Trib. Teramo, sentenza 31/10/2025, n. 1267
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Sentenza 31 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione monocratica, ha esaminato il ricorso presentato dai sig.ri [nome ricorrente 1] e [nome ricorrente 2], in proprio e quali genitori del minore [nome minore], contro il Condominio [nome condominio], in persona dell'Amministratore pro tempore, quest'ultimo dichiarato contumace. I ricorrenti impugnavano la delibera assembleare condominiale del 15 settembre 2023, con la quale era stata negata l'autorizzazione all'utilizzo di un'area condominiale da destinare a posto auto per il figlio minore, affetto da grave patologia invalidante e titolare di permesso di parcheggio per disabili. Le conclusioni dei ricorrenti vertevano sull'accertamento del diritto del minore a uno stallo auto nella corte condominiale, l'annullamento della delibera, la condanna del condominio all'adempimento, il riconoscimento della discriminazione indiretta ai sensi della L. n. 67/2006, l'ordine di cessazione del comportamento discriminatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale, e la pubblicazione del provvedimento. In via subordinata, chiedevano la riserva di uno dei posti auto esistenti. I ricorrenti lamentavano la mancata predisposizione dello stallo come discriminazione indiretta e chiedevano il risarcimento dei danni, nonché, in caso di mala fede del resistente, i danni ex art. 996 c.p.c. e ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato per mancata adesione alla mediazione.

Il Tribunale di Teramo ha accolto il ricorso, accertando e dichiarando il diritto del minore [nome minore] e il connesso obbligo del Condominio [nome condominio] alla predisposizione di uno stallo per auto nella corte condominiale a suo beneficio, e conseguentemente ha annullato la delibera assembleare del 15 settembre 2023. Il Giudice ha motivato la decisione ritenendo che il diritto del disabile a un posto auto riservato ed esclusivo nel cortile condominiale sia preminente rispetto al diritto di proprietà degli altri condomini, in quanto ricollegabile ai principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e diritto alla salute, interpretando l'art. 1102 c.c. in senso costituzionalmente orientato. Ha altresì richiamato precedenti giurisprudenziali e l'ordinanza emessa in fase cautelare, sottolineando la necessità di garantire al minore un accesso e un'uscita agevoli e sicuri dall'abitazione familiare, anche per consentire la somministrazione domiciliare di terapie mediche. Sono state invece rigettate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale da condotta discriminatoria, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, L. 67/2006, non ritenendone sussistenti gli estremi. Il Tribunale ha condannato il resistente contumace alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 642,60 per esborsi ed euro 4.471,00 per compensi professionali, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Teramo, sentenza 31/10/2025, n. 1267
    Giurisdizione : Trib. Teramo
    Numero : 1267
    Data del deposito : 31 ottobre 2025

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