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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/10/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3117/2023 R.G.C.A. e vertente tra e , in proprio e nella qualità di genitori del Parte_1 Parte_2 minore , entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Mario Pinelli Persona_1 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Riccardo Zandonai nr. 55, giusta mandato in atti;
-RICORRENTI
Contro
in persona dell'Amministratore p.t.; Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione di delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc del 21.12.2023 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di genitori del minore , adivano il
[...] Persona_1
Tribunale di Teramo al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Piaccia
pagina 1 di 7 all'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice Unico Designato, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, Nel merito: In via principale: - Accertato e dichiarato il diritto del minore , ed il connesso Persona_1 obbligo del , alla predisposizione di uno stallo per auto nella corte Controparte_1 condominiale a beneficio del precitato disabile: Annullare e Revocare la impugnata delibera assembleare condominiale del 15.09.2023 e, conseguentemente, Condannare il
all'esatto adempimento;
- Accertato e dichiarato che la mancata Controparte_1 predisposizione dello stallo di parcheggio a favore del minore disabile , Persona_1 quali misure idonee a garantire al medesimo l'agevole e sicuro accesso e uscita dalla abitazione familiare, costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2 L. n. 67/2006: Ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, ordinando al
di approntare ed apportare tutte le misure idonee a far cessare tale Controparte_1 discriminazione;
Condannare il al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale da condotta discriminatoria in favore di tutte le parti ricorrenti da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- Ordinare, in applicazione dell'art. 3, commi 3 e 4, L. 67/2006, la pubblicazione del provvedimento di accertamento e di condanna, a spese del resistente
, su un quotidiano a tiratura locale e nazionale, ovvero su uno dei Controparte_1 quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. Il tutto per le causali illustrate nella superiore narrativa e con ogni conseguente statuizione. In via subordinata (alla eventuale ritenuta impossibilità di individuare una porzione di corte condominiale da destinare a stallo per auto a beneficio del minore disabile): Ordinare che uno dei posti auto già esistenti venga riservato all'uso del condomino portatore di disabilità a causa della sua invalidità e, conseguentemente, Condannare il all'esatto adempimento. Controparte_1
Il tutto per le causali illustrate nella superiore narrativa e con ogni conseguente statuizione. In ogni caso: Con vittoria di compenso professionale, rimborso forfetario, spese del giudizio di mediazione, spese del presente giudizio, CNPA e IVA se dovuta come per legge Accertato e dichiarato che il ha resistito in giudizio con mala
Controparte_1 fede o colpa grave, Condannare lo stesso resistente, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 996, comma1, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa avuto comunque riguardo alla natura e alle ragioni del giudizio. Condannare altresì il al
Controparte_1 pagamento, ex art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativamente determinata a favore dei ricorrenti. Stante la mancata adesione, senza giustificazione, alla mediazione, Disporre a carico del , ex art. 12 bis D. Lgs. n. 28/2010, il raddoppio del
Controparte_1 contributo unificato e Condannare lo stesso al pagamento di una
Controparte_1 somma di denaro a favore dei ricorrenti, da determinarsi equitativamente in misura pari al massimo delle spese del giudizio maturatesi dopo la conclusione del procedimento di mediazione”. pagina 2 di 7 In sintesi, e per quanto di interesse i ricorrenti deducevano di essere proprietari di un appartamento di civile abitazione, sito nel comune di Tortoreto (TE) e facente parte del CP Condominio denominato “ ” a cui non è assegnato alcun posto auto esclusivo all'interno della corte condominiale.
A fronte di tale situazione di fatto e considerato che il minore , Persona_1 figlio dei sig.ri , risulta affetto fin dalla nascita da una grave patologia Parte_3 invalidante, in ragione della quale egli risulta concessionario di un permesso di parcheggio per disabili rilasciato dal Comune di Crognaleto (TE) in data 06/2019 e valido sino al 19.11.2024, i predetti ricorrenti, stanti le perduranti ed ingravescenti necessità del suddetto minore ,soprattutto afferenti al trasporto del medesimo presso i vari centri di cura regionali ai fini della sua sottoposizione ai necessari interventi sanitari conseguenti al suo stato patologico, incaricavano il proprio legale di esprimere un parere preventivo in ordine alla possibilità di richiedere il posizionamento entro la corte comune del CP_1 odierno resistente di uno stallo per auto a favore del proprio figlio.
A tale scopo i medesimi sostenevano di aver contattato, con mail del 24.05.2023, l'Amministratore del al fine di trasmettergli il parere positivo del proprio Controparte_1 legale di fiducia in ordine alla predetta problematica e per sollecitare da parte dello stesso l'attivazione di ogni utile procedura volta a ottenere il posizionamento dello stallo de quo.
I sig.ri e affermavano inoltre che , in conseguenza di tale loro Per_1 Parte_2 missiva, l' Amministratore del prefato sottoponeva la questione al proprio CP_1 legale di fiducia il quale, aderendo al parere espresso dal procuratore degli odierni ricorrenti, sosteneva che l'interesse del portatore di handicap ad ottenere nell'ambito del cortile condominiale un posto auto riservato ai disabili era da ritenersi preminente anche rispetto al diritto di proprietà , evidenziando tuttavia come nel caso specifico non vi era la disponibilità di un posto auto già esistente e si rendeva pertanto necessario adibire uno spazio condominiale a parcheggio, ragion per cui , trattandosi a suo parere di un'innovazione consentita, doveva applicarsi al caso di specie il disposto dell' art. 1120 c.c. comportante la necessità dell' adozione di una delibera assembleare a riguardo e l'assemblea condominiale, all'uopo convocata per la data del 15.09.2023 con all'ordine del giorno il seguente punto : “ richiesta del condomino : autorizzazione Parte_2 dell'assemblea condominiale all'utilizzo di area condominiale da destinare a posto auto per i motivi espressi come da raccomandata dell'Avv. Pinelli per conto della stessa, che si allega alla presente”, all'esito “….“l'assemblea, dopo ampia discussione, a maggioranza non autorizza l'uso di area condominiale da destinare a posto auto. L'assemlea delibera nel seguente modo: contrari , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , per complessivi CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 Per_2 Per_3 mill. 614,00 favorevoli , e per mill. 175,00”. Parte_2 Pt_4 Pt_5 pagina 3 di 7 Pertanto, gli attori hanno introdotto il presente giudizio in cui concludevano come sopra.
Il , regolarmente citato, non si costituiva. CP_1
La causa, espletata con esito negativo la relativa mediazione obbligatoria, dichiarata la contumacia del resistente , istruita per via documentale, perveniva per la CP_1 definizione all'udienza del 23.9.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., spirati i termini per il deposito delle note conclusionali concessi alle parti.
*****
La domanda di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
I ricorrenti agiscono per l'accertamento del diritto del minore e, Persona_1 quindi, del connesso obbligo del , alla predisposizione di uno stallo per Controparte_1 auto nella corte condominiale a beneficio del precitato disabile e per l'annullamento e revoca della impugnata delibera assembleare condominiale con conseguente condanna del resistente all'esatto adempimento e predisposizione dello stallo di parcheggio a CP_1 favore del minore disabile.
CP Osserva il giudicante: preso atto della scelta del condominio di non costituirsi e, dunque, di nulla dedurre e/o eccepire a confutazione di quanto sostenuto e richiesto dalla parte ricorrente, nonché dell'assenza di qualsivoglia motivazione nella decisione assunta in seno alla richiamata assemblea e esaminata la documentazione allegata, in particolare quella relativa alla corte e alla possibilità di collocare uno stallo all'interno CP_10 della stessa nel rispetto degli spazi ivi individuati e delle relative esigenze di manovra, non contestata dalla silente parte resistente, si viene a rilevare come sussista il diritto del disabile, specialmente se, come in parte qua, egli risulti titolare dell'apposito contrassegno per invalidi avendo presentato l'apposita domanda al Comune per l'assegnazione dello spazio riservato, ad un posto auto riservato ed esclusivo nel cortile condominiale per poter parcheggiare il più possibile vicino all'ingresso dell'edificio.
Tale diritto, infatti, deve considerarsi preminente rispetto a quello degli altri condomini atteso che esso è ricollegabile a principi di rango costituzionale quali i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e ad una normale vita di relazione, di uguaglianza e di solidarietà e il diritto alla salute, tutelati dagli artt. 2, 3, 32 della Carta Costituzionale.
pagina 4 di 7 Si tratta di diritti preminenti rispetto al diritto alla proprietà, sancito dall' art. 832 del c.c. “ Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico” che, ai sensi dell'art. 42 comma II Cost., può subire limitazioni al fine d'assicurare il rispetto del dovere di solidarietà enunciato dal citato art. 2, il quale mira a consentire proprio l'adeguato svolgimento della personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza, sì dunque da determinare necessariamente un'interpretazione ddell'art.1102 c.c. in senso costituzionalmente orientato al rispetto dei superiori principi ut supra specificati (ex plurimis Trib. Napoli nr.8568 del 01.07.25; Trib.Roma nr. 8863 del 07.06.22; Trib.Verbania nr. 513 del 02.12.20; Trib. Como del 27.10.17; Trib. Avellino del 27.06.17; Trib.Bologna del 07.04.2006).
Detti fondanti principi, che rispondono ad una cospicua giurisprudenza in materia , e che si vengono qui in toto a condividere, sono già stati presi in considerazione al momento dell'emissione dell'ordinanza del 10.7.2025 , che qui integralmente si richiama, laddove, in particolare, non solo sono stati ritenuti sussistenti senz'altro i presupposti per l'emissione, ex art. 669 sexies cpc, di un provvedimento urgente inaudita altera parte atteso che, il personale medico in servizio presso la
[...]
, a seguito di visita effettuata sul minore Controparte_11 [...]
in data 05.06.25, ha prescritto nel referto, in atti, la somministrazione di una Per_1 terapia sostitutiva da erogarsi necessariamente presso il suo domicilio e ciò proprio al fine di attenuare il gravissimo stress subito dal bimbo a fronte dei continui ricoveri ospedalieri per l'esecuzione delle infusioni cui da anni è costantemente sottoposto a causa della grave patologia di cui egli risulta affetto ma si è rilevato ulteriormente che, la patologia di cui è affetto dalla nascita il , in ragione della quale egli risulta concessionario Persona_1 del permesso di parcheggio per disabili rilasciato dal Comune di Crognaleto (TE) in data 06/2019, e rinnovato in corso di causa fino al 2030, come da documentazione in atti, rappresenta un handicap meritevole di attribuire al suo portatore il diritto di poter parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso condominiale, da considerarsi preminente rispetto all'interesse degli altri condomini di usufruire dello spazio condominiale adibito a parcheggio, e ciò secondo una lettura costituzionalmente orientata dell' art. 1102 c.c. (sul punto ex plurimis Trib.Verbania nr. 513 del 02.12.2020, anche sopra richiamata).
CP Conseguentemente, la delibera adottata dall' Assemblea del Condominio ” del 15.09.2023 va annullata poichè realizza un'illegittima compressione dei diritti fondamentali del minore , in quanto soggetto disabile, atteso che, nel Persona_1 negare il suo diritto ad un posto auto esclusivo nel cortile condominiale, senza peraltro motivare detta scelta, non rispetta la doverosa preminenza del diritto del portatore di handicap rispetto agli altri condòmini che non hanno simili problemi di salute e di vita e, pagina 5 di 7 quindi, oggettive difficoltà di movimento, e ciò anche tenuto conto della tutela di cui alla L. 13/1989 e alla L.104/1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap (cfr. anche Corte di cassazione, sentenza n. 26295 del 15 dicembre 2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 11034 del 27 maggio 2016; Legge n. 13/1989 e il relativo regolamento di attuazione (articolo 8, comma 2, punto 3, D.M. n. 236/1989); art. 188 del codice della strada).
Vanno, invece, rigettate le domande di parte ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale da condotta discriminatoria, per lite temeraria avanzata ex art. 96 co.1 e co. ed ex art. 3, commi 3 e 4, L. 67/2006, non ritenendone sussistere gli estremi per il loro accoglimento.
Per quanto sopra detto, pertanto, il rifiuto in sede assembleare della richiesta degli attori nella qualità deve ritenersi illegittimo, in violazione dell'art. 1102 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, e la delibera de qua andrà annullata.
Per i medesimi motivi deve essere accolta la domanda attorea.
Assorbita ogni ulteriore questione.
In ragione, pertanto, dell'esito complessivo della lite , le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, secondo i valori medi ( 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale) pressoché dimidiati , tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta oltre al compenso professionale e alle spese documentate per il procedimento di mediazione, secondo analoghi criteri.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e , in proprio e nella qualità di genitori del Parte_1 Parte_2 minore , contro in persona Persona_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.Accerta e Dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, il diritto del minore
[...]
, ed il connesso obbligo del , alla predisposizione di uno stallo Per_1 Controparte_1 per auto nella corte condominiale a suo beneficio;
2. Conseguentemente Annulla la delibera assembleare del 15.09.2023, pagina 6 di 7 3. Ordina al di riservare all' interno della corte condominiale uno stallo Controparte_1 per il parcheggio esclusivo in favore dei ricorrenti nella qualità anche al fine di permettere lo stazionamento in esso delle autovetture mediche necessarie per consentire la somministrazione domiciliare al minore delle prescritte terapie, e, in ogni Persona_1 caso, per garantire al minore accesso ed uscita agevoli e sicuri dall'abitazione familiare;
4. Condanna parte resistente contumace alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro 642,60 per esborsi , ed Euro 4.471,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
Così deciso in Teramo, il 31.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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