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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/12/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 223/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 11/12/2025, innanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per , l'avv. Giovanni Di Ciollo in sostituzione dell'avv. Francesco Parte_1
Di Ciollo;
per l'avv. Pietro De Angelis. Controparte_1
L'avv. Di Ciollo impugna e contesta quanto ex adverso dedotto in ordine all'incapacità a deporre della terza trasportata, che non è danneggiata dal sinistro e non ha avanzato alcuna richiesta di risarcimento del danno, precisando ulteriormente che la dinamica del sinistro è stata confermata dal teste il quale ha confermato che il veicolo Testimone_1 ove si trovava l'attrice è stato urtato dal Osserva inoltre che il teste di parte Pt_2
convenuta non è affidabile perché amico e compagno di classe del danneggiante. Precisa quindi le conclusioni come in atti e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come già formulate.
L'avv. De Angelis contesta le asserzioni di controparte circa i rapporti di amicizia tra il teste di parte convenuta e il convenuto non costituito, riportandosi ai propri scritti difensivi in ordine alla valutazione di attendibilità della prova testimoniale. Discute quindi la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e precisa che il danno va liquidato in applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 cod. ass., essendo integralmente satisfattivo quanto già versato dalla compagnia assicurativa. Chiede quindi il rigetto dell'avversa domanda di condanna, con vittoria di spese.
Il giudice pagina 1 di 17 Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 17 R.G. N. 223/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 223/2017, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della P.IVA , elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in Latina, via Carducci n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Di Ciollo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sezze, via Veneto S.n.c. presso lo studio dell'avv. Pietro De Angelis, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
NONCHÈ
(C.F. ); CP_3 C.F._2
- Convenuto contumace -
pagina 3 di 17 Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “si chiede la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento a favore dell'attrice delle somme come di seguito quantificate: A – Danno Biologico: In applicazione delle Tabelle di Milano 2018, considerata l'età di Parte_1
all'epoca del sinistro (45 anni, 6 mesi e 19 giorni al 20/11/2014), con accertato danno biologico permanente pari al 4%, invalidità temporanea assoluta x 30 gg./€ 98,00 die e invalidità temporanea relativa al 50% x 20 gg./€ 98,00 die, con aumento percentuale secondo la personalizzazione tabellare prevista del 50%, l'importo è di € 12.134,00, oltre rivalutazione e interessi dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. B – Danno Morale: Nel caso di specie tale voce di danno trova autonomo risarcimento, che si stima – in ossequio al principio della personalizzazione del danno, tenuto conto della peculiarità del caso e riportando in auge i parametri liquidatori abitualmente in uso e che dovranno essere qui applicati – nella misura massima di ½ del danno biologico, ritenendosi congrua nel caso di specie l'importo di € 6.067,00, ovvero quella diversa minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. C –
Danno Esistenziale: In ossequio al principio della personalizzazione del danno, si ritiene che in via equitativa possa essere liquidata la somma pari al 50% della semisomma data dal danno biologico e dal danno morale (12.134,00 + 6.067,00) e così l'importo di €
9.100,50, ovvero quella diversa minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. D - Danno patrimoniale: In base alla documentazione prodotta in atti si quantifica un danno patrimoniale pari a €
4.407,00, oltre alle spese occorrenti all'attrice per l'esecuzione di periodiche cicli di fisiokinesiterapia e ginnastica riabilitativa da quantificarsi dal G.U. del Tribunale adito in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. E così la complessiva somma totale di A + B
+ C + D è pari a € 31.708,50, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e onorari professionali del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
pagina 4 di 17 Per la convenuta costituita: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere la domanda attrice così come proposta perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornita di sufficiente prova in ordine ai suoi elementi costitutivi. Con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge”
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale per danni da circolazione di autoveicoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella sua Parte_1 qualità di legale rappresentante della conveniva in giudizio Controparte_2 CP_3
e innanzi all'intestato Ufficio, esponendo che, nella mattina
[...] Controparte_1 del 20.11.2014, essa attrice si trovava al posto di guida del veicolo Mercedes A 170, targato CM378VJ, di proprietà della predetta società, in posizione di sosta temporanea all'interno del parcheggio dell'attività commerciale sita in Fondi, via Spinete I n. 3, quando era stata violentemente colpita dal veicolo Opel Corsa, targato DD070ES, assicurato con di proprietà e condotto dal convenuto Controparte_1 CP_3
Questi, infatti, mentre transitava sulla via Spinete I, giunto all'altezza dell'intersezione con via Sassari, era tornato indietro contromano andando ad urtare il veicolo in sosta ove si trovava l'istante.
Premesso quindi di avere riportato, a seguito del sinistro, un trauma distorsivo della colonna nel tratto cervicale e lombosacrale, cui avevano fatto seguito la diagnosi di
“lombosciatalgia bilaterale da protusione discale L4-L5” ed un intervento di erniectomia, descectomia e foraminotomia, da cui erano derivati postumi lesivi permanenti, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da lei subiti, da liquidarsi in complessivi € 27.209,00 per danni non patrimoniali ed € 2.807,15 per le spese mediche sostenute, o nella diversa somma da accertare in corso di causa, anche per la riduzione pagina 5 di 17 della capacità lavorativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
Aggiungeva, infine, che l'autovettura di proprietà della aveva Controparte_2
riportato danni materiali per € 1.600,00, come da fattura versata in atti, e chiedeva quindi la condanna di entrambi i convenuti al pagamento del suddetto importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta del 20.04.2017, si costituiva in giudizio Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda attorea. Rappresentava, infatti, che la responsabilità esclusiva del sinistro andava ascritta alla stessa parte attrice che, nell'uscire in retromarcia dal parcheggio posto di fronte ad una lavanderia, aveva urtato con la parte posteriore del proprio veicolo, quella posteriore destra del mezzo Opel Corsa, che si trovava fermo in corrispondenza del segnale di Stop all'intersezione con via Sassari.
Inoltre, la controparte non aveva fatto corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, essendosi conseguentemente resa responsabile del prodursi del danno.
Contestava infine la congruità del risarcimento richiesto, sia in relazione all'eccessività degli esborsi sostenuti dall'attrice, sia con riferimento alle lesioni dedotte in giudizio, dal momento che il quadro clinico dell'istante era già compromesso da una pregressa patologia degenerativa interessante il medesimo distretto e lo stesso non era stato intaccato, neppure in termini di semplice aggravamento, dal lieve contatto avvenuto tra i due veicoli.
Ometteva invece di costituirsi in giudizio il convenuto e, all'udienza del CP_3
29.01.2018, dopo un primo rinvio per acquisire prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti dello stesso, veniva dichiarata la sua contumacia.
La fase di trattazione proseguiva quindi con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito del quale la causa veniva istruita con l'esame del teste di parte convenuta, , e dei testi di parte attrice, e Testimone_2 Testimone_3 [...]
Il convenuto contumace ometteva, inoltre, di rispondere alla richiesta di Tes_1 interrogatorio formale avanzata da parte attrice nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
pagina 6 di 17 Successivamente, veniva quindi disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice e, acquisito l'elaborato peritale, il processo subiva numerosi rinvii fino alla precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., allorché veniva disposto rinvio all'odierna udienza per discussione. Al termine, sentite le parti, le quali davano congiuntamente atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 4.000,00, accettata da parte attrice in acconto, viene infine pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, si osserva che la dinamica del sinistro può essere compiutamente ricostruita avvalendosi della deposizione resa dal teste sentito all'udienza Testimone_1
del 15.05.2018, della cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare.
Questi ha dichiarato di essere il marito della titolare di un negozio di estetica, sito in via
Spinete a Fondi, all'altezza del civico n. 3, e di aver assistito personalmente allo scontro tra i veicoli in quanto, collaborando con la moglie, in quel momento, si trovava alla cassa ed era intento a guardare all'esterno; né la visibilità era impedita da altri ostacoli, considerato che il negozio aveva una porta a vetri trasparente. Orbene, in quel frangente egli aveva notato una Opel Corsa uscire dal parcheggio, arrivare al segnale di Stop, all'altezza dell'intersezione con via Sassari, per poi tornare a marcia indietro verso il parcheggio, salire sul marciapiede ed urtare con la parte posteriore destra l'autovettura dell'attrice, mentre quest'ultima si trovava in sosta (cfr. quanto riferito dal predetto testimone all'udienza del 15.05.2018: “Sul capo 1 della memoria di parte attrice ex art. Cont 183 VI c c.p.c. è vero. Tanto so perché vi ho assistito personalmente. Collaboro con mia moglie che ha un negozio di estetica in via Spinete all'altezza del civico n.
3. Ho visto un'auto condotta da un ragazzo, un opel credo di colore rosso, ma non sono sicuro.
L'auto opel è entrata sul marciapiede del parcheggio ed ha urtato l'auto dell'attrice. ho sentito un rumore da dentro e sono uscito. Sono uscite anche le persone del palazzo dal secondo piano. Ho assistito personalmente perché il locale è munito di porta a vetri e guardavo fuori mentre ero in postazione cassa. la parte destra posteriore dell'auto del urtava la parte posteriore sinistra dell'auto della ferma davanti al mio Pt_2 Parte_1
negozio, a circa tre/quattro metri. Ho visto nell'auto della una donna Parte_1
pagina 7 di 17 trasportata in stato di gravidanza. Il conducente dell'opel si è fermato per prestare soccorso ed è sceso dall'auto. Dopo un po' di tempo in tarda mattinata sono giunti i
Carabinieri. Ho visto il spostare l'auto dal punto del sinistro. Ricordo che l'auto Pt_2
del prima dell'impatto. era parcheggiata nello spiazzale davanti al negozio di Pt_2 mia moglie, poi è andato verso lo stop e poi è tornato indietro a retromarcia e c'è stato
l'impatto. L'auto della è sempre rimasta ferma parcheggiata tutto il tempo”). Parte_1
Ha inoltre precisato il suddetto testimone che la era rimasta ferma per tutta la Parte_1
durata della manovra e non si era spostata dal parcheggio con la propria autovettura (cfr. quanto riferito dal medesimo teste: “confermo che la era ferma nel parcheggio e Parte_1
non si è mossa con la propria autovettura dal detto parcheggio. Ricordo che i danni sono quelli delle foto che mi si mostrano affoliate alla produzione di parte convenuta”).
Da quanto sopra, si evince dunque la responsabilità esclusiva del convenuto nella Pt_2
causazione del sinistro avvenuto in data 20.11.2014, a prescindere da ogni considerazione circa la capacità a deporre ex art. 246 c.p.c. della teste sentita anch'ella Testimone_3
all'udienza del 15.05.2018, presente nel veicolo come c.d. terzo trasportato.
Né rileva in senso contrario quanto dichiarato, alla stessa udienza, dal teste di parte convenuta . Questi ha infatti dichiarato che stava passeggiando lungo la Testimone_2
via Spinete a Fondi, in direzione verso l'incrocio per via Sassari, quando aveva notato una colonna di auto ferme in attesa al segnale di Stop, e di aver in quel frangente assistito allo scontro tra l'autovettura Mercedes condotta dall'attrice e quella del convenuto Pt_2 imputando la responsabilità dell'accaduto alla condotta incauta della , che in quel Parte_1
momento stava uscendo dal parcheggio (cfr. le dichiarazioni rese dal predetto testimone in occasione dell'udienza del 15.05.2018: “sul capo 1 della memoria ex art. 183 VI c Cont c.p.c. diparte convenuta è vero. Tanto so perché passeggiavo lungo tale via in direzione centro verso l'incrocio per via Sassari. All'epoca non vi era marciapiede.
Camminavo a margine della strada. Ho visto una colonna di auto ferme, perché in prossimità del bivio c'è il segnale di stop. Ho visto un'auto utilitaria tipo classe A di colore scuro indietreggiava in retromarcia urtando la macchina di una utilitaria Pt_2
scura. L'auto dell'attrice usciva dalla piazzola di parcheggio della lavanderia a
pagina 8 di 17 retromarcia. Tale piazzola è laterale e interna rispetto alla sede stradale. L'auto del
è stata urtata sul lato posteriore destro con la parte posteriore, non ricordo Pt_2
precisamente il punto. Ero immediatamente dietro la macchina del Non vi erano Pt_2
altre vetture nella visuale tra me e l'auto del Attualmente è strada a senso unico. Pt_2
All'epoca non ricordo. Era circa metà mattina. Ero sul lato destro della carreggiata, dove si trova lo stop. Io avevo davanti l'auto del Ancora più avanti vi erano Pt_2 incolonnate altre auto”).
Tale deposizione appare tuttavia meno precisa nella ricostruzione della dinamica del sinistro, oltre che scarsamente compatibile con la localizzazione dei danni materiali, subiti dal veicolo del nella parte posteriore destra dello stesso, quale si evince dalla Pt_2
stessa documentazione fotografica depositata da parte convenuta (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta). Infine, non si è dato atto nella deposizione della presenza sui luoghi di causa di pacificamente presente a bordo del veicolo dell'attrice. Testimone_3
Deve pertanto ritenersi maggiormente attendibile la deposizione resa dal teste Tes_1
ben potendo la divergenza tra le due testimonianze essere spiegata dal tempo trascorso e dalla concitazione del momento, che non ha consentito al teste , Testimone_2 casualmente presente sui luoghi, di comprendere la precisa dinamica del sinistro.
Infine, va detto che la ricostruzione attorea trova riscontro nella mancata risposta del convenuto contumace alla richiesta di interrogatorio formale che, come noto, può essere valutata dal giudice a norma dell'art. 232 c.p.c. (cfr. Cass., sez. VI-3, 27 dicembre 2021,
n. 41643, così massimata: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale,
l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”).
pagina 9 di 17 Né è configurabile un qualche concorso di colpa dell'attrice sotto il profilo del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, atteso che il veicolo condotto dalla stessa si trovava in sosta al momento dell'urto e, secondo l'impostazione che appare preferibile, non può venire in rilievo l'obbligo di cui all'art. 172 C.d.S. La norma è, infatti, “posta a tutela della sicurezza degli occupanti del veicolo in previsione d'eventuale collisione od uscita di strada o brusca frenata od altri eventi comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti ed un urto dello stesso all'interno della vettura od una fuoriuscita dall'abitacolo, ha la sua ratio nel prefigurare situazioni nelle quali il movimento del veicolo nel quale si trovano i soggetti tutelandi, od anche di altri veicoli circolanti, possa determinare gli eventi alla cui prevenzione è intesa”; di contro,
“allorché la situazione sia tale da escludere che tali eventi possano verificarsi - come nella specie, laddove il veicolo si trovava fermo in fila con altri veicoli in attesa
d'accedere ad un parcheggio quando vi si fossero resi disponibili i posti necessari, quindi ne' in moto continuo sia pur lento ne' con sollecite riprese della marcia, ne', ancora, in presenza d'altri veicoli in marcia che potessero determinare un urto pericoloso - la norma stessa non può trovare applicazione, non ricorrendone i presupposti oggettivi voluti dalla sua ratio interpretata secondo logica” (cfr. Cass., sez. II, 23 aprile 2007, n.
9674).
In conclusione, deve quindi accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro avvenuto in data 20.11.2014. CP_3
3. Passando all'esame del danno risarcibile, si osserva che dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio si evince che la ha riportato, a seguito dei Parte_1
fatti per cui è causa, una “compromissione post-traumatica della colonna vertebrale lombosacrale con significative ripercussioni disfunzionali” (cfr. CTU, pag. 6), a seguito della quale l'attrice ha subito un danno biologico temporaneo per trenta giorni al 100% ed ulteriori venti giorni al 50%, nonché postumi permanenti quantificati dal CTU nella misura del 4% di invalidità, il tutto senza significative contestazioni ad opera delle parti costituite.
pagina 10 di 17 Né rileva che le lesioni abbiano interessato un distretto anatomico già indebolito dalla pregressa patologia e da un intervento di erniectomia agendo quale concausa dell'evento.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica”
(cfr. Cass., sez. III, 28 luglio 2025, n. 13037).
Ciò posto, la liquidazione va effettuata ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, trattandosi di danno non patrimoniale derivante da lesioni di lieve entità.
Considerati quindi i postumi lesivi accertati in sede di CTU e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (45 anni), bisogna liquidare a favore dell'attrice un risarcimento del danno non patrimoniale pari a complessivi € 6.380,19, di cui € 4.132,99 per il danno biologico permanente ed € 2.247,20 per l'invalidità temporanea.
Tale importo deve, peraltro, intendersi comprensivo sia della componente dinamico- relazionale, sia della sofferenza soggettiva interiore che discende, in via di presunzione, da lesioni che presentano una determinata intensità. Nella liquidazione del risarcimento, si deve infatti rifuggire da automatismi ed evitare duplicazioni delle poste risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione da parte del danneggiato;
quest'ultimo è pertanto tenuto ad allegare e dimostrare, in modo rigoroso, che si sia verificata un'effettiva compresenza di danni non patrimoniali risarcibili, tanto sotto il profilo del danno biologico, quanto sotto il profilo delle sue conseguenze morali-soggettive.
Peraltro, la possibilità di invocare la lesione psico-fisica come elemento presuntivo, idoneo a legittimare, in termini indiziari, il riconoscimento di un coesistente danno morale, è tanto più limitata quanto più ridotta è, in termini quantitativi, l'invalidità riscontrata: se, infatti, eventi lesivi di significativa ed elevata gravità possono comportare uno sconvolgimento della vita psicologica individuale, non è detto che lo stesso accada a fronte di un danno biologico di modesta entità, il quale sembra piuttosto assorbire,
pagina 11 di 17 secondo un criterio di normalità (e sempre ammessa la prova contraria), tutte le conseguenze verificatesi sul piano psicologico. Sulla scorta di ciò, si è dunque affermato in giurisprudenza che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (cfr. Cass., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto dall'attrice circa le sofferenze morali soggettive che le sarebbero derivate dalle descritte lesioni, non potendosi le stesse identificare con la mera componente dinamico-relazionale, già oggetto di accertamento tecnico- specialistico.
Né può riconoscersi all'attrice una qualche maggiorazione a titolo di personalizzazione, non avendo la stessa fornito prova di circostanze eccezionali e che esulino dall'id quod plerumque accidit, neppure sotto il profilo della perdita di capacità lavorativa generica.
Preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare;
pertanto, alla personalizzazione spetta il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno.
pagina 12 di 17 Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto (cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865).
Al suddetto importo di € 6.380,19 non può, infine, aggiungersi alcunché né a titolo di rivalutazione monetaria, né per interessi c.d. compensativi sulle somme devalutate alla data dell'illecito e rivalutate di anno in anno. Infatti, secondo l'impostazione che appare più persuasiva, “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; nello pagina 13 di 17 stesso senso, cfr. anche Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3355;
Cass. 24 ottobre 2007, n. 22347).
Al danno non patrimoniale deve poi aggiungersi il danno patrimoniale, per spese mediche documentate, di € 2.319,15 che – liquidate alla data dell'illecito - devono invece essere rivalutate alla data odierna, per un totale di € 2.817,77.
Il danno complessivamente subito dalla in conseguenza del sinistro per cui è Parte_1 causa va quindi liquidato in € 9.197,96 (di cui € 6.380,19 per danno patrimoniale ed €
2.817,77 per danno non patrimoniale).
Infine, bisogna sottrarre dal danno risarcibile quanto pacificamente ricevuto dall'attrice in acconto per € 4.000,00.
Nel farlo, bisogna tuttavia rammentare che “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr. Cass., sez. III, 7 agosto 2023, n. 23927).
Prima di effettuare il diffalco, bisogna quindi in primo luogo devalutare l'acconto e il risarcimento alla data dell'illecito e poi rivalutare la differenza all'attualità sommando, se dovuti, gli interessi compensativi maturati anno per anno sull'intero capitale rivalutato fino alla data dell'acconto e sulla somma residua da tale momento alla liquidazione effettuata in sentenza.
Nel caso di specie, considerato che non sono dovuti gli interessi compensativi per tutte le ragioni sopra descritte, i convenuti devono essere condannati al pagamento della somma di € 3.686,84, pari alla differenza tra € 7.570,34, pari alla somma di € 9.197,96 devalutata al 20.11.2014, ed € 3.883,50, pari alla somma di € 4.000,00 devalutata dalla data pagina 14 di 17 dell'acconto, quale risulta dalla documentazione allegata alla nota di deposito del
14.06.2022 (4.01.2021) a quella dell'illecito, con l'aggiunta della sola rivalutazione monetaria calcolata alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un totale di €
4.479,51. Inoltre, dalla data della sentenza, verificandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta, saranno dovuti gli interessi al tasso legale fino al pagamento.
Segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
4.479,51 in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
4. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, nella sua qualità di legale rappresentante della per i danni materiali subiti Controparte_2
dal veicolo targato CM378VJ, di proprietà della stessa;
l'istante ha infatti chiesto il risarcimento del danno per equivalente, pari ai costi di riparazione del mezzo da lei sostenuti, come da fattura n. 27/2014, per un totale di € 1.600,00 (cfr. all. 8 all'atto di citazione). Non vi è tuttavia prova dell'esborso da lei sostenuto, avendo l'attrice unicamente depositato una mera fattura, priva di quietanza, e non avendo per il resto articolato sul punto alcuna richiesta di prova orale. Né sarebbe possibile liquidare il danno in via equitativa, non avendo l'attrice domandato il risarcimento in forma specifica ex art. 2058, primo comma, c.c.
Segue il rigetto della citata domanda di condanna, proposta dall'attrice per conto della
Parte_3
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico di e di nei rapporti con personalmente, CP_3 Controparte_1 Parte_1
e a carico della nei rapporti tra quest'ultima e Controparte_2 Controparte_1
Le spese a favore dell'attrice sono, quindi, liquidate nel dispositivo in applicazione
[...]
dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, tenendo conto dell'intero valore del danno risarcibile (€ 9.197,96) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e del ridotto valore di € 4.479,51, per la sola fase decisionale essendo intervenuto il pagamento dell'acconto durante il giudizio.
Va inoltre disposta la distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
pagina 15 di 17 Le spese processuali a favore di vanno invece liquidate secondo i Controparte_1 valori minimi di cui al DM n. 55/2014 ratione temporis applicabile, per tutte le fasi del processo, attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate e tenuto conto del valore della domanda proposta nell'interesse della (€ 1.600,00). Controparte_2
Nulla va invece pronunciato sulle spese a favore di benché vittorioso CP_3
rispetto a tale capo di domanda, in quanto rimasto contumace.
In applicazione del principio di soccombenza, vanno infine definitivamente poste a carico dei convenuti le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il sinistro avvenuto in data 20.11.2014, in via Spinete I a
Fondi, è imputabile a responsabilità esclusiva di CP_3
2) Condanna e al risarcimento del danno CP_3 Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito da , che liquida al netto Parte_1 dell'acconto in complessivi € 4.479,51, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo;
3) Rigetta la domanda di condanna proposta dalla nei Controparte_2
confronti di e CP_3 Controparte_1
4) Condanna e alla refusione delle spese CP_3 Controparte_1
processuali a favore di , che liquida in € 545,00 per esborsi ed € Parte_1
4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
5) Condanna la alla refusione delle spese processuali a favore Controparte_2
di che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Nulla sulle spese a favore di CP_3
7) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di e di CP_3 [...]
CP_1
pagina 16 di 17 Latina, 11 dicembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 11/12/2025, innanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per , l'avv. Giovanni Di Ciollo in sostituzione dell'avv. Francesco Parte_1
Di Ciollo;
per l'avv. Pietro De Angelis. Controparte_1
L'avv. Di Ciollo impugna e contesta quanto ex adverso dedotto in ordine all'incapacità a deporre della terza trasportata, che non è danneggiata dal sinistro e non ha avanzato alcuna richiesta di risarcimento del danno, precisando ulteriormente che la dinamica del sinistro è stata confermata dal teste il quale ha confermato che il veicolo Testimone_1 ove si trovava l'attrice è stato urtato dal Osserva inoltre che il teste di parte Pt_2
convenuta non è affidabile perché amico e compagno di classe del danneggiante. Precisa quindi le conclusioni come in atti e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come già formulate.
L'avv. De Angelis contesta le asserzioni di controparte circa i rapporti di amicizia tra il teste di parte convenuta e il convenuto non costituito, riportandosi ai propri scritti difensivi in ordine alla valutazione di attendibilità della prova testimoniale. Discute quindi la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e precisa che il danno va liquidato in applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 cod. ass., essendo integralmente satisfattivo quanto già versato dalla compagnia assicurativa. Chiede quindi il rigetto dell'avversa domanda di condanna, con vittoria di spese.
Il giudice pagina 1 di 17 Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 17 R.G. N. 223/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 223/2017, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della P.IVA , elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in Latina, via Carducci n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Di Ciollo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sezze, via Veneto S.n.c. presso lo studio dell'avv. Pietro De Angelis, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
NONCHÈ
(C.F. ); CP_3 C.F._2
- Convenuto contumace -
pagina 3 di 17 Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “si chiede la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento a favore dell'attrice delle somme come di seguito quantificate: A – Danno Biologico: In applicazione delle Tabelle di Milano 2018, considerata l'età di Parte_1
all'epoca del sinistro (45 anni, 6 mesi e 19 giorni al 20/11/2014), con accertato danno biologico permanente pari al 4%, invalidità temporanea assoluta x 30 gg./€ 98,00 die e invalidità temporanea relativa al 50% x 20 gg./€ 98,00 die, con aumento percentuale secondo la personalizzazione tabellare prevista del 50%, l'importo è di € 12.134,00, oltre rivalutazione e interessi dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. B – Danno Morale: Nel caso di specie tale voce di danno trova autonomo risarcimento, che si stima – in ossequio al principio della personalizzazione del danno, tenuto conto della peculiarità del caso e riportando in auge i parametri liquidatori abitualmente in uso e che dovranno essere qui applicati – nella misura massima di ½ del danno biologico, ritenendosi congrua nel caso di specie l'importo di € 6.067,00, ovvero quella diversa minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. C –
Danno Esistenziale: In ossequio al principio della personalizzazione del danno, si ritiene che in via equitativa possa essere liquidata la somma pari al 50% della semisomma data dal danno biologico e dal danno morale (12.134,00 + 6.067,00) e così l'importo di €
9.100,50, ovvero quella diversa minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. D - Danno patrimoniale: In base alla documentazione prodotta in atti si quantifica un danno patrimoniale pari a €
4.407,00, oltre alle spese occorrenti all'attrice per l'esecuzione di periodiche cicli di fisiokinesiterapia e ginnastica riabilitativa da quantificarsi dal G.U. del Tribunale adito in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. E così la complessiva somma totale di A + B
+ C + D è pari a € 31.708,50, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e onorari professionali del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
pagina 4 di 17 Per la convenuta costituita: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere la domanda attrice così come proposta perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornita di sufficiente prova in ordine ai suoi elementi costitutivi. Con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge”
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale per danni da circolazione di autoveicoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella sua Parte_1 qualità di legale rappresentante della conveniva in giudizio Controparte_2 CP_3
e innanzi all'intestato Ufficio, esponendo che, nella mattina
[...] Controparte_1 del 20.11.2014, essa attrice si trovava al posto di guida del veicolo Mercedes A 170, targato CM378VJ, di proprietà della predetta società, in posizione di sosta temporanea all'interno del parcheggio dell'attività commerciale sita in Fondi, via Spinete I n. 3, quando era stata violentemente colpita dal veicolo Opel Corsa, targato DD070ES, assicurato con di proprietà e condotto dal convenuto Controparte_1 CP_3
Questi, infatti, mentre transitava sulla via Spinete I, giunto all'altezza dell'intersezione con via Sassari, era tornato indietro contromano andando ad urtare il veicolo in sosta ove si trovava l'istante.
Premesso quindi di avere riportato, a seguito del sinistro, un trauma distorsivo della colonna nel tratto cervicale e lombosacrale, cui avevano fatto seguito la diagnosi di
“lombosciatalgia bilaterale da protusione discale L4-L5” ed un intervento di erniectomia, descectomia e foraminotomia, da cui erano derivati postumi lesivi permanenti, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da lei subiti, da liquidarsi in complessivi € 27.209,00 per danni non patrimoniali ed € 2.807,15 per le spese mediche sostenute, o nella diversa somma da accertare in corso di causa, anche per la riduzione pagina 5 di 17 della capacità lavorativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
Aggiungeva, infine, che l'autovettura di proprietà della aveva Controparte_2
riportato danni materiali per € 1.600,00, come da fattura versata in atti, e chiedeva quindi la condanna di entrambi i convenuti al pagamento del suddetto importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta del 20.04.2017, si costituiva in giudizio Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda attorea. Rappresentava, infatti, che la responsabilità esclusiva del sinistro andava ascritta alla stessa parte attrice che, nell'uscire in retromarcia dal parcheggio posto di fronte ad una lavanderia, aveva urtato con la parte posteriore del proprio veicolo, quella posteriore destra del mezzo Opel Corsa, che si trovava fermo in corrispondenza del segnale di Stop all'intersezione con via Sassari.
Inoltre, la controparte non aveva fatto corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, essendosi conseguentemente resa responsabile del prodursi del danno.
Contestava infine la congruità del risarcimento richiesto, sia in relazione all'eccessività degli esborsi sostenuti dall'attrice, sia con riferimento alle lesioni dedotte in giudizio, dal momento che il quadro clinico dell'istante era già compromesso da una pregressa patologia degenerativa interessante il medesimo distretto e lo stesso non era stato intaccato, neppure in termini di semplice aggravamento, dal lieve contatto avvenuto tra i due veicoli.
Ometteva invece di costituirsi in giudizio il convenuto e, all'udienza del CP_3
29.01.2018, dopo un primo rinvio per acquisire prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti dello stesso, veniva dichiarata la sua contumacia.
La fase di trattazione proseguiva quindi con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito del quale la causa veniva istruita con l'esame del teste di parte convenuta, , e dei testi di parte attrice, e Testimone_2 Testimone_3 [...]
Il convenuto contumace ometteva, inoltre, di rispondere alla richiesta di Tes_1 interrogatorio formale avanzata da parte attrice nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
pagina 6 di 17 Successivamente, veniva quindi disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice e, acquisito l'elaborato peritale, il processo subiva numerosi rinvii fino alla precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., allorché veniva disposto rinvio all'odierna udienza per discussione. Al termine, sentite le parti, le quali davano congiuntamente atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 4.000,00, accettata da parte attrice in acconto, viene infine pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, si osserva che la dinamica del sinistro può essere compiutamente ricostruita avvalendosi della deposizione resa dal teste sentito all'udienza Testimone_1
del 15.05.2018, della cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare.
Questi ha dichiarato di essere il marito della titolare di un negozio di estetica, sito in via
Spinete a Fondi, all'altezza del civico n. 3, e di aver assistito personalmente allo scontro tra i veicoli in quanto, collaborando con la moglie, in quel momento, si trovava alla cassa ed era intento a guardare all'esterno; né la visibilità era impedita da altri ostacoli, considerato che il negozio aveva una porta a vetri trasparente. Orbene, in quel frangente egli aveva notato una Opel Corsa uscire dal parcheggio, arrivare al segnale di Stop, all'altezza dell'intersezione con via Sassari, per poi tornare a marcia indietro verso il parcheggio, salire sul marciapiede ed urtare con la parte posteriore destra l'autovettura dell'attrice, mentre quest'ultima si trovava in sosta (cfr. quanto riferito dal predetto testimone all'udienza del 15.05.2018: “Sul capo 1 della memoria di parte attrice ex art. Cont 183 VI c c.p.c. è vero. Tanto so perché vi ho assistito personalmente. Collaboro con mia moglie che ha un negozio di estetica in via Spinete all'altezza del civico n.
3. Ho visto un'auto condotta da un ragazzo, un opel credo di colore rosso, ma non sono sicuro.
L'auto opel è entrata sul marciapiede del parcheggio ed ha urtato l'auto dell'attrice. ho sentito un rumore da dentro e sono uscito. Sono uscite anche le persone del palazzo dal secondo piano. Ho assistito personalmente perché il locale è munito di porta a vetri e guardavo fuori mentre ero in postazione cassa. la parte destra posteriore dell'auto del urtava la parte posteriore sinistra dell'auto della ferma davanti al mio Pt_2 Parte_1
negozio, a circa tre/quattro metri. Ho visto nell'auto della una donna Parte_1
pagina 7 di 17 trasportata in stato di gravidanza. Il conducente dell'opel si è fermato per prestare soccorso ed è sceso dall'auto. Dopo un po' di tempo in tarda mattinata sono giunti i
Carabinieri. Ho visto il spostare l'auto dal punto del sinistro. Ricordo che l'auto Pt_2
del prima dell'impatto. era parcheggiata nello spiazzale davanti al negozio di Pt_2 mia moglie, poi è andato verso lo stop e poi è tornato indietro a retromarcia e c'è stato
l'impatto. L'auto della è sempre rimasta ferma parcheggiata tutto il tempo”). Parte_1
Ha inoltre precisato il suddetto testimone che la era rimasta ferma per tutta la Parte_1
durata della manovra e non si era spostata dal parcheggio con la propria autovettura (cfr. quanto riferito dal medesimo teste: “confermo che la era ferma nel parcheggio e Parte_1
non si è mossa con la propria autovettura dal detto parcheggio. Ricordo che i danni sono quelli delle foto che mi si mostrano affoliate alla produzione di parte convenuta”).
Da quanto sopra, si evince dunque la responsabilità esclusiva del convenuto nella Pt_2
causazione del sinistro avvenuto in data 20.11.2014, a prescindere da ogni considerazione circa la capacità a deporre ex art. 246 c.p.c. della teste sentita anch'ella Testimone_3
all'udienza del 15.05.2018, presente nel veicolo come c.d. terzo trasportato.
Né rileva in senso contrario quanto dichiarato, alla stessa udienza, dal teste di parte convenuta . Questi ha infatti dichiarato che stava passeggiando lungo la Testimone_2
via Spinete a Fondi, in direzione verso l'incrocio per via Sassari, quando aveva notato una colonna di auto ferme in attesa al segnale di Stop, e di aver in quel frangente assistito allo scontro tra l'autovettura Mercedes condotta dall'attrice e quella del convenuto Pt_2 imputando la responsabilità dell'accaduto alla condotta incauta della , che in quel Parte_1
momento stava uscendo dal parcheggio (cfr. le dichiarazioni rese dal predetto testimone in occasione dell'udienza del 15.05.2018: “sul capo 1 della memoria ex art. 183 VI c Cont c.p.c. diparte convenuta è vero. Tanto so perché passeggiavo lungo tale via in direzione centro verso l'incrocio per via Sassari. All'epoca non vi era marciapiede.
Camminavo a margine della strada. Ho visto una colonna di auto ferme, perché in prossimità del bivio c'è il segnale di stop. Ho visto un'auto utilitaria tipo classe A di colore scuro indietreggiava in retromarcia urtando la macchina di una utilitaria Pt_2
scura. L'auto dell'attrice usciva dalla piazzola di parcheggio della lavanderia a
pagina 8 di 17 retromarcia. Tale piazzola è laterale e interna rispetto alla sede stradale. L'auto del
è stata urtata sul lato posteriore destro con la parte posteriore, non ricordo Pt_2
precisamente il punto. Ero immediatamente dietro la macchina del Non vi erano Pt_2
altre vetture nella visuale tra me e l'auto del Attualmente è strada a senso unico. Pt_2
All'epoca non ricordo. Era circa metà mattina. Ero sul lato destro della carreggiata, dove si trova lo stop. Io avevo davanti l'auto del Ancora più avanti vi erano Pt_2 incolonnate altre auto”).
Tale deposizione appare tuttavia meno precisa nella ricostruzione della dinamica del sinistro, oltre che scarsamente compatibile con la localizzazione dei danni materiali, subiti dal veicolo del nella parte posteriore destra dello stesso, quale si evince dalla Pt_2
stessa documentazione fotografica depositata da parte convenuta (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta). Infine, non si è dato atto nella deposizione della presenza sui luoghi di causa di pacificamente presente a bordo del veicolo dell'attrice. Testimone_3
Deve pertanto ritenersi maggiormente attendibile la deposizione resa dal teste Tes_1
ben potendo la divergenza tra le due testimonianze essere spiegata dal tempo trascorso e dalla concitazione del momento, che non ha consentito al teste , Testimone_2 casualmente presente sui luoghi, di comprendere la precisa dinamica del sinistro.
Infine, va detto che la ricostruzione attorea trova riscontro nella mancata risposta del convenuto contumace alla richiesta di interrogatorio formale che, come noto, può essere valutata dal giudice a norma dell'art. 232 c.p.c. (cfr. Cass., sez. VI-3, 27 dicembre 2021,
n. 41643, così massimata: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale,
l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”).
pagina 9 di 17 Né è configurabile un qualche concorso di colpa dell'attrice sotto il profilo del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, atteso che il veicolo condotto dalla stessa si trovava in sosta al momento dell'urto e, secondo l'impostazione che appare preferibile, non può venire in rilievo l'obbligo di cui all'art. 172 C.d.S. La norma è, infatti, “posta a tutela della sicurezza degli occupanti del veicolo in previsione d'eventuale collisione od uscita di strada o brusca frenata od altri eventi comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti ed un urto dello stesso all'interno della vettura od una fuoriuscita dall'abitacolo, ha la sua ratio nel prefigurare situazioni nelle quali il movimento del veicolo nel quale si trovano i soggetti tutelandi, od anche di altri veicoli circolanti, possa determinare gli eventi alla cui prevenzione è intesa”; di contro,
“allorché la situazione sia tale da escludere che tali eventi possano verificarsi - come nella specie, laddove il veicolo si trovava fermo in fila con altri veicoli in attesa
d'accedere ad un parcheggio quando vi si fossero resi disponibili i posti necessari, quindi ne' in moto continuo sia pur lento ne' con sollecite riprese della marcia, ne', ancora, in presenza d'altri veicoli in marcia che potessero determinare un urto pericoloso - la norma stessa non può trovare applicazione, non ricorrendone i presupposti oggettivi voluti dalla sua ratio interpretata secondo logica” (cfr. Cass., sez. II, 23 aprile 2007, n.
9674).
In conclusione, deve quindi accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro avvenuto in data 20.11.2014. CP_3
3. Passando all'esame del danno risarcibile, si osserva che dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio si evince che la ha riportato, a seguito dei Parte_1
fatti per cui è causa, una “compromissione post-traumatica della colonna vertebrale lombosacrale con significative ripercussioni disfunzionali” (cfr. CTU, pag. 6), a seguito della quale l'attrice ha subito un danno biologico temporaneo per trenta giorni al 100% ed ulteriori venti giorni al 50%, nonché postumi permanenti quantificati dal CTU nella misura del 4% di invalidità, il tutto senza significative contestazioni ad opera delle parti costituite.
pagina 10 di 17 Né rileva che le lesioni abbiano interessato un distretto anatomico già indebolito dalla pregressa patologia e da un intervento di erniectomia agendo quale concausa dell'evento.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica”
(cfr. Cass., sez. III, 28 luglio 2025, n. 13037).
Ciò posto, la liquidazione va effettuata ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, trattandosi di danno non patrimoniale derivante da lesioni di lieve entità.
Considerati quindi i postumi lesivi accertati in sede di CTU e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (45 anni), bisogna liquidare a favore dell'attrice un risarcimento del danno non patrimoniale pari a complessivi € 6.380,19, di cui € 4.132,99 per il danno biologico permanente ed € 2.247,20 per l'invalidità temporanea.
Tale importo deve, peraltro, intendersi comprensivo sia della componente dinamico- relazionale, sia della sofferenza soggettiva interiore che discende, in via di presunzione, da lesioni che presentano una determinata intensità. Nella liquidazione del risarcimento, si deve infatti rifuggire da automatismi ed evitare duplicazioni delle poste risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione da parte del danneggiato;
quest'ultimo è pertanto tenuto ad allegare e dimostrare, in modo rigoroso, che si sia verificata un'effettiva compresenza di danni non patrimoniali risarcibili, tanto sotto il profilo del danno biologico, quanto sotto il profilo delle sue conseguenze morali-soggettive.
Peraltro, la possibilità di invocare la lesione psico-fisica come elemento presuntivo, idoneo a legittimare, in termini indiziari, il riconoscimento di un coesistente danno morale, è tanto più limitata quanto più ridotta è, in termini quantitativi, l'invalidità riscontrata: se, infatti, eventi lesivi di significativa ed elevata gravità possono comportare uno sconvolgimento della vita psicologica individuale, non è detto che lo stesso accada a fronte di un danno biologico di modesta entità, il quale sembra piuttosto assorbire,
pagina 11 di 17 secondo un criterio di normalità (e sempre ammessa la prova contraria), tutte le conseguenze verificatesi sul piano psicologico. Sulla scorta di ciò, si è dunque affermato in giurisprudenza che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (cfr. Cass., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto dall'attrice circa le sofferenze morali soggettive che le sarebbero derivate dalle descritte lesioni, non potendosi le stesse identificare con la mera componente dinamico-relazionale, già oggetto di accertamento tecnico- specialistico.
Né può riconoscersi all'attrice una qualche maggiorazione a titolo di personalizzazione, non avendo la stessa fornito prova di circostanze eccezionali e che esulino dall'id quod plerumque accidit, neppure sotto il profilo della perdita di capacità lavorativa generica.
Preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare;
pertanto, alla personalizzazione spetta il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno.
pagina 12 di 17 Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto (cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865).
Al suddetto importo di € 6.380,19 non può, infine, aggiungersi alcunché né a titolo di rivalutazione monetaria, né per interessi c.d. compensativi sulle somme devalutate alla data dell'illecito e rivalutate di anno in anno. Infatti, secondo l'impostazione che appare più persuasiva, “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; nello pagina 13 di 17 stesso senso, cfr. anche Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3355;
Cass. 24 ottobre 2007, n. 22347).
Al danno non patrimoniale deve poi aggiungersi il danno patrimoniale, per spese mediche documentate, di € 2.319,15 che – liquidate alla data dell'illecito - devono invece essere rivalutate alla data odierna, per un totale di € 2.817,77.
Il danno complessivamente subito dalla in conseguenza del sinistro per cui è Parte_1 causa va quindi liquidato in € 9.197,96 (di cui € 6.380,19 per danno patrimoniale ed €
2.817,77 per danno non patrimoniale).
Infine, bisogna sottrarre dal danno risarcibile quanto pacificamente ricevuto dall'attrice in acconto per € 4.000,00.
Nel farlo, bisogna tuttavia rammentare che “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr. Cass., sez. III, 7 agosto 2023, n. 23927).
Prima di effettuare il diffalco, bisogna quindi in primo luogo devalutare l'acconto e il risarcimento alla data dell'illecito e poi rivalutare la differenza all'attualità sommando, se dovuti, gli interessi compensativi maturati anno per anno sull'intero capitale rivalutato fino alla data dell'acconto e sulla somma residua da tale momento alla liquidazione effettuata in sentenza.
Nel caso di specie, considerato che non sono dovuti gli interessi compensativi per tutte le ragioni sopra descritte, i convenuti devono essere condannati al pagamento della somma di € 3.686,84, pari alla differenza tra € 7.570,34, pari alla somma di € 9.197,96 devalutata al 20.11.2014, ed € 3.883,50, pari alla somma di € 4.000,00 devalutata dalla data pagina 14 di 17 dell'acconto, quale risulta dalla documentazione allegata alla nota di deposito del
14.06.2022 (4.01.2021) a quella dell'illecito, con l'aggiunta della sola rivalutazione monetaria calcolata alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un totale di €
4.479,51. Inoltre, dalla data della sentenza, verificandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta, saranno dovuti gli interessi al tasso legale fino al pagamento.
Segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
4.479,51 in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
4. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, nella sua qualità di legale rappresentante della per i danni materiali subiti Controparte_2
dal veicolo targato CM378VJ, di proprietà della stessa;
l'istante ha infatti chiesto il risarcimento del danno per equivalente, pari ai costi di riparazione del mezzo da lei sostenuti, come da fattura n. 27/2014, per un totale di € 1.600,00 (cfr. all. 8 all'atto di citazione). Non vi è tuttavia prova dell'esborso da lei sostenuto, avendo l'attrice unicamente depositato una mera fattura, priva di quietanza, e non avendo per il resto articolato sul punto alcuna richiesta di prova orale. Né sarebbe possibile liquidare il danno in via equitativa, non avendo l'attrice domandato il risarcimento in forma specifica ex art. 2058, primo comma, c.c.
Segue il rigetto della citata domanda di condanna, proposta dall'attrice per conto della
Parte_3
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico di e di nei rapporti con personalmente, CP_3 Controparte_1 Parte_1
e a carico della nei rapporti tra quest'ultima e Controparte_2 Controparte_1
Le spese a favore dell'attrice sono, quindi, liquidate nel dispositivo in applicazione
[...]
dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, tenendo conto dell'intero valore del danno risarcibile (€ 9.197,96) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e del ridotto valore di € 4.479,51, per la sola fase decisionale essendo intervenuto il pagamento dell'acconto durante il giudizio.
Va inoltre disposta la distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
pagina 15 di 17 Le spese processuali a favore di vanno invece liquidate secondo i Controparte_1 valori minimi di cui al DM n. 55/2014 ratione temporis applicabile, per tutte le fasi del processo, attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate e tenuto conto del valore della domanda proposta nell'interesse della (€ 1.600,00). Controparte_2
Nulla va invece pronunciato sulle spese a favore di benché vittorioso CP_3
rispetto a tale capo di domanda, in quanto rimasto contumace.
In applicazione del principio di soccombenza, vanno infine definitivamente poste a carico dei convenuti le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il sinistro avvenuto in data 20.11.2014, in via Spinete I a
Fondi, è imputabile a responsabilità esclusiva di CP_3
2) Condanna e al risarcimento del danno CP_3 Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito da , che liquida al netto Parte_1 dell'acconto in complessivi € 4.479,51, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo;
3) Rigetta la domanda di condanna proposta dalla nei Controparte_2
confronti di e CP_3 Controparte_1
4) Condanna e alla refusione delle spese CP_3 Controparte_1
processuali a favore di , che liquida in € 545,00 per esborsi ed € Parte_1
4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
5) Condanna la alla refusione delle spese processuali a favore Controparte_2
di che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Nulla sulle spese a favore di CP_3
7) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di e di CP_3 [...]
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Il giudice dott. Paolo Bertollini
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