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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/10/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7117/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 03.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7117/2019, Ruolo generale, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta su separato atto, dall'avv.
IZ NZ, con il quale è elettivamente domiciliato in alla Piazza Duomo Pt_1
n.1, presso la casa Comunale;
OPPONENTE
E in persona del l. r. p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in Controparte_1
calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Vincenzo Palomba e dall'Avv.
AR CU ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in
Avellino alla Via Piave 59;
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 Parte_2
azionava la procedura monitoria al fine ottenere nei confronti del
[...] Parte_1
un'ingiunzione di pagamento per la somma di € 53.560,36, in virtù di atto di cessione pagina 2 di 10 del credito a suo favore avente ad oggetto fatture, scadute e non saldate, emesse nei confronti del detto Ente per forniture di energia elettrica (per debiti maturati in parte verso e in parte dalla fruizione del Servizio di Fornitura di Ultima Controparte_2
Istanza – FUI), oltre interessi al tasso legale ex D. Lgs 231/2000 dalla scadenza di ogni fattura al saldo e competenze della procedura monitoria.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1913/2019, emesso il 2.9.2019 e notificato il 13.9.2019,
a fondamento della quale ha dedotto la carenza di legittimazione attiva, la nullità della domanda monitoria per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, l'infondatezza della domanda per inesistenza del rapporto contrattuale, data l'assenza di un contratto scritto e dell'impegno di spesa, la carenza probatoria della domanda di pagamento azionata ed, infine, la non debenza degli interessi moratori.
Si è costituita l'opposta la quale, preliminarmente, ha rappresentato Controparte_1
di essere legittimata ad agire giudizialmente per il recupero dei crediti del presente procedimento, stante la presenza nel fascicolo monitorio sia della procura speciale che dell'atto di cessione rep. 229012, racc. 73896 del 20.12.2018 (cfr. doc. 2 fasc. mon.), ove risulterebbero dettagliatamente elencate le 87 fatture azionate in sede monitoria. Nel merito, poi, ha chiesto di rigettate gli ulteriori motivi di contestazione del in Pt_1
considerazione della sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra l'Ente e la che risulterebbe sufficientemente provato dalla Parte_2
documentazione prodotta dalla parte. Ha concluso, perciò domandando ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'Ente al pagamento delle somme contestate.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudizio è stato istruito documentalmente e, infine, è giunto all'udienza del 30.09.2025, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente osservato che risultano infondate e, pertanto, devono essere rigettate le eccezioni in pagina 3 di 10 ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'opponente e di nullità della domanda monitoria.
Quanto alla prima eccezione, l'opponente ha contestato la mancata sussistenza della legittimazione attiva della società opponente, giacché, la stessa agirebbe per l'escussione di crediti che non sono stati affatto ceduti alla e d'altro Parte_2
canto, senza che sia stato conferito in procura alla società il potere di Controparte_1
recupero dei crediti in via giudiziaria.
Tale eccezione non merita accoglimento in quanto, come evidenziato dalla convenuta, la ha conferito, con atto notarile del 20.07.2016 (cfr. doc. 1 Parte_2
fasc. mon.), a procura speciale al fine di procedere alla riscossione di Controparte_1
“qualsiasi somma derivante dai contratti di fornitura (i “Contratti di Fornitura”) conclusi dai debitori ceduti con la Pubblica NI (i “Debitori”)” anche attraverso le vie giudiziarie, a tal fine, conferendo alla stessa il potere di avviare e perseguire eventuali azioni e cause legali. Dal canto suo la Parte_2
era cessionaria di tutti i crediti oggetto del procedimento monitorio, così come risulta nell'allegato “A” dell'atto di cessione, presente nel fascicolo monitorio.
Quanto, invece, al secondo motivo di opposizione, alla luce della formulazione di detto atto, deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria.
Venendo ora al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata fondata per quanto di seguito esplicitato.
In primo luogo, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un giudizio di cognizione piena, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti pagina 4 di 10 costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. n. 25584/2018; Cass. 04.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite, 07.07.1993,
n. 7448).
Nel caso che qui occupa, non si può ritenere che la società creditrice abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Invero, l'azione promossa dalla società rinviene il suo fondamento Controparte_1
nei rapporti obbligatori originariamente sorti tra l'Ente e il fornitore di energia elettrica.
Ebbene, la parte convenuta per adempiere pienamente al proprio onere probatorio, avrebbe dovuto dar prova non solo del rapporto di cessione dei crediti tra l e la Pt_3
ma anche della sussistenza di un precedente e originario Parte_2
rapporto obbligatorio con l'Ente.
Di contro, la società creditrice ha omesso di esibire i contratti relativi alle forniture che avrebbero presuntivamente generato i crediti, la cui produzione era indispensabile per assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Più in particolare, ai fini della decisione della presente controversia appare opportuno distinguere, da un lato, i crediti derivanti dalle prestazioni rese in esecuzione dei contratti suppostamente stipulati dal Comune opponente con NE RG (€ 21.319,31), dall'altro, i crediti fondati sulle prestazioni rese in regime di Salvaguardia (€ 11,50), ed infine, quelli fondati sulle prestazioni rese in regime di Servizio di Fornitura di Ultima
Istanza (€ 32.318,39).
Quanto alla prima tipologia di contratti, stipulati in regime di Mercato libero, si osserva che l'opposta si è limitata a depositare una mera “richiesta di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale”, sottoscritta dal Sindaco, non dal Dirigente Responsabile
pagina 5 di 10 (ved. art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) e, comunque, priva dei requisiti legali necessari ai fini della relativa validità con precipuo riferimento a quanto statuito dall'art. 191 T.U.E.L. venendo, pertanto, in rilievo un'ipotesi di nullità, come eccepito dal opponente e comunque rilevabile d'ufficio. Pt_1
Invero, gli enti pubblici, anche quando agiscono iure privatorum, nell'esercizio dell'attività negoziale devono rispettare un procedimento amministrativo diviso in fasi, all'esito del quale il contratto si perfeziona ed è idoneo a produrre effetti giuridici solo se è stipulato in forma scritta a pena di nullità ex art. 125 c. 1) e n. 4) c.c. e art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (Cfr. Cass., sent. n. 22778/2019), ed è sottoscritto dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi) (Cfr.
Cass. sent. n. 9975/2014).
Per cui, il divieto operante per la Pubblica NI di concludere negozi a mezzo di comportamenti taciti induce a sostenere che sia da ostacolo al perfezionamento del rapporto di somministrazione il mero pagamento delle fatture e bollette della parte pubblica, non essendo detto pagamento atto che possa valere a sostituire l'assenza di forma solenne. Invero, secondo giurisprudenza di legittimità pacifica, la fattura si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, formati unilateralmente da una parte, con la funzione di documentare elementi attinente all'esecuzione di un rapporto giuridico già costituito (v. Cass. n. 299/2016).
Allo stesso modo, un atto preparatorio e propedeutico alla stipula, come quello depositato dalla parte, non può tenere luogo della stipula del contratto medesimo, occorrendo, invece, la produzione di un atto sottoscritto da entrambi i contraenti da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto.
A ciò si aggiunga che, nel caso di accordi stipulati dagli Enti locali, è necessario altresì che i relativi contratti siano sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa, a mente dell'articolo 191, comma 1, del T.U.E.L. che dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento pagina 6 di 10 o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. Tale comunicazione è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21208/2017, ha precisato che l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa con il quale “a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione, e viene costituito il vincolo sulle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 151 TUEL”; in mancanza il contratto è affetto da nullità al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam (v. Cass.
27406/2008).
La citata normativa ha carattere inderogabile e la rilevanza esterna, dalla stessa conferita, alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentono di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione del responsabile del procedimento, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto (Cfr. Cass., sezione sesta civile,
Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267).
Medesime considerazioni possono essere formulate, quanto alla seconda tipologia di crediti che dovrebbero essere sorti in regime di salvaguardia.
A ben vedere, la normativa settoriale sul regime di salvaguardia (Legge 125/2007) non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti Locali, di rango costituzionale e sovranazionale (che trova espressa disciplina nel citato art. 191 TUEL)
pagina 7 di 10 e, più in generale, ai principi pubblicistici sottesi alle regole dettate in materia di assunzione di spese (finalizzati alla tutela di principi costituzionalmente tutelati, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento nell'agire, anche contrattuale, pubblicistico, nonché quello del necessario controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'indebitamento).
Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. in merito all'assenza di copertura finanziaria
(c.d. “impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., Ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), atteso che i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. artt. 147-bis,
153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime.
Argomentazioni non dissimili valgono relativamente agli importi richiesti per la fornitura di gas erogata in regime di Servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI).
A tal riguardo, l'opposta ha dedotta che, a seguito di apposita asta pubblica, l'Acquirente
IC ha individuato quale Fornitore di Ultima Istanza per l'area geografica in Pt_3
cui si trova il PdR (Punto di Riconsegna – sito di fornitura) del Controparte_3
per gli anni 2014 – 2016 e per gli anni 2016-2018.
[...]
Ebbene, come è noto, il servizio di Fornitura di Ultima Istanza è garantito alle P.A. dallo
Stato attraverso l'Acquirente IC S.p.a., società autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31.07.2014, a selezionare i soggetti fornitori del servizio pagina 8 di 10 di ultima istanza per la fornitura di gas naturale attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulle linee guida dettate dall'Autorità per l'RG Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico. L'Acquirente IC S.p.a. stipula, dunque, con i fornitori vincitori delle gare appositamente indette singoli contratti per le c.d. aree geografiche di prelievo indicate nell'Allegato A-1 della Deliberazione n. 418/2014/R/GAS Autorità per l'RG Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
Ne consegue che ai fini della regolare esecuzione della fornitura sarebbe stato necessario per la stipulare un contratto con l'Acquirente IC S.p.a. Solo in Controparte_4
tale caso, infatti, la fornitura avrebbe trovato titolo in un valido vincolo contrattuale.
Da ultimo, è da evidenziare che anche in relazione alle obbligazioni eventualmente scaturenti dalla fruizione del Servizio di Fornitura di Ultima Istanza la relativa normativa non può costituire una deroga alla disciplina in materia all'assunzione dell'impegno di spesa ex art. art 191 T.U.E.L.
In definitiva, la documentazione prodotta in giudizio dall'odierna convenuta opposta non è idonea a fondare la pretesa di pagamento, mancando in atti sia i contratti di somministrazione tra il e la società fornitrice dell'elettricità dalla quale Parte_1
la ha acquistato i crediti per cui l'istante agisce, sia Parte_2
l'impegno di spesa ex art. 191, comma 1, del T.U.E.L.
In ultimo, si osserva che la natura accessoria degli interessi fa sì che essi seguano la stessa sorte della somma capitale alla quale sono intimamente connessi: se non vi è prova della sussistenza del credito principale che ne è il presupposto, non possono evidentemente sorgere gli accessori.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
pagina 9 di 10 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1913/2019;
- Condanna la al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre euro 406,50 per spese, nonché rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, il 03.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 03.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7117/2019, Ruolo generale, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta su separato atto, dall'avv.
IZ NZ, con il quale è elettivamente domiciliato in alla Piazza Duomo Pt_1
n.1, presso la casa Comunale;
OPPONENTE
E in persona del l. r. p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in Controparte_1
calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Vincenzo Palomba e dall'Avv.
AR CU ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in
Avellino alla Via Piave 59;
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 Parte_2
azionava la procedura monitoria al fine ottenere nei confronti del
[...] Parte_1
un'ingiunzione di pagamento per la somma di € 53.560,36, in virtù di atto di cessione pagina 2 di 10 del credito a suo favore avente ad oggetto fatture, scadute e non saldate, emesse nei confronti del detto Ente per forniture di energia elettrica (per debiti maturati in parte verso e in parte dalla fruizione del Servizio di Fornitura di Ultima Controparte_2
Istanza – FUI), oltre interessi al tasso legale ex D. Lgs 231/2000 dalla scadenza di ogni fattura al saldo e competenze della procedura monitoria.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1913/2019, emesso il 2.9.2019 e notificato il 13.9.2019,
a fondamento della quale ha dedotto la carenza di legittimazione attiva, la nullità della domanda monitoria per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, l'infondatezza della domanda per inesistenza del rapporto contrattuale, data l'assenza di un contratto scritto e dell'impegno di spesa, la carenza probatoria della domanda di pagamento azionata ed, infine, la non debenza degli interessi moratori.
Si è costituita l'opposta la quale, preliminarmente, ha rappresentato Controparte_1
di essere legittimata ad agire giudizialmente per il recupero dei crediti del presente procedimento, stante la presenza nel fascicolo monitorio sia della procura speciale che dell'atto di cessione rep. 229012, racc. 73896 del 20.12.2018 (cfr. doc. 2 fasc. mon.), ove risulterebbero dettagliatamente elencate le 87 fatture azionate in sede monitoria. Nel merito, poi, ha chiesto di rigettate gli ulteriori motivi di contestazione del in Pt_1
considerazione della sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra l'Ente e la che risulterebbe sufficientemente provato dalla Parte_2
documentazione prodotta dalla parte. Ha concluso, perciò domandando ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'Ente al pagamento delle somme contestate.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudizio è stato istruito documentalmente e, infine, è giunto all'udienza del 30.09.2025, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente osservato che risultano infondate e, pertanto, devono essere rigettate le eccezioni in pagina 3 di 10 ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'opponente e di nullità della domanda monitoria.
Quanto alla prima eccezione, l'opponente ha contestato la mancata sussistenza della legittimazione attiva della società opponente, giacché, la stessa agirebbe per l'escussione di crediti che non sono stati affatto ceduti alla e d'altro Parte_2
canto, senza che sia stato conferito in procura alla società il potere di Controparte_1
recupero dei crediti in via giudiziaria.
Tale eccezione non merita accoglimento in quanto, come evidenziato dalla convenuta, la ha conferito, con atto notarile del 20.07.2016 (cfr. doc. 1 Parte_2
fasc. mon.), a procura speciale al fine di procedere alla riscossione di Controparte_1
“qualsiasi somma derivante dai contratti di fornitura (i “Contratti di Fornitura”) conclusi dai debitori ceduti con la Pubblica NI (i “Debitori”)” anche attraverso le vie giudiziarie, a tal fine, conferendo alla stessa il potere di avviare e perseguire eventuali azioni e cause legali. Dal canto suo la Parte_2
era cessionaria di tutti i crediti oggetto del procedimento monitorio, così come risulta nell'allegato “A” dell'atto di cessione, presente nel fascicolo monitorio.
Quanto, invece, al secondo motivo di opposizione, alla luce della formulazione di detto atto, deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria.
Venendo ora al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata fondata per quanto di seguito esplicitato.
In primo luogo, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un giudizio di cognizione piena, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti pagina 4 di 10 costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. n. 25584/2018; Cass. 04.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite, 07.07.1993,
n. 7448).
Nel caso che qui occupa, non si può ritenere che la società creditrice abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Invero, l'azione promossa dalla società rinviene il suo fondamento Controparte_1
nei rapporti obbligatori originariamente sorti tra l'Ente e il fornitore di energia elettrica.
Ebbene, la parte convenuta per adempiere pienamente al proprio onere probatorio, avrebbe dovuto dar prova non solo del rapporto di cessione dei crediti tra l e la Pt_3
ma anche della sussistenza di un precedente e originario Parte_2
rapporto obbligatorio con l'Ente.
Di contro, la società creditrice ha omesso di esibire i contratti relativi alle forniture che avrebbero presuntivamente generato i crediti, la cui produzione era indispensabile per assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Più in particolare, ai fini della decisione della presente controversia appare opportuno distinguere, da un lato, i crediti derivanti dalle prestazioni rese in esecuzione dei contratti suppostamente stipulati dal Comune opponente con NE RG (€ 21.319,31), dall'altro, i crediti fondati sulle prestazioni rese in regime di Salvaguardia (€ 11,50), ed infine, quelli fondati sulle prestazioni rese in regime di Servizio di Fornitura di Ultima
Istanza (€ 32.318,39).
Quanto alla prima tipologia di contratti, stipulati in regime di Mercato libero, si osserva che l'opposta si è limitata a depositare una mera “richiesta di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale”, sottoscritta dal Sindaco, non dal Dirigente Responsabile
pagina 5 di 10 (ved. art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) e, comunque, priva dei requisiti legali necessari ai fini della relativa validità con precipuo riferimento a quanto statuito dall'art. 191 T.U.E.L. venendo, pertanto, in rilievo un'ipotesi di nullità, come eccepito dal opponente e comunque rilevabile d'ufficio. Pt_1
Invero, gli enti pubblici, anche quando agiscono iure privatorum, nell'esercizio dell'attività negoziale devono rispettare un procedimento amministrativo diviso in fasi, all'esito del quale il contratto si perfeziona ed è idoneo a produrre effetti giuridici solo se è stipulato in forma scritta a pena di nullità ex art. 125 c. 1) e n. 4) c.c. e art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (Cfr. Cass., sent. n. 22778/2019), ed è sottoscritto dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi) (Cfr.
Cass. sent. n. 9975/2014).
Per cui, il divieto operante per la Pubblica NI di concludere negozi a mezzo di comportamenti taciti induce a sostenere che sia da ostacolo al perfezionamento del rapporto di somministrazione il mero pagamento delle fatture e bollette della parte pubblica, non essendo detto pagamento atto che possa valere a sostituire l'assenza di forma solenne. Invero, secondo giurisprudenza di legittimità pacifica, la fattura si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, formati unilateralmente da una parte, con la funzione di documentare elementi attinente all'esecuzione di un rapporto giuridico già costituito (v. Cass. n. 299/2016).
Allo stesso modo, un atto preparatorio e propedeutico alla stipula, come quello depositato dalla parte, non può tenere luogo della stipula del contratto medesimo, occorrendo, invece, la produzione di un atto sottoscritto da entrambi i contraenti da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto.
A ciò si aggiunga che, nel caso di accordi stipulati dagli Enti locali, è necessario altresì che i relativi contratti siano sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa, a mente dell'articolo 191, comma 1, del T.U.E.L. che dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento pagina 6 di 10 o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. Tale comunicazione è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21208/2017, ha precisato che l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa con il quale “a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione, e viene costituito il vincolo sulle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 151 TUEL”; in mancanza il contratto è affetto da nullità al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam (v. Cass.
27406/2008).
La citata normativa ha carattere inderogabile e la rilevanza esterna, dalla stessa conferita, alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentono di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione del responsabile del procedimento, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto (Cfr. Cass., sezione sesta civile,
Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267).
Medesime considerazioni possono essere formulate, quanto alla seconda tipologia di crediti che dovrebbero essere sorti in regime di salvaguardia.
A ben vedere, la normativa settoriale sul regime di salvaguardia (Legge 125/2007) non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti Locali, di rango costituzionale e sovranazionale (che trova espressa disciplina nel citato art. 191 TUEL)
pagina 7 di 10 e, più in generale, ai principi pubblicistici sottesi alle regole dettate in materia di assunzione di spese (finalizzati alla tutela di principi costituzionalmente tutelati, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento nell'agire, anche contrattuale, pubblicistico, nonché quello del necessario controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'indebitamento).
Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. in merito all'assenza di copertura finanziaria
(c.d. “impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., Ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), atteso che i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. artt. 147-bis,
153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime.
Argomentazioni non dissimili valgono relativamente agli importi richiesti per la fornitura di gas erogata in regime di Servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI).
A tal riguardo, l'opposta ha dedotta che, a seguito di apposita asta pubblica, l'Acquirente
IC ha individuato quale Fornitore di Ultima Istanza per l'area geografica in Pt_3
cui si trova il PdR (Punto di Riconsegna – sito di fornitura) del Controparte_3
per gli anni 2014 – 2016 e per gli anni 2016-2018.
[...]
Ebbene, come è noto, il servizio di Fornitura di Ultima Istanza è garantito alle P.A. dallo
Stato attraverso l'Acquirente IC S.p.a., società autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31.07.2014, a selezionare i soggetti fornitori del servizio pagina 8 di 10 di ultima istanza per la fornitura di gas naturale attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulle linee guida dettate dall'Autorità per l'RG Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico. L'Acquirente IC S.p.a. stipula, dunque, con i fornitori vincitori delle gare appositamente indette singoli contratti per le c.d. aree geografiche di prelievo indicate nell'Allegato A-1 della Deliberazione n. 418/2014/R/GAS Autorità per l'RG Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
Ne consegue che ai fini della regolare esecuzione della fornitura sarebbe stato necessario per la stipulare un contratto con l'Acquirente IC S.p.a. Solo in Controparte_4
tale caso, infatti, la fornitura avrebbe trovato titolo in un valido vincolo contrattuale.
Da ultimo, è da evidenziare che anche in relazione alle obbligazioni eventualmente scaturenti dalla fruizione del Servizio di Fornitura di Ultima Istanza la relativa normativa non può costituire una deroga alla disciplina in materia all'assunzione dell'impegno di spesa ex art. art 191 T.U.E.L.
In definitiva, la documentazione prodotta in giudizio dall'odierna convenuta opposta non è idonea a fondare la pretesa di pagamento, mancando in atti sia i contratti di somministrazione tra il e la società fornitrice dell'elettricità dalla quale Parte_1
la ha acquistato i crediti per cui l'istante agisce, sia Parte_2
l'impegno di spesa ex art. 191, comma 1, del T.U.E.L.
In ultimo, si osserva che la natura accessoria degli interessi fa sì che essi seguano la stessa sorte della somma capitale alla quale sono intimamente connessi: se non vi è prova della sussistenza del credito principale che ne è il presupposto, non possono evidentemente sorgere gli accessori.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
pagina 9 di 10 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1913/2019;
- Condanna la al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre euro 406,50 per spese, nonché rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, il 03.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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