Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 3
In tema di analisi di reflui la omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità delle analisi; infatti diversamente non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il superamento dei valori limite in una immissione occasionale che, in ipotesi, potrebbe durare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio.
La diffida a sospendere immediatamente le immissioni dei reflui nella pubblica fognatura, perché riscontrate superiori ai limiti previsti dalla legge, costituisce una revoca temporanea implicita dell'autorizzazione; sicché la prosecuzione della immissione ricade nella previsione della seconda parte del comma primo dell' art. 21 della legge 10 maggio 1976 n, 319.
Il principio che nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussista una discrezionalità tecnica, così che la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce della nuova normativa. Infatti l'impianto complessivo appare immutato, nonostante il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152 dedichi una più puntuale disciplina delle metodiche di campionamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 17/12/1999
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " AT LU " N. 4300
3. " NI ER LI " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 17065/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AL EL n. a Barcellona Pozzo di Gotto il 22 febbraio 1924
avverso la sentenza della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto del 30 ottobre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Nunzio che ha concluso per A.S.R. per morte dell'imputato.
Svolgimento del processo
LV NG ha proposto ricorso per Cassazione avvero la sentenza della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa il 30 ottobre 1998, con la quale veniva condannato per i reati di scarico di acque reflue senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione perché non aveva ottemperato alla diffida a sospendere immediatamente lo scarico di reflui, superiori ai limiti parametrici previsti dalla legge, nella fognatura comunale, e di superamento degli stessi per C.O.D., B.O.D. 5, tensioattivi, oli e grassi, deducendo quali motivi l'inosservanza ed erronea applicazione della legge n. 319 del 1976, in quanto gli scarichi degli insediamenti produttivi senza aver presentato domanda di autorizzazione sono stati depenalizzati dalla legge n. 172 del 1995, modificativa della legge n. 319 del 1976, sicché anche il superamento dei limiti tabellari costituisce un illecito amministrativo, la violazione della normativa in tema di analisi prescritta a pena di nullità e la conseguente inutilizzabilità di detti risultati, l'errata applicazione dell'art.1 c.p. e la violazione dell'art. 25 Cost., giacché la legge n. 319 del 1976 non contempla il reato di inosservanza della diffida a sospendere l'immissione dei reflui nella pubblica fognatura, la violazione della legge regionale siciliana n. 27 del 1986 e le relative tabelle, più permissive di quelle nazionali, nonché alcuni differenti risultati della analisi, e l'eccessiva pena pecuniaria irrogata senza indicazione del reato più grave, dell'aumento comminato per l'applicazione dell'istituto della continuazione e della pena base e la motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica su questi punti.
Con memoria del 22 novembre 1999 il difensore del ricorrente produceva certificato di morte del suo assistito in data 20 aprile 1999.
Motivi della decisione
Occorre procedere soltanto alla trattazione delle censure, che comporterebbero l'adozione di una formula più favorevole rispetto all'estinzione dei reati per morte del reo.
A tal proposito occorre evidenziare che la "diffida a sospendere immediatamente" le immissioni dei reflui nella pubblica fognatura, perché riscontrate superiori ai limiti previsti dalla legge costituisce una revoca temporanea implicita dell'autorizzazione, sicché la fattispecie criminosa ricade nella previsione della seconda parte del primo comma dell'art. 21 l. n. 319 del 1976. Questa disciplina sul punto non è stata modificata ne' dalla legge n. 172 del 1995, che configura il reato di chi continui "ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata" ne' dal decreto legislativo n. 152 del 1999, che, con maggiore chiarezza, prevede ipotesi della sospensione dell'autorizzazione, la quale, in realtà costituisce una revoca temporanea della sua efficacia e validità.
La precisazione contenuta nel recente testo appare giuridicamente più corretta, in quanto può fondatamente sostenersi che la sospensione dell'autorizzazione sia cosa diversa dalla revoca, attese le caratteristiche e la tipicità di detti atti, e, però, dimostra, pure, come i termini "negata e revocata" utilizzati nella pregressa normativa, scontino una minor precisione tecnica e si fondino soprattutto su una situazione fattuale, individuata nell'effettuazione e nel mantenimento dello scarico. Pertanto l'esegesi proposta dal requirente e dal giudice di merito non è in contrasto con il principio di tassatività e di determinatezza della fattispecie, descritta con riferimento alle sue implicazioni fattuali invece che alla tipicità degli atti amministrativi dall'art. 21 l. n. 319 del 1976 e più correttamente individuata dall'art. 59 primo comma del decreto legislativo n. 152 del 1999, e mira ad eliminare zone di pretesa impunità artatamente rilevabili con un'interpretazione "ad litteram".
Peraltro, ove non si volesse accedere a detta analisi esegetica, in virtù di un concetto di tipicità della fattispecie, ancorato soltanto alla dizione testuale, giustamente contestato da illustre dottrina penalistica, da eminenti maestri del diritto e dalla migliore giurisprudenza, si è in presenza di una violazione di prescrizioni dell'autorizzazione e/o degli enti locali, punibili ai sensi degli artt. 22 o 21 e 25 l. n. 319 del 1976 a secondo che si tratti di scarichi nuovi o preesistenti, nell'accezione prevista dalla legge del 1976 e non in quella differente dell'ultima normativa.
Inoltre, secondo quanto rilevato da una pronuncia di questa Corte (Cass. sez. III 26 maggio 1994 n. 6175, Pessina rv. 200716), il reato di effettuazione dello scarico dopo la revoca temporanea (cfr. Cass. sez. III 19 dicembre 1994 n. 12581, Campani rv. 200309 in tema di sospensione) dell'autorizzazione concorre con quello previsto dall'art. 650 c.p., relativo all'inottemperanza dell'ordinanza sindacale legittimamente data per ragioni d'igiene, sicché, ove fosse stata contestata pure questa contravvenzione, si sarebbe in presenza di due distinti illeciti penali.
Esclusa la fondatezza di questo motivo, il collegio, seguendo la migliore, se non unanime, dottrina, e la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutti da ultimo Cass. sez. III 27 gennaio 1999 n. 1136, Di Palma rv. 212820), ritiene di non poter condividere l'indirizzo minoritario, frutto di un'affrettata lettura di norme (cfr. quale leading case Cass. sez. III 14 dicembre 1995 n. 3877, Prati rv. 203206), secondo cui non costituirebbe più reato la mancanza di autorizzazione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi recapitanti nelle pubbliche fognature. Le motivazioni che sorreggono l'opinione non accolta posso riassumersi nei seguenti passaggi: la pretesa mancata menzione della pubblica fognatura nella norma generale, che stabiliva in base alla legge n. 172 del 1995 una sanzione penale per gli scarichi non autorizzati (art. 21 primo comma) e l'applicazione analogica della disciplina stabilita per gli scarichi delle pubbliche fognature (art. 21 quinto comma).
Entrambi questi argomenti, che pretendono basarsi sul dato testuale, sono fuorvianti e non considerano una serie di disposizioni, che devono essere fra loro correlate.
Innanzitutto, contrariamente a quanto opina l'indirizzo minoritario, non sussiste alcuna violazione del principio di tassatività nel ritenere non ricomprese fra le acque le fognature, giacché gli scarichi immessi nelle stesse necessitano di autorizzazione in virtù del generale richiamo di cui all'art. 1 l. n. 319 del 1976, in quanto le fognature sono da ritenere un corpo ricettore intermedio di reflui, sicché se si vuole ricercare un'imprecisione nella formulazione della legge la stessa non è da rinvenire nell'art. 21, che giustamente non ha considerato fra le acque le pubbliche fognature, ma nell'art. 1 della legge del 1976, che in maniera pleonastica si riferisce agli scarichi delle pubbliche fognature senza rilevare che gli stessi erano ricompresi in quelli indiretti, secondo quanto già notato da dottrina e giurisprudenza costanti (Cass. sez. III 4 maggio 1980, Tosi in Cass. pen. 1981, 1653). La distinzione tra scarichi delle pubbliche fognature e nelle medesime e la differenza di regime stabilito dalla legge n. 172 del 1995 è stata oggetto di considerazione da parte della Corte
Costituzionale (sent. n. 330 del 1996), che ha affermato costituire reato tanto la mancata (rectius l'omessa richiesta di) autorizzazione quanto il superamento dei limiti di accettabilità solo se riferiti agli scarichi degli insediamenti produttivi, mentre il medesimo comportamento senza alcuna irrazionalità si configura come illecito amministrativo se riguardante le pubbliche fognature e gli insediamenti civili.
Peraltro, ove si voglia esaminare la prima argomentazione "debolissima", come evidenziato da illustre dottrina, con i medesimi percorsi formalistici dell'indirizzo non condiviso, si vedrebbe come allo stesso è sfuggito non solo che l'art. 9 penultimo comma espressamente precisa la necessità di autorizzazione per tutti gli scarichi ma anche che l'art. 21 secondo comma l. n. 319 del 1976, come modificato dalla legge n. 172 del 1995, preveda la stessa pena del primo comma per i titolari di scarichi di insediamenti produttivi preesistenti i quali non presentino "la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15 secondo comma lett. a) e b)". Orbene, l'art. 15 al comma nono ai numeri 2 e 3 prevede espressamente il contenuto della domanda e dell'autorizzazione anche per gli insediamenti produttivi in pubblica fognatura, sicché il legislatore nel contemplare l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi produttivi nelle acque indicate nell'art. 1 della legge n. 319 del 1976, nel suolo e nel sottosuolo prevede pure il recapito in pubblica fognatura.
L'operazione di analogia legis con cui si pretenderebbe di estendere la depenalizzazione prevista dall'art. 21 ultimo comma l. n. 319 del 1976 per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature non autorizzati agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature non considera la peculiarità di questi ultimi, già posta in luce dalla Consulta ed appare a dir poco estravagante, a meno che non si voglia sostenere, come rileva un chiaro autore con un certo sarcasmo, che "vi sia stata, con la legge n. 172 del 1995, una "sagra della depenalizzazione" per quanto attiene le pubbliche fognature" in generale.
Del resto in favore dell'orientamento prevalente militano ulteriori considerazioni, relative all'interpretazione storica e all'intenzione del legislatore (fornire una risposta all'onnicomprensiva penalizzazione di tutti gli scarichi attuata con la decisione delle sezioni unite 23 febbraio 1992 n. 1766, P.M. in proc. Tognetti rv. 192492), all'analisi ermeneutica logico - sistematica (la necessità dell'ente gestore delle fognature di controllare la qualità degli scarichi immessi ed i pericoli per gli impianti di depurazione derivanti da reflui di insediamenti industriali, recapitanti in pubbliche fognature con parametri o sostanze ad elevato potenziale inquinante), alla necessità di un'interpretazione adeguatrice (per l'evidente irrazionalità di un obbligo quello di munirsi di autorizzazione per gli scarichi di insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura non sanzionato ne' penalmente ne' in via amministrativa e relativo a scarichi con altro potenziale inquinante) ed al contrasto con la normativa comunitaria, che sanziona gli scarichi di "acque reflue industriali" recapitanti in p.f. senza autorizzazione.
Questa minoritaria opinione, tuttavia, per l'espresso dettato legislativo (art. 21 terzo comma l. n. 319 del 1976 e successive modificazioni), non ha mai sostenuto che il superamento dei limiti tabellari degli scarichi di un insediamento produttivo immessi in pubblica fognatura non costituisca reato, sicché la deduzione del ricorrente, che, con cadenze proprie dell'indirizzo non condiviso, mira ad estendere in via analogica e con argomento a contrario la pretesa depenalizzazione dell'obbligo di munirsi (rectius di presentare domanda) di autorizzazione per detti scarichi anche all'altra contravvenzione consistente nel superamento dei limiti tabellari non ha alcun pregio.
Trattate le censure riguardanti sotto l'aspetto sostanziale e non sanzionatorio, ormai irrilevante, il primo reato contestato, per quel che concerne l'altra contravvenzione è necessario discutere solo alcuni motivi dedotti, sempre per la finalità su illustrata. Gli articolari motivi di ricorso al riguardo ruotano intorno alla legittimità del prelievo, del tipo di campionamento e delle analisi effettuate ed al superamento dei limiti tabellari in ragione di dette deduzioni e della normativa regionale sul punto.
A tal proposito occorre evidenziare che alcune censure attengono al merito della fattispecie e come tali sono inammissibili in sede di legittimità come quella concernente il rispetto dei limiti tabellari ove si fosse proceduto ad effettuare una media dei valori fra le diverse analisi effettuate.
Infatti, in questo caso, non solo si dovrebbero compulsare alcuni atti processuali, la cui consultazione potrebbe essere ritenuta ammissibile ai fini dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma occorrerebbe anche effettuare una serie di calcoli e rileggere il materiale probatorio, valutato in maniera ineccepibile e conforme a costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 23 febbraio 1996 n. 2033, Bellani rv 203835), non scalfita da isolate pronunce, ed alla migliore dottrina dal giudice di merito in contrasto con i limiti propri del giudizio di legittimità.
Inoltre appare palese la contraddittorietà dell'argomentazione, che, da un lato, critica il campionamento istantaneo, e, dall'altro, pretenderebbe di fondare l'insussistenza del superamento dei limiti tabellari attraverso una media di dati parziali provenienti da tale metodologia.
Peraltro, accedendosi alla tesi della piena legittimità di detto tipo di campionamento, la media fra due dati distinti in virtù di prelievi effettuati in tempi diversi e, forse, in base a momenti del ciclo produttivo differenti, non appare per nulla significativa. Per quanto attiene alle considerazioni ammissibili in questa sede è opportuno rilevare che la normazione regionale richiamata in ricorso (l. reg. 15 maggio 1986 n. 27 e successive modificazioni e tabelle 1 e 2), concerne gli scarichi civili, recapitanti in pubbliche fognature ed, in ogni modo, espressamente prevede con valore integrante i parametri e la tabellazione nazionale, ove non differentemente disposto, sicché, nella fattispecie, in relazione al superamento dei limiti parametrici indicati (C.O.D., B.O.D., tensioattivi, oli e grassi), deve farsi riferimento alla tabella C, secondo quanto esattamente ritenuto dal Pretore.
Pertanto punto focale di tutte le cesure è quello relativo alla legittimità del tipo di campionamenti effettuato ed alla conseguente utilizzabilità e/o nullità delle analisi con conseguente carenza probatoria sul superamento dei limiti tabellari da esaminare alla luce delle pregressa e dell'attuale normativa, nonostante potrebbe sostenersi con una certa fondatezza il principio secondo cui occorre considerare la normativa vigente al tempo del prelievo e non quella successiva in considerazione del carattere non solo processuale della norma. (cfr. contra su detto punto Cass. sez. III 16 giugno 1999 dep. 30 luglio 1999, Zambelli Titton, ma a favore Cass. sez. III ud. 8 novembre 1999, Putignano dep. 16 dicembre 1999 con argomentazioni testuali).
È certo che è stato adottato in sede di prelievo il c.d. campionamento istantaneo e tale metodo è stato ritenuto attendibile dal giudice di merito sulla base della motivazione addotta dagli organi tecnici competenti e dei valori massimi riscontrati (in alcuni casi superiori di più del triplo rispetto al limite consentito, secondo quanto risulta dall'imputazione).
Inoltre, non appare neppure richiamabile quella minoritaria dottrina e giurisprudenza (Cass. sez. III 3 maggio 1995 n. 4898, non massimata e Cass. sez. III 17 aprile 1991 n. 4342, Bracco), le quali in aderenza ad un indirizzo del giudice amministrativo (Cons. Stato sez. V 2 dicembre 1998 n. 148), relativo, però, alle peculiarità proprie di quel tipo di giudizio, sostengono che la scelta del campionamento non può essere considerata assolutamente discrezionale, giacché devono seguirsi le metodiche IRSA e, comunque, è necessaria l'indicazione delle ragioni per cui si è preferita una differente metodologia, poiché il giudice e le parti devono essere poste in grado di valutare in senso critico le scelte operate dall'organo tecnico amministrativo, salvo che risultino da altri elementi di prova il carattere inquinante dello scarico.
Ed invero nella sentenza impugnata si fa riferimento non solo al verbale di prelevamento e delle analisi dei campioni, ma anche alla relazione di consulenza redatta dal P.M. (recte del consulente del P.M.), all'assenza di depuratore ed all'impossibilità di superare gli indici parametrici neppure con uno scarico singolo ed episodico, sicché viene considerata una pluralità di elementi di prova relativi al carattere inquinante dello scarico ed attestanti, quindi, la razionalità tecnica del metodo di campionamento prescelto, secondo quanto richiesto da detta minoritaria opinione. Orbene, nel vigore della pregressa normativa, si era già notato come in tema di metodo di campionamento ed analisi in assenza di un'espressa comminatoria di nullità per il principio di tassatività delle stesse non era possibile configurare alcuna nullità non prevista dalla legge (cfr. da ultimo Cass. sez. III 24 maggio 1999 n. 6416, Barbuti rv. 213755) ne' inutilizzabilità, poiché non trattasi di prove illegittimamente acquisite, sicché non si rientra nel paradigma legislativo contemplato dall'art. 191 c.p.p.. Si è, inoltre, anche affermato che sussiste una discrezionalità tecnica nella scelta del metodo (Cass. sez. III 26 novembre 1998, n. 12390, Fecchio rv. 212374), sicché l'indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico (cfr. Cass. sez. III 24 maggio 1999, Barbuti cit.). Tali principi non sembra debbano essere modificati alla luce della nuova normativa, nonostante il recente decreto legislativo all'allegato 5 dedichi una più puntuale disciplina alle metodiche di campionamento, giacché appare immutato l'impianto complessivo, in quanto anche sotto il vigore della legge n. 319 del 1976 si prescriveva in calce alla tabella C che "le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo minimo di tre ore", pur se, poi, con successiva modifica alla tabella A, applicabile pure per i valori dell'altra C, si ammetteva quello istantaneo, senza che la prima prescrizione abbia comportato la necessità di presentare ricorso alle modalità di campionamento medio, onde stupisce l'affermazione di un attento annotatore, secondo cui l'impossibilità di applicare quello istantaneo discenderebbe ora dalle previsioni dell'allegato 5. Peraltro, ove si ritenesse di immediata applicazione la disciplina di questo tipo di campionamento pure ai fatti pregressi (cfr. Cass. sez. III 16 giugno 1996, Zambelli Titton cit.), si dovrebbe rilevare una palese contraddizione fra le finalità della legge (art. 1) e la previsione di una causa di nullità implicita tale da determinare un'amnistia ed una depenalizzazione mascherata.
In realtà il legislatore, perfettamente a conoscenza della monolitica giurisprudenza di questa Corte al riguardo, non ha voluto alterare e modificare pure quest'aspetto in via surrettizia, ma soltanto indicare un tendenziale metodo di campionamento da seguire. Infatti, attese la peculiare nozione di scarico (art. 2 d.lvo cit.) e la distinzione operata in alcuni precetti tra questo e l'immissione occasionale (cfr. art. 54 primo comma d.lvo n. 152 del 1999), non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il superamento dei valori limite in un'immissione occasionale, che, in ipotesi, potrebbe durare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio, sicché il dato legislativo deve prevalere rispetto alle indicazioni metodologiche, meramente tendenziali, contenute in allegati al predetto decreto legislativo, la cui efficacia normativa viene ad essere condizionata dai precetti anche sanzionatori contemplati nelle diverse disposizioni (cfr. anche art. 59 quinto comma d.lvo cit. con riguardo alle sanzioni penali).
Non si vuole riproporre un'argomentazione, non condivisibile, utilizzata da parte della dottrina e della giurisprudenza per affermare il carattere direttivo del tipo di campionamento stabilito dalla legge n. 319 del 1976, secondo cui detta natura discenderebbe dal fatto che l'indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio sarebbe contenuta nelle note in calce alla legge e non nella stessa, in quanto il dato normativo deve essere interpretato in maniera globale, ma si sostiene un'analisi ermeneutica logico - sistematica e storico - teleologica della normativa al riguardo. Ed invero, riassumendo quanto fin qui detto in ordine a quest'aspetto, tenuto conto delle finalità della legge (art. 1 d.lvo n. 152 del 1999) si deve escludere la non consentita introduzione di una causa di nullità implicita delle analisi per omessa adozione del campionamento medio, la quale costituirebbe, ove si ritenesse applicabile pure alle operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, un'ipotesi di amnistia o di depenalizzazione mascherata.
Inoltre, in considerazione del costante indirizzo del giudice di legittimità in odine alla tematica della scelta del metodo di campionamento e della mera irregolarità del verbale, che non ne dia atto, non sembra ammissibile l'introduzione di un'indicazione vincolante della metodologia in maniera implicita e surrettizia, tanto più che alcune disposizioni del decreto legislativo in esame contemplano il superamento dei limiti tabellari in seguito ad un'immissione occasionale, che potrebbe non consentire il c.d. campionamento medio, mentre in materia appare poco razionale imporre un'unica tipologia senza tener conto delle caratteristiche dello scarico, della sua durata, della continuità o discontinuità, della portata, delle modalità, del ciclo produttivo dell'azienda e di tutti quei fattori esterni ed interni all'insediamento, che possono incidere sulla piena affidabilità di una certa metodologia di campionamento e/o analisi.
Pertanto non sussistono le pretese violazioni di norme di diritto processuale e sostanziale denunciate dal ricorrente al riguardo ne' sotto il profilo dell'omessa o manifestamente illogica motivazione nè con riferimento a pretese violazioni di legge, regionali (l. reg. n. 27 del 1986) o nazionali (l. n. 319 del 1976 e successive modificazioni e d.lvo n. 152 del 1999).
Esclusa ogni ipotesi di nullità e/o d'inutilizzabilità e d'insussistenza del fatto contestato, non hanno alcun rilievo le ulteriori censure, dovendosi l'impugnata sentenza annullare senza rinvio perché i reati sono estinti per morte del reo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere i reati estinti per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000