanti.
A tal proposito occorre valorizzare le dichiarazioni rese dall'attrice di aver preso visione dei prospetti informativi con particolare riferimento ai fattori di rischio dell'investimento, le quali, sebbene prive di valore confessorio, rilevano ai fini della valutazione dell'assolvimento degli obblighi informativi da parte della Banca.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, pur non costituendo dichiarazione confessoria (in
13 quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo), può comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario" (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 2472/2019)”.
L'adempimento degli obblighi informativi trova conferma anche nella consegna della “scheda informativa del prodotto finanziario”, la quale contiene una specifica indicazione delle caratteristiche del prodotto acquistato e del relativo rischio, indicato come di valore molto alto (6 e 7 – molto alto).
Peraltro, anche in questo documento si rinviene la valutazione negativa della in ordine all'adeguatezza dell'operazione, nonché la specifica ed espressa CP_4 indicazione delle ragioni poste a fondamento di tale valutazione: “L'investimento in oggetto NON È ADEGUATO. La raccomanda pertanto di NON CP_4
PROCEDERE CON L'INVESTIMENTO e di fare riferimento alle raccomandazioni riportate nel Piano Finanziario consegnato al cliente. Motivi della non adeguatezza: - il livello di rischio del prodotto finanziario selezionato non è compatibile con il suo/vostro profilo di rischio”.
Non vi è, quindi, dubbio che la abbia non soltanto fornito alla CP_1
delle informazioni esaustive, ponendola cioè nella condizione di Pt_2 assumere una decisione consapevole circa l'operazione finanziaria oggi contestata, ma risulta addirittura per tabulas che esso istituto abbia sconsigliato la predetta operazione e che, ciò nonostante, l'odierna attrice si sia comunque determinata all'acquisto del titolo.
A tanto si aggiunga che, alla luce della documentazione in atti, non risulta dimostrato che all'epoca dell'operazione in contestazione (2015) l'istituto convenuto avesse o potesse avere consapevolezza del successivo default di MPS.
Avuto, poi, specifico riguardo all'operazione di conversione del titolo in azioni ordinarie MPS – disposta in esecuzione del decreto 27 luglio 2017 (doc. 21 parte convenuta) – si osserva che, sebbene la convenuta non abbia CP_4 adeguatamente provato di aver provveduto ad inoltrare all'attrice la nota contenente la relativa comunicazione, è tuttavia da evidenziarsi che gli obblighi informativi gravanti in capo all'istituto di credito riguardano esclusivamente il momento dell'acquisto dei titoli, salvo il caso in cui sia stato stipulato un contratto di prestazione di consulenza e gestione patrimoniale, ove invece l'intermediario è tenuto ad un monitoraggio continuo: “Gli obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998, sono finalizzati a garantire all'investitore di effettuare investimenti pienamente consapevoli, per cui tali doveri, al di fuori dei contratti di gestione di portafogli e di consulenza, devono essere adempiuti in relazione all'operazione da compiere e si esauriscono con essa” (cfr. Cass. n. 17949/2020); invero, “la previsione di un'informazione post-contrattuale, collocata cioè nella fase esecutiva del rapporto, ricorre solo nel caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti” (cfr. Cass. n. 19978/2022).
14 Deve, quindi, concludersi per l'infondatezza delle doglianze attoree in tema di presunta omissione informativa riguardante l'andamento sul mercato del titolo dalla stessa acquistato per il periodo successivo all'operazione di investimento, atteso che la banca non era obbligata ad informare l'investitore dell'aggravamento del rischio dell'investimento effettuato, né avrebbe dovuto consigliare al cliente il disinvestimento del titolo a fronte della registrazione (o possibile registrazione) di perdite del capitale investito.
In definitiva, l'attrice ha scelto autonomamente di investire in obbligazioni subordinate MPS, per anni non ha svolto alcuna contestazione circa la validità di tale operazione e neppure ha provveduto a vendere i titoli.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Ogni altra questione, pur formulata dalle parti in lite, resta assorbita dalla presente pronuncia.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice deve essere condannata a rifondere in favore dei convenuti, in solido tra loro, la complessiva somma di euro 4.951,70, calcolati ex D.M. 55/2014 secondo i minimi tariffari con l'aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (ex art. 4, comma 2 D.M. 55/2014), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Condanna parte attrice a rifondere in favore dei convenuti, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.951,70 per onorari, oltra IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Reggio Calabria il 26/11/2025
Il Giudice
IB FA
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