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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 715/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Vito Dei Normanni - Corso Leonardo Leo 72019 San Vito Dei Normanni BR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02480202400006738000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e del Comune di San Vito dei Normanni avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02480202400006738000, per il carico di natura tributaria portato dalle cartelle di pagamento e dall'avviso di accertamento di seguito indicati, con indicazione delle asserite date di notifica: cartella n.
02420140008078348000, notifica 14.1.2016 (tassa automobilistica 2008); cartella n. 02420160007088163000, notifica 3.3.2017 (tassa automobilistica 2010); cartella n. 02420190011290391000, notifica 8.11.2019 (tarsu
2012); cartella n. 02420190014338064000, notifica 11.1.2020 (tari 2014); cartella n.
02420190020134901000, notifica 27.9.2021 (canone radioaudizioni circolari 2017); cartella n.
02420200000377737000, notifica 7.10.2021 (tares 2013); cartella n. 02420200003663263000, notifica
8.11.2021 (tari 2015); cartella n. 02420210006774807000, notifica 15.7.2022 (tassa automobilistica 2016); cartella n. 02420220003854077000, notifica 2.9.2022 (tassa automobilistica 2017); cartella n.
02420230006700567000, notifica 19.6.2023 (tassa automobilistica 2018); avviso di accertamento n. 316, asserita notifica 30.11.2021 (tari 2016).
Il ricorrente svolgeva due motivi di ricorso.
Si costituivano i convenuti con proprie controdeduzioni.
Il ricorrente replicava con memorie.
Il giudice monocratico, all'esito della discussione, riservava la decisione emettendo successivo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce l'illegittimità derivata della comunicazione preventiva fermo amministrativo per violazione art. 7 l. 212/2000, in ragione della mancata indicazione per gli intimati interessi della tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione, contestandosi decisamente l'importo intimato.
Con il secondo motivo deduce l'illegittimità derivata del preavviso di fermo amministrativo per violazione della sequenza procedimentale-inesigibilità delle somme intimate per intervenuta decadenza e prescrizione.
Rileva l'illegittimità derivata della comunicazione preventiva di fermo amministrativo poiché non preceduta dalla rituale notificazione degli atti prodromici, stante l'illegittimità delle asserite e contestate notificazioni.
Osserva che le somme intimate non sono più esigibili per intervenuta decadenza e prescrizione della contestata pretesa tributaria, essendosi, peraltro, compiuta la prescrizione successiva anche qualora fossero stati (ma così non è stato) ritualmente notificati gli asseriti atti prodromici.
Il primo motivo è infondato poiché, data la natura dell'atto, l'obbligo di motivazione si sostanzia nell'indicazione delle informazioni utili a garantire la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale (cfr.
Cass. n. 239 del 12/01/2021). Tale contenuto essenziale si rinviene nell'atto impugnato.
Le doglianze riguardo la mancata esplicitazione degli interessi legali, poi, non sono rilevanti, dal momento che i relativi importi vengono calcolati sulla base di disposti normativi vigenti al momento dell'emissione dell'atto. Sul tema si è formato un consolidato orientamento della Suprema Corte Cassazione che ha ritenuto sufficiente la motivazione mediante rinvio sul calcolo degli interessi, preso atto che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi in una mera operazione matematica
(cfr. Cass. n.6812 del 2019, n.8508 del 2019, n.32939 del 2019, Cass. Ordinanza n.15654 del 22/07/2020,
Cass. n.20310 del 25/09/2020).
Anche il secondo motivo è infondato. Se è vero, infatti, che la mancata notificazione dell'atto prodromico comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, tale da consentire al contribuente di impugnare l'atto che lo presuppone, non conosciuto, “deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti” (ex plurimis Cass. 6104/2011; si veda, anche Cass. n. 1144 del 18/01/2018), deve rilevarsi che, nella specie,
l'Agenzia delle Entrate riscossione ha provato la notifica, successiva alla cartella e anteriore rispetto a quella del preavviso di fermo, di atti di intimazione, riferentisi alle suddette cartelle-atti prodromici, corroborando il rilievo mediante produzione documentale (il riferimento è, in particolare, all'avviso di intimazione n. 024
2023 90 8141556000, notificato il 09.01.2024 e all'avviso di intimazione n. 024 2023 90 404865000, notificato il 24.02.2023, prodotti dalla controricorrente Agenzia).
In ordine a tale produzione il ricorrente ha inutilmente opposto l'inutilizzabilità della documentazione attestante la notifica, in difetto delle attestazioni contemplate dall'art. 25-bis comma 5-bis d.lgs. n. 546/1992.
Contrariamente a quanto affermato nelle memorie di parte ricorrente, infatti, la disposizione nei termini richiamati non è applicabile nell'odierno giudizio, in cui il ricorso è stato notificato il 24 luglio 2024, mentre la disposizione, come ricorda lo stesso ricorrente, si applica ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il primo settembre 2024.
Né valgono a inficiare il giudizio di regolarità delle notificazioni i rilievi, contenuti nelle memorie, attinenti alla mancanza dell'adempimento costituito dalla raccomandata informativa per il caso di notifica dell'atto a persona diversa dal destinatario. Si tratta, infatti, di notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26
d.P.R. n. 602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento prodromiche al pignoramento. In tal caso la Corte di Cassazione (Cass. n. 2229 del 30/01/2020, ma si veda anche Cass.
n. 10037 del 10/04/2019: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982”) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992. La Corte Costituzionale (v. Corte cost. n. 175 del 2018), intervenuta sulla speciale facoltà dell'agente della riscossione, in forza della funzione pubblicistica svolta, di avvalersi delle forme semplificate di notificazione a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, ha avuto modo di precisare che la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto
», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto». L'omessa impugnazione degli indicati atti di intimazione, successivi alla notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, determina l'irretrattabilità dei crediti in essi portati e preclude qualsiasi censura in ordine al difetto di notifica degli atti precedenti e alla maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica degli stessi o successivamente, ma anteriormente alla notifica degli indicati atti di intimazione.
Va richiamato in proposito l'insegnamento della Corte di legittimità in forza del quale “L'omessa impugnazione della cartella di pagamento ovvero degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale”
(Cass. n. 29978 del 20/11/2018).
Quanto al periodo successivo alla notifica degli atti di intimazione, nessun termine prescrizionale si è maturato tra la notifica degli stessi e quella dell'atto oggi impugnato.
In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato.
In ragione della complessità delle questioni le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Brindisi, 30 gennaio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 715/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Vito Dei Normanni - Corso Leonardo Leo 72019 San Vito Dei Normanni BR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02480202400006738000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e del Comune di San Vito dei Normanni avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02480202400006738000, per il carico di natura tributaria portato dalle cartelle di pagamento e dall'avviso di accertamento di seguito indicati, con indicazione delle asserite date di notifica: cartella n.
02420140008078348000, notifica 14.1.2016 (tassa automobilistica 2008); cartella n. 02420160007088163000, notifica 3.3.2017 (tassa automobilistica 2010); cartella n. 02420190011290391000, notifica 8.11.2019 (tarsu
2012); cartella n. 02420190014338064000, notifica 11.1.2020 (tari 2014); cartella n.
02420190020134901000, notifica 27.9.2021 (canone radioaudizioni circolari 2017); cartella n.
02420200000377737000, notifica 7.10.2021 (tares 2013); cartella n. 02420200003663263000, notifica
8.11.2021 (tari 2015); cartella n. 02420210006774807000, notifica 15.7.2022 (tassa automobilistica 2016); cartella n. 02420220003854077000, notifica 2.9.2022 (tassa automobilistica 2017); cartella n.
02420230006700567000, notifica 19.6.2023 (tassa automobilistica 2018); avviso di accertamento n. 316, asserita notifica 30.11.2021 (tari 2016).
Il ricorrente svolgeva due motivi di ricorso.
Si costituivano i convenuti con proprie controdeduzioni.
Il ricorrente replicava con memorie.
Il giudice monocratico, all'esito della discussione, riservava la decisione emettendo successivo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce l'illegittimità derivata della comunicazione preventiva fermo amministrativo per violazione art. 7 l. 212/2000, in ragione della mancata indicazione per gli intimati interessi della tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione, contestandosi decisamente l'importo intimato.
Con il secondo motivo deduce l'illegittimità derivata del preavviso di fermo amministrativo per violazione della sequenza procedimentale-inesigibilità delle somme intimate per intervenuta decadenza e prescrizione.
Rileva l'illegittimità derivata della comunicazione preventiva di fermo amministrativo poiché non preceduta dalla rituale notificazione degli atti prodromici, stante l'illegittimità delle asserite e contestate notificazioni.
Osserva che le somme intimate non sono più esigibili per intervenuta decadenza e prescrizione della contestata pretesa tributaria, essendosi, peraltro, compiuta la prescrizione successiva anche qualora fossero stati (ma così non è stato) ritualmente notificati gli asseriti atti prodromici.
Il primo motivo è infondato poiché, data la natura dell'atto, l'obbligo di motivazione si sostanzia nell'indicazione delle informazioni utili a garantire la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale (cfr.
Cass. n. 239 del 12/01/2021). Tale contenuto essenziale si rinviene nell'atto impugnato.
Le doglianze riguardo la mancata esplicitazione degli interessi legali, poi, non sono rilevanti, dal momento che i relativi importi vengono calcolati sulla base di disposti normativi vigenti al momento dell'emissione dell'atto. Sul tema si è formato un consolidato orientamento della Suprema Corte Cassazione che ha ritenuto sufficiente la motivazione mediante rinvio sul calcolo degli interessi, preso atto che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi in una mera operazione matematica
(cfr. Cass. n.6812 del 2019, n.8508 del 2019, n.32939 del 2019, Cass. Ordinanza n.15654 del 22/07/2020,
Cass. n.20310 del 25/09/2020).
Anche il secondo motivo è infondato. Se è vero, infatti, che la mancata notificazione dell'atto prodromico comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, tale da consentire al contribuente di impugnare l'atto che lo presuppone, non conosciuto, “deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti” (ex plurimis Cass. 6104/2011; si veda, anche Cass. n. 1144 del 18/01/2018), deve rilevarsi che, nella specie,
l'Agenzia delle Entrate riscossione ha provato la notifica, successiva alla cartella e anteriore rispetto a quella del preavviso di fermo, di atti di intimazione, riferentisi alle suddette cartelle-atti prodromici, corroborando il rilievo mediante produzione documentale (il riferimento è, in particolare, all'avviso di intimazione n. 024
2023 90 8141556000, notificato il 09.01.2024 e all'avviso di intimazione n. 024 2023 90 404865000, notificato il 24.02.2023, prodotti dalla controricorrente Agenzia).
In ordine a tale produzione il ricorrente ha inutilmente opposto l'inutilizzabilità della documentazione attestante la notifica, in difetto delle attestazioni contemplate dall'art. 25-bis comma 5-bis d.lgs. n. 546/1992.
Contrariamente a quanto affermato nelle memorie di parte ricorrente, infatti, la disposizione nei termini richiamati non è applicabile nell'odierno giudizio, in cui il ricorso è stato notificato il 24 luglio 2024, mentre la disposizione, come ricorda lo stesso ricorrente, si applica ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il primo settembre 2024.
Né valgono a inficiare il giudizio di regolarità delle notificazioni i rilievi, contenuti nelle memorie, attinenti alla mancanza dell'adempimento costituito dalla raccomandata informativa per il caso di notifica dell'atto a persona diversa dal destinatario. Si tratta, infatti, di notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26
d.P.R. n. 602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento prodromiche al pignoramento. In tal caso la Corte di Cassazione (Cass. n. 2229 del 30/01/2020, ma si veda anche Cass.
n. 10037 del 10/04/2019: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982”) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992. La Corte Costituzionale (v. Corte cost. n. 175 del 2018), intervenuta sulla speciale facoltà dell'agente della riscossione, in forza della funzione pubblicistica svolta, di avvalersi delle forme semplificate di notificazione a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, ha avuto modo di precisare che la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto
», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto». L'omessa impugnazione degli indicati atti di intimazione, successivi alla notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, determina l'irretrattabilità dei crediti in essi portati e preclude qualsiasi censura in ordine al difetto di notifica degli atti precedenti e alla maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica degli stessi o successivamente, ma anteriormente alla notifica degli indicati atti di intimazione.
Va richiamato in proposito l'insegnamento della Corte di legittimità in forza del quale “L'omessa impugnazione della cartella di pagamento ovvero degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale”
(Cass. n. 29978 del 20/11/2018).
Quanto al periodo successivo alla notifica degli atti di intimazione, nessun termine prescrizionale si è maturato tra la notifica degli stessi e quella dell'atto oggi impugnato.
In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato.
In ragione della complessità delle questioni le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Brindisi, 30 gennaio 2026