Art. 4.
Il personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 , con gli aumenti previsti dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione e' collocato, a domanda, in ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza, presso le predette amministrazioni.
Il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento continua nella progressione delle carriere di appartenenza; i posti disponibili per le promozioni alle qualifiche superiori saranno calcolati rispettando le attuali proporzioni determinate dalla consistenza numerica dell'organico di ciascuna carriera e di ciascun ruolo.
Il personale che non presenti la domanda di passaggio viene restituito agli istituti di provenienza.
Il collocamento nei ruoli di cui al primo comma si attua con provvedimento dell'amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.
Il personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 , con gli aumenti previsti dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione e' collocato, a domanda, in ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza, presso le predette amministrazioni.
Il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento continua nella progressione delle carriere di appartenenza; i posti disponibili per le promozioni alle qualifiche superiori saranno calcolati rispettando le attuali proporzioni determinate dalla consistenza numerica dell'organico di ciascuna carriera e di ciascun ruolo.
Il personale che non presenti la domanda di passaggio viene restituito agli istituti di provenienza.
Il collocamento nei ruoli di cui al primo comma si attua con provvedimento dell'amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.