Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1773
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Sentenza 17 dicembre 1999

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In tema di analisi di reflui la omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità delle analisi; infatti diversamente non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il superamento dei valori limite in una immissione occasionale che, in ipotesi, potrebbe durare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio.

La diffida a sospendere immediatamente le immissioni dei reflui nella pubblica fognatura, perché riscontrate superiori ai limiti previsti dalla legge, costituisce una revoca temporanea implicita dell'autorizzazione; sicché la prosecuzione della immissione ricade nella previsione della seconda parte del comma primo dell' art. 21 della legge 10 maggio 1976 n, 319.

Il principio che nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussista una discrezionalità tecnica, così che la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce della nuova normativa. Infatti l'impianto complessivo appare immutato, nonostante il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152 dedichi una più puntuale disciplina delle metodiche di campionamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1773
    Data del deposito : 17 dicembre 1999

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