Sentenza 27 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2018, n. 18411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18411 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EI NO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ANDREA MONTAGNI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. UN ME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Cagliari il 28.01.2016, in ordine al reato ex art. 186, comma 7, cod. strada. Fatto commesso il 21.04.2012. La parte, con unico articolato motivo, reitera l'eccezione afferente all'omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, prima dell'avvio della procedura funzionale allo svolgimento della prova strumentale mediante spirometro, ex art. 114, disp. att. cod. proc. pen. Al riguardo, contesta la valutazione espressa dalla Corte territoriale, in base alla quale l'obbligo di dare l'avviso di che trattasi non ricorre se il conducente si sia rifiutato di sottoporsi all'accertamento. E rileva che il precedente citato dai giudici di merito risulta contraddetto da arresti giurisprudenziali successivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso impone i rilievi che seguono. Il deducente censura la valutazione espressa dalla Corte di Appello, laddove, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex art. 186, comma 7, cod. strada, si afferma che non deve ritenersi applicabile l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore.
1.2 Il tema di interesse impone a questa Corte regolatrice di soffermarsi nuovamente sull'ambito di operatività del sistema di garanzie che discende dal disposto di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ove è stabilito che "nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia". Non sfugge che si registrano decisioni ove la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex art. 186, comma 7, cod. strada, non deve ritenersi applicabile l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore (Sez. 4, Sentenza n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603). La riferita affermazione, anche alla luce dell'insegnamento successivamente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025), nel verificare i limiti di deducibilità della eccezione difensiva, per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, prima di procedere all'accertamento spirometrico, è stata peraltro oggetto di rivisitazione.La Corte regolatrice, invero, ha ripetutamente affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017 - dep. 13/07/2017, Emanuele, Rv. 27052601; Sez. 4, n. 49236 del 3.11.2016, Morello, n.m.).
2. Deve pertanto osservarsi che l'eccezione dedotta dal ricorrente ha introdotto un valido rapporto processuale di impugnazione, che impone a questa Suprema Corte di dichiarare le cause sopravvenute di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., in difetto di prova evidente di innocenza dell'imputato. Tanto si osserva, posto che ad oggi risulta decorso il termine prescrizionale massimo, relativo al reato contravvenzionale per cui si procede (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 11.04.2017, mentre il termine di prescrizione risulta spirato in data 17.06.2017, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni). Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
3. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'11 aprile 2018. Il