Art. 14.
Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177
Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177