Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 43
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto di notifica dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore abbia l'onere di provare la ritualità e tempestività della notifica dell'atto impositivo. La mancata costituzione del Comune di Ortona in entrambi i gradi di giudizio è stata valutata come un comportamento concludente che indica la consapevolezza della notifica oltre i termini di legge. Inoltre, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale sul riparto dell'onere della prova e sul divieto di produzione documentale per la prima volta in appello, ma ha comunque considerato la documentazione prodotta dalla società relativa a un atto IMU notificato contemporaneamente, che evidenziava una notifica tardiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 43
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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