Articolo 14 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 gennaio 1974
Art. 14.
Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio, relative alle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , ed a quelle eventualmente derivanti dagli altri interventi di soccorso, non trova applicazione il limite di orario individuale stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1974
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